14.2016.94
Opposizione al sequestro. Trafugamento dei beni. Verosimiglianza del credito fondato sulla lesione della quota ereditaria legittima dei figli del marito della debitrice sequestrata
3 novembre 2016Italiano32 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.94
14.2016.96
Lugano
3 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (opposizione al
sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con
istanza 17 febbraio 2016 da
RE 1,
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1,
CO 2,
CO 3,
(patrocinati dall’avv. PA 2,)
giudicando sui reclami del 21 aprile 2016 presentati da entrambe le
parti contro la decisione emessa l’11 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 29 gennaio 2013 è deceduto ad A__________
__________ __________, lasciando per testamento ai figli CO 1, CO 2 e CO 3 l’intera
eredità e alla moglie di seconde nozze, RE 1, un lascito sotto forma del
pagamento vita natural durante con la sostanza successoria degli interessi ipotecari
e degli ammortamenti relativi alla particella n. __________ RFD di __________,
ch’egli aveva donato a lei il 17 maggio 2006. Dall’inventario della sostanza
del defunto e della moglie allestito il 16 luglio 2014 ai fini fiscali dall’esecutore
testamentario, avv. __________ B__________, si evince un saldo netto (dopo
deduzione dei passivi) di fr. 674'231.–. Oltre al fondo già citato sono
indicati come intestati alla moglie due conti, uno presso il __________ di fr. 922'204.–
e l’altro presso la __________ di fr. 4'652.–.
B. Con
un’istanza di conciliazione inoltrata il 10 febbraio 2014 alla Pretura di
Locarno-Campagna, i figli del defunto hanno chiesto in particolare la riduzione
delle liberalità da lui eseguite in vita a favore di RE 1 nella misura di fr. 6'000'000.–
e la condanna di quest’ultima a pagare a ognuno di loro fr. 2'000'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2013, riservato qualsiasi adeguamento
di questi importi a dipendenza delle risultanze dell’istruttoria. Il 16
dicembre 2015 la vedova ha venduto il suo immobile a terzi per fr. 4'500'000.–
e, dopo pagamento dei pegni immobiliari,
provvigioni di mediazione, tasse e spese, ha fatto versare fr. 2'164'114.75
sul suo conto presso il __________ di A__________. Nel
febbraio 2016 RE 1 ha poi fatto trasportare dalla casa di A__________ ai
depositi della B__________ SA a __________ le sue masserizie, mobili,
suppellettili, oggetti di casa e sopramobili, e si è trasferita da un
conoscente ad __________.
C. Con
istanza 8 febbraio 2016 diretta contro RE 1, CO 1, CO 2 e CO 3 hanno chiesto
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il sequestro
“di tutte le relazioni
bancarie” di spettanza della convenuta presso la B__________
AG di A__________ e della sede principale di __________, presso il __________
di A__________ e della sede principale di __________ e presso la __________ SA
di L__________ (e della sede principale di __________), il tutto fino a
concorrenza di fr. 6'000'000.–, ossia fr. 2'000'000.– per ciascun figlio, oltre agli interessi del 5% dal 29 gennaio 2013. Quale
titolo del credito i sequestranti hanno indicato una pretesa a titolo di
riduzione nel senso dell’art. 527 cpv. 4 CC e quale causa del sequestro il trafugamento
dei beni (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF) e, nel caso avesse già lasciato la
Svizzera, il domicilio della debitrice all’estero (art. 271 cpv.
1 n. 4 LEF).
D. Con decreto del giorno successivo (inc. __________)
il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di
quanto richiesto, rendendo attenti i creditori in merito alla loro responsabilità
nel senso dell’art. 273 cpv. 1 LEF nel caso in cui dovesse essere accertata
giudizialmente l’inesistenza del credito. Essendo il sequestro stato eseguito
lo stesso 9 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di __________ (verbale n.
__________), con istanza 17 febbraio 2016 RE 1 ha presentato opposizione al decreto
di sequestro al medesimo giudice, chiedendo il versamento da parte degli
istanti di una garanzia pari al 10% della pretesa da loro vantata. All’udienza di discussione del 7 marzo 2016 la parte
debitrice ha confermato la sua opposizione, mentre le controparti hanno
concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro.
In sede di replica e di duplica le parti hanno ribadito le loro rispettive posizioni.
E. Statuendo
con decisione 11 aprile 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione e
confermato il sequestro limitatamente a fr. 800'000.– (anziché fr. 6'000'000.–),
ha condannato i sequestranti al pagamento di fr. 80'000.– a titolo di
garanzia ex art. 273 LEF, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria
formulata da RE 1 all’udienza del 7 marzo 2016, ponendo le spese processuali di
fr. 2'000.– a carico dell’opponente in ragione di un terzo e per la rimanenza
a carico dei sequestranti, tenuti a rifondere alla sequestrata fr. 3'000.–
per ripetibili. Il primo giudice ha inoltre assegnato le spese della decisione
di sequestro (inc. __________) con lo stesso criterio di ripartizione.
F. Contro
la sentenza appena citata sia RE 1 sia CO 1, CO 2 e CO 3 sono insorti a questa Camera con due reclami del 21 aprile
2016, il primo (inc. n. 14.2016.94) inteso alla riforma della stessa nel senso
dell’accoglimento integrale dell’opposizione al sequestro, e il secondo (inc.
14.2016.96) tendente all’annullamento della decisione impugnata e al mantenimento
del sequestro. Con decreto del 25 aprile 2016, il presidente della Camera ha
dichiarato irricevibile la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo
postulata dai figli __________.
G. Nelle
loro rispettive osservazioni del 12 e del 19 maggio 2016, ciascuna delle parti
ha chiesto di respingere il reclamo dell’altra con protesta di tasse, spese e
ripetibili. Con scritto inoltrato spontaneamente il 1° giugno i sequestranti
hanno postulato nuovamente l’assunzione agli atti della documentazione bancaria
richiesta col reclamo e prodotto una copia della petizione (azione di
riduzione) da essi inoltrata il 30 maggio 2016 alla Pretura di
Locarno-Campagna. Nel suo scritto spontaneo del 6 giugno 2016, RE 1 si è
opposta alla richiesta, producendo poi il 6 settembre la risposta alla suddetta
petizione e il certificato del suo nuovo domicilio ad __________. Infine il 13
settembre 2016 i figli __________ hanno preso posizione su quanto prodotto
dalla controparte, contestandolo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 I reclami in esame, seppur con conclusioni divergenti, sono diretti
contro la stessa decisione. Per motivi di economia processuale, si giustifica
così di congiungerli (art. 125 CPC) e di statuire in merito con una sola
decisione, pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati
e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati il 21 aprile 2016 contro la sentenza notificata a entrambe
le parti il 12 aprile, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.3 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resiste alla critica.
1.4 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e
mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.
1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF
14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234
consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito
della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure
non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha
omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto
deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:
sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i
rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
c) Nella
fattispecie, sia l’opponente sia i sequestranti hanno prodotto nuovi documenti
dopo la chiusura dello scambio degli allegati, quindi dopo le osservazioni ai
rispettivi reclami di controparte (v. sopra ad F). Secondo la giurisprudenza
della Camera testé ricordata tale documentazione è irricevibile. Sia i figli __________
sia RE 1 pretendono nondimeno che quanto da loro prodotto con gli scritti del
1° giugno, rispettivamente del 6 giugno 2016 inoltrati spontaneamente a questa
Camera, sia ammesso agli atti alla stregua dei documenti acclusi ai reclami e
alle osservazioni. Le parti misconoscono, tuttavia, che i documenti in
questione hanno chiuso lo scambio degli allegati e per tale motivo sono ricevibili,
a differenza degli atti e documenti inoltrati successivamente. Ammettere senza
limiti di tempo documenti anche voluminosi contraddirebbe d’altronde il
carattere sommario della procedura di sequestro, di cui il legislatore ha
tenuto conto aprendo unicamente la via del reclamo senza riguardo al valore
litigioso. Per questo motivo, sia l’azione di riduzione del 30 maggio 2016 prodotta
da CO 1, CO 2 e CO 3 con la loro replica spontanea, sia la risposta alla stessa
e il certificato di domicilio ad __________ presentati da RE 1 con scritto del
6 settembre 2016, sono irricevibili. Come si vedrà, non sono comunque di rilievo
per l’esito del giudizio odierno.
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro
gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione
(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di
vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’attivo della successione fu __________
__________ poteva essere prudenzialmente stimato in fr. 550'000.– e vi ha
aggiunto il prezzo di vendita della villa di A__________ che il defunto marito
aveva donato a RE 1, poi venduta a terzi per fr. 2'164'000.–, non escludendo
che potesse sottostare a riduzione. Il primo giudice non ha invece preso in
considerazione l’importo versato dal defunto alla fondazione che porta il suo
nome, di cui la vedova è beneficiaria. Ciò premesso, egli ha concluso che RE 1
ha ricevuto beni per un valore superiore ai 5/8 dell’intera successione,
stabilendo la differenza – e quindi il credito degli eredi – in fr. 800'000.–
(anziché fr. 6'000'000.– da essi vantati). Il magistrato non ha preso in
considerazione l’importo versato dal defunto alla fondazione che porta il suo
nome, di cui la vedova è beneficiaria, poiché risultano dagli atti costanti
prelevamenti di denaro dalla stessa, tali da ritenerla probabilmente priva di
mezzi liquidi.
In
merito alla causa del sequestro, rilevato che, da una parte, dopo la vendita
della villa l’opponente non ha cercato un’altra sistemazione e ha depositato i
suoi mobili dalla B__________ SA, e dall’altra non ha documentato la riduzione
del suo conto presso il __________ di A__________ da fr. 922'204.– al
momento del decesso del marito a fr. 200'000.– a quello del sequestro, il
Pretore ha ritenuto non si potesse escludere la volontà della vedova di trasferirsi
all’estero e di trasferire beni all’estero. Infine, egli ha respinto sia la
richiesta di assistenza giudiziaria sia quella di edizione di documenti
formulate da RE 1, obbligando i sequestranti – in parziale accoglimento dell’opposizione
– al versamento di fr. 80'000.– a titolo di garanzia ex art. 273 LEF.
4. Nel
suo reclamo, RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato, nel suo
esame degli attivi della successione, alcuni beni (ossia la metà di un
appartamento nel __________ appartenente al defunto, del valore di fr. 1'000'000.–,
e un quadro di M__________ di cui egli risulta comproprietario) che, a suo dire,
oltre a essergli noti, se fossero da lui stati presi in considerazione,
avrebbero azzerato qualsiasi credito di riduzione ereditaria nei suoi confronti.
Ritiene pertanto il credito vantato dai sequestranti inesistente e fondato su
un’azione “a fini intimidatori”. In merito ai motivi del sequestro, la reclamante invoca la propria
assoluta trasparenza e correttezza nel comportamento da lei adottato nella
vendita della villa ad A__________, avvenuta “alla luce del sole”,
contestando pertanto l’asserito trafugamento dei beni nel senso dell’art. 271
cpv. 1 cifra 2 LEF. Ribadisce di non avere alcuna intenzione di trasferirsi all’estero
e di alloggiare temporaneamente presso un conoscente ad __________ per evitare
di “prendere impegni che non
avrebbe potuto adempiere”. A mente di RE 1, non avendo
il Pretore escluso che lei potesse trasferirsi o trafugare i propri beni all’estero,
egli l’avrebbe messa nella posizione di dover fornire una prova impossibile,
con un’argomentazione arbitraria e lesiva dell’art. 271 LEF. Chiede pertanto
l’annullamento della decisione impugnata e quindi del sequestro, mantenendo
in caso contrario la propria richiesta di garanzia del 10% della somma
riconosciuta.
5. Con il loro reclamo, i figli di __________ __________ producono nuovi
elementi che, a loro dire, comproverebbero che RE 1 ha ricevuto dal marito
anche altri beni non presi in considerazione dal Pretore (3 milioni di marchi
tedeschi e una casa a __________). I reclamanti rimproverano poi al primo
giudice una violazione dell’art. 254 CPC per non aver acquisito agli atti gli
estratti mensili dei conti bancari intestati a RE 1 relativi agli ultimi dieci
anni e la documentazione concernente gli ordini e i contratti con la società di
__________ B__________ SA, respingendo la loro richiesta di assunzione delle
prove senza fornire alcuna motivazione in merito. A loro dire, l’acquisizione
di tali documenti avrebbe permesso al Pretore di convincersi in merito al buon
fondamento del loro credito nei confronti dell’opponente, ben superiore a quello
di fr. 800'000.– da lui riconosciuto. Chiedono pertanto alla Camera di “ovviare direttamente a questo vizio” assumendo in questa sede le prove richieste. I reclamanti eccepiscono
poi una violazione dell’art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF da parte del Pretore, che
con un esame del credito da loro vantato quasi esteso quanto quello di merito,
lo ha limitato a fr. 800'000.– sulla base di due accertamenti arbitrari:
il primo relativo al valore della villa di A__________, il secondo in merito
agli interessi da lui calcolati. In conclusione, essi chiedono il mantenimento
del sequestro per l’intero importo con cui è stato ordinato e la fissazione di
una garanzia per eventuali pretese di risarcimento del danno subito da RE 1,
importo che sarà restituito entro un anno dalla revoca del sequestro, se entro
tale termine l’opponente non avrà promosso alcuna azione di risarcimento del
danno.
6. Prima di passare in rassegna le condizioni stabilite per la concessione
del sequestro (sotto, consid. 7), sul piano processuale occorre ricordare che
essendo la procedura in esame di carattere sommario (sopra, consid. 1.2) e
stante l’esigenza di celerità che la caratterizza, sono ammissibili solo le
prove che possono essere assunte seduta stante (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC),
ovvero in linea di massima i documenti immediatamente ostensibili dalle parti
(v. Jent-Sørensen in: SchKG, Kurzkommentar,
2a ed. 2014, n. 2 ad art. 254 CPC; sopra
consid. 1.4/b), in particolare quelli acclusi ai loro atti processuali (Güngerich
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012,
n. 2 ad art. 254 CPC). Unicamente per i procedimenti che
per natura giungono a una decisione definitiva sono ammessi altri mezzi di
prova (art. 254 cpv. 2 lett. b CPC; Bohnet in: CPC
commenté, 2011, n. 7 ad art. 254 CPC Trezzini
in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero,
2011, pag. 1127 ad 2). Non è però il caso delle cause di
opposizione al sequestro, che hanno carattere tipicamente provvisorio (sopra
consid. 2.1; Klinger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori],
Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 1a ad art. 254 CPC). Va pertanto respinta la richiesta di assunzione
degli estratti bancari mensili (presso __________ SA, __________ SA e __________
SA) e degli ordini conferiti da RE 1 alla B__________ SA formulata dai
sequestranti a questa Camera (reclamo, pag. 6 ad 2). Tale assunzione apparirebbe
del resto incompatibile con il divieto dei sequestri esplorativi.
7. Delle tre condizioni (cumulative) stabilite dalla legge per la concessione
del sequestro (sopra, consid. 2), nella fattispecie due sono controverse,
quelle relative all’esistenza del credito e alla causa del sequestro. La prima
questione da esaminare nel caso in rassegna è quella di sapere se il Pretore ha
applicato in modo errato il diritto laddove ha considerato verosimile, sulla
base della documentazione prodotta, la causa del sequestro fondata sull’art.
272 cpv. 1 cifra 2 LEF. Infatti, contrariamente a quanto sostiene RE 1 nel suo
reclamo, il primo giudice ha incentrato la sua motivazione proprio su tale tipo
di causa, poiché quella prevista alla cifra 4 (domicilio all’estero del
debitore) nel caso specifico non è evidentemente data, la debitrice risiedendo
tuttora in Svizzera.
7.1 In merito alla causa del sequestro, il Pretore
ha riconosciuto che RE 1 ha mantenuto formalmente il proprio domicilio ad A__________
e si è trasferita ad __________, sempre in Svizzera, presso un conoscente, ma
ha considerato che la sua volontà dichiarata di rimanere in Svizzera non
risultasse corroborata da alcun altro documento o elemento probatorio. Anzi,
posto che, da una parte, dopo la vendita della villa l’opponente non ha cercato
un’altra sistemazione e ha depositato i suoi mobili dalla B__________ SA, e
dall’altra non ha documentato i motivi della riduzione del suo conto presso il __________
di A__________ da fr. 922'204.– al momento del decesso del marito a fr. 200'000.–
a quello del sequestro, non si può escludere – a giudizio del Pretore – la sua
volontà di trasferirsi all’estero e di trasferire beni all’estero.
7.2 Da parte sua la reclamante invoca l’assoluta trasparenza e correttezza
del proprio comportamento in occasione della vendita della villa di A__________,
avvenuta “alla luce del sole”, con contestuale versamento del ricavo netto della vendita sul
proprio conto presso il __________ di A__________, a tutti noto. Ribadisce di
non avere alcuna intenzione di trafugare i propri beni e di non volersi
trasferire all’estero. A suo dire, a seguito del sequestro di tutti i suoi beni
e “nell’incertezza di poter
disporre a breve della liquidità necessaria”, ella ha
dovuto sospendere la ricerca di un appartamento, optando per una sistemazione
transitoria presso un suo conoscente ad __________. A mente di RE 1, nell’ipotizzare
che lei possa trasferirsi all’estero o trafugarvi i propri beni, il primo
giudice l’avrebbe posta nella posizione di dover fornire una prova impossibile,
con un’argomentazione arbitraria e lesiva dell’art. 271 LEF.
7.3 La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv.
1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento
di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva,
ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle
proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.
2013, n. 14 ad § 36 e n. 14
ad § 51; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i
suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure
che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92, consid. 3b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo
soggettivo, devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse
cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento era idoneo a
ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a renderlo molto più
difficile (sentenza della CEF 14.2006.64 del 5 settembre 2006
consid. 6.2, con rinvii).
Contrariamente
a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di
preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le
circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento
effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale 5P.256/2006 del
4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta
al sequestrante di rendere verosimile che il comportamento del debitore
configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenza della
CEF 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789 segg. n. 88c consid. 4.2/a).
a) Non è contestato che la vendita – tramite contratto del 4 dicembre 2015
(doc. 8) – della villa di RE 1, donatale il 17 maggio 2006 dal defunto marito
(doc. 4), e il deposito del ricavo su un suo conto in Svizzera non configura
ancora un atto di trafugamento. La semplice alienazione di beni immobili,
infatti, non costituisce in sé una causa di sequestro nel senso dell’art. 271
cpv. 1 cifra 2 LEF, poiché sono necessari altri indizi concreti e oggettivi
atti a rendere verosimile che il debitore stia tentando di sottrarsi ai propri
obblighi nei confronti dell’istante ostacolandone le possibilità di esecuzione
(sentenze della CEF 14.2004.91 già citata, consid. 4.2/a, 14.2015.182 del 22
gennaio 2016 consid. 7.3/a).
b) Il
Pretore, però, non ha fondato la causa di sequestro sulla vendita della villa
bensì sul comportamento della vedova dopo la stessa. Al riguardo RE 1 non
contesta che al momento del sequestro le sue masserizie fossero depositate presso una ditta di trasporto e che lei non avesse
ancora individuato alcuna nuova sistemazione, tanto da spingerla a trasferirsi
presso un conoscente ad __________. A fronte di queste circostanze, dalle quali
il Pretore poteva senza arbitrio ritenere verosimile che RE 1, dopo aver
monetizzato il suo principale attivo in Svizzera in pendenza dell’azione di
riduzione ereditaria promossa dagli eredi contro di lei, stesse per lasciare la
Svizzera con i propri beni, spettava a lei rendere credibile la sua dichiarata
volontà di rimanere in Svizzera. Ora, ella non ha documentato alcuna ricerca di
un nuovo alloggio. Vero è che il sequestro di quel che sembrano le sue uniche
risorse ha potuto determinarla a sospendere le sue ricerche, ma è quantomeno
sintomatico che dal momento della vendita del fondo, il 4 dicembre 2015, alla
data del sequestro (il 9 febbraio 2016) RE 1 non abbia apparentemente
intrapreso nulla, pur sapendo che avrebbe dovuto lasciare la casa al più tardi
entro il 29 febbraio 2016 (doc. 8, pag. 4). Indizi di preparazione alla fuga o
a trafugamenti di beni sono innegabili. Sapere se bastavano da soli come causa
di sequestro è un quesito che può essere lasciato indeciso, perché il Pretore
ha anche considerato un’altra circostanza che già da sé indizia il trafugamento
di un altro bene: l’occultamento di fr. 700'000.– dal conto presso il __________
intestato a RE 1.
c) Dall’estratto
della suddetta relazione bancaria relativo all’anno 2012 risultava infatti un
saldo di fr. 922'203.76 (doc. I). Secondo le stesse allegazioni della
vedova, oltre al provento della vendita della villa, sul conto rimarrebbero
oggi solo circa fr. 200'000.– (osservazioni complementari del 7 marzo
2016, pag. 3 ad 8). In sede di udienza dello stesso 7 marzo 2016, l’opponente
ha poi lasciato intendere – in modo invero poco chiaro, siccome afferma pure che
Fatti
i fr. 922'204.– erano patrimonio suo – di averne trasferito una parte al
proprio figlio, poiché di spettanza di lui (verbale di udienza, pag. 6). Fatto
sta che – come d’altronde rilevato dal Pretore – in assenza di documenti che rendano
verosimile l’obbligo della vedova di versare fr. 700'000.– al figlio, è
legittimo il sospetto che RE 1 abbia occultato tutto o parte di quell’importo.
Tanto più che nel suo reclamo ella non accenna più alla questione. Ciò potrebbe
invero far nascere dubbi addirittura sulla ricevibilità della censura,
ricordato che il Tribunale federale non entra in materia in caso di mancata
contestazione di una delle motivazioni indipendenti della sentenza impugnata
(DTF 142 III 368 consid. 2.4 e i rinvii). Per quanto attiene alle procedure di
ricorso cantonali, la questione è però controversa a seconda della portata
attribuita all’art. 57 CPC, che obbliga il tribunale ad applicare il diritto d’ufficio
(v. Benedikt
Seiler, Die Berufung nach ZPO,
2013, pagg. 388 seg. n. 901 e i rinvii in nota 2955). Nel caso specifico, a supporre
ammissibile, la censura va comunque respinta poiché gli indizi accertati dal
Pretore costituiscono quell’“inizio di prova” che secondo
la giurisprudenza già ricordata (sopra consid. 2.1) basta
a rendere verosimile un rischio di trafugamento sufficiente a ritenere
adempiuta la causa di sequestro dell’art. 271 cpv. 1 n. 2
LEF.
8. Scartate le censure relative alla causa del sequestro, rimane da
verificare se la decisione del Pretore sul credito vantato dai sequestranti,
ritenuto verosimile per fr. 800'000.–, resiste alle critiche sia della
parte sequestrante, che chiede di estendere il sequestro a fr. 6'000'000.–,
sia dell’opponente, la quale invece ne nega l’esistenza.
8.1 Dei singoli elementi forniti dai sequestranti a sostegno della propria
pretesa di fr. 6'000'000.–, il Pretore ne ha ritenuto verosimili soltanto alcuni a concorrenza di fr. 800'000.–,
e ciò sulla base dell’inventario fiscale della
successione fu __________ __________, allestito dall’esecutore
testamentario, da cui si evince una sostanza ereditaria netta di fr. 674'231.–
(doc. H), poi ridotta e stimata prudenzialmente in fr. 300'000.– tenuto
conto della vendita di alcuni oggetti nonché dell’onorario e delle spese dell’esecutore,
stimati complessivamente in fr. 250'000.–. Il primo
giudice non ha d’altronde escluso che la donazione della villa di A__________
potesse sottostare a riduzione, alla luce di uno scambio di posta elettronica
in cui il defunto aveva dichiarato di aver adottato delle disposizioni legali –
da lui ritenute quale unico metodo astuto (“kluge Methode”) – per proteggere
la moglie dai suoi eredi. Il Pretore ha così aggiunto alla
sostanza ereditaria il ricavo netto della vendita, pari a fr. 2'164'114.75
(doc. 9). Ne ha dedotto che RE 1 ha verosimilmente ricevuto beni per un valore
superiore ai 5/8 dell’intera successione, motivo per cui,
al fine di garantire la legittima spettante ai figli, ella dovrebbe corrispondere
loro fr. 624'000.– (3/8 di [fr. 2'164'114.75 + fr. 300'000.–]
meno fr. 300'000.–), cui vanno aggiunti gli interessi al 5% sul credito
per cinque anni, ossia un importo arrotondato di fr. 800'000.–.
8.2 Con il loro reclamo CO 1, CO 2 e CO 3 producono nuove prove –
tra cui la dichiarazione scritta della segretaria che aveva gestito il
patrimonio del defunto (doc. 2) – che a loro dire comproverebbero tutta una
serie di atti pregiudizievoli commessi dal padre nei loro confronti, tra cui la
donazione a RE 1 di 3 milioni di marchi tedeschi (pari a quel momento a circa fr. 2'600'000.–),
all’inizio della loro relazione ai primi anni novanta, e di una casa a __________,
il cui valore si aggira tra fr. 1'500'000.– e fr. 1'800'000.–. D’altronde,
i figli __________ lamentano una violazione dell’art. 272 cpv. 1 cifra 3 LEF da
parte del Pretore, che con un esame del credito da loro vantato quasi esteso
quanto quello di merito lo ha limitato a fr. 800'000.– sulla base di due
accertamenti qualificati come arbitrari. Affermano infatti che la villa di A__________
è stata venduta a un prezzo sensibilmente inferiore al valore commerciale di 5
milioni, senza aggravio ipotecario, dichiarato dal defunto in uno scritto del
luglio del 2012 (doc. E) sulla base di una valutazione della banca __________.
E contestano il periodo di cinque anni stabilito dal Pretore per calcolare gli
interessi, ritenendo al proposito che, essendo già trascorsi tre anni dal
decesso del padre e considerata la causa di merito tuttora in corso, gli stessi
vanno estesi per un periodo di almeno otto anni a partire dal 2013. Per tutti
questi motivi, i sequestranti ritengono di aver reso verosimile che il loro
credito ammonta ad almeno fr. 6'000'000.–.
a) In
prima istanza i sequestranti non hanno spiegato come hanno quantificato la loro
pretesa in fr. 6'000'000.–, limitandosi a rinviare all’istanza di
conciliazione del 10 febbraio 2014 (doc. A), la quale, tuttavia, pure essa non
contiene alcun calcolo preciso. Come riconoscono anche gli stessi sequestranti,
le allegazioni relative all’importo della pretesa da loro vantata sono quindi
in parte nuove e fondate su nuovi documenti. Vero è che i nova sono ammessi
in sede di reclamo contro la decisione sull’opposizione al sequestro (art.
278 cpv. 3 LEF e sopra consid. 1.4/b), anche se proposti dalla parte
sequestrante, fatte salve eventuali conseguenze negative del ritardo a farli
valere nella ripartizione delle spese processuali
(sentenza della CEF 14.2016.33 del 28 settembre 2016 consid. 1.4). Le
allegazioni in questione sono pertanto ricevibili.
b) Nella
sua dichiarazione scritta del 15 aprile 2016 (doc. 2), la segretaria del
defunto, G__________, riferisce ch’egli all’inizio della sua relazione con RE 1
ha dato istruzioni per farle versare 3 milioni di marchi
tedeschi, pari a quel momento, secondo i reclamanti, a circa fr. 2'600'000.–.
Questi pretendono che tale somma sia aggiunta alla sostanza successoria presa
Considerandi
in considerazione dal Pretore, senza però spendere una parola sul carattere
riducibile (nel senso dell’art. 527 CC) della pretesa donazione, eseguita ben
più di cinque anni prima del decesso del padre, avvenuto il 29 gennaio 2013.
Dalla summenzionata dichiarazione, comunque sia, non risultano indizi di una
manifesta intenzione da parte di __________ __________ di eludere le disposizioni sulla legittima. Insufficientemente
motivata, la censura si avvera irricevibile. Ad ogni modo, visto l’allora ingente
patrimonio ricevuto dai genitori, secondo le stesse allegazioni dei
sequestranti, nulla indica che tale donazione potesse a quel tempo ledere la
loro legittima.
c) Quanto alla donazione della casa di __________,
effettuata il 29 dicembre 1995 (doc. 4), ancora una volta i reclamanti non ne
rendono verosimile il carattere riducibile né ne documentano il valore. Anche
su questo punto il reclamo dei figli __________ si rivela inammissibile.
d) Relativamente
alla questione del valore della villa di A__________, checché ne dicano i
reclamanti il Pretore ha correttamente accertato ch’essa è stata venduta per fr. 4'500'000.– lordi, prezzo che si avvicina a quello indicato
dal marito nella sua email del 25 (recte: 26) luglio 2012 (doc. C
accluso all’istanza di sequestro). Egli ha pure correttamente considerato solo
l’importo netto riversato all’opponente (fr. 2'164'000.–, dedotto l’aggravio ipotecario, le imposte e le spese: doc. 9). Non
gli spettava invece accertare d’ufficio chi avesse beneficiato del finanziamento
ipotecario, bensì incombeva ai sequestranti rendere verosimile che la beneficiaria
era proprio RE 1, ciò che d’altronde in prima istanza neppure hanno allegato.
La censura cade pertanto nel vuoto.
e) I
reclamanti postulano poi un’estensione degli interessi di mora dovuti loro da
cinque a otto anni, facendo valere che sono già trascorsi tre anni dal decesso
del padre e ne decorreranno ancora al minimo cinque per giungere a una sentenza
di merito di ultima istanza. Si potrà forse discutere la valutazione del
Pretore, ma essa non può dirsi manifestamente errata nel senso dell’art.
320.
lett. b CPC, anche perché è lo stesso giudice a trattare la causa di
riduzione. La censura va così respinta.
f) Non si disconosce che l’istruttoria nella causa di merito potrebbe
permettere di accertare attivi successori sui quali finora i sequestranti non
sono riusciti a ottenere informazioni, segnatamente per quanto concerne il
capitale della __________ __________ Stiftung di __________ a loro dire
costituita dal padre per favorire RE 1 (reclamo, pag. 8). Nondimeno la legge
prevede che il sequestro possa essere decretato solo a concorrenza del credito
reso immediatamente verosimile dal sequestrante con indizi oggettivi e concreti.
Non si può aspettare l’esito degli accertamenti che verranno eseguiti nella
causa di merito. Per quanto attiene al capitale della fondazione i reclamanti
non hanno contestato la motivazione con cui il Pretore li ha esclusi dall’asse
ereditario (sentenza impugnata, pagg. 4 seg.). Non è quindi il caso di riesaminare
la questione. Quanto alla diminuzione di fr. 700'000.– del conto dell’opponente
presso il __________ di A__________,
gli stessi ricorrenti ammettono che il conto era intestato alla vedova già al
momento del decesso e non producono alcun indizio sull’origine
e la destinazione della somma né sulla sua revocabilità. La sorte del reclamo
risulta quindi segnata.
8.3
Dal canto suo, nel suo reclamo RE 1 sostiene che se il Pretore avesse
considerato la quota di comproprietà di un mezzo dell’appartamento nel __________
e la metà del quadro del M__________ spettanti al defunto marito, che entrambe
valgono a suo dire almeno un milione di franchi ciascuna, il credito di riduzione
ereditaria vantato dai figli sarebbe stato azzerato. La reclamante non fornisce
però alcun indizio oggettivo e concreto a sostegno delle proprie allegazioni. E
misconosce il fatto che il Pretore ha fondato il suo calcolo partendo dall’attivo
netto dell’inventario fiscale allestito dall’esecutore testamentario (doc. H),
pari a fr. 674'231.– (sentenza impugnata a pag. 3), importo che già
contempla la quota del defunto relativo all’appartamento nel __________, per fr. 500'000.–
(doc. H ad 2.8), e un credito (contestato) di fr. 1'500'000.– verso il
gallerista __________ (doc. H ad 2.3 e allegato B). Perché le stime dell’esecutore
non siano da considerare affidabili la reclamante non spiega. La censura va
pertanto disattesa.
9.
In definitiva, la sentenza impugnata resiste alla
critica per quanto riguarda sia l’apprezzamento dei documenti prodotti dalle
parti sia l’applicazione del diritto. Entrambi i reclami
non possono quindi ch’essere respinti.
10.
Le tasse del presente giudizio relative
sia al reclamo di RE 1 sia a quello dei figli __________, ambedue stabilite in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), così come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono le rispettive soccombenze (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 800'000.– nel primo
caso e di fr. 5'200'000.– nel secondo, supera agevolmente la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 (inc.
14.2016
) è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.–, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1,
CO 2 e CO 3, in solido, fr. 2'000.– per ripetibili.
2.
Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo di CO 1, CO 2 e CO 3 (inc. 14.2016.96) è
respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di
complessivi fr. 3'000.–, già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro
carico in solido. Essi rifonderanno a RE 1, sempre in solido, fr. 6'500.–
per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro il dispositivo n. 1 della presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100.
cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie
giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).