Lexipedia

Decisione

14.2016.94

Opposizione al sequestro. Trafugamento dei beni. Verosimiglianza del credito fondato sulla lesione della quota ereditaria legittima dei figli del marito della debitrice sequestrata

3 novembre 2016Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i fr. 922'204.– erano patrimonio suo – di averne trasferito una parte al

proprio figlio, poiché di spettanza di lui (verbale di udienza, pag. 6). Fatto

sta che – come d’altronde rilevato dal Pretore – in assenza di documenti che rendano

verosimile l’ob­bligo della vedova di versare fr. 700'000.– al figlio, è

legittimo il sospetto che RE 1 abbia occultato tutto o parte di quel­l’importo.

Tanto più che nel suo reclamo ella non accenna più alla questione. Ciò potrebbe

invero far nascere dubbi addirittura sulla ricevibilità della censura,

ricordato che il Tribunale federale non entra in materia in caso di mancata

contestazione di una delle motivazioni indipendenti della sentenza impugnata

(DTF 142 III 368 consid. 2.4 e i rinvii). Per quanto attiene alle procedure di

ricorso cantonali, la questione è però controversa a seconda della portata

attribuita all’art. 57 CPC, che obbliga il tribunale ad applicare il diritto d’ufficio

(v. Benedikt

Seiler, Die Berufung nach ZPO,

2013, pagg. 388 seg. n. 901 e i rinvii in nota 2955). Nel caso specifico, a supporre

ammissibile, la censura va comunque respinta poiché gli indizi accertati dal

Pretore costituiscono quell’“inizio di prova” che secondo

la giurisprudenza già ricordata (sopra consid. 2.1) basta

a rendere verosimile un rischio di trafugamento sufficiente a ritenere

adempiuta la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2

LEF.

8. Scartate le censure relative alla causa del sequestro, rimane da

verificare se la decisione del Pretore sul credito vantato dai sequestranti,

ritenuto verosimile per fr. 800'000.–, resiste alle critiche sia della

parte sequestrante, che chiede di estendere il sequestro a fr. 6'000'000.–,

sia dell’opponente, la quale invece ne nega l’esistenza.

8.1 Dei singoli elementi forniti dai sequestranti a sostegno della pro­pria

pretesa di fr. 6'000'000.–, il Pretore ne ha ritenuto verosimili soltanto alcuni a concorrenza di fr. 800'000.–,

e ciò sulla base del­l’inventario fiscale della

successione fu __________ __________, allestito dall’esecutore

testamentario, da cui si evince una sostanza ereditaria netta di fr. 674'231.–

(doc. H), poi ridotta e stimata prudenzialmente in fr. 300'000.– tenuto

conto della vendita di alcuni oggetti nonché dell’onorario e delle spese dell’ese­­cutore,

stimati complessivamente in fr. 250'000.–. Il primo

giudice non ha d’altronde escluso che la donazione della villa di A__________

potesse sottostare a riduzione, alla luce di uno scambio di posta elettronica

in cui il defunto aveva dichiarato di aver adottato delle disposizioni legali –

da lui ritenute quale unico metodo astuto (“kluge Methode”) – per proteggere

la moglie dai suoi eredi. Il Pretore ha così aggiunto alla

sostanza ereditaria il ricavo netto della vendita, pari a fr. 2'164'114.75

(doc. 9). Ne ha dedotto che RE 1 ha verosimilmente ricevuto beni per un valore

superiore ai 5/8 dell’intera successione, motivo per cui,

al fine di garantire la legittima spettante ai figli, ella dovrebbe corrispondere

loro fr. 624'000.– (3/8 di [fr. 2'164'114.75 + fr. 300'000.–]

meno fr. 300'000.–), cui vanno aggiunti gli interessi al 5% sul credito

per cinque anni, ossia un importo arrotondato di fr. 800'000.–.

8.2 Con il loro reclamo CO 1, CO 2 e CO 3 producono nuove prove –

tra cui la dichiarazione scritta della segretaria che aveva gestito il

patrimonio del defunto (doc. 2) – che a loro dire comproverebbero tutta una

serie di atti pregiudizievoli commessi dal padre nei loro confronti, tra cui la

donazione a RE 1 di 3 milioni di marchi tedeschi (pari a quel momento a circa fr. 2'600'000.–),

all’inizio della loro relazione ai primi anni novanta, e di una casa a __________,

il cui valore si aggira tra fr. 1'500'000.– e fr. 1'800'000.–. D’altronde,

i figli __________ lamentano una violazione dell’art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF da

parte del Pretore, che con un esame del credito da loro vantato quasi esteso

quanto quello di merito lo ha limitato a fr. 800'000.– sulla base di due

accertamenti qualificati come arbitrari. Affermano infatti che la villa di A__________

è stata venduta a un prezzo sensibilmente inferiore al valore commerciale di 5

milioni, senza aggravio ipotecario, dichiarato dal defunto in uno scritto del

luglio del 2012 (doc. E) sulla base di una valutazione della banca __________.

E contestano il periodo di cinque anni stabilito dal Pretore per calcolare gli

interessi, ritenendo al proposito che, essendo già trascorsi tre anni dal

decesso del padre e considerata la causa di merito tuttora in corso, gli stessi

vanno estesi per un periodo di almeno otto anni a partire dal 2013. Per tutti

questi motivi, i sequestranti ritengono di aver reso verosimile che il loro

credito ammonta ad almeno fr. 6'000'000.–.

a) In

prima istanza i sequestranti non hanno spiegato come hanno quantificato la loro

pretesa in fr. 6'000'000.–, limitandosi a rinviare all’istanza di

conciliazione del 10 febbraio 2014 (doc. A), la quale, tuttavia, pure essa non

contiene alcun calcolo preciso. Come riconoscono anche gli stessi sequestranti,

le allegazioni relative all’importo della pretesa da loro vantata sono quindi

in parte nuove e fondate su nuovi documenti. Vero è che i nova sono ammessi

in sede di reclamo contro la decisione sull’oppo­­sizione al sequestro (art.

278 cpv. 3 LEF e sopra consid. 1.4/b), anche se proposti dalla parte

sequestrante, fatte salve eventuali conseguenze negative del ritardo a farli

valere nella ripartizione delle spese processuali

(sentenza della CEF 14.2016.33 del 28 settembre 2016 consid. 1.4). Le

allegazioni in questione sono pertanto ricevibili.

b) Nella

sua dichiarazione scritta del 15 aprile 2016 (doc. 2), la segretaria del

defunto, G__________, riferisce ch’egli all’inizio della sua relazione con RE 1

ha dato istruzioni per farle versare 3 milioni di marchi

tedeschi, pari a quel momento, secondo i reclamanti, a circa fr. 2'600'000.–.

Questi pretendono che tale somma sia aggiunta alla sostanza successoria presa

Considerandi

in considerazione dal Pretore, senza però spendere una parola sul carattere

riducibile (nel senso dell’art. 527 CC) della pretesa donazione, eseguita ben

più di cinque anni prima del decesso del padre, avvenuto il 29 gennaio 2013.

Dalla summenzionata dichiarazione, comunque sia, non risultano indizi di una

manifesta intenzione da parte di __________ __________ di eludere le disposizioni sulla legittima. Insufficientemente

motivata, la censura si avvera irricevibile. Ad ogni modo, visto l’allora ingente

patrimonio ricevuto dai genitori, secondo le stesse allegazioni dei

sequestranti, nulla indica che tale donazione potesse a quel tempo ledere la

loro legittima.

c) Quanto alla donazione della casa di __________,

effettuata il 29 dicembre 1995 (doc. 4), ancora una volta i reclamanti non ne

rendono verosimile il carattere riducibile né ne documentano il valore. Anche

su questo punto il reclamo dei figli __________ si rivela inammissibile.

d) Relativamente

alla questione del valore della villa di A__________, checché ne dicano i

reclamanti il Pretore ha correttamente accertato ch’essa è stata venduta per fr. 4'500'000.– lordi, prezzo che si avvicina a quello indicato

dal marito nella sua email del 25 (recte: 26) luglio 2012 (doc. C

accluso all’istanza di sequestro). Egli ha pure correttamente considerato solo

l’importo netto riversato all’opponente (fr. 2'164'000.–, dedotto l’aggravio ipotecario, le imposte e le spese: doc. 9). Non

gli spettava invece accertare d’ufficio chi avesse beneficiato del finanziamento

ipotecario, bensì incombeva ai sequestranti rendere verosimile che la beneficiaria

era proprio RE 1, ciò che d’altronde in prima istanza neppure hanno allegato.

La censura cade pertanto nel vuoto.

e) I

reclamanti postulano poi un’estensione degli interessi di mora dovuti loro da

cinque a otto anni, facendo valere che sono già trascorsi tre anni dal decesso

del padre e ne decorreranno ancora al minimo cinque per giungere a una sentenza

di merito di ultima istanza. Si potrà forse discutere la valutazione del

Pretore, ma essa non può dirsi manifestamente errata nel senso dell’art.

320.

lett. b CPC, anche perché è lo stesso giudice a trattare la causa di

riduzione. La censura va così respinta.

f) Non si disconosce che l’istruttoria nella causa di merito potrebbe

permettere di accertare attivi successori sui quali finora i sequestranti non

sono riusciti a ottenere informazioni, segnatamente per quanto concerne il

capitale della __________ __________ Stiftung di __________ a loro dire

costituita dal padre per favorire RE 1 (reclamo, pag. 8). Nondimeno la legge

prevede che il sequestro possa essere decretato solo a concorrenza del credito

reso immediatamente verosimile dal sequestrante con indizi oggettivi e concreti.

Non si può aspettare l’esito degli accertamenti che verranno eseguiti nella

causa di merito. Per quanto attiene al capitale della fondazione i reclamanti

non hanno contestato la motivazione con cui il Pretore li ha esclusi dall’asse

ereditario (sentenza impugnata, pagg. 4 seg.). Non è quindi il caso di riesaminare

la questione. Quanto alla diminuzione di fr. 700'000.– del conto dell’opponente

presso il __________ di A__________,

gli stessi ricorrenti ammettono che il conto era intestato alla vedova già al

momento del decesso e non producono alcun indizio sull’o­rigine

e la destinazione della somma né sulla sua revocabilità. La sorte del reclamo

risulta quindi segnata.

8.3

Dal canto suo, nel suo reclamo RE 1 sostiene che se il Pretore avesse

considerato la quota di comproprietà di un mezzo dell’appartamento nel __________

e la metà del quadro del M__________ spettanti al defunto marito, che entrambe

valgono a suo dire almeno un milione di franchi ciascuna, il credito di riduzione

ereditaria vantato dai figli sarebbe stato azzerato. La reclamante non fornisce

però alcun indizio oggettivo e concreto a sostegno delle proprie allegazioni. E

misconosce il fatto che il Pretore ha fondato il suo calcolo partendo dall’attivo

netto dell’inventario fiscale allestito dall’esecutore testamentario (doc. H),

pari a fr. 674'231.– (sentenza impugnata a pag. 3), importo che già

contempla la quota del defunto relativo all’apparta­­mento nel __________, per fr. 500'000.–

(doc. H ad 2.8), e un credito (contestato) di fr. 1'500'000.– verso il

gallerista __________ (doc. H ad 2.3 e allegato B). Perché le stime dell’esecutore

non siano da considerare affidabili la reclamante non spiega. La censura va

pertanto disattesa.

9.

In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla

critica per quanto riguarda sia l’apprezzamento dei documenti prodotti dalle

parti sia l’applicazione del diritto. Entrambi i reclami

non possono quindi ch’essere respinti.

10.

Le tasse del presente giudizio relative

sia al reclamo di RE 1 sia a quello dei figli __________, ambedue stabilite in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), così come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono le rispettive soccombenze (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800'000.– nel primo

caso e di fr. 5'200'000.– nel secondo, supera agevolmente la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 (inc.

14.2016

) è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.–, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1,

CO 2 e CO 3, in solido, fr. 2'000.– per ripetibili.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo di CO 1, CO 2 e CO 3 (inc. 14.2016.96) è

respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

Le spese processuali di

complessivi fr. 3'000.–, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro

carico in solido. Essi rifonderanno a RE 1, sempre in solido, fr. 6'500.–

per ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100.

cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie

giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).