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14.2016.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 maggio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha sostanzialmente ribadito quanto esposto nella

decisione sull’opposizione al sequestro del 19 febbraio 2016 (inc. __________).

A suo parere la tesi del­l’escusso, secondo cui in assenza di accordo tra le

parti il credito non sarebbe ancora esigibile, risulta più affine al tenore letterale

dell’accordo che non la tesi della creditrice, secondo cui troverebbe applicazione l’art.

75 CO, per cui l’adempimento dell’obbli­gazione può essere chiesto ed eseguito

immediatamente ove la scadenza non risulti né dal contratto né dalla natura del

contratto. Il primo giudice ha poi ammesso che, interpretando l’accordo alla

lettera, RE 1 “si è esposta al

rischio che la controparte possa cercare di sottrarsi al suo raggiungimento ad

vitam aeternam”, ma egli ha anche constatato che volendo

applicare l’art. 75 CO, le decisioni inerenti alle modalità e ai tempi d’estinzione

del credito “sarebbero

unilateralmente nelle mani della creditrice sequestrante, ciò che cozza con il

tenore letterale del testo, nonché quello che appare essere lo spirito del punto

4 dell’accordo di divisione”. Rilevato che la parte

sequestrante, invece di cercare un accordo con l’op­ponente, ha piuttosto

proceduto a vendere la collezione di monete e quella di armi, “compensandone la parte del prezzo di compravendita

ottenuto (cfr. doc. H) che invece sarebbe spettato al fratello…” e ha inoltre fissato perentoriamente termini al fratello per saldare la

rimanenza del credito, il Pretore ha ritenuto di non poter imputare più a CO 1 che

alla sorella un comportamento contrario alla buona fede, e stante l’assenza di

un accordo al riguardo ha concluso che il credito non è esigibile.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene anzitutto che il Pretore abbia violato

l’art. 18 CO, non tenendo conto del fatto che la vera e concorde intenzione

delle parti non era quella di far dipendere il rimborso dalla sola volontà del

debitore, altrimenti il credito in questione non potrebbe mai essere incassato. La reclamante ricorda di aver sollecitato numerose volte il pagamento

del credito, senza mai ottenere alcun riscontro dal proprio fratello, il quale

non vuole accordarsi né sulle modalità, né sui tempi di pagamento. In assenza

totale di una tale volontà da parte del debitore sarebbe quindi applicabile l’art.

75 CO. Per averle inoltre addossato l’onere di dimostrare di aver proposto un

accordo, ciò che spetterebbe invece a CO 1, il Pretore avrebbe inoltre violato

anche gli art. 8 e 2 CC (onere della prova e osservanza della buona fede).

Infine la reclamante conclude per il rigetto dell’op­posizione interposta dal

debitore, sottolineando che anche l’am­montare del credito è provato.

5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso

o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma

di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III

301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza incombe all’escutente

non solo di produrre un titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma

pure di dimostrare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale

Considerandi

federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), con

documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione (sentenza del Tri­bunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid.

4.

, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid.

5.

; Staehelin, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a

ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già

dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 del­l’11 agosto 2015,

consid. 5).

6.

Nella fattispecie è controversa anzitutto l’esigibilità del credito a

favore della sequestrante, stabilita al punto 4 dell’accordo 9 aprile 2013.

6.1

Giusta

l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il

contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a

questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria

abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti

(interpretazione soggettiva) e in tal caso ad indicarne il contenuto. Solo

quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà

delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve

interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il

principio dell’affi­­damento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e

doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra

nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid.

2.3

; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della IICCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente,

per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi

al testo delle stesse. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare

chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel contratto, dallo scopo perseguito

dalle parti o da altre circostanze può risultare che esso non restituisce con

esattezza il senso dell’accordo, che dev’essere quindi dedotto per interpretazione

(v. DTF 127 III 444 consid. 1/b; sentenza della II CCA 12.2009.174

del 23 aprile 2012 consid. 4).

6.2

In

concreto, la clausola da interpretare ha il seguente tenore: “Per compensare i differenti valori

convenzionali di cui ai punti 2 e 3, è stabilito un conguaglio in denaro di

Euro 1'000'000.– dovuto da CO 1 a RE 1, da regolarsi con modalità e tempi da

determinarsi di comune accordo tra i Fratelli” (doc. B, pag. 2, punto 4). Ora, come già rilevato dal Pretore, secondo

il testo della clausola appena citata il versamento del conguaglio è

esplicitamente subordinato al

raggiungimento di un accordo per quanto riguarda le modalità e i tempi di

trasferimento del denaro. Il testo della pattuizione è chia­ro e non appaiono date circostanze – che la reclamante neppure allega –

dalle quali si possa dedurre che l’accordo non rispecchi­erebbe la concorde

e comune volontà dei contraenti. Che il man­cato raggiungimento

di un’intesa sulle modalità e sui tempi di adempimento dell’accordo ne

impedisca l’esecuzione non giustifica, contrariamente a quanto crede la

reclamante, di considerarlo difforme dalla volontà delle parti. Semplicemente,

come in tutti i casi in cui le parti non riescano a mettersi d’accordo sull’esecu­zione

di un’obbligazione, esse hanno la possibilità di adire il giudice per statuire

in modo vincolante sulla controversia, segnatamente con un’azione di divisione

dell’eredità intesa a regolare tutti i punti di disaccordo (nella fattispecie

risultano tali anche altre questioni su cui non era ancora stato raggiunto un’intesa

al momento della sottoscrizione dell’accordo 9 aprile 2013, v. doc. B, punti 8

in fine e 10).

6.3

Avendo,

pertanto, le parti regolato espressamente la questione dell’esigibilità del

conguaglio, a prescindere dall’applicabilità del diritto svizzero non vi è

spazio per la norma dispositiva dell’art. 75 CO, secondo cui “può essere chiesto ed eseguito immediatamente

l’adempimento di un’obbligazione, per la quale il tempo non sia determinato né

dal contratto né dalla

natura del rapporto giuridico”. Nulla si può così rimproverare al Pretore, giacché la reclamante, cui

incombeva la prova dell’esigibilità del titolo di rigetto dell’opposi­zione

(sopra consid. 5), ammette di non avere raggiunto un accordo

con il fratello sulle modalità e sui tempi di esecuzione del conguaglio.

6.4

RE

1, invero, sostiene di aver chiesto diverse volte il versamento del

conguaglio, sottolineando che suo fratello CO 1 non ha alcuna intenzione di

accordarsi con lei sulle modalità e i tempi di pagamento. Per lei spettava a

lui dimostrare di aver formulato una proposta di regolamento. A parte il fatto

che la reclamante non ha provato di aver cercato di raggiungere un’intesa con

suo fratello, essendosi apparentemente limitata a sollecitare il pagamento del

credito (doc. E e F), senza dimenticare ch’essa non contesta di aver proceduto

a incassare il credito con decisioni proprie in merito alle collezioni di

monete e di armi senza interpellare suo fratello, si evince dalla

documentazione prodotta da quest’ultimo (doc. 4 e 5) ch’egli ha offerto la

propria disponibilità per una discussione o un incontro tesi a chiarire tutte

le pendenze tra le parti. Poco importa del resto a quale parte si possa addebitare

la colpa della mancata intesa. Ancora una volta, onde addivenire a una

soluzione rimane pur sempre per l’istante la facoltà di adire il giudice. Stante

l’attuale inesigibilità del credito vantato dalla reclamante, il reclamo non

può ch’essere respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l’ordi­­nanza 5 aprile 2016 che conteneva l’assegnazione di un termine

per presentare le proprie osservazioni essendo stata annullata. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 489'455.08,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 450.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).