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Decisione

14.2016.71

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Stralcio per mancato anticipo delle spese processuali. Termine entro il quale chiedere la rateazione dell’anticipo

13 aprile 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.71

Lugano

13 aprile 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa n. __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 19 luglio 2013 da

RE 1

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2016 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 22 marzo 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 5 luglio 2013 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’ex moglie CO 1 per l’incasso di fr. 1'700.–, indicando quale

titolo di credito la “liquidazione

del divorzio”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 luglio

2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Vezia. Il 24 settembre 2013 il Giudice di pace ha impartito all’i­­stante

un ultimo termine di 10 giorni per versare fr. 130.– quale anticipo delle

Considerandi

spese processuali presumibili, avvertendolo che in caso di mancato pagamento

non si sarebbe entrato nel merito dell’istanza. Solo il 4

ottobre 2013 RE 1 ha chiesto al primo giudice se potesse pagare l’anticipo il 5

ottobre 2013, ciò che però non ha fatto.

che statuendo con decisione 22 marzo 2016, il Giudice di pace ha dichiarato

di non entrare nel merito della causa, rinunciando a prelevare la tassa di

giustizia e le spese.

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 25 marzo 2016, chiedendo di

poter saldare il suo “debito” di fr. 130.– “a piccole rate mensili”;

che

una proroga del termine per prestare l’anticipo delle spese – anche richiesta

sotto forma di una domanda di rateazione – dev’essere formulata prima della

scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC, applicabile anche al termine per la prestazione

dell’anticipo: Tappy in:

CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 101 CPC);

che

nella fattispecie la richiesta contenuta nel reclamo è pertanto ampiamente

tardiva;

che,

d’altronde, la questione di sapere se la richiesta di dilazione del 4 ottobre

2013.

fosse tempestiva può essere lasciata indecisa poiché l’istante non ha comunque

pagato entro il termine da lui indicato né entro i successivi 30 mesi;

che

a scanso di equivoco va del resto precisato che l’anticipo di fr. 230.–

non è (più) un debito di RE 1, dal momento che il Giudice di pace, nella

sentenza impugnata, ha rinunciato a prelevare spese processuali;

che

la sentenza impugnata resiste quindi alla critica e va pertanto confermata;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante e il fatto ch’egli

risulti sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito senza il patrocinio di

un avvocato inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il

quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente

pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'700.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).