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Decisione

14.2016.85

Opposizione al sequestro. Conversione del credito in valuta legale svizzera. Causa di sequestro. Legame sufficiente con la Svizzera. Sussidiarietà

26 ottobre 2016Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un

canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore

emessi da alcune società per azioni italiane della famiglia ____________________

(S__________, A__________ e F__________) appartengono agli attori, ordinando di

conseguenza ai convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro

canto ha condannato i convenuti a versare a titolo di risarcimento danni a CO 3

diversi importi di complessivi fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–,

oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze, così come a CO 2 e CO

1 in solido fr. 7'815.–, GBP 1'192.– e € 5'385'595.–, oltre agli interessi

di mora del 5% da diverse scadenze.

C. Con quattro istanze separate del 1°

febbraio 2016 dirette singolarmente contro RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, CO 3 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare

in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF il sequestro:

presso

la D____________________ di __________

“ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa di

pertinenza diretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto […]

(debitore solidale con [gli altri convenuti]) è titolare o fiduciante, avente

diritto economico, in particolare, ogni e qualsiasi suo titolo obbligazionario

(e accessorio diritto per l’incasso di capitale e interessi) emesso dalle

società F__________, __________, A__________, __________, S__________, __________;

ogni e

qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta del convenuto nei

confronti della società O__________, __________, __________”

presso l’Ufficio del Registro Fondiario di __________, competente per __________:

nelle

istanze contro RE 1 e RE 3

“la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________

di RE 1, la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ di RE 1,

oltre ai

crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 600'000.– con

riferimento alla part. __________, di RE 1 e RE 3, CHF 600'000.– con

riferimento alla part. __________, di RE 1 e RE 3”

nell’istanza contro RE 2

“la quota di

comproprietà di ½ del fondo __________ di RE 2, route __________ /VS

oltre ai

crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 3'000'000.– sulla

part. __________, route __________ /VS”,

nell’istanza contro RE 4

“la

particella __________ di RE 4, __________ di RE 4,

oltre ai

crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 350'000.– con

riferimento alla part. __________, di RE 4, CHF 350'000.– con riferimento alla

part. 12747, di RE 4”

e

presso le summenzionate particelle di __________,

“ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno

delle unità immobiliari specificate, senza concedere la possibilità ai debitori

di asportare alcunché.

ogni e qualsiasi credito

per la locazione o occupazione delle medesime”

presso la __________, sedi di __________ “ogni e qualsiasi bene intestato al debitore

[…] o del quale egli è avente diritto economico”

presso

la __________,__________ “ogni

e qualsiasi bene intestato al debitore […] o del quale egli è avente diritto

economico”

il tutto, in ogni istanza, fino a concorrenza di € 11'696'704.55, di

GBP 2'610.– e di fr. 17'114.95 oltre agli interessi. Quale titolo

del credito, CO 1 e CO 2 hanno indicato il “lodo

arbitrale di cui al Doc. 4 del 29 gennaio 2016, rilasciato dal Tribunale

arbitrale, con sede a __________, composto dai Signori Avv. __________ Avv. __________,

Avv. __________”.

D. Con quattro altre istanze separate del 2 febbraio 2016 dirette singolarmente contro RE

1, RE 2, RE 3 e RE 4, CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF

il sequestro:

presso

la D____________________ di __________

“1.1. ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa

di pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto

è titolare e/o contitolare, avente diritto economico, in particolare, ogni e

qualsiasi suo titolo obbligazionario emesso dalle società F__________, __________

(I), S__________, __________ (I), A.__________ n. 1, __________ (I) e A__________ n. 2, __________ (I), nelle proporzioni

accertate nel lodo arbitrale (doc. A, p. 60-61, dispositivi no. 3-6), ovvero in

ragione di Euro 3'703'081.58 per le obbligazioni S__________, __________ (I);

di Euro 1'514'940.23 per le obbligazioni A__________ n. 2, __________ (I); di

Euro 1'704'307.77 per le obbligazioni A__________ n. 1 e di Euro 1'184'493.90

per le obbligazioni F__________, __________ (I);

1.2. ogni e

qualsiasi credito del convenuto derivante dai prestiti obbligazioni (P.O.) F__________,

__________ (I), P.O. S__________, __________ (I), P.O. A__________ n. 1, __________

(I) e P.O. A__________ n. 2, __________ (I), in particolare gli interessi e la

riscossione dei prestiti obbligazionari;

1.3. ogni e

qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta o indiretta del

convenuto nei confronti della società O__________, __________, fiduciaria che fa capo

al convenuto […] e ai debitori solidali […] (Doc. B)”

presso l’Ufficio del Registro Fondiario di __________,

nelle

istanze contro RE 1 e RE 3

“2.1. quota parte di un mezzo della Fol.

PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________

di proprietà in ragione di un mezzo di RE 1 e l’altro mezzo della sorella RE 3

(Doc. I);

2.2. oltre al

credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla

cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005

(Doc. I);

2.3. ogni e

qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________

(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere

la possibilità al debitore di asportare alcunché;

2.4. ogni e

qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile

oggetto del sequestro;

2.5. quota parte di un mezzo della Fol. PPP

__________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di

proprietà in ragione di un mezzo di RE 1 e l’altro mezzo della sorella RE 3

(Doc. L);

2.6. oltre al

credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla

cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005

(Doc. L);

2.7. ogni e

qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________

(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere

la possibilità al debitore di asportare alcunché;

2.8. ogni e

qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile

oggetto del sequestro”

nell’istanza contro RE 2

“2.1. quota parte di un mezzo della Part. __________

RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di RE 2 e l’al­tro

mezzo della moglie __________ (Doc. D);

2.2. oltre al

credito ipotecario di CHF 3'000'000.– (tre milioni di franchi svizzeri) di cui

alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005

(Doc. D);

2.3. ogni e

qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Part. __________ del

RF per il Comune di __________ senza concedere la possibilità al debitore di

asportare alcunché;

2.4. ogni e

qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile

oggetto del sequestro”

nell’istanza contro RE 4

“2.1. Fol. PPP __________ (fondo base

Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà di RE 4 (Doc. G);

2.2. oltre al

credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di

cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data

6.10.2005 (Doc. G);

2.3. ogni e

qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________

(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere

la possibilità al debitore di asportare alcunché;

2.4. ogni e

qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile

oggetto del sequestro;

2.5. Fol.

PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________

di proprietà di RE 4 (Doc. H);

2.6. oltre al

credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di

cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data

6.10.2005 (Doc. H);

2.7.

ogni e qualsiasi bene

mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base

Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la

possibilità al debitore di asportare alcunché;

2.8.

ogni e qualsiasi credito

derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”

presso la __________ di __________ incluse

tutte le sue succursali “ogni

e qualsiasi bene, credito, avere bancario o pretesa, cassetta di sicurezza, di

pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto

è titolare c/o contitolare, avente diritto economico”

presso

la __________ di __________ incluse tutte le sue succursali “ogni e qualsiasi bene, credito, avere bancario

o pretesa, cassetta di sicurezza, di pertinenza diretta o indiretta o tramite

società di comodo, di cui il convenuto è titolare c/o contitolare, avente

diritto economico”

e

presso la __________ di __________ incluse tutte le sue succursali “ogni e qualsiasi bene, credito, avere

bancario o pretesa, cassetta di sicurezza, di pertinenza diretta o indiretta o

tramite società di comodo, di cui il convenuto è titolare c/o contitolare,

avente diritto economico”

il

tutto, in ogni istanza, fino a concorrenza di € 5'385'595.– oltre agli

interessi, interessi moratori ammontanti a € 3'273'646.74 al 31 gennaio 2016 e

che continueranno a decorrere sino a effettivo pagamento del credito, di fr. 7'815.–

oltre agli interessi e di GBP 1'792.– oltre agli interessi. Quale titolo

del credito, CO 1 e CO 2 hanno indicato il “lodo

finale rilasciato in data 29.1.2016 dal Tribunale arbitrale, composto da Avv. __________,

Avv. __________ e Avv. __________, con sede a Lugano-Sezione 1 (Doc. A)”.

E. Avendo il Pretore accolto integralmente tutt’e

otto le istanze e ordinato i corrispondenti sequestri con decreti del 3

febbraio 2016, eseguiti il giorno successivo dall’Ufficio di esecuzione (UE) di

__________ e di __________, l’8 febbraio 2016 dall’UE di __________, il 22

febbraio 2016 dall’UE di __________ e il 7 marzo 2016 dall’UE di __________,

con otto istanze tutte del 17 febbraio 2016 i convenuti hanno presentato

opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice. Con scritti 4 marzo

2016 CO 3 ha confermato l’esecutività del lodo e con osservazioni e scritto

separato del 7 marzo 2016 CO 1 e CO 2 hanno da un lato chiesto di respingere l’opposizione

e dall’altro confermato l’esecutività e il passaggio in giudicato formale del

lodo arbitrale con la notifica alle parti. Il 10 marzo 2016 la parte convenuta

ha presentato repliche “parziali”, formulando richieste di emanazione di

decisione intermedia limitatamente all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF e con

osservazioni 11 e 17 marzo 2016 tutti i sequestranti vi si sono opposti. Con

repliche spontanee del giorno successivo, gli opponenti hanno confermato la

loro opposizione ai decreti di sequestro, mentre CO 1 e CO 2, con dupliche

spontanee del 31 marzo, hanno concluso per la reiezione delle istanze. Il medesimo

giorno, il Pretore ha respinto la domanda tendente all’emanazione di una

decisione intermedia. Il 1° aprile 2016 anche CO 3 ha presentato dupliche

spontanee, chiedendo la reiezione delle istanze.

F. Statuendo con otto decisioni separate, quattro del 6 aprile 2016 nelle

cause promosse nei confronti di CO 3 (inc. __________) e

le altre quattro del 7 aprile 2016 in quelle dirette contro CO 1 e CO 2 (inc. __________)

il Pretore ha respinto tutt’e otto le op­posizioni e confermato i sequestri,

ponendo a carico di ogni singolo opponente le spese processuali di fr. 2'000.–

in ogni causa e ripetibili di fr. 12'000.– a favore di CO 3, e di fr. 10'000.–

a favore di CO 1 e CO 2.

G. Contro

le sentenze appena citate RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa Camera con otto reclami distinti del 18

aprile 2016 per ottenere l’accoglimento di tutte le opposizioni ai sequestri e

la revoca degli stessi. Nelle loro osservazioni del 12 maggio e del 23 maggio

2016, i sequestranti hanno concluso per la reiezione dei reclami. Il 13 e il 17

ottobre 2016 CO 3, rispettivamente CO 2 e CO 1, hanno trasmesso a questa Camera

copia dell’appello promosso il 10 ottobre 2016 dalla parte convenuta contro il

lodo arbitrale 29 gennaio 2016.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro

– sono decisioni di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

I

reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di

procedura, di congiungere le otto procedure e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel

senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

1.2

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 18 aprile 2016 contro le otto sentenze notificate al

patrocinatore della parte convenuta l’11

aprile (cfr. tracciamenti degli invii) in concreto tutti i reclami sono tempestivi.

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

1.4

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.

/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3

del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

c) Gli

scritti 13 e 17 ottobre 2016 di CO 3, CO 1 e CO 2, come pure la copia

dell’appello inoltrato il 10 ottobre 2016 dalla parte convenuta contro il lodo

arbitrale del 29 gennaio 2016 (inc. 12.2016.89/90/1/2), sono tardivi, poiché

presentati dopo la chiusura dello scambio degli allegati

(sopra, consid. 1.3/b). D’altronde essi sono in ogni caso irrilevanti per l’esito della causa.

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il

creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di

sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un

“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano

realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro

modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In

particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante

esiste per l’im­­porto enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al

fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè

né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria

(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per

garantire l’effetto sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice

non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti

allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi

o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150

cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nelle

decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto constatato che, a prescindere dalla

sua contestata esecutività, il lodo arbitrale rappresenta un documento atto a

suffragare la verosimiglianza dell’esistenza, dell’importo e dell’esigibilità

del credito. Relativamente alle tre cause di sequestro invocate dagli istanti,

egli ha ritenuto che la parte sequestrante non abbia reso verosimile la prima

(trafugamento di beni da parte del debitore, art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF), bensì

le altre due. Oltre al fatto che gli opponenti risiedono all’estero, infatti, sarebbe

dato un legame sufficiente del credito con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4

LEF), le parti avendo sottoposto la loro controversia a un tribunale arbitrale

con sede a __________, che ha applicato il diritto svizzero e per gli aspetti

procedurali quello ticinese (CPC-TI). Una seconda causa di sequestro sarebbe

data dal lodo arbitrale, che costituirebbe un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione

nei confronti dei debitori (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), nella misura in cui esso

sarebbe esecutivo sia secondo l’art. 387 CPC, sia secondo il punto 11 del

compromesso arbitrale, pur essendo stato impugnato con appello dai convenuti.

Il Pretore ha infine negato la legittimazione della parte convenuta a opporsi

al sequestro dei beni detenuti da O__________ e/o da E__________, non avendo

essa reso verosimile un interesse proprio sugli stessi, e constatato che il divieto

cautelare di disposizione dei titoli obbligazionari emessi dalle società F__________,

AI__________ e S__________ decretato dal tribunale arbitrale non è assimilabile

a un pegno. Onde la reiezione delle opposizioni.

4.

Nei

loro reclami gli opponenti censurano in primo luogo l’indi­­cazione della

maggior parte dei crediti in valuta estera, facendo valere ch’essi avrebbero

dovuti essere convertiti in valuta legale svizzera già nella procedura di

sequestro, motivo per cui nella fattispecie il credito sarebbe limitato all’unico

importo in franchi svizzeri, di fr. 7'815.– nelle

cause di CO 1 e CO 2 e di fr. 17'114.95 in quelle di CO

3.

Di conseguenza gli opponenti invocano un manifesto eccesso di valori patrimoniali

sequestrati. In secondo luogo, essi contestano l’esi­stenza

di una causa di sequestro, sia quella del n. 6 all’art. 271 cpv. 1 LEF che del

n. 4. Per quel che concerne la prima causa indicata, i reclamanti

ribadiscono che l’esecutività del lodo arbitrale prodotto dalla parte

sequestrante non sia provata. Per quanto riguarda la seconda causa di

sequestro, essi contestano nuovamente l’esistenza di un legame sufficiente del

credito con la Svizzera, reputando che la parte sequestrante, per cittadinanza

e domicilio, non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e

realizzare le sue pretese in Italia, la scelta del tribunale arbitrale con sede

in Svizzera, del diritto e della procedura svizzeri applicabili non essendo

determinanti, poiché avvenuta per motivi d’opportunità dopo la nascita del

(contestato) credito.

5.

Prima

di entrare nel merito dei reclami occorre trattare la questione di sapere se i

crediti espressi in valute estere (€ e GBP) –tutti tranne uno (di

rispettivamente fr. 7'815.– e fr. 17'114.95) – sarebbero dovuti essere convertiti in

franchi svizzeri già nelle istanze di sequestro.

5.1

Ora,

la sentenza citata dai reclamanti a sostegno della loro tesi, emessa il 18

gennaio 2012 dal Tribunale distrettuale di Zurigo come autorità di vigilanza

inferiore (BlSchK 2012, pag. 196), non riguarda né un decreto di sequestro né

una decisione sull’oppo­­sizione al sequestro, bensì un’esecuzione a convalida

del sequestro. Corrisponde tuttavia al vero che per alcuni autori la pretesa

del sequestrante formulata in valuta estera dev’essere trasformata in franchi

svizzeri in analogia con l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, e ciò al tasso di conversione

del giorno della presentazione dell’istanza di sequestro (Daniela Frenkel in: ZStV – Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170,

Informationsbeschaf­fung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie

Auskunftspflichten im Arrestvollzug unter besonderer Berücksichtigung der

Arrestrevision 2011, 2012, pag. 58 con diversi rimandi non

tutti pertinenti; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LEF; invece né

Meier-Dieterle [in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6-7 ad art. 274 LEF] né Stoffel [in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 8 ad art. 274 LEF] menzionano l’esigenza di

conversione, il primo limitandosi ad accennarvi in un esempio [n. 28 ad art.

271]). Anche la giurisprudenza zurighese ammette tale conversione (sentenze dell’Obergericht n. PS160037 del 31 marzo 2016, consid.

4.

e PS120035 del 20 aprile 2012, consid. 7). E il modulo ufficiale prescritto

dal Tribunale federale (n. 45) prevede l’indicazione del credito in franchi

svizzeri. D’altra parte, la ratio legis dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF,

secondo cui la conversione è necessaria in vista del pagamento del debito con

il ricavato della realizzazione, che normalmente si ottiene in valuta svizzera,

e del rilascio degli attestati di carenza di beni (DTF 115 III 40,

consid. 3/a), non è calzante per il sequestro. L’indicazione del

controvalore del credito in franchi svizzeri è tuttavia necessaria,

solitamente, per permettere all’ufficio d’esecuzione di limitare il sequestro a

quanto basti per garantirlo in capitale, interessi e spese (art. 97 cpv. 2, per

il rinvio dell’art. 275 LEF), ove gli attivi sequestrati non siano crediti

espressi nella stessa divisa della pretesa del sequestrante.

5.2

Nella

fattispecie la questione può comunque essere lasciata aperta. I reclamanti non

esplicitano, in effetti, quale pregiudizio causerebbe loro la carente

indicazione dei crediti (tranne uno) in franchi svizzeri. E non è dato di

vedere quale esso potrebbe essere. Anzitutto il tasso di conversione è ritenuto

un fatto notorio (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF

14.2014.32

del 3 dicembre 2014, consid. 5.1), tanto che gli uffici d’esecuzione

ticinesi hanno convertito d’ufficio i crediti dei decreti di sequestro in

franchi svizzeri (doc. V e Z prodotti con le osservazioni ai reclami di CO 1 e CO

2, doc. 2 nelle cause contro CO 3). Gli opponenti non allegano di avere

contestato l’esecuzione dei sequestri né che il valore dei beni sequestrati

superi l’importo dei crediti vantati dai sequestranti. Priva d’interesse

giuridico, la censura è quindi irricevibile.

5.3

Del

resto, la questione risulta nel frattempo superata, poiché non è contestato –

ed è noto a questa Camera – che i sequestri sono stati convalidati mediante

otto esecuzioni (n. __________) presso l’UE di __________ Orbene, essendo state promosse al foro dei

sequestri (stante il domicilio dei debitori all’estero), le esecuzioni a

convalida non possono, da un lato, vertere su un importo superiore alla pretesa

fatta valere con i sequestri (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 28 ad

art. 52 LEF), e dall’altro ne limitano invece la portata qualora verta su un

importo inferiore, dal momento che i sequestri decadono per la parte non convalidata

(cfr. art. 280 n. 1 LEF). In altre parole, l’esten­­sione dei sequestri è

(ri)definita dall’importo dedotto nelle esecuzioni a convalida, importo che

necessariamente è espresso in valuta svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) ed è a

richiesta dei procedenti riconvertito al momento della continuazione dell’esecu­­zione

(art. 88 cpv. 4 LEF).

6.

Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del

sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie è controversa soltanto quella

relativa alla causa di sequestro.

6.1

Il Pretore ha considerato realizzate sia

la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF sia, sussidiariamente,

quella del n. 4. I reclamanti le contestano entrambe.

a) Secondo

la legge la causa di sequestro stabilita al n. 4 è data in particolare quando

il debitore non dimora in Svizzera, “se non vi è altra causa”, e il credito ha un

legame sufficiente con la Svizzera. Una parte della dottrina conferisce quindi

a tale causa carattere sussidiario rispetto alle altre (Stoffel, op. cit., n. 78 ad art. 271 con rinvii,

in particolare a Matteo Pedrotti,

Le séquestre international, 2001, pag. 153). A giusta ragione due autori

precisano che il creditore non è tenuto a rendere verosimile l’assenza di un’altra

causa di sequestro – condizione negativa introdotta nella legge del 16 dicembre

1994.

senza una parola di spiegazione (Gilliéron,

op. cit. n. 54 ad art. 271; Meier-Dieterle, op. cit.,

n. 17 ad art. 271). Incombe al giudice di decidere se,

e quale o quali cause sono realizzate.

b) Tutt’al

più ci si potrebbe interrogare se la norma proibisce al debitore d’invocare un’altra

causa di sequestro ove egli abbia indicato quella del n. 4 oppure se il giudice

è tenuto a verificare l’esi­­stenza di eventuali altre cause di sequestro prima

di quella del n. 4. La risposta è negativa a entrambe le domande. La condizione

in questione non ha conseguenze pratiche. Tutte le cause di sequestro hanno

esattamente lo stesso effetto giuridico. Ne basta la realizzazione di una sola

per giustificare il sequestro (se pure l’esistenza del credito e l’appartenenza

dei beni da sequestrare sono resi verosimili). Poco importa quale sia. Qualora

la causa del n. 4 sia data, il sequestro va infatti decretato non solo se è l’unica

disponibile ma anche se ne sono adempiute una o più altre, poiché anche volendo

scartare la causa qualificata come sussidiaria ne rimarrebbe comunque (almeno)

un’altra. L’utilità della condizione di sussidiarietà non è dunque solo dubbia

(Pedrotti, op. cit., pag. 154 ad

C) ma praticamente nulla (l’auto­­re citato ipotizza un influsso sulla

decisione del giudice senza specificare quale). Per economia di giudizio, si

esaminerà pertanto per prima la causa del n. 4.

6.2

I

reclamanti contestano l’esistenza di un legame sufficiente del credito con la

Svizzera, ricordando che al riguardo è necessaria una ponderazione tra l’interesse

della tutela del creditore (da eccessive difficoltà nella realizzazione del suo

diritto all’estero) e il legittimo interesse del debitore di non subire

sequestri senza una specifica causa che non sia quella del n. 4. Essi reputano

che nel caso concreto vi sia un’evidente situazione di abuso, considerato che

tutte le parti sono cittadini italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante

non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare

le sue pretese in Italia. Inoltre il fatto che le parti abbiano convenuto di

sottoporre la loro controversia a un tribunale arbitrale svizzero, di dare mandato

agli arbitri di decidere in equità ispirandosi al diritto svizzero e di

disciplinare la procedura secondo le norme processuali ticinesi non sarebbe

determinante, poiché tali scelte sono avvenute dopo la nascita del (contestato)

credito e l’operazione che ha causato il contenzioso è un aumento di capitale – deliberato a __________ – di una società

italiana con sede in Italia.

6.3

In

linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere

interpretata in modo restrittivo (DTF 123 III 496, consid. 3/a;

Bertrand Reeb, Les mesures

provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pagg. 440 seg.; Lucien

Gani, Le “lien suffisant avec la

Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à

l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), pagg. 229 seg.; Pe­drotti, op. cit., pagg. 188 seg.). Nell’applicazione

della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di

rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla

sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),

volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame

sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (DTF 135 III 613 consid.

4.

; 124 III 220 consid. 3; Pedrotti,

op. cit., pagg. 190 seg.).

a) È

comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la

Svizzera, segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza

della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271) o se vi sussiste un punto di

collegamento secondo il diritto internazionale privato (sentenza della CEF

14.2000.126

del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il

luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore (Stoffel/Chabloz in

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 79 ad art. 271 LEF) o della

controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 496, consid. 3/a), il

luogo in cui è sorto il contratto (FF 1991 III 117 ad 208.1; sentenza della CEF

14.2002.97

del 16 dicembre 2002, consid. 3.1/c [almeno se il contratto è stato

concluso tra presenti]) o il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220,

consid. 3b/bb; Gilliéron,

op. cit., n. 75 ad art. 271), oppure quando il diritto applicabile al credito è

quello svizzero (Louis Gaillard Le

séquestre des biens du débiteur domicilié à l’étranger, in: Le séquestre selon

la nouvelle LP, 1997, n. 36-38; Michele Patocchi/

Severio Lembo, Le lien

suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du

séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4 LP,

in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, 2000, pag. 397;

sentenza della CEF 14.2011.225/14.2012.4 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3). Anche l’elezione del diritto svizzero

o la proroga del foro in Svizzera sono sufficienti a rendere verosimile la

causa del n. 4 (Stoffel, op. cit.,

n. 92 ad art. 271). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia

preponderante rispetto a quello con altri Stati e basta la sua semplice verosimiglianza

(sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.1. e

5.2

, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e

RSDIE 2013, 457).

b) Nel

caso in esame, è pacifico che le parti hanno scelto di sottoporre la loro

controversia a un tribunale arbitrale con sede a __________ (doc. 3, pt. 2), di

far decidere gli arbitri ex aequo et bono ispirandosi al diritto

svizzero (doc. 3, pt. 4) e di disciplinare la procedura secondo il codice di

procedura civile ticinese, salvo le eccezioni previste nel compromesso

arbitrale (doc. 3, pt. 5). Sono tutte quelle circostanze che secondo la

giurisprudenza e la dottrina appena citate sono atte a rendere verosimile l’esistenza

di un legame del credito sufficiente con la Svizzera. I reclamanti ne

sostengono tuttavia l’irrilevanza poiché sono successive alla nascita dei crediti

vantati dai sequestranti. A torto. Il giudice deve infatti verificare l’esistenza

dei presupposti per la concessione del sequestro al momento in cui statuisce,

anche in sede di opposizione (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3), non quindi al momento

in cui il credito è sorto. I sequestri non paiono d’altronde manifestamente

abusivi, poiché contrariamente al caso in cui il creditore domiciliato all’estero

crea a posteriori unilateralmente una causa di sequestro cedendo il proprio

credito a una persona domiciliata in Svizzera (v. Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271), nella fattispecie l’elezione

di diritto e la proroga di foro sono consensuali. Che tali scelte siano state

dettate da motivi di opportunità – peraltro di dubbia difendibilità vista la

volontà dichiarata di nascondere attivi al fisco estero – non muta il fatto che

hanno creato o anzi rafforzato un legame con la Svizzera.

c) Non

va infatti dimenticato che parte delle società ricollegabili al gruppo Z__________

sono gestite e/o domiciliate presso la D____________________ di __________ come

risulta dal verbale e ordinanza preliminare dell’arbitrato (doc. N pag. 1 in fondo).

Ora, è considerata quale fattore di collegamento anche l’attività commerciale

del debitore con cui il credito è connesso (già citata sentenza del Tribunale

federale 5A_581/2012 consid. 5.2.2, con numerosi rinvii, e 5.2.4).

d) I reclamanti reputano ancora che nella ponderazione dei contrapposti

interessi delle parti occorra considerare che esse sono tutte cittadini

italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante non incorrerebbe

in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in

Italia, onde l’assenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Sennonché essi

misconoscono che il foro arbitrale a __________ è esclusivo e che i tribunali

italiani non hanno la competenza per ordinare misure esecutive in Svizzera.

Nella ponderazione occorre tenere conto dei tempi e delle difficoltà legate con

eventuali procedure di riconoscimento incrociate (del lodo arbitrale svizzero

in Italia e di possibili misure conservative italiane in Svizzera) e dei

consecutivi rischi di espatrio degli attivi da sequestrare nel frattempo. Ad

ogni modo le pretese della parte sequestrante non paiono garantite meglio

davanti ai tribunali italiani che in Svizzera, ciò che giustifica già in sé l’ammissione

di un legame sufficiente con quest’ultima (DTF 124 III 221 consid. 3/b/bb).

Infine, come visto (consid. 6.3/a in fine) l’e­sistenza di numerosi

punti di collegamento con l’Italia non impedisce di ammettere che quelli con la

Svizzera siano sufficienti nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. La decisione del Pretore di riconoscere la causa del n. 4

verosimile è pertanto ineccepibile, sicché i reclami vanno respinti.

7.

Le tasse del presente giudizio, stabilite

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste

ultime vanno fissate in virtù del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’uffi­­cio e di assistenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1)

per il rinvio dell’art. 96

CPC. Si giustifica di rimanere al limite inferiore della

tariffa per valori

litigiosi di complessivi fr. 9'662'904.95 nella causa

contro CO 1 e CO 2, e di fr. 12'999'583.90 in quella contro CO 3 (al tasso di cambio del 2 febbraio 2016 – giorno

della presentazione delle istanze di sequestro – di €/CHF

1.1147

e di GPB/CHF 1.469417 forniti dal sito “www.__________.com”, v. DTF

137.

III 625 consid. 3) e dell’effettivo lavoro svolto dai

patrocinatori dei sequestranti, risoltosi nella redazione per ognuno di essi di

quattro allegati di osservazioni, i cui contenuti sono praticamente identici in

una causa come nell’altra.

8.

Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), entrambi i

valori litigiosi (sopra consid. 7) superano ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo di RE 1 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.85) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 e CO

2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.86) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà

a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di

RE 3 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.87) è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

Le

spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella

rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

4. Nella misura in

cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.88) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà

a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.

5. Nella misura in

cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 3 (inc. 14.2016.89) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà

a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

6. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di

RE 1 contro CO 3 (inc. 14.2016.90)

è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

Le spese processuali di fr. 2'500.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

7. Nella misura in

cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 3 (inc. 14.2016.91) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le spese processuali di fr. 2'500.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

8. Nella misura in

cui è ricevibile, il reclamo di RE 3 contro CO 3 (inc. 14.2016.92) è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella

rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.

9. Notificazione a:

–;

–;

– , ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).