14.2016.73
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Divieto della reformatio in peius. Divieto dell’anatocismo. Contestazione dell’indennità per i chilometri percorsi in più del forfait conven
6 settembre 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.73
Lugano
6 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 dicembre
2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 24 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 26 maggio 2008 la CO 1 e la RE 1 hanno stipulato un contratto di
leasing avente per oggetto un’automobile Mercedes Benz SL 500. Il contratto
prevedeva il versamento di una prima rata di fr. 30'000.–, di successive
59 rate mensili di fr. 2'515.70 ciascuna, una durata di 60 mesi, un
chilometraggio annuo di massimi 10'000 chilometri e un supplemento di 141
centesimi per ogni chilometro di maggiore percorrenza. Il 12 febbraio e il 13
marzo 2014 le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo in base al quale la
procedente ha accettato il rimborso di fr. 10'000.– mensili a partire dal
31 marzo 2014 fino ad estinzione del debito riferito al contratto di leasing e
ha di fatto acconsentito a che l’escussa mantenesse il possesso dell’autovettura,
malgrado la durata di 60 mesi prevista nel contratto di leasing fosse trascorsa,
a condizione che essa rispettasse il piano di pagamento concordato. Il 27
maggio 2014 l’escussa ha riconsegnato l’autovettura all’istante.
B. Con precetto esecutivo n. (50)__________
emesso il 24 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di
Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 82'390.20 oltre
agli interessi del 5% dal 9 settembre 2014, indicando quale titolo di credito “Saldo Leasingvertrag nr. __________ vom
14.7.2008 resp. Koffizientenabrechnung vom 19.8.2014”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 dicembre
2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 78'790.20 oltre agli accessori. All’udienza di discussione tenutasi il 7
marzo 2016, l’istante non si è presentata, mentre la parte convenuta si è
opposta all’istanza.
D. Statuendo con decisione 11 marzo 2016, il
Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 70'932.80 (anziché fr. 78'790.20)
oltre agli interessi del 5% dal 9 settembre 2014, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 300.– senza assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 24 marzo 2016 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento parziale dell’istanza
limitatamente a fr. 33'180.40, previa concessione dell’effetto sospensivo.
Con decreto 20 aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto
la domanda di effetto sospensivo. La CO 1 non ha presentato
osservazioni sul reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 14 marzo 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica. La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto di leasing, in relazione
alle condizioni generali, al verbale di riconsegna del 27 maggio 2014 e al conteggio
finale del 19 agosto 2014, costituisce riconoscimento di debito limitatamente
agli importi di fr. 30'956.55 per il maggior chilometraggio dell’autovettura
al momento della riconsegna, di fr. 42'925.85 per le rate impagate e di fr. 650.–
per parte dei costi di ripristino del veicolo. A mente del Pretore, in mancanza
di un conteggio non vanno invece ammesse il saldo delle spese di ripristino,
pari a fr. 3'600.– (corrispondenti a fr. 4'250.– ./. 650.–), le altre
spese di fr. 244.40 e gli interessi di fr. 4'013.40. Per tali motivi
il Pretore ha parzialmente rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 70'932.80
(ovvero fr. 78'790.20 ./. 3'600.– ./. 244.– ./. 4'013.40).
Il
primo giudice ha precisato che il numero di chilometri supplementare è stato
espressamente riconosciuto dalla debitrice con la sottoscrizione del verbale di
riconsegna dell’autovettura, respingendo l’eccezione della convenuta secondo
cui vi sarebbe stata una nuova pattuizione tra le parti a seguito della quale i
chilometri supplementari percorsi non sarebbero 21'955 ma solo 11'955, stante
il prolungamento di un anno del contratto. Questo per tre motivi: primo,
l’escussa con la sottoscrizione del verbale di riconsegna ha espressamente
riconosciuto che i chilometri effettivi ammontano a 71'955; secundo, il
contratto leasing scadeva il 26 maggio 2013; e tertio, l’accordo di
rimborso con rinnovo delle condizioni generali del contratto leasing è stato
sottoscritto il 12 febbraio 2014 e quindi dal maggio 2013 al febbraio 2014
erano in vigore le disposizioni del contratto leasing, che prevedevano un
chilometraggio massimo di 10'000 chilometri all’anno per la durata di 5 anni e
il pagamento di 141 centesimi per ogni chilometro supplementare.
4. Nel
reclamo la RE 1 riconosce che al momento della consegna dell’autovettura
risultavano ancora scoperte rate leasing per fr. 42'038.85. Essa afferma
però che nell’istanza di rigetto la procedente ha dichiarato di voler ridurre
la sua pretesa di fr. 3'600.– e di rinunciare agli interessi di mora
conteggiati nell’estratto conto del 15 dicembre 2015 per un totale di fr. 14'480.40.
Rimprovera quindi al Pretore di non avere dedotto dall’importo rivendicato dall’istante (fr. 78'790.20) l’intero
ammontare di fr. 18'080.40 condonato dall’istante,
ma solo fr. 7'857.40. La reclamante invoca inoltre una violazione del divieto
dell’anatocismo e ribadisce che in seguito all’accordo del 12 febbraio 2014,
con relativo rinnovo delle condizioni generali del leasing fino all’estinzione
del debito, al momento della riconsegna del veicolo il 27 maggio 2014 la durata
del contratto era di 72 mesi e non di soli 60 mesi, motivo per cui il
chilometraggio incluso era di km 60'000 e i chilometri in eccesso solo di 11'955.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella
fattispecie va innanzitutto chiarito che con l’istanza la procedente ha postulato
che l’opposizione venisse rigettata per complessivi fr. 78'790.20,
composti di fr. 30'956.55 per la maggior percorrenza chilometrica dell’autovettura
rispetto a quanto previsto nel contratto (km 10'000/anno), pari a km 21'955 al
momento della riconsegna, di fr. 42'925.85 per le rate leasing scoperte,
di fr. 650.– per spese di “rimessa in ordine”, di fr. 244.40 per
altre spese e di fr. 4'013.40 per interessi. Rispetto alle sue domande
formulate con il precetto esecutivo fondate sul conteggio del 19 agosto 2014
(doc. F), essa ha quindi rinunciato a gran parte (pari a fr. 3'600.–)
della sua pretesa di fr. 4'250.– per le spese di ripristino dell’auto, limitandola
a fr. 650.–. La CO 1, d’altronde, aveva già rinunciato a richiedere gli
interessi di mora elencati nel conteggio del 15 dicembre 2015 (doc. E) per un
totale di fr. 14'480.40 quando ha presentato la domanda d’esecuzione,
fondata come detto sul conteggio del 19 agosto 2014 (doc. F), che a titolo d’interessi
menziona il solo importo di fr. 4'013.40. Non sussiste pertanto alcun
motivo per dedurre una seconda volta gli importi in questione. Anzi, la
decisione impugnata è finanche favorevole alla reclamante, nella misura in cui
il Pretore ha perso di vista, nell’escludere dal rigetto dell’opposizione fr. 3'600.–
per parte delle spese di ripristino, cui la CO 1 aveva appunto già rinunciato
nell’istanza. Il primo giudice avrebbe quindi dovuto rigettare l’opposizione
per fr. 74'532.40 e non solo per fr. 70'932.80. Stante il
divieto di riformare la sentenza impugnata a sfavore del reclamante (divieto
della reformatio in peius, cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), tuttavia, tale
questione non necessita di ulteriore disamina.
5.2 Ciò
posto, il contratto di leasing (doc. A), che prevede il pagamento di 59 rate di
fr. 2'515.70 ciascuna, costituisce senz’altro valido titolo di rigetto
dell’opposizione per almeno fr. 42'925.85, importo peraltro riconosciuto
dalla stessa escussa nelle sue osservazioni e che corrisponde alle rate rimaste
impagate secondo il conteggio del 15 dicembre 2015 (doc. E). Il contratto di
leasing, unitamente al verbale di riconsegna dell’autovettura (doc. D), costituisce
pure titolo di rigetto per fr. 30'956.55, corrispondenti all’indennizzo
dovuto alla procedente per la maggior percorrenza chilometrica dell’autovettura
rispetto a quanto previsto nel contratto. Nel contratto di leasing è infatti
stata prevista una durata contrattuale di 5 anni, una percorrenza annua massima
di km 10'000 e un supplemento di 141 centesimi per ogni chilometro di maggiore
percorrenza. Orbene, dal verbale di riconsegna emerge che al momento della
riconsegna l’autovettura aveva percorso km 71'955, ossia km 21'955 in più
rispetto a quanto compreso nel contratto, che moltiplicati per fr. 1.41 al
chilometro danno appunto fr. 30'956.55. Il verbale di riconsegna
giustifica infine il rigetto dell’opposizione altresì per le spese di
ripristino di fr. 650.–, nello stesso espressamente riconosciuti dalla
procedente.
6. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1 Nel
caso specifico la reclamante lamenta che l’istante avrebbe violato il divieto
dell’anatocismo, secondo cui non si possono pretendere interessi di ritardo per
il mancato pagamento d’interessi di mora (art. 105 cpv. 3 CO), nella misura
in cui avrebbe conteggiato nella pretesa di fr. 78'790.20 gli interessi di
mora del leasing, per poi richiedere con l’istanza di rigetto ulteriori interessi
di mora del 5% sui fr. 78'790.20. Sennonché nessun credito per interessi
figura nell’importo per cui il Pretore ha concesso il rigetto dell’opposizione.
Infatti, come ricordato (sopra consid. 5.1), già con la domanda d’esecuzione la
procedente aveva rinunciato alla sua pretesa per interessi di fr. 14'480.40,
e il Pretore non ha concesso il rigetto dell’opposizione per l’altra pretesa di
fr. 4'013.40.
6.2 La RE 1 eccepisce inoltre che con la sottoscrizione del verbale di
riconsegna essa non ha riconosciuto di aver percorso 21'955 chilometri
supplementari, ma unicamente di avere effettuato complessivamente 71'955
chilometri fino alla riconsegna. Ricordato che il contratto di leasing è scaduto
il 26 maggio 2013 ma che il 12 febbraio 2014 le parti sono giunte a un accordo
per il pagamento dell’arretrato, essa sostiene che il contratto e le condizioni
generali sono stati rinnovati fino all’estinzione del debito, sicché dal maggio
del 2013 al maggio del 2014 (data di restituzione del veicolo) ha continuato a
vigere la disposizione che prevedeva una percorrenza massima per anno di km 10'000.
Dalla conclusione del contratto di leasing alla sua estinzione, il 27 maggio
2014, con la riconsegna del veicolo, sarebbero dunque trascorsi 72 mesi e non
soli 60, motivo per il quale il chilometraggio incluso sarebbe di km 60'000 (e
non 50'000) e i chilometri in eccesso solo 11'955 (e non 22'955).
a) Ora,
nell’accordo del 12 febbraio/13 marzo
2014 (doc. 3) la procedente ha accettato il rimborso di fr. 10'000.–
mensili a partire dal 31 marzo 2014 fino all’estinzione del debito riferito al
contratto di leasing e ha autorizzato l’escussa a mantenere il possesso dell’autovettura
a condizione ch’essa rispettasse il piano di pagamento concordato. Dall’accordo
non risulta che le parti, come invece
preteso dalla reclamante, abbiano modificato i contenuti o prorogato la
validità del contratto di leasing per un ulteriore anno. Esse, infatti, si sono
limitate a precisare che le condizioni generali di leasing (doc. B) – nelle
quali non è previsto che se l’autovettura viene lasciata nelle mani del
prenditore del leasing dopo la scadenza del contratto questo viene
automaticamente prorogato alle medesime condizioni per la durata dell’ulteriore
possesso – avrebbero mantenuto la loro validità fino all’estinzione del debito.
Fatti
I contenuti del contratto di leasing, che è terminato 60 mesi dopo la consegna
dell’autovettura (art. 2 delle condizioni generali) avvenuta il 23 giugno 2008
(doc. C), sono rimasti perciò quelli concordati alla sua stipulazione, ossia
una durata di 60 mesi, il pagamento di una prima rata di fr. 30'000.– e di
ulteriori 59 rate di fr. 2'515.70 cadauna, una percorrenza annua massima
di km 10'000, per un totale di km 50'000 nei cinque anni di durata contrattuale,
e il pagamento di un supplemento di 141 centesimi per ogni chilometro percorso
in più. Già per questo motivo la censura della reclamante risulta infondata.
b) D’altronde,
come emerge dal conteggio del 19 agosto 2014 (doc. F), ma in particolare da
quello del 15 dicembre 2015 (doc. E), la procedente ha preteso dalla reclamante
il pagamento unicamente delle 60 rate previste nel contratto di leasing, l’ultima
delle quali con scadenza al 31 maggio 2013, e non anche di successive ulteriori
Considerandi
dodici rate sino alla riconsegna dell’autovettura, avvenuta il 27 maggio 2014
(doc. D), cosa che invece avrebbe senz’altro fatto nell’ipotesi che, come
sostenuto dall’escussa, le parti avessero concordato la proroga di un anno del
contratto di leasing alle condizioni in esso previste. Quest’ultima costellazione,
del resto, sarebbe stata sfavorevole alla convenuta, perché in tale ipotesi essa
avrebbe risparmiato fr. 14'100.– beneficiando della possibilità di
percorrere ulteriori km 10'000 a costo zero, ma avrebbe dovuto corrispondere
alla procedente le rate mensili di leasing di fr. 2'515.70 cadauna, che
nell’arco di un anno le avrebbe causato un costo di fr. 30'188.40. Da quanto precede discende che anche questa eccezione della RE 1, non essendo
stata resa verosimile, dev’essere respinta, con la conseguente reiezione del
gravame.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'752.40,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).