14.2016.84
Fallimento. Pagamento del saldo del credito posto in esecuzione dopo la pronuncia del fallimento. Solvibilità
25 aprile 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.84
Lugano
25 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.335 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 gennaio 2016 da
CO 1
(c/o RA 1,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, Lugano)
giudicando sul reclamo del 18 aprile 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 14 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 21 gennaio 2016 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'658.35, pari alla
differenza tra la somma di fr. 28'852.20.– più interessi del 6% dal 22
febbraio 2015, di fr. 58.90 (“credito
accessorio”), di fr. 1'783.– (“risarcimento a titolo di mora (sec. Art. 106
CO)”) e di fr. 223.60 (“costi finora accumulati”), e
Fatti
i fr. 28'852.20 finora versati dall’escussa.
B. All’udienza
di discussione del 16 marzo 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 14 aprile 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
a far tempo dal 15 aprile 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale.
Il 23 aprile 2016 la reclamante ha inoltrato un complemento di reclamo
contenente nuove offerte di prove in punto alla propria solvibilità. Questi
atti non sono stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 18 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 quel
medesimo giorno, in concreto il reclamo è più che tempestivo. Lo è pure il
complemento del 23 aprile.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha dimostrato di avere pagato già il 10 settembre
2015.
il capitale di fr. 14'426.10 del credito principale posto in
esecuzione (doc. A-C acclusi al reclamo). Rimanevano però scoperti gli
interessi di mora, il credito accessorio di fr. 58.90
(“credito accessorio”), l’indennità risarcitoria di fr. 1'783.– e le spese esecutive.
Solo dopo la pronuncia del fallimento la reclamante ha poi pagato all’escutente
fr. 3'000.– il 18 aprile 2016 (doc. C e R) e fr. 500.– il 20 aprile
(doc. Q) a saldo delle fatture della CO 1 (doc. T). Tenuto conto che il saldo
dell’esecuzione che ha portato al fallimento ammonta attualmente, secondo il
registro dell’UE di Lugano, a fr. 17'508.65, la reclamante risulta averla
interamente saldata,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento del saldo della somma posta in esecuzione è avvenuto
soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 18
aprile 2016, doc. E) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti
erano pendenti 51 esecuzioni per oltre fr. 300'000.–. 23 di
esse sono però sospese da opposizione, anche da tempo, per cui pare verosimile
che non siano fondate o che le parti abbiano trovato nel frattempo un accordo,
che non ne contempli il ritiro. Per la maggior parte delle altre esecuzioni la
reclamante ha d’altronde prodotto le dichiarazioni dei creditori (cassa di
compensazione __________, Comune __________, Ufficio esazione e condoni,
Ufficio imposte alla fonte, __________, __________, __________), che attestano l’insussistenza
di scoperti prima del 1° gennaio 2016. Quanto all’esecuzione n. __________
della __________ SA, la reclamante l’ha pagata il 22 aprile 2016 (doc. U),
mentre per le esecuzioni relative alle pendenze IVA essa ha ottenuto dall’UE di
Lugano una dilazione in seguito al versamento di fr. 20'000.–, pari a
quasi il 30% delle stesse (doc. V a BB). Inoltre, l’estratto delle
esecuzioni non menziona attestati di carenza di beni a suo carico.
Dall’insieme
della documentazione prodotta in questa sede si evince quindi che la reclamante
è ancora stata in grado di pagare in tempi recenti importi di rilievo, di modo
che la sua sopravvivenza economica non appare oggettivamente minacciata.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più
probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla
sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado
sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14
aprile 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti
della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).