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Decisione

14.2016.79

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’istanza. Stralcio. Reclamo della convenuta senza oggetto

12 aprile 2016Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2016.79

Lugano

12 aprile 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0022-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 15 febbraio

2016 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dal Dipartimento delle finanze e

dell’economia, Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 aprile 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2015

dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso

RE 1 per l’incasso di fr. 900.– oltre agli interessi del 5% dal 3

settembre 2015 per spese scolastiche e di fr. 31.25 per interessi

calcolati fino al 2 settembre 2014;

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15

febbraio 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco;

che statuendo con decisione 4 aprile 2016, il Giudice di pace ha stralciato

Considerandi

la causa dai ruoli per intervenuto ritiro dell’istanza, ponendo la tassa di

giustizia di fr. 50.– a carico della parte istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 7 aprile 2016 facendo valere che l’istanza è errata poiché riguarda una tassa

scolastica riferita al periodo in cui essa fu ingiustamente sospesa dal direttore

della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche;

che

visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni;

che

non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della

sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli

– ovvero non è entrato nel merito del­l’istanza di rigetto dell’opposizione –

dopo avere accertato che lo Stato, il 21 marzo 2016, aveva ritirato la predetta

istanza, ponendo le spese a carico dello stesso Stato;

che

la decisione impugnata non arreca quindi alcun danno a RE 1, la cui opposizione

rimane in essere;

che,

d’altronde, non incombe al giudice del rigetto dell’opposizio­­ne di verificare

se il credito posto in esecuzione esiste, lo scopo della procedura di rigetto essendo

limitato all’accertamento del­l’esistenza di un titolo esecutivo, ovvero di una

decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF (DTF 136 III 587 consid. 2.3), accertamento

che diventa senza oggetto se l’istanza è ritirata;

che

la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestare la

sentenza impugnata, per tacere del fatto ch’essa non ha comunque formulato

alcuna domanda di modifica della stessa;

che

il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);

che

la tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante

risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio

di un avvocato;

che

non si pone invece problema di ripetibili, lo Stato non avendo dovuto

esprimersi sul reclamo;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 931.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).