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Decisione

14.2016.80

Fallimento. Mancato pagamento dell’intero credito che ha portato al fallimento, comprese le spese esecutive. Solvibilità non resa verosimile

3 maggio 2016Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 24 febbraio 2016 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 17 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a

far tempo dal 18 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’11

aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 1° aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 marzo,

in concreto il reclamo è tempestivo, oltretutto tenuto conto delle ferie

pasquali (art. 63 LEF).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare

modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile

sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante afferma di avere pagato il credito che ha portato

al fallimento, ma ha omesso di allegare al reclamo il cedolino postale che

comproverebbe tale pagamento. Non è però necessario assegnargli un termine per

produrre tale prova, perché ad ogni modo la Camera ha già verificato d’ufficio,

come segnalato nel decreto del suo presidente dell’11 aprile 2016, che il

credito in questione risultava e risulta tuttora scoperto per fr. 998.15,

comprese le spese poste a suo carico dal giudice del fallimento (fr. 1'000.–).

Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto, il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 non essendo adempiuto.

2.3

Non

è poi dato neppure il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF,

ovvero il requisito della solvibilità quando il credito non è stato estinto

prima della pronuncia del fallimento. Il reclamante non ha infatti reso

verosimile di essere solvibile con riscontri oggettivi e concreti. Anzitutto

egli non ha prodotto l’estrat­­to delle sue esecuzioni. È però noto a questa

Camera che nei suoi confronti sono attualmente pendenti ben 31 esecuzioni per

oltre fr. 77'000.–. E le fatture annesse al reclamo sono insufficienti a

rendere verosimile ch’egli è in grado di far fronte ai propri debiti, poiché

sono documenti unilaterali che non attestano ch’e­­gli riuscirà effettivamente

a incassare tutti gli importi fatturati né qual è il suo guadagno netto, tenuto

conto in particolare degli oneri sociali, fiscali e assicurativi, che

costituiscono l’essenziale dei debiti suoi posti in esecuzione. Quanto al

messaggio elettronico inviato il 22 dicembre 2015 dal responsabile della clientela

commerciale della Banca __________, non attesta che il reclamante abbia poi

realmente ottenuto l’aumento di fr. 65'000.– dell’ipoteca di cui si

prevale nel reclamo, specie perché tale aumento era subordinato alla

presentazione da parte di RE 1 e della moglie di estratti esecutivi “puliti”.

Ora, già si è visto che ciò è lungi dall’essere il caso.

Ciò

porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni, in particolare per quanto riguarda gli oneri

sociali, fiscali e assicurativi. In queste circostanze si può quindi affermare

che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua

capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso

verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento

non dev’essere nuovamente pronunciato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato

dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 a far tempo dal 18 marzo 2016 alle ore 10.00 è confermato.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).