14.2016.9
Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di revisione. Inammissibilità
22 gennaio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.9
Lugano
22 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 13 marzo
2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dalla Sezione della popolazione,
Bellinzona)
contro
IS 1
e ora giudicando sulla domanda di revisione del 15 gennaio 2016
presentata da IS 1 contro la sentenza (inc. __________) emessa il 22 dicembre
2015 da questa Camera sul reclamo interposto dallo stesso avverso la decisione 9 maggio 2015 del Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con decisione del 9 maggio 2015, motivata per scritto il successivo
6 giugno , il Giudice di pace del Circolo della Melezza ha rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta da IS 1 al precetto esecutivo n. __________
fattogli intimare dallo Stato del Canton Ticino per l’incasso di una tassa di
cancelleria di fr. 50.– (compresi fr. 20.– per tassa di diffida)
emessa dalla Sezione della popolazione per il rilascio di un’informazione
relativa a un’ex inquilina dell’escusso;
che
con sentenza del 22 dicembre 2015, questa Camera ha parzialmente accolto un
reclamo interposto da IS 1 contro la predetta decisione, riformandola nel senso
di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 30.– e la parte della tassa
di giustizia di fr. 40.– a carico dell’escusso a fr. 25.–, mentre le
spese processuali di seconda istanza, di fr. 60.–, sono state poste a
carico di lui per fr. 35.–;
che
con scritto del 15 gennaio 2016, IS 1 ha postulato la revisione della sentenza
del 22 dicembre 2015, nel senso del suo integrale annullamento, compreso per
quanto concerne tutte le tasse, spese, interessi e “indennità dirette e indirette”, della conferma dell’opposizione al precetto esecutivo e di “un congruo risarcimento, per il tempo
impiegato, per le spese sopportate, risarcimento delle spese da [lui] avute per
seguire le pratiche in questa sede e nelle sedi precedenti”;
che secondo l’art. 328 cpv. 1 CPC una parte può chiedere al giudice che
ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata
in giudicato se sussiste uno dei motivi menzionati in questa norma (fatto o
mezzo di prova nuovo, decisione influenzata da un atto penalmente reprimibile,
inefficacia dell’acquiescenza, desistenza o transazione giudiziaria, violazione
della CEDU accertata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo);
che
la domanda di revisione, scritta e motivata, dev’esser presentata entro 90
giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC);
che
la revisione nel senso degli art. 328 segg. CPC consente di correggere per
determinati motivi una “decisione passata in giudicato”, ovvero che non è più
impugnabile con un rimedio ordinario, a prescindere che sia stata emessa in
prima o in seconda istanza (Herzog
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 24 ad art. 328 CPC);
che
scopo dell’istituto è di sottoporre a un nuovo esame, ove sussista un motivo di
revisione, una decisione che ha acquisito autorità di cosa giudicata e perciò
non può essere emendata con altri mezzi d’impugnazione, quali ricorsi, modifiche
o completamenti della sentenza o una nuova azione;
che
la decisione di cui è chiesta la revisione dev’essere pertanto passata in
giudicato non solo formalmente ma anche materialmente (DTF 138 III 384 consid.
3.2.1; Herzog, op. cit., n. 27 ad
art. 328; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 8-9 ad art.
328 CPC);
che
la regiudicata delle decisioni emesse in procedure rette dalla LEF di carattere
puramente esecutivo – come quelle di rigetto dell’opposizione – oppure
principalmente esecutivo con effetti riflessi sul diritto materiale o connesse
a una questione pregiudiziale di diritto materiale ha una portata limitata alla
procedura esecutiva o fallimentare in corso e se lo stato di fatto resta invariato
(cfr. DTF 138 III 384
consid. 3; 133 III 582 consid. 2.1; Zaugg in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 118 ad art. 59 CPC);
che
per questo motivo la Camera ha già avuto modo di statuire l’irricevibilità
delle domande di revisione formulate nella procedura di rigetto dell’opposizione
sia dal creditore (sentenza della CEF 14.2011.64 del 1° giugno 2011, RtiD 2012
Fatti
I 967 n. 40c [massima]) sia dal debitore (sentenza della CEF 14.2015.160 del 5
gennaio 2016 consid. 3.2), giacché, in questa seconda ipotesi, l’escusso può
far annullare l’esecuzione con l’azione specifica degli art. 85 o 85a
LEF, ove riesca a dimostrare che il debito posto in esecuzione si è estinto in
seguito a pagamento, compensazione o prescrizione successivi all’ultimo stadio
della procedura terminata con l’emanazione della decisione invocata quale titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione, in cui si potevano ancora allegare il
motivo d’estinzione in questione (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della
CEF 14.2014.115 del 13 ottobre 2014 consid. 7);
che
l’istanza di revisione in esame risulta pertanto irricevibile;
Considerandi
che
– detto per inciso – l’istanza sarebbe comunque formalmente inammissibile, dal
momento che IS 1 non invoca nessuno dei motivi di revisione menzionati all’art.
328.
CPC;
che viste le peculiarità del caso si
rinuncia, eccezionalmente, a prelevare la tassa di giustizia;
che
invece non si pone problema di ripetibili, l’istanza non essendo stata
notificata alla controparte;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.
2. Non
si riscuotono oneri processuali.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).