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Decisione

14.2016.77

Fallimento. Ottenimento da parte del convenuto di appuntamento con l’istante per discutere di un eventuale ritiro della domanda di fallimento

20 maggio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 24 febbraio 2016 è comparsa unicamente l’istante, che ha

confermato la domanda.

C. Statuendo

con decisione 16 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 a

far tempo dal 17 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un “appello” (recte: reclamo) del

30 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere ottenuto dalla

procedente un appuntamento per discutere di un eventuale ritiro della domanda

di fallimento. Il 1° aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto la

domanda di effetto sospensivo e la richiesta di concessione di un termine di 30

giorni per completare il reclamo. Il ricorso interposto dalla reclamante al Tribunale

federale contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza

del 18 aprile 2016 (inc.5A_276/2016). Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 30 marzo 2016 meno di dieci giorni dopo la scadenza del

termine di giacenza postale, il 24 marzo, impartito per il ritiro della

sentenza da parte dell’RE 1, in concreto il reclamo è tempestivo (cfr. art.

138.

cpv. 3 lett. a CPC).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Nel

caso in esame la reclamante si è limitata a far valere di avere ottenuto dalla procedente un appuntamento per discutere di un eventuale

ritiro della domanda di fallimento. Sennonché una semplice

eventualità che l’istante possa ritirare la domanda di fallimento non rientra

tra i presupposti che secondo l’art. 174 cpv. 2 n. 1 possano giustificare l’annullamento

del fallimento. Soltanto il ritiro effettivo, prima della pronuncia del

fallimento o dopo se il debitore rende verosimile la propria solvibilità, entra

in considerazione. Ora, la reclamante non ha dimostrato che ciò sia avvenuto

entro la scadenza del termine di reclamo (e neppure dopo). Già per questo

motivo il reclamo risulta infondato.

2.2

Per

abbondanza giova precisare che anche se la domanda fosse stata ritirata dopo la

pronuncia del fallimento, esso non sarebbe potuto essere annullato, poiché la

reclamante non ha reso verosimile di essere solvibile nel senso dell’art. 174

cpv. 2 LEF, ciò che appare comunque fortemente dubbio, siccome

nei suoi confronti sono pendenti 29 esecuzioni per quasi fr. 800'000.–, di

cui 8 sfociate recentemente in attestati di carenza di beni per quasi fr. 280'000.–

complessivamente.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato. La sentenza odierna, come già l’ordinanza con cui è

stato impartito alla reclamante un ultimo termine per anticipare le spese

processuali presumibili, va notificata al domicilio privato del suo amministratore

unico, __________, dal momento che le precedenti comunicazioni della Camera

inviate agli indirizzi indicati da quest’ultimo (__________) sono ritornate con

la menzione “il destinatario è

irreperibile all’indirizzo indicato”.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

–c/o l’amministratore

unico;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).