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Decisione

14.2016.83

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di provvigione ad litem e ripetibili quali titoli di rigetto definitivo. Eccezione di compensazione

22 novembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 agosto 2014 CO

1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di

Vezia. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 29 settembre 2014 e

con un complemento delle stesse inoltrato il giorno dopo. Nella

replica dell’8 ottobre e nella duplica del 23 ottobre 2014 le parti sono

rimaste sulle rispettive posizioni.

C. Statuendo con decisione 12 aprile 2016, il Giudice di pace ha ac­colto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 125.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2016 per ottenerne –

previo conferimento dell’effetto sospensivo – in via principale l’an­­nulla­mento

e il rinvio alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione e in via

subordinata la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 18 aprile 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 aprile,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha premesso che nel suo ruolo di

giudice del rigetto la sua decisione andava emessa sulla base della

documentazione prodotta senza che egli dovesse “verificare o calcolare le allegazioni delle parti”, e questo in particolare se i criteri di calcolo esposti “non sono notori e sono contestati dalla

controparte”. Egli ha poi considerato che la decisione

di provvigione ad litem del Pretore del Distretto di __________ del 16

aprile 2014, regolarmente notificata e passata in giudicato, costituisce un

valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­posizione nel senso dell’art. 80

LEF. Il primo giudice non ha d’al­­tronde ammesso l’eccezione di compensazione

addotta da RE 1, rilevando al proposito che la stessa sarebbe potuta essere

sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza pretorile, motivo

per cui egli ha integralmente accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace una violazione degli art. 120 cpv. 1

CO e 81 cpv. 1 LEF, ribadendo di non avere potuto sollevare l’eccezione di

compensazione prima ancora che il Pretore decidesse in merito alla provisio

ad litem e sulle ripetibili accordate all’istante con sentenza passata in

giudicato e quindi esecutiva. Ritiene poi che sia il credito concernente la provisio

ad litem sia quello relativo alle ripetibili sono crediti compensabili come

qualsiasi altro, poiché “né

una né l’altra obbligazione sono assolutamente necessarie al mantenimento del

creditore e della sua famiglia” nel senso dell’art.

125.

cifra 2 CO. Infine, anche in questa sede il reclamante ripropone l’eccezione

di compensazione del credito dedotto in esecuzione con l’importo dei contributi

alimentari versati in eccesso a CO 1, sulla base della sentenza del 20 dicembre

2012.

della prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2009.53) e

dei conteggi da lui effettuati e prodotti in prima sede.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti del convenuto

sulla decisione del 16 aprile 2014 (doc. B) con cui il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, le ha riconosciuto una provvigione ad litem di fr. 3'500.–

a carico dell’escusso. Poiché passata in giudicato, è pacifico che la

menzionata decisione, come risulta dal timbro apposto sul retro della stessa, costituisce

in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione non solo per la provisio

ad litem ma anche per le ripetibili di fr. 500.– riconosciute a favore

di CO 1. Ineccepibile, quindi, la decisione impugnata per quegli importi, ciò

che su questo punto il reclamante del resto non contesta.

6.

Accertato

il carattere esecutivo della decisione prodotta da CO 1, l’unica questione da

risolvere in questa sede è quella di sapere se l’eccezione di compensazione

sollevata dall’escusso è ricevibile, e se sì se sia da accogliere o da respingere.

6.1

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.2

Nella fattispecie il

Giudice di pace non ha preso in considerazione l’eccezione

di compensazione invocata da RE 1, ritenendo che la stessa sarebbe potuta

essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza pretorile. Il reclamante afferma da parte sua di non essere stato in grado di

eccepirla in quella procedura,

poiché la decisione sulla provisio

ad litem e sulle ripetibili accordate all’istante non era ancora esecutiva.

Sen­nonché la compensazione è possibile anche se il

credito di cui è chiesta la compensazione non è accertato in una decisione

esecutiva: secondo la dottrina unanime è sufficiente che sia adem­pibile nel

senso dell’art. 81 CO (tra altri: Peter in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed.

2015, n. 4 ad art. 120 CO; Jeandin

in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 8 ad

art. 120 CO). Ora, sia il diritto della moglie a una provvigione ad litem

sia quello all’attribuzione di ripetibili sono sorti già con la domanda

giudiziale della moglie, formulata il 28 marzo 2014 (doc. B), ed erano quindi

eseguibili da quella data.

6.3

D’altronde,

per consolidata prassi la compensazione in sede di rigetto dell’opposizione è

possibile soltanto qualora il credito che l’escusso oppone in compensazione sia

diventato esigibile dopo l’ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla

nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell’i­stanza

di rigetto (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 10 ad art. 81 LEF con numerosi riferimenti, in particolare alla

sentenza della CEF del 21 settembre 1977 in re Arnold, Rep. 1978 pag.

270). Nel caso specifico, il credito di restituzione di alimenti che il

reclamante afferma di avere versato in troppo era già esigibile da tempo ancora

prima dell’avvio della procedura giudiziaria intentata dalla moglie, giacché l’ultimo

versamento su cui RE 1 fonda la propria pretesa risale al 30 novembre 2009

(doc. D accluso alle osservazioni all’istanza). L’eccezione in esame risulta pertanto improponibile in questa sede. Infondato, il reclamo va così respinto. Con l’emanazione

del­l’odierno giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospen­sivo

diventa senza oggetto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

questione di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per

osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).