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Decisione

14.2016.98

Rigetto dell’opposizione in procedura cambiaria. Divieto di nova. Pretesa mancanza di legittimazione del firmatario del vaglia cambiario in bianco

21 giugno 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso RE 1 sostiene per la prima volta in questa sede verosimile

che, “dopo un’attenta

riverifica dei documenti”, il vaglia cambiario pare

non valido in quanto reca la data del 16 marzo 2016 ed è firmato dall’avv. __________

F__________, il quale però dal 10 maggio 2015 non è più suo amministratore,

motivo per cui non era autorizzato a sottoscrivere il titolo. Queste

allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza inam­missibili, fermo restando l’esame d’ufficio del titolo cambiario cui è tenuto il

giudice (v. sotto consid. 3).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha evidenziato che nel caso concreto

nessun elemento concorre a infirmare la validità del vaglia cambiario

presentato dall’escutente, non aven­do l’escussa provato l’estinzione, una

rimessione o una dilazione né eccepito la falsità del titolo, motivo per il

quale egli ha rigettato l’opposizione. Come visto (sopra consid. 1.3), la

reclamante da parte sua si limita a contestare la legittimazione del firmatario

del vaglia.

3. Nella procedura cambiaria, il giudice chiamato a

pronunciarsi sul­l’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento

della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali

volute dal diritto cambiario (sentenza della CEF 14.2006.31 del 10 agosto 2006

consid. 1 con riferimenti; Bauer

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n.

4 ad art. 182 LEF).

3.1 Secondo

l’art. 1096 CO il vaglia cambiario deve contenere la denominazione del titolo

inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, la

promessa incondizionata di pagare una somma determinata, l’indicazione della scadenza,

l’indica­­zione del luogo di pagamento, il nome di colui al quale o all’ordi­­ne

Considerandi

del quale deve farsi il pagamento, l’indicazione della data e del luogo in cui

il vaglia è emesso e la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

3.2

Nella

fattispecie il vaglia cambiario agli atti (doc. B) adempie

i requisiti previsti dall’art. 1096 CO e costituisce, in principio, il rigetto

dell’opposizione interposta dall’escussa. Essa sostiene però che

la firma apposta sul vaglia non è quella di una persona abilitata a

rappresentarla, in altre parole non è quella dell’emit­tente. Sennonché in

assenza di ogni menzione sul titolo dell’i­dentità del firmatario e di ogni

contestazione dell’escussa in prima sede, il Pretore aggiunto non aveva alcun

motivo per dubitare della validità del vaglia cambiario. Che la Camera debba

ora intervenire d’ufficio è discutibile stante il divieto dei nova, che le

impedisce di tenere conto dei fatti nuovi invocati per la prima volta nel

reclamo, ovvero che la firma sia opera dell’avv. __________ e che questi non

sia più amministratore della convenuta dall’11 maggio 2015 (sopra consid. 1.3).

La questione può però rimanere aperta, perché se la Camera dovesse considerare

le allegazioni nuove contenute nel reclamo e i documenti nuovi acclusi

giungerebbe comunque a confermare la decisione impugnata.

3.3

In

effetti, si evince dalla dichiarazione 11 settembre 2011 della reclamante

acclusa al reclamo (doc. C) che, contrariamente a quanto essa afferma, il

vaglia cambiario non è stato firmato alla data (del 16 marzo 2016) indicata sul

titolo bensì al più tardi già lo stesso 11 settembre 2011 (“con la presente dichiariamo che l’al­legato

vaglia cambiario di nominali CHF 300'000.–- […] da noi sottoscritto […]”), a un momento in cui il firmatario, avv. __________, era ancora amministratore

unico della società debitrice. La data del 16 marzo 2016 è quindi stata

inserita dalla banca in conformità dell’accordo dell’11 settembre 2011 (“La sottoscritta conferma la facoltà concessa

alla banca di avvalersi in ogni tempo di tale vaglia cambiario […] inserendo a

tale scopo e senza bisogno di preventiva messa in mora, quella scadenza che la

banca, a suo insindacabile giudizio, riterrà di indicare […]”). Trattasi di vaglia cambiario in bianco (biancosegno) (art.

1000.

per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 2 CO), la cui successiva completazione

da parte del creditore è ammessa (DTF 120 II 56 consid.

3/d, con rinvii; sentenza della CEF 14.2001.68 del 9 novembre

2001, pag. 3). La censura della reclamante risulta quindi infondata a

prescindere dall’inammissi­bilità delle sue (nuove) allegazioni di fatto.

3.4

Siccome

la reclamante non ha sollevato altre censure – e in particolare non ha riproposto

l’eccezione di dilazione abbozzata in prima istanza senz’alcun indizio

oggettivo e concreto a favore dei pretesi “accordi diversi sui termini di pagamento”, il reclamo non può ch’essere respinto.

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–,

supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo, in quanto ammissibile, è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).