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Decisione

14.2016.97

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di nullità del precetto esecutivo, notificato al patrocinatore dell’escusso

30 maggio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 febbraio 2016

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 5 aprile 2016, l’istante

ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.

C. Statuendo

con decisione 8 aprile 2016, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e rigettato in

via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22

aprile 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, e la conferma dell’opposizione. Stante l’esito del giudizio odierno

il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 aprile 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 12 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente

sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda

la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe

erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III

375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le sentenze prodotte dall’istante

costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le

spese processuali e le ripetibili poste in esecuzione e ha respinto l’eccezione

di nullità dell’ese­­cuzione sollevata dall’escusso, secondo cui il precetto

esecutivo è pervenuto solo al suo patrocinatore e non a lui personalmente,

ritenendo “inimmaginabile” che il

legale non abbia informato il suo cliente della procedura esecutiva, i cui

diritti sono del resto stati salvaguardati dall’opposizione interposta dal

proprio avvocato. Nel caso inverso, ha osservato il magistrato, la comparsa del

legale nella procedura di rigetto sarebbe stata nulla in assenza di una valida

procura dell’escusso.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce la nullità del precetto esecutivo, che è stato

notificato nello studio legale del proprio patrocinatore malgrado il suo

domicilio privato fosse perfettamente noto all’istante. Egli contesta inoltre

di essere stato rappresentato nella causa all’origine delle spese processuali

poste in esecuzione dal patrocinatore cui è stato notificato il precetto

esecutivo. Comunque sia, il reclamante ricorda che l’avvocato incaricato di patrocinare

un cliente in una procedura di merito non è senz’altro autorizzato a ricevere a

nome di questi un atto esecutivo relativo alla pretesa oggetto del processo. E

la semplice conoscenza della notificazione irregolare non basta a far correre i

termini dipendenti dalla notifica, la cui prova incombe all’ufficio d’esecuzione.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.

Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla.

Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autori­­tà di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie l’unica questione litigiosa è quella della validità della notifica

del precetto esecutivo. Come appena ricordato la competenza del giudice del

rigetto dell’opposizione a esaminare tale questione è limitata ai casi di manifesta

nullità.

5.2

Il

precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento si notificano in linea di

massima all’escusso, se è una persona fisica nella sua abitazione o nel luogo

in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 cpv. 1 LEF). Devono però

essere notificati al suo rappresentante convenzionale (ad esempio al suo

avvocato) ove questi sia stato espressamente abilitato a ricevere atti

esecutivi per conto del debitore e l’ufficio di esecuzione sia venuto a conoscenza

di questa circostanza (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010,

RtiD 2011 I 743 n. 48c, consid. 6/b con rinvii). L’avvocato incaricato della

conduzione di un processo non è presunto essere autorizzato a ricevere atti

esecutivi connessi al processo, salvo che il mandato preveda esplicitamente

tale facoltà. La procura può tuttavia essere conferita anche in modo tacito.

Nei confronti dei terzi, la sua estensione è giudicata secondo i termini della

sua comunicazione (art. 33 cpv. 3 CO) conformemente al principio dell’affidamento.

In particolare, il rappresentato (mandante) deve lasciarsi opporre il comportamento

del rappresentante, seppure non sia conforme agli accordi interni, qualora non

vi si sia opposto (accettazione tacita); ciò vale anche se il rappresentato non

aveva conoscenza del comportamento del rappresentante, purché abbia potuto

saperne e impedirlo usando della dovuta diligenza (sentenza della CEF

15.2010.021

dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima], consid. 3.1,

con rinvii).

a) Nel

caso specifico RE 1 non contesta nel reclamo di essere patrocinato dall’avv. PA

1.

– il quale agisce del resto a suo nome nella causa di rigetto (come risulta

dal verbale dell’udienza 5 aprile 2016 e dal frontispizio del reclamo) – né

rimette in discussione l’accertamento del Pretore, secondo cui egli era già rappresentato

dall’avv. PA 1 al momento della consegna del precetto esecutivo (il 23 febbraio

2016) e ne è stato da lui informato (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo),

limitandosi a evidenziare di essere stato rappresentato da altri avvocati nella

causa di merito all’origine delle spese poste in esecuzione (reclamo, pag. 4).

Orbene, la segretaria dell’avv. PA 1 si è limitata a interporre opposizione al

precetto esecutivo senza contestare la propria legittimazione a prenderlo in

consegna (la crocetta nella casellina accanto alla voce “A un’altra persona” sulla seconda pagina

del­l’esemplare del precetto esecutivo per il debitore [doc. 1] è stata infatti

apposta dal notificatore e si riferisce al fatto che il destinatario non è l’avv.

PA 1) e non si evince né dagli atti né dalle allegazioni del reclamante che la

notifica a suo modo di vedere irregolare del precetto esecutivo sia stata segnalata

all’ufficio d’ese­­cuzione o impugnata con un ricorso all’autorità di

vigilanza. In queste condizioni ben potevano l’ufficio per primo e il Pretore

poi confidare nell’esistenza di una procura tacita a favore del­l’avv. PA 1. Ad

ogni modo, la nullità invocata dal reclamante non appare sufficientemente

manifesta perché possa essere accertata nella causa di rigetto dell’opposizione.

La situazione in esame si distingue d’altronde da quella citata dal reclamante

(DTF 25 I 119 segg.), in cui l’escusso aveva interposto ricorso all’autorità di

vigilanza contro la notifica del precetto esecutivo al proprio patrocinatore.

b) A

ciò si aggiunge che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il divieto

del formalismo eccessivo vieta all’escusso di esigere una nuova notifica dell’atto

notificato irregolarmente quando nessun interesse degno di protezione lo

richiede (DTF 112 III 85 consid. 2/b). I principi di buona fede e di

proibizione dell’abuso di diritto prevalgono infatti sul principio di ritualità

(DTF 132 I 253 segg. consid. 6-7). Ora, nel caso in esame non si vede – né il

reclamante spiega – quale interesse legittimo giustificherebbe di obbligare l’escutente

a ricominciare l’esecuzione daccapo: per il tramite del suo patrocinatore, RE 1

ha infatti interposto opposizione e ha avuto modo di esprimersi esaustivamente

sull’istanza in occasione dell’udienza del 5 aprile 2016. Il reclamo va di

conseguenza respinto.

5.3

Con

il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,

cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in questa sede. Relativamente ai

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 370'500.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).