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Decisione

14.2016.72

Rigetto provvisorio dell’opposizione

21 luglio 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di

pace ha considerato, sen­za

particolare motivazione, la documentazione prodotta dall’istan­­te quale valido titolo di rigetto provvisorio.

4. Nel

reclamo RE 1 fa valere in sostanza che i documenti acclusi all’istanza – una

lettera raccomandata dello stes­so istante e alcune fatture – non costituiscono

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF perché non sono

firmati da lei.

Considerandi

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2

Nella

fattispecie, la documentazione annessa all’istanza non figura nell’incarto

trasmesso dal Giudice di pace, perché è stata ritornata all’istante con la

sentenza impugnata. È il luogo di ricordare al primo giudice che i documenti

prodotti dalle parti fanno parte degli atti di causa e non devono quindi essere

ritornati loro prima del passaggio in giudicato della sentenza finale, a meno

che vengano sostituiti nell’incarto con fotocopie. Sovente, infatti, la Camera

non può trattare il reclamo senza dover esaminare i documenti fatti valere

dalle parti, come dimostra proprio il caso in rassegna. Per fortuna, ad ogni

modo, RE 1 ha prodotto con il reclamo copie dei documenti elencati nell’istanza

(raccomandata 25 ottobre 2015 [doc. D] e fatture del 25, 26 novembre 2013, 27 e

29.

gennaio 2014 [doc. E-H]). CO 1 non ha contestato che dette copie

corrispondano agli originali. Orbene, nessuno di questi cinque documenti

risulta firmato da RE 1. Non possono quindi in alcun modo essere considerati

come un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e neppure

un atto pubblico in assenza di un accertamento notarile, sicché la

decisione del Giudice di pace di rigettare l’opposizione in via provvisoria è

giuridicamente errata e va di conseguenza annullata e riformata nel senso della

reiezione dell’istanza.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Pure la tassa della decisione impugnata va posta

a carico di CO 1, mentre non si pone problema di ripetibili, RE 1 non avendo

presentato osservazioni in prima sede né postulato e motivato l’assegnazione di

un’indennità d’in­­convenienza.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'768.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia è posta a carico di CO 1.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 260.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).