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Decisione

14.2016.9

Rigetto definitivo dell’opposizione. Istanza di revisione. Inammissibilità

22 gennaio 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 967 n. 40c [massima]) sia dal debitore (sentenza della CEF 14.2015.160 del 5

gennaio 2016 consid. 3.2), giacché, in questa seconda ipotesi, l’escusso può

far annullare l’esecuzione con l’azione specifica degli art. 85 o 85a

LEF, ove riesca a dimostrare che il debito posto in esecuzione si è estinto in

seguito a pagamento, compensazione o prescrizione successivi all’ultimo stadio

della procedura terminata con l’emanazione della decisione invocata quale titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione, in cui si potevano ancora allegare il

motivo d’estinzione in questione (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della

CEF 14.2014.115 del 13 ottobre 2014 consid. 7);

che

l’istanza di revisione in esame risulta pertanto irricevibile;

Considerandi

che

– detto per inciso – l’istanza sarebbe comunque formalmente inammissibile, dal

momento che IS 1 non invoca nessuno dei motivi di revisione menzionati all’art.

328.

CPC;

che viste le peculiarità del caso si

rinuncia, eccezionalmente, a prelevare la tassa di giustizia;

che

invece non si pone problema di ripetibili, l’istanza non essendo stata

notificata alla controparte;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 50.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Non

si riscuotono oneri processuali.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).