14.2016.81
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito del datore di lavoro. Insufficiente motivazione del reclamo. Divieto dei nova
13 settembre 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.81
Lugano
13 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 183/2015 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 29 novembre 2015
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 15 marzo 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. (50)__________
emesso il 23 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 797.18 e di fr. 285.71 oltre
agli interessi, per entrambi gli importi, del 5% dal 1° gennaio 2015, indicando
quali titoli di credito: “1-2)
Differenza bonifico di stipendio novembre 2014 + tredicesima + 1,5 giorni di
ferie residui non goduti”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 novembre
2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 9 gennaio (recte: febbraio) 2016.
C. Statuendo con decisione 15 marzo 2016, il Giudice di pace ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 797.18
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2015, ponendo le spese processuali
di fr. 120.– a carico della parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 25 marzo 2016 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
dichiarando di non intendere “pagare
le sue [dell’istante]
assenze e ritardi sul lavoro”. Stante l’esito del
giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 25 marzo 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 17 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel caso specifico, la RE 1 si limita a riproporre col reclamo le
stesse argomentazioni già presentate davanti al primo giudice, ribadendo l’“assoluta correttezza”
del suo comportamento nei confronti dell’istante ed esponendo i motivi del mancato
pagamento dell’importo rimasto scoperto posto in esecuzione. Pur non contestando
il riconoscimento di debito invocato da CO 1, l’escussa rileva che “per mancanza di tempo al momento della comunicazione
per raccomandata del 28.11.2014 i cartellini di timbratura non erano ancora
stati controllati”. Nuova, tale allegazione è inammissibile (art. 326
cpv. 1 CPC), così come il documento intitolato “Detrazione mese di novembre
2014.
a favore di CO 1” del
24.
dicembre 2014 presentato per la prima volta in questa sede. Insufficientemente
motivato, il reclamo risulta pertanto irricevibile.
2.
Per
abbondanza, va del resto rilevato che la reclamante non ha reso verosimile le
asserite assenze dell’istante sul posto di lavoro né ha prodotto alcun
documento suscettibile d’infirmare il titolo esecutivo. Meriterebbe quindi
conferma la sentenza impugnata, che dando giustamente atto del riconoscimento
di debito sottoscritto il 28 novembre 2014 dalla convenuta per fr. 4'502.40
(quale ultimo stipendio, comprensivo della tredicesima, del mese di novembre
2014, cfr. doc. 7 accluso all’istanza) e dei successivi pagamenti dell’escussa
per fr. 3'705.22.– (doc. 8), ha rigettato l’opposizione in via provvisoria
limitatamente allo scoperto di fr. 797.18. Ad ogni modo l’odierno
giudizio non impedisce all’escussa di riproporre le censure, motivandole,
con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 797.18, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).