Lexipedia

Decisione

14.2016.70

Rigetto definitivo dell’opposizione

6 aprile 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha evidenziato che la decisione di

notifica dell’imposta cantonale 2013 è passata in giudicato ed è pertanto

parificabile a sentenza esecutiva nel senso degli art. 80 e 81 LEF, ritenendo

ininfluenti al riguardo le osservazioni dell’escussa (in cui aveva in

particolare sostenuto di non avere ricevuto la decisione di tassazione invocata

dal­l’istante quale titolo di rigetto), poiché non ha reagito alla notifica del

precetto esecutivo interponendo reclamo all’Ufficio tassazione delle persone

giuridiche contro la decisione di tassazione dell’imposta federale diretta del

2013 sulla quale la Confederazione Svizzera fonda l’esecuzione.

3. Nel

reclamo la convenuta si duole che la notifica di tassazione del 4 dicembre 2014

relativa all’imposta federale diretta 2013 sia stata inviata alla sede

societaria precedente di Lugano, sicché non sarebbe stata ritirata o perlomeno

il domiciliatario, il dott. __________, non gliel’avrebbe ritrasmessa. Lamenta

inoltre che la decisione di tassazione sia avvenuta d’ufficio per mancata

presentazione della dichiarazione fiscale, facendo valere che i moduli mai le

sono pervenuti e che il suo fiduciario si è reso progressivamente sempre meno reperibile,

abbandonando poi il mandato. A suo dire dal bilancio al 31 dicembre 2013

risulta che la società non ha avuto attività nel periodo in oggetto. La reclamante

si dice in definitiva disposta a pagare il giusto, ritenendo che in concreto vi

siano i presupposti per un riesame della notifica di tassazione per il 2013.

4. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

4.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di

norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

4.2 Nella fattispecie la parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della

convenuta sulla notifica di

tassazione del 4 dicembre 2014 (doc. 13.4 accluso al reclamo) mediante la quale

l’Ufficio tassazione persone giuridiche ha stabilito in fr. 4'250.– l’imposta

federale diretta del 2013 dovuta dall’escussa. Come accertato dal primo

giudice, poiché passata in giudicato la menzionata decisione costituisce titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione. Il calcolo degli interessi allestiti

dall’Ufficio esazione e condoni, pure accluso all’istanza (doc. 13.6),

Considerandi

giustifica poi il rigetto per gli interessi capitalizzati.

4.3

Il

passaggio in giudicato presuppone, invero, l’intimazione della decisione al

destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario contesti

di aver ricevuto la decisione (Staehelin,

op. cit., n. 124 ad art. 80). Al riguardo l’invio postale per lettera semplice

non permette di dimostrare l’avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita

anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso concreto, per

esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità fiscale o dal

comportamento del contribuente (DTF 105 III 43 consid. 3; cfr. pure DTF

136.

V 310 consid. 5.9).

a) Nel

caso specifico, in prima sede la reclamante non ha contestato che la decisione

di tassazione dell’imposta federale diretta del 2013 le fosse stata

regolarmente intimata, come peraltro attestato dall’Ufficio esazione e condoni

sulla stessa decisione. La reclamante neppure ha allegato di avere impugnato

tale decisione quando ne ha avuto conoscenza, al più tardi al momento della

ricezione del precetto esecutivo, ricordato che l’inizio del decorso di un

termine di ricorso non può essere differito a piacimento, il principio della

buona fede imponendo infatti ai destinatari d’in­­formarsi dell’esistenza e del

contenuto di un atto che li riguardi non appena ne sospettino l’esistenza e di

contestarlo tempestivamente (sentenze del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17

giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi;5A_135/2012 del 16 febbraio 2012;

sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5.3).

b) Nella

fattispecie è solo con il reclamo che la reclamante ha sollevato la questione

della notifica della decisione di tassazione, con argomenti però infondati.

Intanto tale decisione non è stata indirizzata all’ex sede di __________ della

società bensì a quella di __________ come si evince dagli stessi documenti (n.

13/4 e 13/5) acclusi al reclamo. D’altronde i problemi incontrati dalla reclamante

con il suo precedente fiduciario, __________, e con il Ministero pubblico

ticinese sono senza rilievo per la questione dell’intimazione della tassazione

del 2013, avvenuta il 4 dicembre 2014 successivamente a tali eventi, per tacere

del fatto che i documenti su cui si fondano tali allegazioni sono irricevibili

in questa sede (sopra consid. 1.2) come pure del fatto che la società risponde

dell’operato dei propri ausiliari e avrebbe diligentemente dovuto preoccuparsi

della propria situazione fiscale per l’anno 2013 prima del 2016. Nelle predette

circostanze la Camera non ha dubbi sul fatto che la reclamante abbia avuto conoscenza

della tassazione fiscale in tempi utili per poterla impugnare, ciò che non ha

fatto. Tale decisione risulta così esecutiva e viceversa il reclamo infondato.

5.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid.

2.

; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Contrariamente

alle censure relative al titolo di rigetto (sopra consid. 5), quelle fondate

sull’art. 81 LEF non devono essere esaminate d’ufficio dal giudice del rigetto.

Nel

reclamo la convenuta si duole che la tassazione, avvenuta d’ufficio perché i

moduli della dichiarazione fiscale non le sarebbero giunti, non considera il

fatto che la società non ha avuto attività nel 2013. Oltre che irricevibili,

poiché formulate per la prima volta in questa sede (v. sopra consid. 1.2),

queste allegazioni non sarebbero comunque potute essere esaminate nel merito, riferendosi

a censure che sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la

decisione di tassazione.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece

ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere

osservazioni al reclamo, che non le è stato intimato. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 4'316.25, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).