14.2016.75
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture sottoscritte dall’escusso quali titoli di rigetto. Cessione del credito. Eccezione di annullamento delle fatture
13 settembre 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.75
Lugano
13 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.443 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 gennaio
2016 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
contro
CO 1,
giudicando sul reclamo del 29 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 16 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 agosto
2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso
di fr. 8'088.15 oltre agli interessi del 5% dall’8 luglio 2015, di fr. 14'239.50
oltre agli interessi del 5% dal 31 luglio 2015 e di fr. 100.–, indicando
quali titoli di credito due fatture e le spese di richiamo (“Rechnung nr. 46 vom 08.06.2015, Rechnung nr.
49 vom 01.07.2015, Mahnspesen”).
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 gennaio
2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nell’istanza la procedente ha rinunciato a chiedere il rigetto anche
per le spese di diffida di fr. 100.– richieste con il precetto esecutivo.
Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 febbraio 2016. L’istante non ha presentato controsservazioni.
C. Statuendo con decisione 16 marzo 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e non
assegnando indennità a favore della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 29 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. La CO 1 non
ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 17 marzo 2016, in concreto il reclamo è tempestivo. Infatti, il
termine di dieci giorni per impugnare la decisione è giunto a scadenza il 27
marzo 2016, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), donde il
riporto per legge al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse, ossia al 6
aprile 2016 (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III
49).
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché
la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF
138.
III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15
ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni
di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo
le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile
entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare
il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla
critica. La Camera decide in linea
di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la fattura accompagnatoria n.
46.
dell’8 giugno 2015 di fr. 8'088.15, che attesta la fornitura da parte
della M__________ SA alla CO 1 di una cappa filtrante e di una fascia in
laminato per rivestimento murale, e il bollettino di consegna/fattura n. 49 del
30.
giugno 2015 di fr. 14'239.80 che attesta la fornitura, sempre tra le
stesse parti, di un mobile scaffalatura, di una pedana di ml 6.50 e di un “retro pizza per zona crêpes”, entrambi sottoscritti dall’escussa, costituiscono in principio validi
titoli di rigetto dell’opposizione a favore della procedente RE 1 in forza
della cessione a suo favore dei crediti della M__________ SA.
Sennonché
il primo giudice ha ritenuto che l’escussa avesse non solo reso verosimile ma addirittura
provato l’estinzione del debito con la produzione di due note di credito della
M__________ SA a suo favore per le fatture n. 46 e n. 49 e dello scritto 10
agosto 2015 con il quale la stessa __________ SA ha comunicato alla procedente
di aver ripreso le attrezzature fornite all’escussa e di averle consegnato le
due menzionate note di credito, chiedendole di annullare le fatture n. 46 e n.
49.
Ora, a mente del Pretore l’istante era certamente a conoscenza dell’estinzione
del debito almeno dal 10 agosto 2015, onde l’illegittimità della sua istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 argomenta che le note fatture n. 46 e 49 provano l’avvenuta
cessione del credito della M__________ SA a suo favore, come pure lo scritto
che la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 il 7 luglio 2015. Questi documenti attestano
inoltre che la cessione era nota alla CO 1. In queste circostanze le note di
credito allestite dalla M__________ SA per la CO 1 il 9 luglio 2015 non
possono, a mente della reclamante, esserle opposte. Infatti alla conclusione
del contratto di cessione la creditrice cessionaria si è sostituita alla
creditrice cedente che, di conseguenza, non era più autorizzata a emettere le
note di credito a favore della CO 1, la quale a sua volta era tenuta a saldare
le fatture direttamente alla cessionaria.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella fattispecie la “fattura accompagnatoria” dell’8 giugno
2015.
e il “bollettino di consegna/fattura n.
49.
food” del 30 giugno 2015 (doc. E), ambedue sottoscritti dall’escussa,
attestano la fornitura a quest’ultima di attrezzature per esercizi pubblici
per fr. 22'327.95 complessivi e costituiscono, in principio, un valido
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF in favore dell’istante,
alla quale i crediti risultano essere stati validamente ceduti dalla M__________
SA (doc. E, secondo foglio), per l’importo
chiesto con l’istanza di rigetto, oltre agli interessi di mora al tasso di
legge dalla scadenza del termine di pagamento (di 30 giorni) delle fatture.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nel
caso specifico, la CO 1 ha eccepito che le fatture n. 46 e 49 del 30 giugno
2015.
sono state annullate dalle note di credito allestite il 9 luglio 2015
dalla M__________ SA a favore della CO 1, tesi fatta sua dal Pretore sulla
scorta delle due note di credito e dello scritto del 10 agosto 2015, con il
quale la M__________ SA ha comunicato alla procedente di aver ripreso le
attrezzature fornite all’escussa e di averle consegnato le note di credito,
chiedendole quindi di annullare le fatture n. 46 e 49.
a) Per
l’art. 169 cpv. 1 CO il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che
avrebbe potuto opporre al cedente se le stesse, già sussistevano quando ebbe
notizia della cessione.
b) Nella
fattispecie, orbene, già dal momento dell’emissione e della sottoscrizione delle
fatture n. 46 e n. 49, ossia rispettivamente già dall’8 giugno e dal 30 giugno
2015.
(doc. E), la conventa era a conoscenza che la M__________ SA aveva ceduto
il suo credito alla RE 1. Infatti le fatture menzionano espressamente che “il nostro credito è ceduto alla RE 1, CH-__________.
Tutti i pagamenti, per aver effetto liberatorio, devono essere effettuati direttamente
alla RE 1”. Per quanto attiene alla fattura n. 49, la
conoscenza dell’avvenuta cessione del credito è inoltre ulteriormente confermata
dal successivo scritto che la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 per posta elettronica
il 7 luglio 2015 (doc. G), di cui la convenuta ha preso conoscenza il medesimo
giorno (doc. I). Ne consegue che la successiva restituzione alla M__________ SA
da parte della CO 1 della merce oggetto delle note fatture e la redazione il 9
luglio 2015 delle due note di credito (doc. 4 e 5), con le quali la M__________
SA ha annullato le fatture, non possono essere opposte alla creditrice
cessionaria in quanto posteriori alla cessione (art. 169 cpv. 1 CO a
contrario).
6.2
A scanso di equivoci, giova
notare che l’escussa, non formulando osservazioni al reclamo, non ha riproposto
l’eccezione invocata in prima sede, secondo cui sia le fatture n. 46 e
49.
sia la notifica di cessione non sarebbero state sottoscritte dal proprio gerente,
ma, munite di un nuovo timbro della società, sarebbero state firmate da uno
degli acquirenti delle quote sociali della CO 1, che non
sarebbe stato autorizzato a rappresentarla. Ad ogni buon conto, questa eccezione andrebbe disattesa, in quanto non resa in alcun modo
verosimile. Infatti con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2015 la
procedente ha trasmesso a U__________, socio e gerente dell’escussa con diritto
di firma individuale, la conferma di notifica con avviso di cessione (“Notifikationsbestätigung/Zessionsanzeige vom
07.07
”), chiedendogli di sottoscriverla e di ritornargliela (doc.
G). Lo stesso giorno U__________ ha risposto alla procedente via posta elettronica,
allegando il documento sottoscritto e promettendo l’invio dell’originale per
posta (doc. I). Tale documento è munito del medesimo timbro e della medesima
firma apposte in calce alla “fattura accompagnatoria” dell’8 giugno 2015
e al “bollettino di consegna/ fattura n. 49 food” del 30 giugno 2015 (doc.
E), motivo per cui appare inverosimile che la sottoscrizione di questi documenti
non sia avvenuta da parte della persona iscritta nel registro di commercio
quale gerente della CO 1. Anzi, l’affermare il contrario denota da parte dell’escussa
una disinvoltura tale da sfiorare la temerarietà. Senza contare che quand’anche la sottoscrizione non fosse avvenuta ad opera di U__________,
egli ha comunque ratificato l’agire della persona che avrebbe sottoscritto il
documento mediante la comunicazione email del 7 luglio 2015 (doc. I), ciò
perlomeno in riferimento al riconoscimento di debito relativo alla fattura n.
49.
(doc. H).
6.3
Da quanto precede discende che
il reclamo è fondato, sicché la sentenza impugnata dev’essere riformata nel
senso dell’accoglimento dell’istanza.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'327.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 22'327.65
oltre agli interessi del 5% dall’8 luglio 2015 su fr. 8'088.15 e dal 31
luglio 2015 su fr. 14'239.50.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 800.–
per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).