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Decisione

14.2016.81

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito del datore di lavoro. Insufficiente motivazione del reclamo. Divieto dei nova

13 settembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 novembre

2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 9 gennaio (recte: febbraio) 2016.

C. Statuendo con decisione 15 marzo 2016, il Giudice di pace ha parzialmente

accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 797.18

oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, ponendo le spese processuali

di fr. 120.– a carico della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 25 marzo 2016 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza,

dichiarando di non intendere “pagare

le sue [dell’istante]

assenze e ritardi sul lavoro”. Stante l’esito del

giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 25 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 marzo,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel caso specifico, la RE 1 si limita a riproporre col reclamo le

stesse argomentazioni già presentate davanti al primo giudice, ribadendo l’“assoluta correttezza”

del suo comportamento nei confronti dell’istante ed esponendo i motivi del mancato

pagamento dell’importo rimasto scoperto posto in esecuzione. Pur non contestando

il riconoscimento di debito invocato da CO 1, l’escussa rileva che “per mancanza di tempo al momento della comunicazione

per raccomandata del 28.11.2014 i cartellini di timbratura non erano ancora

stati controllati”. Nuova, tale allegazione è inammissibile (art. 326

cpv. 1 CPC), così come il documento intitolato “Detrazione mese di novembre

2014.

a favore di CO 1” del

24.

dicembre 2014 presentato per la prima volta in questa sede. Insufficientemente

motivato, il reclamo risulta pertanto irricevibile.

2.

Per

abbondanza, va del resto rilevato che la reclamante non ha reso verosimile le

asserite assenze dell’istante sul posto di lavoro né ha prodotto alcun

documento suscettibile d’infirmare il titolo esecutivo. Meriterebbe quindi

conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento

di debito sottoscritto il 28 novembre 2014 dalla convenuta per fr. 4'502.40

(qua­le ultimo stipendio, comprensivo della tredicesima, del mese di novembre

2014, cfr. doc. 7 accluso all’istanza) e dei successivi pagamenti dell’escussa

per fr. 3'705.22.– (doc. 8), ha rigettato l’opposizione in via provvisoria

limitatamente allo scoperto di fr. 797.18. Ad ogni modo l’odierno

giudizio non impedisce all’e­­scus­sa di riproporre le censure, motivandole,

con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 797.18, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).