14.2016.80
Fallimento. Mancato pagamento dell’intero credito che ha portato al fallimento, comprese le spese esecutive. Solvibilità non resa verosimile
3 maggio 2016Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.80
Lugano
3 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 2 dicembre
2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 17 marzo 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 2 dicembre 2015 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'299.20 più interessi
e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 24 febbraio 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 17 marzo 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 a
far tempo dal 18 marzo 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 30 marzo 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’11
aprile 2016 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. Visto l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 1° aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 22 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo, oltretutto tenuto conto delle ferie
pasquali (art. 63 LEF).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare
modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile
sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante afferma di avere pagato il credito che ha portato
al fallimento, ma ha omesso di allegare al reclamo il cedolino postale che
comproverebbe tale pagamento. Non è però necessario assegnargli un termine per
produrre tale prova, perché ad ogni modo la Camera ha già verificato d’ufficio,
come segnalato nel decreto del suo presidente dell’11 aprile 2016, che il
credito in questione risultava e risulta tuttora scoperto per fr. 998.15,
comprese le spese poste a suo carico dal giudice del fallimento (fr. 1'000.–).
Già per questo motivo il reclamo dev’essere respinto, il presupposto di cui all’art.
174.
cpv. 2 n. 1 non essendo adempiuto.
2.3
Non
è poi dato neppure il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF,
ovvero il requisito della solvibilità quando il credito non è stato estinto
prima della pronuncia del fallimento. Il reclamante non ha infatti reso
verosimile di essere solvibile con riscontri oggettivi e concreti. Anzitutto
egli non ha prodotto l’estratto delle sue esecuzioni. È però noto a questa
Camera che nei suoi confronti sono attualmente pendenti ben 31 esecuzioni per
oltre fr. 77'000.–. E le fatture annesse al reclamo sono insufficienti a
rendere verosimile ch’egli è in grado di far fronte ai propri debiti, poiché
sono documenti unilaterali che non attestano ch’egli riuscirà effettivamente
a incassare tutti gli importi fatturati né qual è il suo guadagno netto, tenuto
conto in particolare degli oneri sociali, fiscali e assicurativi, che
costituiscono l’essenziale dei debiti suoi posti in esecuzione. Quanto al
messaggio elettronico inviato il 22 dicembre 2015 dal responsabile della clientela
commerciale della Banca __________, non attesta che il reclamante abbia poi
realmente ottenuto l’aumento di fr. 65'000.– dell’ipoteca di cui si
prevale nel reclamo, specie perché tale aumento era subordinato alla
presentazione da parte di RE 1 e della moglie di estratti esecutivi “puliti”.
Ora, già si è visto che ciò è lungi dall’essere il caso.
Ciò
porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni, in particolare per quanto riguarda gli oneri
sociali, fiscali e assicurativi. In queste circostanze si può quindi affermare
che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua
capacità di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso
verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento
non dev’essere nuovamente pronunciato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 pronunciato
dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 a far tempo dal 18 marzo 2016 alle ore 10.00 è confermato.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).