14.2016.83
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di provvigione ad litem e ripetibili quali titoli di rigetto definitivo. Eccezione di compensazione
22 novembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.83
Lugano
22 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. __________ (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
promossa con istanza 26 agosto 2014 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 18 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 aprile 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso il marito RE 1 per l’incasso
di fr. 4'000.– oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2014, indicando quale titolo di credito la “Decisione del Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 4, del 16 aprile 2014”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 agosto 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 settembre 2014 e
con un complemento delle stesse inoltrato il giorno dopo. Nella
replica dell’8 ottobre e nella duplica del 23 ottobre 2014 le parti sono
rimaste sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione 12 aprile 2016, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 125.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2016 per ottenerne –
previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale l’annullamento
e il rinvio alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione e in via
subordinata la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il
reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 18 aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 aprile,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha premesso che nel suo ruolo di
giudice del rigetto la sua decisione andava emessa sulla base della
documentazione prodotta senza che egli dovesse “verificare o calcolare le allegazioni delle parti”, e questo in particolare se i criteri di calcolo esposti “non sono notori e sono contestati dalla
controparte”. Egli ha poi considerato che la decisione
di provvigione ad litem del Pretore del Distretto di __________ del 16
aprile 2014, regolarmente notificata e passata in giudicato, costituisce un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80
LEF. Il primo giudice non ha d’altronde ammesso l’eccezione di compensazione
addotta da RE 1, rilevando al proposito che la stessa sarebbe potuta essere
sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza pretorile, motivo
per cui egli ha integralmente accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace una violazione degli art. 120 cpv. 1
CO e 81 cpv. 1 LEF, ribadendo di non avere potuto sollevare l’eccezione di
compensazione prima ancora che il Pretore decidesse in merito alla provisio
ad litem e sulle ripetibili accordate all’istante con sentenza passata in
giudicato e quindi esecutiva. Ritiene poi che sia il credito concernente la provisio
ad litem sia quello relativo alle ripetibili sono crediti compensabili come
qualsiasi altro, poiché “né
una né l’altra obbligazione sono assolutamente necessarie al mantenimento del
creditore e della sua famiglia” nel senso dell’art.
125.
cifra 2 CO. Infine, anche in questa sede il reclamante ripropone l’eccezione
di compensazione del credito dedotto in esecuzione con l’importo dei contributi
alimentari versati in eccesso a CO 1, sulla base della sentenza del 20 dicembre
2012.
della prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2009.53) e
dei conteggi da lui effettuati e prodotti in prima sede.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto
sulla decisione del 16 aprile 2014 (doc. B) con cui il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, le ha riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 3'500.–
a carico dell’escusso. Poiché passata in giudicato, è pacifico che la
menzionata decisione, come risulta dal timbro apposto sul retro della stessa, costituisce
in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non solo per la provisio
ad litem ma anche per le ripetibili di fr. 500.– riconosciute a favore
di CO 1. Ineccepibile, quindi, la decisione impugnata per quegli importi, ciò
che su questo punto il reclamante del resto non contesta.
6.
Accertato
il carattere esecutivo della decisione prodotta da CO 1, l’unica questione da
risolvere in questa sede è quella di sapere se l’eccezione di compensazione
sollevata dall’escusso è ricevibile, e se sì se sia da accogliere o da respingere.
6.1
In virtù dell’art. 81 cpv.
1.
LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della
CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
6.2
Nella fattispecie il
Giudice di pace non ha preso in considerazione l’eccezione
di compensazione invocata da RE 1, ritenendo che la stessa sarebbe potuta
essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza pretorile. Il reclamante afferma da parte sua di non essere stato in grado di
eccepirla in quella procedura,
poiché la decisione sulla provisio
ad litem e sulle ripetibili accordate all’istante non era ancora esecutiva.
Sennonché la compensazione è possibile anche se il
credito di cui è chiesta la compensazione non è accertato in una decisione
esecutiva: secondo la dottrina unanime è sufficiente che sia adempibile nel
senso dell’art. 81 CO (tra altri: Peter in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed.
2015, n. 4 ad art. 120 CO; Jeandin
in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad
art. 120 CO). Ora, sia il diritto della moglie a una provvigione ad litem
sia quello all’attribuzione di ripetibili sono sorti già con la domanda
giudiziale della moglie, formulata il 28 marzo 2014 (doc. B), ed erano quindi
eseguibili da quella data.
6.3
D’altronde,
per consolidata prassi la compensazione in sede di rigetto dell’opposizione è
possibile soltanto qualora il credito che l’escusso oppone in compensazione sia
diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla
nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’istanza
di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 10 ad art. 81 LEF con numerosi riferimenti, in particolare alla
sentenza della CEF del 21 settembre 1977 in re Arnold, Rep. 1978 pag.
270). Nel caso specifico, il credito di restituzione di alimenti che il
reclamante afferma di avere versato in troppo era già esigibile da tempo ancora
prima dell’avvio della procedura giudiziaria intentata dalla moglie, giacché l’ultimo
versamento su cui RE 1 fonda la propria pretesa risale al 30 novembre 2009
(doc. D accluso alle osservazioni all’istanza). L’eccezione in esame risulta pertanto improponibile in questa sede. Infondato, il reclamo va così respinto. Con l’emanazione
dell’odierno giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo
diventa senza oggetto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
questione di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per
osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).