14.2016.97
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di nullità del precetto esecutivo, notificato al patrocinatore dell’escusso
30 maggio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.97
Lugano
30 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2016.961 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 29 febbraio 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando
sul reclamo del 22 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8
aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 370'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 16 novembre 2015, indicando quale titolo di
credito le “sentenze giudiziarie pretorili,
di TA, CRP, cresciute in giudicato, spese giudiziarie”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29 febbraio 2016
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 5 aprile 2016, l’istante
ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo
con decisione 8 aprile 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22
aprile 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, e la conferma dell’opposizione. Stante l’esito del giudizio odierno
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 aprile 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 12 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente
sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda
la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe
erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che le sentenze prodotte dall’istante
costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per le
spese processuali e le ripetibili poste in esecuzione e ha respinto l’eccezione
di nullità dell’esecuzione sollevata dall’escusso, secondo cui il precetto
esecutivo è pervenuto solo al suo patrocinatore e non a lui personalmente,
ritenendo “inimmaginabile” che il
legale non abbia informato il suo cliente della procedura esecutiva, i cui
diritti sono del resto stati salvaguardati dall’opposizione interposta dal
proprio avvocato. Nel caso inverso, ha osservato il magistrato, la comparsa del
legale nella procedura di rigetto sarebbe stata nulla in assenza di una valida
procura dell’escusso.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce la nullità del precetto esecutivo, che è stato
notificato nello studio legale del proprio patrocinatore malgrado il suo
domicilio privato fosse perfettamente noto all’istante. Egli contesta inoltre
di essere stato rappresentato nella causa all’origine delle spese processuali
poste in esecuzione dal patrocinatore cui è stato notificato il precetto
esecutivo. Comunque sia, il reclamante ricorda che l’avvocato incaricato di patrocinare
un cliente in una procedura di merito non è senz’altro autorizzato a ricevere a
nome di questi un atto esecutivo relativo alla pretesa oggetto del processo. E
la semplice conoscenza della notificazione irregolare non basta a far correre i
termini dipendenti dalla notifica, la cui prova incombe all’ufficio d’esecuzione.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione.
Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla.
Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie l’unica questione litigiosa è quella della validità della notifica
del precetto esecutivo. Come appena ricordato la competenza del giudice del
rigetto dell’opposizione a esaminare tale questione è limitata ai casi di manifesta
nullità.
5.2
Il
precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento si notificano in linea di
massima all’escusso, se è una persona fisica nella sua abitazione o nel luogo
in cui suole esercitare la sua professione (art. 64 cpv. 1 LEF). Devono però
essere notificati al suo rappresentante convenzionale (ad esempio al suo
avvocato) ove questi sia stato espressamente abilitato a ricevere atti
esecutivi per conto del debitore e l’ufficio di esecuzione sia venuto a conoscenza
di questa circostanza (sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010,
RtiD 2011 I 743 n. 48c, consid. 6/b con rinvii). L’avvocato incaricato della
conduzione di un processo non è presunto essere autorizzato a ricevere atti
esecutivi connessi al processo, salvo che il mandato preveda esplicitamente
tale facoltà. La procura può tuttavia essere conferita anche in modo tacito.
Nei confronti dei terzi, la sua estensione è giudicata secondo i termini della
sua comunicazione (art. 33 cpv. 3 CO) conformemente al principio dell’affidamento.
In particolare, il rappresentato (mandante) deve lasciarsi opporre il comportamento
del rappresentante, seppure non sia conforme agli accordi interni, qualora non
vi si sia opposto (accettazione tacita); ciò vale anche se il rappresentato non
aveva conoscenza del comportamento del rappresentante, purché abbia potuto
saperne e impedirlo usando della dovuta diligenza (sentenza della CEF
15.2010.021
dell’8 marzo 2010, RtiD 2010 II 717 n. 58c [massima], consid. 3.1,
con rinvii).
a) Nel
caso specifico RE 1 non contesta nel reclamo di essere patrocinato dall’avv. PA
1.
– il quale agisce del resto a suo nome nella causa di rigetto (come risulta
dal verbale dell’udienza 5 aprile 2016 e dal frontispizio del reclamo) – né
rimette in discussione l’accertamento del Pretore, secondo cui egli era già rappresentato
dall’avv. PA 1 al momento della consegna del precetto esecutivo (il 23 febbraio
2016) e ne è stato da lui informato (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo),
limitandosi a evidenziare di essere stato rappresentato da altri avvocati nella
causa di merito all’origine delle spese poste in esecuzione (reclamo, pag. 4).
Orbene, la segretaria dell’avv. PA 1 si è limitata a interporre opposizione al
precetto esecutivo senza contestare la propria legittimazione a prenderlo in
consegna (la crocetta nella casellina accanto alla voce “A un’altra persona” sulla seconda pagina
dell’esemplare del precetto esecutivo per il debitore [doc. 1] è stata infatti
apposta dal notificatore e si riferisce al fatto che il destinatario non è l’avv.
PA 1) e non si evince né dagli atti né dalle allegazioni del reclamante che la
notifica a suo modo di vedere irregolare del precetto esecutivo sia stata segnalata
all’ufficio d’esecuzione o impugnata con un ricorso all’autorità di
vigilanza. In queste condizioni ben potevano l’ufficio per primo e il Pretore
poi confidare nell’esistenza di una procura tacita a favore dell’avv. PA 1. Ad
ogni modo, la nullità invocata dal reclamante non appare sufficientemente
manifesta perché possa essere accertata nella causa di rigetto dell’opposizione.
La situazione in esame si distingue d’altronde da quella citata dal reclamante
(DTF 25 I 119 segg.), in cui l’escusso aveva interposto ricorso all’autorità di
vigilanza contro la notifica del precetto esecutivo al proprio patrocinatore.
b) A
ciò si aggiunge che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il divieto
del formalismo eccessivo vieta all’escusso di esigere una nuova notifica dell’atto
notificato irregolarmente quando nessun interesse degno di protezione lo
richiede (DTF 112 III 85 consid. 2/b). I principi di buona fede e di
proibizione dell’abuso di diritto prevalgono infatti sul principio di ritualità
(DTF 132 I 253 segg. consid. 6-7). Ora, nel caso in esame non si vede – né il
reclamante spiega – quale interesse legittimo giustificherebbe di obbligare l’escutente
a ricominciare l’esecuzione daccapo: per il tramite del suo patrocinatore, RE 1
ha infatti interposto opposizione e ha avuto modo di esprimersi esaustivamente
sull’istanza in occasione dell’udienza del 5 aprile 2016. Il reclamo va di
conseguenza respinto.
5.3
Con
il giudizio odierno la domanda di effetto sospensivo diventa senza oggetto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in questa sede. Relativamente ai
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 370'500.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).