14.2016.71
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio per mancato anticipo delle spese processuali. Termine entro il quale chiedere la rateazione dell’anticipo
13 aprile 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.71
Lugano
13 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 19 luglio 2013 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 22 marzo 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 luglio 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’ex moglie CO 1 per l’incasso di fr. 1'700.–, indicando quale
titolo di credito la “liquidazione
del divorzio”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 luglio
2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Vezia. Il 24 settembre 2013 il Giudice di pace ha impartito all’istante
un ultimo termine di 10 giorni per versare fr. 130.– quale anticipo delle
Considerandi
spese processuali presumibili, avvertendolo che in caso di mancato pagamento
non si sarebbe entrato nel merito dell’istanza. Solo il 4
ottobre 2013 RE 1 ha chiesto al primo giudice se potesse pagare l’anticipo il 5
ottobre 2013, ciò che però non ha fatto.
che statuendo con decisione 22 marzo 2016, il Giudice di pace ha dichiarato
di non entrare nel merito della causa, rinunciando a prelevare la tassa di
giustizia e le spese.
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 25 marzo 2016, chiedendo di
poter saldare il suo “debito” di fr. 130.– “a piccole rate mensili”;
che
una proroga del termine per prestare l’anticipo delle spese – anche richiesta
sotto forma di una domanda di rateazione – dev’essere formulata prima della
scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC, applicabile anche al termine per la prestazione
dell’anticipo: Tappy in:
CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 101 CPC);
che
nella fattispecie la richiesta contenuta nel reclamo è pertanto ampiamente
tardiva;
che,
d’altronde, la questione di sapere se la richiesta di dilazione del 4 ottobre
2013.
fosse tempestiva può essere lasciata indecisa poiché l’istante non ha comunque
pagato entro il termine da lui indicato né entro i successivi 30 mesi;
che
a scanso di equivoco va del resto precisato che l’anticipo di fr. 230.–
non è (più) un debito di RE 1, dal momento che il Giudice di pace, nella
sentenza impugnata, ha rinunciato a prelevare spese processuali;
che
la sentenza impugnata resiste quindi alla critica e va pertanto confermata;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante e il fatto ch’egli
risulti sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito senza il patrocinio di
un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il
quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente
pubblico;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'700.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).