14.2016.98
Rigetto dell’opposizione in procedura cambiaria. Divieto di nova. Pretesa mancanza di legittimazione del firmatario del vaglia cambiario in bianco
21 giugno 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.98
Lugano
21 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sulla causa SO.2016.254 (esecuzione cambiaria) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud dipendente dall’opposizione
interposta da
RE 1,
all’esecuzione
cambiaria n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio promossa da
RE 1
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2016 presentato dalla società RE 1
contro la decisione emessa il 13 aprile 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo per l’esecuzione cambiaria n. __________
emesso il 21 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la CO 1
ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agli interessi del
5% dal 13 febbraio 2016, indicando quale titolo di credito il “vaglia cambiario sottoscritto da RE 1”.
B. Avendo
l’escussa interposto tempestiva opposizione, conformemente all’art. 181
LEF l’UE l’ha sottoposta alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con
il precetto esecutivo e il vaglia cambiario. All’udienza di
discussione tenutasi il 13 aprile 2016, l’istante ha confermato la sua domanda,
mentre la parte convenuta ha riconosciuto il debito posto in esecuzione ma ha
sostenuto di aver avuto con l’istante “accordi diversi sui termini di pagamento” e
di essere in grado di pagare il dovuto in 30 giorni.
C. Statuendo con decisione 13 aprile 2016, il Pretore aggiunto ha
rigettato l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico
le spese processuali di fr. 700.– e un’indennità di fr. 250.– a
favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’escussa è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e l’ammissione dell’opposizione. Stante
l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione nell’esecuzione
cambiaria – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 5 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. b CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro cinque giorni dalla notificazione (art. 185 LEF e 321 cpv. 2 i.f.
CPC). Presentato il 23 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
18 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso RE 1 sostiene per la prima volta in questa sede verosimile
che, “dopo un’attenta
riverifica dei documenti”, il vaglia cambiario pare
non valido in quanto reca la data del 16 marzo 2016 ed è firmato dall’avv. __________
F__________, il quale però dal 10 maggio 2015 non è più suo amministratore,
motivo per cui non era autorizzato a sottoscrivere il titolo. Queste
allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza inammissibili, fermo restando l’esame d’ufficio del titolo cambiario cui è tenuto il
giudice (v. sotto consid. 3).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha evidenziato che nel caso concreto
nessun elemento concorre a infirmare la validità del vaglia cambiario
presentato dall’escutente, non avendo l’escussa provato l’estinzione, una
rimessione o una dilazione né eccepito la falsità del titolo, motivo per il
quale egli ha rigettato l’opposizione. Come visto (sopra consid. 1.3), la
reclamante da parte sua si limita a contestare la legittimazione del firmatario
del vaglia.
3. Nella procedura cambiaria, il giudice chiamato a
pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento
della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali
volute dal diritto cambiario (sentenza della CEF 14.2006.31 del 10 agosto 2006
consid. 1 con riferimenti; Bauer
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n.
4 ad art. 182 LEF).
3.1 Secondo
l’art. 1096 CO il vaglia cambiario deve contenere la denominazione del titolo
inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, la
promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l’indicazione della scadenza,
l’indicazione del luogo di pagamento, il nome di colui al quale o all’ordine
Considerandi
del quale deve farsi il pagamento, l’indicazione della data e del luogo in cui
il vaglia è emesso e la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
3.2
Nella
fattispecie il vaglia cambiario agli atti (doc. B) adempie
i requisiti previsti dall’art. 1096 CO e costituisce, in principio, il rigetto
dell’opposizione interposta dall’escussa. Essa sostiene però che
la firma apposta sul vaglia non è quella di una persona abilitata a
rappresentarla, in altre parole non è quella dell’emittente. Sennonché in
assenza di ogni menzione sul titolo dell’identità del firmatario e di ogni
contestazione dell’escussa in prima sede, il Pretore aggiunto non aveva alcun
motivo per dubitare della validità del vaglia cambiario. Che la Camera debba
ora intervenire d’ufficio è discutibile stante il divieto dei nova, che le
impedisce di tenere conto dei fatti nuovi invocati per la prima volta nel
reclamo, ovvero che la firma sia opera dell’avv. __________ e che questi non
sia più amministratore della convenuta dall’11 maggio 2015 (sopra consid. 1.3).
La questione può però rimanere aperta, perché se la Camera dovesse considerare
le allegazioni nuove contenute nel reclamo e i documenti nuovi acclusi
giungerebbe comunque a confermare la decisione impugnata.
3.3
In
effetti, si evince dalla dichiarazione 11 settembre 2011 della reclamante
acclusa al reclamo (doc. C) che, contrariamente a quanto essa afferma, il
vaglia cambiario non è stato firmato alla data (del 16 marzo 2016) indicata sul
titolo bensì al più tardi già lo stesso 11 settembre 2011 (“con la presente dichiariamo che l’allegato
vaglia cambiario di nominali CHF 300'000.–- […] da noi sottoscritto […]”), a un momento in cui il firmatario, avv. __________, era ancora amministratore
unico della società debitrice. La data del 16 marzo 2016 è quindi stata
inserita dalla banca in conformità dell’accordo dell’11 settembre 2011 (“La sottoscritta conferma la facoltà concessa
alla banca di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia cambiario […] inserendo a
tale scopo e senza bisogno di preventiva messa in mora, quella scadenza che la
banca, a suo insindacabile giudizio, riterrà di indicare […]”). Trattasi di vaglia cambiario in bianco (biancosegno) (art.
1000.
per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO), la cui successiva completazione
da parte del creditore è ammessa (DTF 120 II 56 consid.
3/d, con rinvii; sentenza della CEF 14.2001.68 del 9 novembre
2001, pag. 3). La censura della reclamante risulta quindi infondata a
prescindere dall’inammissibilità delle sue (nuove) allegazioni di fatto.
3.4
Siccome
la reclamante non ha sollevato altre censure – e in particolare non ha riproposto
l’eccezione di dilazione abbozzata in prima istanza senz’alcun indizio
oggettivo e concreto a favore dei pretesi “accordi diversi sui termini di pagamento”, il reclamo non può ch’essere respinto.
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–,
supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo, in quanto ammissibile, è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).