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Decisione

14.2016.73

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Divieto della reformatio in peius. Divieto dell’anatocismo. Contestazione dell’indennità per i chilometri percorsi in più del forfait conven

6 settembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I contenuti del contratto di leasing, che è terminato 60 mesi dopo la consegna

dell’autovettura (art. 2 delle condizioni generali) avvenuta il 23 giugno 2008

(doc. C), sono rimasti perciò quelli concordati alla sua stipulazione, ossia

una durata di 60 mesi, il pagamento di una prima rata di fr. 30'000.– e di

ulteriori 59 rate di fr. 2'515.70 cadauna, una percorrenza annua massima

di km 10'000, per un totale di km 50'000 nei cinque anni di durata contrattuale,

e il pagamento di un supplemento di 141 centesimi per ogni chilometro percorso

in più. Già per questo motivo la censura della reclamante risulta infondata.

b) D’altronde,

come emerge dal conteggio del 19 agosto 2014 (doc. F), ma in particolare da

quello del 15 dicembre 2015 (doc. E), la procedente ha preteso dalla reclamante

il pagamento unicamente delle 60 rate previste nel contratto di leasing, l’ultima

delle quali con scadenza al 31 maggio 2013, e non anche di successive ulteriori

Considerandi

dodici rate sino alla riconsegna dell’autovettura, avvenuta il 27 maggio 2014

(doc. D), cosa che invece avrebbe senz’altro fatto nell’ipotesi che, come

sostenuto dall’escussa, le parti avessero concordato la proroga di un anno del

contratto di leasing alle condizioni in esso previste. Quest’ultima costellazione,

del resto, sarebbe stata sfavorevole alla convenuta, perché in tale ipotesi essa

avrebbe risparmiato fr. 14'100.– beneficiando della possibilità di

percorrere ulteriori km 10'000 a costo zero, ma avrebbe dovuto corrispondere

alla procedente le rate mensili di leasing di fr. 2'515.70 cadauna, che

nell’arco di un anno le avrebbe causato un costo di fr. 30'188.40. Da quanto precede discende che anche questa eccezione della RE 1, non essendo

stata resa verosimile, dev’essere respinta, con la conseguente reiezione del

gravame.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'752.40,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 580.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).