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Decisione

14.2016.74

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreti ingiuntivi del diritto italiano immediatamente esecutivi senza previo contraddittorio, di cui è anche chiesto l’exequatur in via principale

14 settembre 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti ingiuntivi prodotti dall’istante (doc. I e J, ultimo foglio).

6.4 La

reclamante ammette che in sé i decreti sono (definitivamente) esecutivi anche

nel senso dell’art. 32 CLug (e 80 LEF), ma eccepisce di non avere saputo di

quei provvedimenti prima del­l’inoltro dell’istanza, così che l’art.

34 n. 2 CLug ne avrebbe impedito il riconoscimento. In realtà, a ben vedere,

risulta dalle allegazioni dell’istante e dai documenti acclusi all’istanza che

la reclamante ha saputo del carattere definitivo dei decreti ingiuntivi al più

tardi il 9 luglio 2015 – ovvero prima dell’inoltro, il 6

ottobre 2015, dell’istanza di exequatur e di rigetto dell’opposizione

ora in esame –, allorquando essa si è vista notificare

l’atto di precetto in rinnovazione fondato sui noti decreti ingiuntivi, contro

cui essa ha poi presentato opposizione sulla scorta dell’art. 615 CPCit (v.

doc. K e N pag. 2). Che tale opposizione non abbia automaticamente sospeso

l’esecutività dei decreti ingiuntivi risulta dalla legge (art. 624 CPCit.) e

Considerandi

dalla decisione 22 ottobre 2015 con cui il Tribunale __________ ha respinto l’istanza di

sospensione cautelare dell’esecuzione formulata dall’opponente (doc. M), poi

con­fermata nel merito il 20 gennaio 2016 (doc. N). Ne segue che i decreti ingiuntivi erano

(definitivamente) esecutivi al momento del­l’inoltro

dell’istanza e giustificavano sia il loro exequatur in Svizzera sia il

rigetto definitivo dell’opposizione. Alla reclamante è infatti stata garantita

la facoltà di un contraddittorio almeno virtuale tramite l’assegnazione di un

termine di 60 giorni per opporsi ai decreti ingiuntivi (doc. I quinto foglio e

doc. J sesto foglio). Essa ammette che tale assegnazione di termine le sia pervenuta

(ciò che risulta peraltro dagli atti: doc. I e J, decimo foglio) e del resto

non allega di avere interposto opposizione tardiva nel senso del­l’art. 650

CPCit. Infondato, il reclamo va pertanto respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di ben fr. 3'914'790.–,

raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 4'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).