14.2016.79
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’istanza. Stralcio. Reclamo della convenuta senza oggetto
12 aprile 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2016.79
Lugano
12 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0022-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 15 febbraio
2016 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 aprile 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2015
dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, lo Stato del Canton Ticino ha escusso
RE 1 per l’incasso di fr. 900.– oltre agli interessi del 5% dal 3
settembre 2015 per spese scolastiche e di fr. 31.25 per interessi
calcolati fino al 2 settembre 2014;
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 15
febbraio 2016 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco;
che statuendo con decisione 4 aprile 2016, il Giudice di pace ha stralciato
Considerandi
la causa dai ruoli per intervenuto ritiro dell’istanza, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 50.– a carico della parte istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 aprile 2016 facendo valere che l’istanza è errata poiché riguarda una tassa
scolastica riferita al periodo in cui essa fu ingiustamente sospesa dal direttore
della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche;
che
visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni;
che
non è infatti dato di capire il motivo per cui la reclamante si duole della
sentenza impugnata, siccome il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli
– ovvero non è entrato nel merito dell’istanza di rigetto dell’opposizione –
dopo avere accertato che lo Stato, il 21 marzo 2016, aveva ritirato la predetta
istanza, ponendo le spese a carico dello stesso Stato;
che
la decisione impugnata non arreca quindi alcun danno a RE 1, la cui opposizione
rimane in essere;
che,
d’altronde, non incombe al giudice del rigetto dell’opposizione di verificare
se il credito posto in esecuzione esiste, lo scopo della procedura di rigetto essendo
limitato all’accertamento dell’esistenza di un titolo esecutivo, ovvero di una
decisione esecutiva nel senso dell’art. 80 LEF (DTF 136 III 587 consid. 2.3), accertamento
che diventa senza oggetto se l’istanza è ritirata;
che
la reclamante non ha quindi alcun interesse degno di protezione a contestare la
sentenza impugnata, per tacere del fatto ch’essa non ha comunque formulato
alcuna domanda di modifica della stessa;
che
il reclamo si rivela così irricevibile (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC);
che
la tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma tanto vale rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante
risultando sprovvista di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio
di un avvocato;
che
non si pone invece problema di ripetibili, lo Stato non avendo dovuto
esprimersi sul reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 931.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).