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Decisione

14.2016.68

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mutuo concesso da due persone in proporzione non precisata nel titolo. Nozione di “Gesamtdarlehen”. Società semplice. Esigibilità del credito di rimborso. Validit

19 settembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi eredi (per il tramite dell’esecutore testamentario) – a detta del

reclamante – non possono quindi vantare alcun credito personale nei suoi confronti,

l’unica sua controparte essendo il trust. Egli contesta d’altron­­de l’esistenza

di una società semplice tra __________ F__________ e il trust, osservando che

se le parti fossero effettivamente vincolate in tal senso l’esecutore

testamentario avrebbe dovuto agire per entrambe e non – come si evince dallo

scambio di corrispondenza agli atti – chiedendo la restituzione del mutuo unicamente

a nome e per conto della comunione ereditaria sul conto bancario intestato a quest’ultima.

Ribadendo infine che la restituzione del mutuo è subordinata alla vendita del

quadro, non ancora avvenuta, e considerata la mancata disdetta da parte del

trust che il reclamante ritiene essere la sua unica controparte contrattuale,

egli conclude per l’inesigibilità del credito posto in esecuzione.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo

sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per

il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne

dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata

solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629

consid. 2 con rimandi; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF;

sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 3.2).

5.2 Nel

caso concreto, non è contestato che la firma in calce alla convenzione del 9

marzo 2007 (doc. B) sia stata apposta, oltre che da __________ F__________,

anche da RE 1. Controverse nella fattispecie sono anzitutto l’identità tra

escutenti e creditori della pretesa menzionata al punto 5 del suddetto accordo,

così come la sua esigibilità.

5.3 La clausola su cui gli istanti fondano la loro pretesa è contenuta in

un contratto di compravendita (la “Vertrauliche Vereinbarung” appunto) tra la

fiduciaria (“Treuhand”) CO 1 in veste di acquirente (“Käufer”) e rivenditrice (“Wiederkäufer”) da una

parte e RE 1 in qualità di venditore (“Verkäufer”) dall’altra,

avente per oggetto un quadro di M__________. Secondo il punto 5 del contratto

il mutuo complessivo di fr. 740'000.– concesso al venditore fino a quel

momento dal trust o da __________ F__________ per diversi

investimenti ed esborsi può essere compensato dalla fiduciaria con il prodotto

della vendita spettante al venditore in caso di rivendita (“Das bis heute dem “Verkäufer” von der “Treuhand”

oder von Herrn __________ F__________ gegebene Gesamtdarlehen von 740'000.– SFR für diverse

Investitionen und Auf­wendungen kann von der “Treuhand” im Wiederverkaufsfalle

mit dem “Verkäufer” zustehenden Verkaufserlös verrechnet werden”, doc. B).

a)Ora, l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente

prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha

riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dal­l’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale

interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata,

consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa

andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenza della CEF

14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4).

b) Nella

fattispecie neppure l’escusso contesta di avere ricevuto fr. 740'000.– a

titolo di mutuo né di essere obbligato a restituirli. Sostiene però che l’unico

creditore nei suoi confronti – e quindi la sola parte contrattuale cui è tenuto

a rimborsare il mutuo – sia il trust, poiché, a suo dire, __________ F__________

avrebbe sottoscritto l’accordo solo in veste di procuratore della fondazione e

del trust e non a titolo personale. Sennonché questa sua conclusione non trova

conferma nel punto 5 dell’accordo, il cui testo precisa, come visto, che il

mutuo assommante fino a quel momento a complessivi fr. 740'000.– (“Gesamtdarlehen von 740'000.– SFR”) era

stato concesso dalla società o (“oder”)

da “J__________ F__________”. Ciò

non lascia ombra di dubbio sul fatto che entrambi hanno contribuito alla

Considerandi

costituzione del mutuo, seppure in una rispettiva proporzione non precisata. Nulla cambia a questa conclusione lo scritto 13 gennaio 2015 della

fondazione (doc. 2 prodotto dall’escusso in prima sede), da un canto perché si

tratta di una rivendicazione a favore della stessa dichiarante, quindi senza

valore probatorio, e dall’altro perché riguarda soltanto l’acqui­­sto del

quadro e non il mutuo. Fatto sta, comunque sia, che il reclamante, firmando la

convenzione, ha riconosciuto che parte del mutuo era stato fornito da __________

F__________.

c) Secondo il Pretore i mutuanti sono vincolati da un rapporto di so­cietà

semplice perché si sono ritenuti entrambi creditori del mutuo e sarebbero così

titolari in comune del credito di restituzione del mutuo in virtù dell’art. 544

cpv. 1 CO. Tale conclusione sarebbe corroborata dal fatto che RE 1 ha riconosciuto

di avere ricevuto i soldi dall’una o dall’altro e che le parti hanno usato l’espressione

“Gesamtdarlehen”, lasciando così intendere che i mutuanti fossero creditori “zu gesamter Hand”.

In

realtà, il convenuto non ha precisato a chi avrebbe dovuto restituire gli

importi ricevuti e nulla di preciso è dato di sapere sullo scopo del mutuo,

effettuato per diversi investimenti ed esborsi (“für diverse Investitionen und

Aufwendungen”), né

soprattutto se tale scopo era comune ai mutuanti. D’altronde è dubbio che la

locuzione “Gesamtdarlehen” si riferisca al fatto che i mutuanti siano titolari in comune del credito

di restituzione o ne siano creditori in solido (nel senso di “Gesamtgläubiger”),

ma pare più probabile che l’espressione faccia riferimento al fatto che il

mutuo è stato concesso in più fette (da due creditori diversi), che sommate

ammontano a fr. 740'000.–. Del resto lo stesso esecutore

testamentario, in prima battuta, non ha accennato all’esistenza di una società

semplice tra il trust e il defunto (v. scritto 24 giugno 2014 a RE 1, doc. E).

Sia come sia, essendo il credito divisibile, si deve presumere che i

mutuanti siano creditori “parziali” e possano quindi esigere la restituzione

unicamente della parte della somma da loro stessi prestata (v. sentenza della

CEF 14.2001.94 del 23 gennaio 2002, con rinvii).

È

quindi discutibile l’interpretazione oggettiva – una questione di diritto (DTF 129 III 707 consid. 2.4 citata nella sentenza della CEF

14.2015.118

del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 732 n. 49c consid. 7.3/b) – data

dal Pretore al punto 5 della convenzione, sicché non poteva considerarla un

valido titolo di rigetto (sopra consid. 5.3/a). Non è infatti

certo che sussista identità tra gli escutenti indicati sul precetto esecutivo –

il trust e l’esecutore testamentario (quale “Prozessstandschafter”,

v. DTF 116 II 131 consid. 3/b; Steinauer,

Le droit des successions, 2a ed. 2015, n. 1183a) per conto

degli eredi – e i creditori del mutuo menzionati nella convenzione, ossia le

stesse persone ma non in comune. Non è nemmeno noto l’importo prestato da

ognuno, ciò che osta­colerebbe pure il rigetto delle opposizioni in esecuzioni

per ipotesi inoltrate separatamente dal trust e dall’esecutore testamentario. Il

titolo invocato dall’istante si presta dunque a diverse interpretazioni,

lasciando sussistere un dubbio che non può ritenersi irrilevante e che va

semmai sciolto in una causa di merito. Già per

questo motivo il reclamo merita accoglimento.

5.4

Pur

volendo seguire la tesi della società semplice, comunque sia, il reclamo non

avrebbe miglior sorte, poiché non risulta dagli atti che il credito di rimborso

fosse esigibile al momento dell’av­­vio dell’esecuzione, ovvero alla data della

notifica del precetto esecutivo (art. 38 cpv. 2 LEF; DTF 84 II 651 consid. 4;

sentenza della CEF 14.2013.18 del 13 marzo 2013 consid. 3.2; STAEHE­LIN, op. cit., n. 77 ad art. 82 con

numerosi riferimenti). E ciò per i seguenti motivi.

a) Trattando

la questione dell’esigibilità della pretesa, il Pretore ha ammesso che l’avv. CO

2.

ha disdetto il mutuo senza dichiarare di agire anche a nome e per conto del

trust, ma ha ritenuto che ciò fosse facilmente desumibile dal fatto ch’egli

aveva richiesto la restituzione dell’intero importo di fr. 740'000.– e

potesse agire per tutti i soci in virtù dell’art. 543 cpv. 3 CO, come poi

confermato dalla procura conferitagli dal trust nella causa in esame.

b) Ora,

la disdetta di un contratto dev’essere formulata da una persona legittimata a

rappresentare la parte per cui agisce e una ratifica sana un difetto di

legittimazione solo se interviene a un momento in cui la parte che riceve la

disdetta non aveva già sollevato dubbi al riguardo, poiché secondo il Tribunale

federale la controparte ha il diritto di sapere senza incertezze durante l’inte­­ro

periodo di disdetta che il contratto sta per terminare (DTF 128 III 135 consid.

2/b).

c) Nel

caso specifico, da una parte la disdetta significata dall’ese­­cutore

testamentario il 24 giugno 2014 (doc. E) non era per nulla chiara per quanto

riguarda la parte mutuante e la sua legittimazione – era addirittura errata – e

dall’altra RE 1 ha espresso dubbi al riguardo (scritto 11 agosto 2014, doc. 4).

La validità della disdetta pare quindi dubbia, mentre la ratifica del­l’operato

dell’esecutore testamentario da parte del trust (scritto del 9 febbraio 2015,

doc. F), comunicata al convenuto meno di sei settimane prima della notifica del

precetto esecutivo, il 20 febbraio (doc. G), non soddisfa il termine stabilito

dall’art. 318 CO, sicché manca certezza altresì in punto all’esigibilità del credito

posto in esecuzione. Anche per questo motivo il reclamo risulta fondato e la sentenza

impugnata da riformare nel senso della reiezione dell’istanza, ferma restando

la facoltà per l’istante di sottoporre il litigio al giudice

ordinario (sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 740'000.–,

supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 90.–, già anticipate dalla parte

istante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà al convenuto fr. 3'700.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico dell’avv. CO 2,

che rifonderà al reclamante fr. 4'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).