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Decisione

14.2016.75

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture sottoscritte dall’escusso quali titoli di rigetto. Cessione del credito. Eccezione di annullamento delle fatture

13 settembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 gennaio

2016 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Nell’istanza la procedente ha rinunciato a chiedere il rigetto anche

per le spese di diffida di fr. 100.– richieste con il precetto esecutivo.

Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 febbraio 2016. L’istante non ha presentato controsservazioni.

C. Statuendo con decisione 16 marzo 2016, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e non

assegnando indennità a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 29 marzo 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. La CO 1 non

ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 29 marzo 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 17 marzo 2016, in concreto il reclamo è tempestivo. Infatti, il

termine di dieci giorni per impugnare la decisione è giunto a scadenza il 27

marzo 2016, ossia durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), donde il

riporto per legge al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse, ossia al 6

aprile 2016 (art. 63 LEF per il rinvio del­l’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III

49).

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché

la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF

138.

III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15

ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni

di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo

le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile

entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare

il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla

critica. La Camera decide in linea

di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la fattura accompagnatoria n.

46.

dell’8 giugno 2015 di fr. 8'088.15, che attesta la fornitura da parte

della M__________ SA alla CO 1 di una cappa filtrante e di una fascia in

laminato per rivestimento murale, e il bollettino di consegna/fattura n. 49 del

30.

giugno 2015 di fr. 14'239.80 che attesta la fornitura, sempre tra le

stesse parti, di un mobile scaffalatura, di una pedana di ml 6.50 e di un “retro pizza per zona crêpes”, entrambi sottoscritti dal­l’escussa, costituiscono in principio validi

titoli di rigetto dell’op­­posizione a favore della procedente RE 1 in forza

della cessione a suo favore dei crediti della M__________ SA.

Sennonché

il primo giudice ha ritenuto che l’escussa avesse non solo reso verosimile ma addirittura

provato l’estinzione del debito con la produzione di due note di credito della

M__________ SA a suo favore per le fatture n. 46 e n. 49 e dello scritto 10

agosto 2015 con il quale la stessa __________ SA ha comunicato alla procedente

di aver ripreso le attrezzature fornite all’escussa e di averle consegnato le

due menzionate note di credito, chiedendole di annullare le fatture n. 46 e n.

49.

Ora, a mente del Pretore l’istante era certamente a conoscenza dell’estinzione

del debito almeno dal 10 agosto 2015, onde l’illegittimità della sua istanza.

4.

Nel

reclamo la RE 1 argomenta che le note fatture n. 46 e 49 provano l’avvenuta

cessione del credito della M__________ SA a suo favore, come pure lo scritto

che la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 il 7 luglio 2015. Questi documenti attestano

inoltre che la cessione era nota alla CO 1. In queste circostanze le note di

credito allestite dalla M__________ SA per la CO 1 il 9 luglio 2015 non

possono, a mente della reclamante, esserle opposte. Infatti alla conclusione

del contratto di cessione la creditrice cessionaria si è sostituita alla

creditrice cedente che, di conseguenza, non era più autorizzata a emettere le

note di credito a favore della CO 1, la quale a sua volta era tenuta a saldare

le fatture direttamente alla cessionaria.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella fattispecie la “fattura accompagnatoria” dell’8 giugno

2015.

e il “bollettino di consegna/fattura n.

49.

food” del 30 giugno 2015 (doc. E), ambedue sottoscritti dall’escussa,

attestano la fornitura a que­st’ultima di attrezzature per esercizi pubblici

per fr. 22'327.95 complessivi e costituiscono, in principio, un valido

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF in favore dell’istante,

alla quale i crediti risultano essere stati validamente ceduti dalla M__________

SA (doc. E, secondo foglio), per l’importo

chiesto con l’istanza di rigetto, oltre agli interessi di mora al tasso di

legge dalla scadenza del termine di pagamento (di 30 giorni) delle fatture.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nel

caso specifico, la CO 1 ha eccepito che le fatture n. 46 e 49 del 30 giugno

2015.

sono state annullate dalle note di credito allestite il 9 luglio 2015

dalla M__________ SA a favore della CO 1, tesi fatta sua dal Pretore sulla

scorta delle due note di credito e dello scritto del 10 agosto 2015, con il

quale la M__________ SA ha comunicato alla procedente di aver ripreso le

attrezzature fornite all’escussa e di averle consegnato le note di credito,

chiedendole quindi di annullare le fatture n. 46 e 49.

a) Per

l’art. 169 cpv. 1 CO il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che

avrebbe potuto opporre al cedente se le stesse, già sussistevano quando ebbe

notizia della cessione.

b) Nella

fattispecie, orbene, già dal momento dell’emissione e della sottoscrizione delle

fatture n. 46 e n. 49, ossia rispettivamente già dall’8 giugno e dal 30 giugno

2015.

(doc. E), la conventa era a conoscenza che la M__________ SA aveva ceduto

il suo credito alla RE 1. Infatti le fatture menzionano espressamente che “il nostro credito è ceduto alla RE 1, CH-__________.

Tutti i pagamenti, per aver effetto liberatorio, devono essere effettuati direttamente

alla RE 1”. Per quanto attiene alla fattura n. 49, la

conoscenza dell’avvenuta cessione del credito è inoltre ulteriormente confermata

dal successivo scritto che la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 per posta elettronica

il 7 luglio 2015 (doc. G), di cui la convenuta ha preso conoscenza il medesimo

giorno (doc. I). Ne consegue che la successiva restituzione alla M__________ SA

da parte della CO 1 della merce oggetto delle note fatture e la redazione il 9

luglio 2015 delle due note di credito (doc. 4 e 5), con le quali la M__________

SA ha annullato le fatture, non possono essere opposte alla creditrice

cessionaria in quanto posteriori alla cessione (art. 169 cpv. 1 CO a

contrario).

6.2

A scanso di equivoci, giova

notare che l’escussa, non formulando osservazioni al reclamo, non ha riproposto

l’eccezione invocata in prima sede, secondo cui sia le fatture n. 46 e

49.

sia la notifica di cessione non sarebbero state sottoscritte dal proprio gerente,

ma, munite di un nuovo timbro della società, sarebbero state firmate da uno

degli acquirenti delle quote sociali della CO 1, che non

sarebbe stato autorizzato a rappresentarla. Ad ogni buon conto, questa eccezione andrebbe disattesa, in quanto non resa in alcun modo

verosimile. Infatti con messaggio di posta elettronica del 7 luglio 2015 la

procedente ha trasmesso a U__________, socio e gerente dell’escussa con diritto

di firma individuale, la conferma di notifica con avviso di cessione (“Notifikationsbestätigung/Zessionsanzeige vom

07.07

”), chiedendogli di sottoscriverla e di ritornargliela (doc.

G). Lo stesso giorno U__________ ha risposto alla procedente via posta elettronica,

allegando il documento sottoscritto e promettendo l’invio dell’origi­­nale per

posta (doc. I). Tale documento è munito del medesimo timbro e della medesima

firma apposte in calce alla “fattura accompagnatoria” dell’8 giugno 2015

e al “bollettino di consegna/ fattura n. 49 food” del 30 giugno 2015 (doc.

E), motivo per cui appare inverosimile che la sottoscrizione di questi documenti

non sia avvenuta da parte della persona iscritta nel registro di commercio

quale gerente della CO 1. Anzi, l’affermare il contrario denota da parte dell’escussa

una disinvoltura tale da sfiorare la temerarietà. Senza contare che quand’anche la sottoscrizione non fosse avvenuta ad opera di U__________,

egli ha comunque ratificato l’agire della persona che avrebbe sottoscritto il

documento mediante la comunicazione email del 7 luglio 2015 (doc. I), ciò

perlomeno in riferimento al riconoscimento di debito relativo alla fattura n.

49.

(doc. H).

6.3

Da quanto precede discende che

il reclamo è fondato, sicché la sentenza impugnata dev’essere riformata nel

senso dell’accogli­­mento dell’istanza.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 22'327.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza

è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria per fr. 22'327.65

oltre agli interessi del 5% dall’8 luglio 2015 su fr. 8'088.15 e dal 31

luglio 2015 su fr. 14'239.50.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 800.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).