14.2016.77
Fallimento. Ottenimento da parte del convenuto di appuntamento con l’istante per discutere di un eventuale ritiro della domanda di fallimento
20 maggio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.77
Lugano
20 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2015.5578 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 dicembre
2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sull’”appello” (recte: reclamo) del 30 marzo 2016
presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’11 dicembre 2015 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento
dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'641.05 più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 24 febbraio 2016 è comparsa unicamente l’istante, che ha
confermato la domanda.
C. Statuendo
con decisione 16 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a
far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del
30 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere ottenuto dalla
procedente un appuntamento per discutere di un eventuale ritiro della domanda
di fallimento. Il 1° aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto la
domanda di effetto sospensivo e la richiesta di concessione di un termine di 30
giorni per completare il reclamo. Il ricorso interposto dalla reclamante al Tribunale
federale contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza
del 18 aprile 2016 (inc.5A_276/2016). Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo
non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 30 marzo 2016 meno di dieci giorni dopo la scadenza del
termine di giacenza postale, il 24 marzo, impartito per il ritiro della
sentenza da parte dell’RE 1, in concreto il reclamo è tempestivo (cfr. art.
138.
cpv. 3 lett. a CPC).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Nel
caso in esame la reclamante si è limitata a far valere di avere ottenuto dalla procedente un appuntamento per discutere di un eventuale
ritiro della domanda di fallimento. Sennonché una semplice
eventualità che l’istante possa ritirare la domanda di fallimento non rientra
tra i presupposti che secondo l’art. 174 cpv. 2 n. 1 possano giustificare l’annullamento
del fallimento. Soltanto il ritiro effettivo, prima della pronuncia del
fallimento o dopo se il debitore rende verosimile la propria solvibilità, entra
in considerazione. Ora, la reclamante non ha dimostrato che ciò sia avvenuto
entro la scadenza del termine di reclamo (e neppure dopo). Già per questo
motivo il reclamo risulta infondato.
2.2
Per
abbondanza giova precisare che anche se la domanda fosse stata ritirata dopo la
pronuncia del fallimento, esso non sarebbe potuto essere annullato, poiché la
reclamante non ha reso verosimile di essere solvibile nel senso dell’art. 174
cpv. 2 LEF, ciò che appare comunque fortemente dubbio, siccome
nei suoi confronti sono pendenti 29 esecuzioni per quasi fr. 800'000.–, di
cui 8 sfociate recentemente in attestati di carenza di beni per quasi fr. 280'000.–
complessivamente.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato. La sentenza odierna, come già l’ordinanza con cui è
stato impartito alla reclamante un ultimo termine per anticipare le spese
processuali presumibili, va notificata al domicilio privato del suo amministratore
unico, __________, dal momento che le precedenti comunicazioni della Camera
inviate agli indirizzi indicati da quest’ultimo (__________) sono ritornate con
la menzione “il destinatario è
irreperibile all’indirizzo indicato”.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione a:
–c/o l’amministratore
unico;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).