14.2016.85
Opposizione al sequestro. Conversione del credito in valuta legale svizzera. Causa di sequestro. Legame sufficiente con la Svizzera. Sussidiarietà
26 ottobre 2016Italiano35 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.85 14.2016.89
14.2016.86 14.2016.90
14.2016.87 14.2016.91
14.2016.88 14.2016.92
Lugano
26 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nelle cause __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 17 febbraio 2016 da
RE 1 __________ (I)
RE 2, __________ (I)
RE 3, __________ (I) e
RE 4, __________ (I)
(patrocinati tutti dall’__________ PA 1, __________)
contro, da una parte __________
CO 1, __________ (I) e
CO 2, __________ (I)
(patrocinati dagli __________ PA 2, __________)
e contro, dall’altra __________
CO 3, __________ (I)
(patrocinato dall’__________ PA 3, __________)
giudicando sui reclami del 18 aprile 2016 presentati da RE 1, RE 2, RE
3 e RE 4 contro le decisioni emesse dal Pretore il 6 aprile 2016 nelle cause
aperte contro CO 3 e il 7 aprile in quelle aperte contro CO 1 e CO 2;
ritenuto
in fatto: A. Il 3 marzo 2005, nell’ambito di un litigio all’interno della famiglia
allargata ____________________, inerente alla ripartizione tra i suoi membri
degli attivi dell’omonimo gruppo alberghiero e immobiliare fondato da CO 3 e
dai defunti fratelli C__________ e A__________ nella zona di __________ (I) e __________
(I), lo stesso CO 3, la vedova di A__________ (CO 2), e i figli di lei (CO 1 e __________,
quest’ultimo dimesso dalla lite per desistenza il 5 giugno 2009) – come parte
attrice – e i quattro figli di C__________ (RE 2, RE 4, RE 3 e RE 1) oltre a __________
– come parte convenuta – hanno perfezionato un compromesso arbitrale,
convenendo – tra l’altro – di “sottoporre
la loro controversia a due gradi di giurisdizione arbitrale (il primo grado e
il grado d’appello [Tribunale arbitrale d’appello]), dichiarando applicabili gli art. 307 segg. CPC/TI, designando quali
arbitri gli avv. __________ presidente del collegio arbitrale, __________ e __________
e prevedendo
come luogo dell’arbitrato la Pretura di Lugano. Alla procedura arbitrale, da
decidere ex aequo et bono ispirandosi al diritto svizzero, hanno dichiarato applicabili gli art.
176 a 194 LDIP e precisato che la controversia verrà “presentata, istruita e decisa in applicazione del Codice
di Procedura Civile ticinese” con
alcune precisazioni e modifiche, stabilendo infine che il
lodo arbitrale “sarà
notificato ai sensi di legge, così da garantire la sua esecutività in Svizzera
e all’estero”. Gli attori hanno presentato la petizione
il 29 luglio 2005.
Fatti
B. Con
lodo “finale” del 29 gennaio 2016, nel merito il Tribunale arbitrale ha, da un
canto, accertato in quale misura i certificati obbligazionari al portatore
emessi da alcune società per azioni italiane della famiglia ____________________
(S__________, A__________ e F__________) appartengono agli attori, ordinando di
conseguenza ai convenuti di consegnarli o di farli consegnare agli attori, e d’altro
canto ha condannato i convenuti a versare a titolo di risarcimento danni a CO 3
diversi importi di complessivi fr. 10'043.–, GBP 1'532.– e € 7'309'105.–,
oltre agli interessi di mora del 5% da diverse scadenze, così come a CO 2 e CO
1 in solido fr. 7'815.–, GBP 1'192.– e € 5'385'595.–, oltre agli interessi
di mora del 5% da diverse scadenze.
C. Con quattro istanze separate del 1°
febbraio 2016 dirette singolarmente contro RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4, CO 3 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare
in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF il sequestro:
presso
la D____________________ di __________
“ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa di
pertinenza diretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto […]
(debitore solidale con [gli altri convenuti]) è titolare o fiduciante, avente
diritto economico, in particolare, ogni e qualsiasi suo titolo obbligazionario
(e accessorio diritto per l’incasso di capitale e interessi) emesso dalle
società F__________, __________, A__________, __________, S__________, __________;
ogni e
qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta del convenuto nei
confronti della società O__________, __________, __________”
presso l’Ufficio del Registro Fondiario di __________, competente per __________:
nelle
istanze contro RE 1 e RE 3
“la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________
di RE 1, la quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ di RE 1,
oltre ai
crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 600'000.– con
riferimento alla part. __________, di RE 1 e RE 3, CHF 600'000.– con
riferimento alla part. __________, di RE 1 e RE 3”
nell’istanza contro RE 2
“la quota di
comproprietà di ½ del fondo __________ di RE 2, route __________ /VS
oltre ai
crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 3'000'000.– sulla
part. __________, route __________ /VS”,
nell’istanza contro RE 4
“la
particella __________ di RE 4, __________ di RE 4,
oltre ai
crediti ipotecari iscritti in data 6.10.2005, pari a CHF 350'000.– con
riferimento alla part. __________, di RE 4, CHF 350'000.– con riferimento alla
part. 12747, di RE 4”
e
presso le summenzionate particelle di __________,
“ogni e qualsiasi bene mobile collocato all’interno
delle unità immobiliari specificate, senza concedere la possibilità ai debitori
di asportare alcunché.
ogni e qualsiasi credito
per la locazione o occupazione delle medesime”
presso la __________, sedi di __________ “ogni e qualsiasi bene intestato al debitore
[…] o del quale egli è avente diritto economico”
presso
la __________,__________ “ogni
e qualsiasi bene intestato al debitore […] o del quale egli è avente diritto
economico”
il tutto, in ogni istanza, fino a concorrenza di € 11'696'704.55, di
GBP 2'610.– e di fr. 17'114.95 oltre agli interessi. Quale titolo
del credito, CO 1 e CO 2 hanno indicato il “lodo
arbitrale di cui al Doc. 4 del 29 gennaio 2016, rilasciato dal Tribunale
arbitrale, con sede a __________, composto dai Signori Avv. __________ Avv. __________,
Avv. __________”.
D. Con quattro altre istanze separate del 2 febbraio 2016 dirette singolarmente contro RE
1, RE 2, RE 3 e RE 4, CO 1 e CO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 2, 4 e 6 LEF
il sequestro:
presso
la D____________________ di __________
“1.1. ogni e qualsiasi bene, credito, pretesa
di pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto
è titolare e/o contitolare, avente diritto economico, in particolare, ogni e
qualsiasi suo titolo obbligazionario emesso dalle società F__________, __________
(I), S__________, __________ (I), A.__________ n. 1, __________ (I) e A__________ n. 2, __________ (I), nelle proporzioni
accertate nel lodo arbitrale (doc. A, p. 60-61, dispositivi no. 3-6), ovvero in
ragione di Euro 3'703'081.58 per le obbligazioni S__________, __________ (I);
di Euro 1'514'940.23 per le obbligazioni A__________ n. 2, __________ (I); di
Euro 1'704'307.77 per le obbligazioni A__________ n. 1 e di Euro 1'184'493.90
per le obbligazioni F__________, __________ (I);
1.2. ogni e
qualsiasi credito del convenuto derivante dai prestiti obbligazioni (P.O.) F__________,
__________ (I), P.O. S__________, __________ (I), P.O. A__________ n. 1, __________
(I) e P.O. A__________ n. 2, __________ (I), in particolare gli interessi e la
riscossione dei prestiti obbligazionari;
1.3. ogni e
qualsiasi bene, credito, pretesa di pertinenza diretta o indiretta del
convenuto nei confronti della società O__________, __________, fiduciaria che fa capo
al convenuto […] e ai debitori solidali […] (Doc. B)”
presso l’Ufficio del Registro Fondiario di __________,
nelle
istanze contro RE 1 e RE 3
“2.1. quota parte di un mezzo della Fol.
PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________
di proprietà in ragione di un mezzo di RE 1 e l’altro mezzo della sorella RE 3
(Doc. I);
2.2. oltre al
credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla
cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005
(Doc. I);
2.3. ogni e
qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________
(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere
la possibilità al debitore di asportare alcunché;
2.4. ogni e
qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile
oggetto del sequestro;
2.5. quota parte di un mezzo della Fol. PPP
__________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________ di
proprietà in ragione di un mezzo di RE 1 e l’altro mezzo della sorella RE 3
(Doc. L);
2.6. oltre al
credito ipotecario di CHF 600'000.– (seicentomila franchi svizzeri) di cui alla
cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005
(Doc. L);
2.7. ogni e
qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________
(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere
la possibilità al debitore di asportare alcunché;
2.8. ogni e
qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile
oggetto del sequestro”
nell’istanza contro RE 2
“2.1. quota parte di un mezzo della Part. __________
RF per il Comune di __________ di proprietà in ragione di un mezzo di RE 2 e l’altro
mezzo della moglie __________ (Doc. D);
2.2. oltre al
credito ipotecario di CHF 3'000'000.– (tre milioni di franchi svizzeri) di cui
alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data 6.10.2005
(Doc. D);
2.3. ogni e
qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Part. __________ del
RF per il Comune di __________ senza concedere la possibilità al debitore di
asportare alcunché;
2.4. ogni e
qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile
oggetto del sequestro”
nell’istanza contro RE 4
“2.1. Fol. PPP __________ (fondo base
Part. __________) RF per il Comune di __________ di proprietà di RE 4 (Doc. G);
2.2. oltre al
credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di
cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data
6.10.2005 (Doc. G);
2.3. ogni e
qualsiasi bene mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________
(fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere
la possibilità al debitore di asportare alcunché;
2.4. ogni e
qualsiasi credito derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile
oggetto del sequestro;
2.5. Fol.
PPP __________ (fondo base Part. __________) RF per il Comune di __________
di proprietà di RE 4 (Doc. H);
2.6. oltre al
credito ipotecario di CHF 350'000.– (trecentocinquantamila franchi svizzeri) di
cui alla cartella ipotecaria al portatore iscritta in primo rango in data
6.10.2005 (Doc. H);
2.7.
ogni e qualsiasi bene
mobile collocato all’interno dell’immobile Fol. PPP __________ (fondo base
Part. __________) RF per il Comune di __________, senza concedere la
possibilità al debitore di asportare alcunché;
2.8.
ogni e qualsiasi credito
derivante dalla locazione e/o occupazione dell’immobile oggetto del sequestro”
presso la __________ di __________ incluse
tutte le sue succursali “ogni
e qualsiasi bene, credito, avere bancario o pretesa, cassetta di sicurezza, di
pertinenza diretta o indiretta o tramite società di comodo, di cui il convenuto
è titolare c/o contitolare, avente diritto economico”
presso
la __________ di __________ incluse tutte le sue succursali “ogni e qualsiasi bene, credito, avere bancario
o pretesa, cassetta di sicurezza, di pertinenza diretta o indiretta o tramite
società di comodo, di cui il convenuto è titolare c/o contitolare, avente
diritto economico”
e
presso la __________ di __________ incluse tutte le sue succursali “ogni e qualsiasi bene, credito, avere
bancario o pretesa, cassetta di sicurezza, di pertinenza diretta o indiretta o
tramite società di comodo, di cui il convenuto è titolare c/o contitolare,
avente diritto economico”
il
tutto, in ogni istanza, fino a concorrenza di € 5'385'595.– oltre agli
interessi, interessi moratori ammontanti a € 3'273'646.74 al 31 gennaio 2016 e
che continueranno a decorrere sino a effettivo pagamento del credito, di fr. 7'815.–
oltre agli interessi e di GBP 1'792.– oltre agli interessi. Quale titolo
del credito, CO 1 e CO 2 hanno indicato il “lodo
finale rilasciato in data 29.1.2016 dal Tribunale arbitrale, composto da Avv. __________,
Avv. __________ e Avv. __________, con sede a Lugano-Sezione 1 (Doc. A)”.
E. Avendo il Pretore accolto integralmente tutt’e
otto le istanze e ordinato i corrispondenti sequestri con decreti del 3
febbraio 2016, eseguiti il giorno successivo dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
__________ e di __________, l’8 febbraio 2016 dall’UE di __________, il 22
febbraio 2016 dall’UE di __________ e il 7 marzo 2016 dall’UE di __________,
con otto istanze tutte del 17 febbraio 2016 i convenuti hanno presentato
opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice. Con scritti 4 marzo
2016 CO 3 ha confermato l’esecutività del lodo e con osservazioni e scritto
separato del 7 marzo 2016 CO 1 e CO 2 hanno da un lato chiesto di respingere l’opposizione
e dall’altro confermato l’esecutività e il passaggio in giudicato formale del
lodo arbitrale con la notifica alle parti. Il 10 marzo 2016 la parte convenuta
ha presentato repliche “parziali”, formulando richieste di emanazione di
decisione intermedia limitatamente all’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF e con
osservazioni 11 e 17 marzo 2016 tutti i sequestranti vi si sono opposti. Con
repliche spontanee del giorno successivo, gli opponenti hanno confermato la
loro opposizione ai decreti di sequestro, mentre CO 1 e CO 2, con dupliche
spontanee del 31 marzo, hanno concluso per la reiezione delle istanze. Il medesimo
giorno, il Pretore ha respinto la domanda tendente all’emanazione di una
decisione intermedia. Il 1° aprile 2016 anche CO 3 ha presentato dupliche
spontanee, chiedendo la reiezione delle istanze.
F. Statuendo con otto decisioni separate, quattro del 6 aprile 2016 nelle
cause promosse nei confronti di CO 3 (inc. __________) e
le altre quattro del 7 aprile 2016 in quelle dirette contro CO 1 e CO 2 (inc. __________)
il Pretore ha respinto tutt’e otto le opposizioni e confermato i sequestri,
ponendo a carico di ogni singolo opponente le spese processuali di fr. 2'000.–
in ogni causa e ripetibili di fr. 12'000.– a favore di CO 3, e di fr. 10'000.–
a favore di CO 1 e CO 2.
G. Contro
le sentenze appena citate RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa Camera con otto reclami distinti del 18
aprile 2016 per ottenere l’accoglimento di tutte le opposizioni ai sequestri e
la revoca degli stessi. Nelle loro osservazioni del 12 maggio e del 23 maggio
2016, i sequestranti hanno concluso per la reiezione dei reclami. Il 13 e il 17
ottobre 2016 CO 3, rispettivamente CO 2 e CO 1, hanno trasmesso a questa Camera
copia dell’appello promosso il 10 ottobre 2016 dalla parte convenuta contro il
lodo arbitrale 29 gennaio 2016.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro
– sono decisioni di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
I
reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche. Si giustifica così, per economia di
procedura, di congiungere le otto procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel
senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
1.2
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 18 aprile 2016 contro le otto sentenze notificate al
patrocinatore della parte convenuta l’11
aprile (cfr. tracciamenti degli invii) in concreto tutti i reclami sono tempestivi.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica.
1.4
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far
valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.
/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3
del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
c) Gli
scritti 13 e 17 ottobre 2016 di CO 3, CO 1 e CO 2, come pure la copia
dell’appello inoltrato il 10 ottobre 2016 dalla parte convenuta contro il lodo
arbitrale del 29 gennaio 2016 (inc. 12.2016.89/90/1/2), sono tardivi, poiché
presentati dopo la chiusura dello scambio degli allegati
(sopra, consid. 1.3/b). D’altronde essi sono in ogni caso irrilevanti per l’esito della causa.
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il
creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di
sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un
“inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano
realizzati, senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro
modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In
particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante
esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al
fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè
né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria
(DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per
garantire l’effetto sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice
non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti
allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi
o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150
cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3.
Nelle
decisioni impugnate il Pretore ha anzitutto constatato che, a prescindere dalla
sua contestata esecutività, il lodo arbitrale rappresenta un documento atto a
suffragare la verosimiglianza dell’esistenza, dell’importo e dell’esigibilità
del credito. Relativamente alle tre cause di sequestro invocate dagli istanti,
egli ha ritenuto che la parte sequestrante non abbia reso verosimile la prima
(trafugamento di beni da parte del debitore, art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF), bensì
le altre due. Oltre al fatto che gli opponenti risiedono all’estero, infatti, sarebbe
dato un legame sufficiente del credito con la Svizzera (art. 271 cpv. 1 n. 4
LEF), le parti avendo sottoposto la loro controversia a un tribunale arbitrale
con sede a __________, che ha applicato il diritto svizzero e per gli aspetti
procedurali quello ticinese (CPC-TI). Una seconda causa di sequestro sarebbe
data dal lodo arbitrale, che costituirebbe un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione
nei confronti dei debitori (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF), nella misura in cui esso
sarebbe esecutivo sia secondo l’art. 387 CPC, sia secondo il punto 11 del
compromesso arbitrale, pur essendo stato impugnato con appello dai convenuti.
Il Pretore ha infine negato la legittimazione della parte convenuta a opporsi
al sequestro dei beni detenuti da O__________ e/o da E__________, non avendo
essa reso verosimile un interesse proprio sugli stessi, e constatato che il divieto
cautelare di disposizione dei titoli obbligazionari emessi dalle società F__________,
AI__________ e S__________ decretato dal tribunale arbitrale non è assimilabile
a un pegno. Onde la reiezione delle opposizioni.
4.
Nei
loro reclami gli opponenti censurano in primo luogo l’indicazione della
maggior parte dei crediti in valuta estera, facendo valere ch’essi avrebbero
dovuti essere convertiti in valuta legale svizzera già nella procedura di
sequestro, motivo per cui nella fattispecie il credito sarebbe limitato all’unico
importo in franchi svizzeri, di fr. 7'815.– nelle
cause di CO 1 e CO 2 e di fr. 17'114.95 in quelle di CO
3.
Di conseguenza gli opponenti invocano un manifesto eccesso di valori patrimoniali
sequestrati. In secondo luogo, essi contestano l’esistenza
di una causa di sequestro, sia quella del n. 6 all’art. 271 cpv. 1 LEF che del
n. 4. Per quel che concerne la prima causa indicata, i reclamanti
ribadiscono che l’esecutività del lodo arbitrale prodotto dalla parte
sequestrante non sia provata. Per quanto riguarda la seconda causa di
sequestro, essi contestano nuovamente l’esistenza di un legame sufficiente del
credito con la Svizzera, reputando che la parte sequestrante, per cittadinanza
e domicilio, non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e
realizzare le sue pretese in Italia, la scelta del tribunale arbitrale con sede
in Svizzera, del diritto e della procedura svizzeri applicabili non essendo
determinanti, poiché avvenuta per motivi d’opportunità dopo la nascita del
(contestato) credito.
5.
Prima
di entrare nel merito dei reclami occorre trattare la questione di sapere se i
crediti espressi in valute estere (€ e GBP) –tutti tranne uno (di
rispettivamente fr. 7'815.– e fr. 17'114.95) – sarebbero dovuti essere convertiti in
franchi svizzeri già nelle istanze di sequestro.
5.1
Ora,
la sentenza citata dai reclamanti a sostegno della loro tesi, emessa il 18
gennaio 2012 dal Tribunale distrettuale di Zurigo come autorità di vigilanza
inferiore (BlSchK 2012, pag. 196), non riguarda né un decreto di sequestro né
una decisione sull’opposizione al sequestro, bensì un’esecuzione a convalida
del sequestro. Corrisponde tuttavia al vero che per alcuni autori la pretesa
del sequestrante formulata in valuta estera dev’essere trasformata in franchi
svizzeri in analogia con l’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, e ciò al tasso di conversione
del giorno della presentazione dell’istanza di sequestro (Daniela Frenkel in: ZStV – Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170,
Informationsbeschaffung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie
Auskunftspflichten im Arrestvollzug unter besonderer Berücksichtigung der
Arrestrevision 2011, 2012, pag. 58 con diversi rimandi non
tutti pertinenti; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LEF; invece né
Meier-Dieterle [in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 6-7 ad art. 274 LEF] né Stoffel [in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 8 ad art. 274 LEF] menzionano l’esigenza di
conversione, il primo limitandosi ad accennarvi in un esempio [n. 28 ad art.
271]). Anche la giurisprudenza zurighese ammette tale conversione (sentenze dell’Obergericht n. PS160037 del 31 marzo 2016, consid.
4.
e PS120035 del 20 aprile 2012, consid. 7). E il modulo ufficiale prescritto
dal Tribunale federale (n. 45) prevede l’indicazione del credito in franchi
svizzeri. D’altra parte, la ratio legis dell’art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF,
secondo cui la conversione è necessaria in vista del pagamento del debito con
il ricavato della realizzazione, che normalmente si ottiene in valuta svizzera,
e del rilascio degli attestati di carenza di beni (DTF 115 III 40,
consid. 3/a), non è calzante per il sequestro. L’indicazione del
controvalore del credito in franchi svizzeri è tuttavia necessaria,
solitamente, per permettere all’ufficio d’esecuzione di limitare il sequestro a
quanto basti per garantirlo in capitale, interessi e spese (art. 97 cpv. 2, per
il rinvio dell’art. 275 LEF), ove gli attivi sequestrati non siano crediti
espressi nella stessa divisa della pretesa del sequestrante.
5.2
Nella
fattispecie la questione può comunque essere lasciata aperta. I reclamanti non
esplicitano, in effetti, quale pregiudizio causerebbe loro la carente
indicazione dei crediti (tranne uno) in franchi svizzeri. E non è dato di
vedere quale esso potrebbe essere. Anzitutto il tasso di conversione è ritenuto
un fatto notorio (DTF 137 III 625 consid. 3; sentenza della CEF
14.2014.32
del 3 dicembre 2014, consid. 5.1), tanto che gli uffici d’esecuzione
ticinesi hanno convertito d’ufficio i crediti dei decreti di sequestro in
franchi svizzeri (doc. V e Z prodotti con le osservazioni ai reclami di CO 1 e CO
2, doc. 2 nelle cause contro CO 3). Gli opponenti non allegano di avere
contestato l’esecuzione dei sequestri né che il valore dei beni sequestrati
superi l’importo dei crediti vantati dai sequestranti. Priva d’interesse
giuridico, la censura è quindi irricevibile.
5.3
Del
resto, la questione risulta nel frattempo superata, poiché non è contestato –
ed è noto a questa Camera – che i sequestri sono stati convalidati mediante
otto esecuzioni (n. __________) presso l’UE di __________ Orbene, essendo state promosse al foro dei
sequestri (stante il domicilio dei debitori all’estero), le esecuzioni a
convalida non possono, da un lato, vertere su un importo superiore alla pretesa
fatta valere con i sequestri (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 28 ad
art. 52 LEF), e dall’altro ne limitano invece la portata qualora verta su un
importo inferiore, dal momento che i sequestri decadono per la parte non convalidata
(cfr. art. 280 n. 1 LEF). In altre parole, l’estensione dei sequestri è
(ri)definita dall’importo dedotto nelle esecuzioni a convalida, importo che
necessariamente è espresso in valuta svizzera (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF) ed è a
richiesta dei procedenti riconvertito al momento della continuazione dell’esecuzione
(art. 88 cpv. 4 LEF).
6.
Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del
sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie è controversa soltanto quella
relativa alla causa di sequestro.
6.1
Il Pretore ha considerato realizzate sia
la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF sia, sussidiariamente,
quella del n. 4. I reclamanti le contestano entrambe.
a) Secondo
la legge la causa di sequestro stabilita al n. 4 è data in particolare quando
il debitore non dimora in Svizzera, “se non vi è altra causa”, e il credito ha un
legame sufficiente con la Svizzera. Una parte della dottrina conferisce quindi
a tale causa carattere sussidiario rispetto alle altre (Stoffel, op. cit., n. 78 ad art. 271 con rinvii,
in particolare a Matteo Pedrotti,
Le séquestre international, 2001, pag. 153). A giusta ragione due autori
precisano che il creditore non è tenuto a rendere verosimile l’assenza di un’altra
causa di sequestro – condizione negativa introdotta nella legge del 16 dicembre
1994.
senza una parola di spiegazione (Gilliéron,
op. cit. n. 54 ad art. 271; Meier-Dieterle, op. cit.,
n. 17 ad art. 271). Incombe al giudice di decidere se,
e quale o quali cause sono realizzate.
b) Tutt’al
più ci si potrebbe interrogare se la norma proibisce al debitore d’invocare un’altra
causa di sequestro ove egli abbia indicato quella del n. 4 oppure se il giudice
è tenuto a verificare l’esistenza di eventuali altre cause di sequestro prima
di quella del n. 4. La risposta è negativa a entrambe le domande. La condizione
in questione non ha conseguenze pratiche. Tutte le cause di sequestro hanno
esattamente lo stesso effetto giuridico. Ne basta la realizzazione di una sola
per giustificare il sequestro (se pure l’esistenza del credito e l’appartenenza
dei beni da sequestrare sono resi verosimili). Poco importa quale sia. Qualora
la causa del n. 4 sia data, il sequestro va infatti decretato non solo se è l’unica
disponibile ma anche se ne sono adempiute una o più altre, poiché anche volendo
scartare la causa qualificata come sussidiaria ne rimarrebbe comunque (almeno)
un’altra. L’utilità della condizione di sussidiarietà non è dunque solo dubbia
(Pedrotti, op. cit., pag. 154 ad
C) ma praticamente nulla (l’autore citato ipotizza un influsso sulla
decisione del giudice senza specificare quale). Per economia di giudizio, si
esaminerà pertanto per prima la causa del n. 4.
6.2
I
reclamanti contestano l’esistenza di un legame sufficiente del credito con la
Svizzera, ricordando che al riguardo è necessaria una ponderazione tra l’interesse
della tutela del creditore (da eccessive difficoltà nella realizzazione del suo
diritto all’estero) e il legittimo interesse del debitore di non subire
sequestri senza una specifica causa che non sia quella del n. 4. Essi reputano
che nel caso concreto vi sia un’evidente situazione di abuso, considerato che
tutte le parti sono cittadini italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante
non incorrerebbe in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare
le sue pretese in Italia. Inoltre il fatto che le parti abbiano convenuto di
sottoporre la loro controversia a un tribunale arbitrale svizzero, di dare mandato
agli arbitri di decidere in equità ispirandosi al diritto svizzero e di
disciplinare la procedura secondo le norme processuali ticinesi non sarebbe
determinante, poiché tali scelte sono avvenute dopo la nascita del (contestato)
credito e l’operazione che ha causato il contenzioso è un aumento di capitale – deliberato a __________ – di una società
italiana con sede in Italia.
6.3
In
linea di principio la nozione di “legame sufficiente con la Svizzera” non dev’essere
interpretata in modo restrittivo (DTF 123 III 496, consid. 3/a;
Bertrand Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pagg. 440 seg.; Lucien
Gani, Le “lien suffisant avec la
Suisse” et autres conditions du séquestre lorsque le domicile du débiteur est à
l’étranger (art. 271 al. 1er ch. 4 nLP), in: SJZ 92 (1996), pagg. 229 seg.; Pedrotti, op. cit., pagg. 188 seg.). Nell’applicazione
della norma occorre nondimeno tenere conto della volontà del legislatore di
rendere più restrittive le condizioni per ottenere un sequestro motivato dalla
sola circostanza che il debitore non dimora in Svizzera (cosiddetto “Ausländerarrest”),
volontà che si è espressa appunto anche con l’introduzione dell’esigenza di un legame
sufficiente con la Svizzera del credito del sequestro (DTF 135 III 613 consid.
4.
; 124 III 220 consid. 3; Pedrotti,
op. cit., pagg. 190 seg.).
a) È
comunemente ammessa la verosimiglianza di un legame sufficiente con la
Svizzera, segnatamente quando il sequestrante vi ha il domicilio o la sede (sentenza
della CEF 14.2000.73 dell’11 ottobre 2000, consid. 2.2/d, con rif.; Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271) o se vi sussiste un punto di
collegamento secondo il diritto internazionale privato (sentenza della CEF
14.2000.126
del 26 febbraio 2001, consid. 4.2/c; Stoffel, op. cit., n. 92 ad art. 271), ad esempio nei casi in cui si trova in Svizzera il
luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore (Stoffel/Chabloz in
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 79 ad art. 271 LEF) o della
controprestazione del creditore sequestrante (DTF 123 III 496, consid. 3/a), il
luogo in cui è sorto il contratto (FF 1991 III 117 ad 208.1; sentenza della CEF
14.2002.97
del 16 dicembre 2002, consid. 3.1/c [almeno se il contratto è stato
concluso tra presenti]) o il foro dell’azione di merito (DTF 124 III 220,
consid. 3b/bb; Gilliéron,
op. cit., n. 75 ad art. 271), oppure quando il diritto applicabile al credito è
quello svizzero (Louis Gaillard Le
séquestre des biens du débiteur domicilié à l’étranger, in: Le séquestre selon
la nouvelle LP, 1997, n. 36-38; Michele Patocchi/
Severio Lembo, Le lien
suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du
séquestre selon la nouvelle teneur de l’art. 271 al. 1er ch. 4 LP,
in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, 2000, pag. 397;
sentenza della CEF 14.2011.225/14.2012.4 del 16 febbraio 2012, consid. 4.2 e 4.3). Anche l’elezione del diritto svizzero
o la proroga del foro in Svizzera sono sufficienti a rendere verosimile la
causa del n. 4 (Stoffel, op. cit.,
n. 92 ad art. 271). Non è necessario che il legame con la Svizzera sia
preponderante rispetto a quello con altri Stati e basta la sua semplice verosimiglianza
(sentenza del Tribunale federale 5A_581/2012 del 9 aprile 2013 consid. 5.2.1. e
5.2
, pubblicata in RSPC/SZZP 2013, 350, SJ 2013 I 496, JdT 2014 II 170 e
RSDIE 2013, 457).
b) Nel
caso in esame, è pacifico che le parti hanno scelto di sottoporre la loro
controversia a un tribunale arbitrale con sede a __________ (doc. 3, pt. 2), di
far decidere gli arbitri ex aequo et bono ispirandosi al diritto
svizzero (doc. 3, pt. 4) e di disciplinare la procedura secondo il codice di
procedura civile ticinese, salvo le eccezioni previste nel compromesso
arbitrale (doc. 3, pt. 5). Sono tutte quelle circostanze che secondo la
giurisprudenza e la dottrina appena citate sono atte a rendere verosimile l’esistenza
di un legame del credito sufficiente con la Svizzera. I reclamanti ne
sostengono tuttavia l’irrilevanza poiché sono successive alla nascita dei crediti
vantati dai sequestranti. A torto. Il giudice deve infatti verificare l’esistenza
dei presupposti per la concessione del sequestro al momento in cui statuisce,
anche in sede di opposizione (DTF 140 III 471 consid. 4.2.3), non quindi al momento
in cui il credito è sorto. I sequestri non paiono d’altronde manifestamente
abusivi, poiché contrariamente al caso in cui il creditore domiciliato all’estero
crea a posteriori unilateralmente una causa di sequestro cedendo il proprio
credito a una persona domiciliata in Svizzera (v. Stoffel, op. cit., n. 91 ad art. 271), nella fattispecie l’elezione
di diritto e la proroga di foro sono consensuali. Che tali scelte siano state
dettate da motivi di opportunità – peraltro di dubbia difendibilità vista la
volontà dichiarata di nascondere attivi al fisco estero – non muta il fatto che
hanno creato o anzi rafforzato un legame con la Svizzera.
c) Non
va infatti dimenticato che parte delle società ricollegabili al gruppo Z__________
sono gestite e/o domiciliate presso la D____________________ di __________ come
risulta dal verbale e ordinanza preliminare dell’arbitrato (doc. N pag. 1 in fondo).
Ora, è considerata quale fattore di collegamento anche l’attività commerciale
del debitore con cui il credito è connesso (già citata sentenza del Tribunale
federale 5A_581/2012 consid. 5.2.2, con numerosi rinvii, e 5.2.4).
d) I reclamanti reputano ancora che nella ponderazione dei contrapposti
interessi delle parti occorra considerare che esse sono tutte cittadini
italiani domiciliati in Italia, sicché la parte sequestrante non incorrerebbe
in alcuna particolare difficoltà nel far valere e realizzare le sue pretese in
Italia, onde l’assenza di un legame sufficiente con la Svizzera. Sennonché essi
misconoscono che il foro arbitrale a __________ è esclusivo e che i tribunali
italiani non hanno la competenza per ordinare misure esecutive in Svizzera.
Nella ponderazione occorre tenere conto dei tempi e delle difficoltà legate con
eventuali procedure di riconoscimento incrociate (del lodo arbitrale svizzero
in Italia e di possibili misure conservative italiane in Svizzera) e dei
consecutivi rischi di espatrio degli attivi da sequestrare nel frattempo. Ad
ogni modo le pretese della parte sequestrante non paiono garantite meglio
davanti ai tribunali italiani che in Svizzera, ciò che giustifica già in sé l’ammissione
di un legame sufficiente con quest’ultima (DTF 124 III 221 consid. 3/b/bb).
Infine, come visto (consid. 6.3/a in fine) l’esistenza di numerosi
punti di collegamento con l’Italia non impedisce di ammettere che quelli con la
Svizzera siano sufficienti nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. La decisione del Pretore di riconoscere la causa del n. 4
verosimile è pertanto ineccepibile, sicché i reclami vanno respinti.
7.
Le tasse del presente giudizio, stabilite
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste
ultime vanno fissate in virtù del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1)
per il rinvio dell’art. 96
CPC. Si giustifica di rimanere al limite inferiore della
tariffa per valori
litigiosi di complessivi fr. 9'662'904.95 nella causa
contro CO 1 e CO 2, e di fr. 12'999'583.90 in quella contro CO 3 (al tasso di cambio del 2 febbraio 2016 – giorno
della presentazione delle istanze di sequestro – di €/CHF
1.1147
e di GPB/CHF 1.469417 forniti dal sito “www.__________.com”, v. DTF
137.
III 625 consid. 3) e dell’effettivo lavoro svolto dai
patrocinatori dei sequestranti, risoltosi nella redazione per ognuno di essi di
quattro allegati di osservazioni, i cui contenuti sono praticamente identici in
una causa come nell’altra.
8.
Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), entrambi i
valori litigiosi (sopra consid. 7) superano ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo di RE 1 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.85) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 e CO
2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.
2. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.86) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà
a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di
RE 3 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.87) è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
Le
spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella
rifonderà a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.
4. Nella misura in
cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 1 e CO 2 (inc. 14.2016.88) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà
a CO 1 e CO 2, in solido, fr. 3'000.– per ripetibili.
5. Nella misura in
cui è ricevibile, il reclamo di RE 4 contro CO 3 (inc. 14.2016.89) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà
a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.
6. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo di
RE 1 contro CO 3 (inc. 14.2016.90)
è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 2'500.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.
7. Nella misura in
cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 contro CO 3 (inc. 14.2016.91) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 2'500.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.
8. Nella misura in
cui è ricevibile, il reclamo di RE 3 contro CO 3 (inc. 14.2016.92) è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di fr. 2'500.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Ella
rifonderà a CO 3 fr. 3'900.– per ripetibili.
9. Notificazione a:
–;
–;
– , ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).