Lexipedia

Decisione

14.2017.1

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Tempestività della segnalazione dei difetti della cosa venduta

19 aprile 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto del 12 febbraio 2016 la venditrice ha chiesto all’ac­­quirente di

restituirle diversi oggetti a lei prestati entro il 16 febbraio 2016 e di

saldare il suo debito ammontante a fr. 950.– (fr. 1'100.– ./. un

acconto di fr. 150.–) “per

concludere il pagamento rateale del __________ già in suo possesso”. Dal preventivo inviato il 20 febbraio 2016 dalla __________ a RE 1

risulta che le spese della riparazione dell’orologio sarebbero ammontate a fr. 3'850.–

IVA inclusa e che in caso di rifiuto del preventivo sarebbero stati addebitati fr. 180.–

per spese amministrative.

C. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 mar­zo

2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 950.– oltre agli interessi del 8% dall’11 gennaio 2016, indicando quale titolo di credito il “__________26mm, acciaio, numero di

referenza: __________, in possesso della debitrice dal 11.1.2016.

Solidale con __________”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 maggio

2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto (senza specificare se provvisorio o definitivo)

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 22 giugno 2016. Con replica 14 luglio 2016 l’i­­stante

ha confermato la propria domanda e il 29 ottobre 2016 essa ha inviato alla

Giudicatura di pace una testimonianza scritta in merito al funzionamento dell’orologio.

All’udienza di discussione tenutasi il 17 novembre 2016, l’istante

ha ribadito ancora una volta la sua pretesa, mentre la convenuta (rappresentata

dal marito) vi si è opposta, dichiarandosi tuttavia disposta a restituire l’orologio

rinunciando all’acconto già versato.

E. Statuendo con decisione del 19 dicembre 2016, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 950.–

oltre agli interessi del 5% dal 16 febbraio 2016 (anziché dell’8% dall’11

gennaio 2016), ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 150.–. Non sono state assegnate indennità.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 dicembre 2016 chiedendo di riesaminare

il caso e di permetterle di restituire l’orologio alla venditrice, rinunciando

all’acconto di fr. 150.– già versato a que­st’ultima.

Nelle sue osservazioni del 22 gennaio 2017, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 31 dicembre 2016 (busta d’intimazione) contro la sentenza notificata

a RE 1 al più presto il 20 dicembre 2016, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo,

tenuto conto delle ferie natalizie (art. 56 n. 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto constatato che nel

contratto di compravendita dell’11 gennaio 2016 le parti hanno concordato un

prezzo d’acquisto di fr. 1'100.– per l’orologio __________ in questione e

che il saldo da pagare ammonta ancora a fr. 950.–. Egli ha ritenuto che

tale contratto costituisca in

sé valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il prez­zo residuo. Stabilendo che la convenuta non ha reso minimamente

verosimile la presenza di difetti ai sensi dell’art. 210 CO, poiché la conferma

del pagamento di fr. 500.– allegata alle osservazioni all’istanza non

corrisponderebbe a una segnalazione (tempestiva) di difetti, egli ha accolto l’istanza

limitando gli interessi al 5% dal 16 febbraio 2016

(data di scadenza indicata nella lettera 12 febbraio 2016) in conformità con l’art. 104 CO.

4.

Nel

reclamo RE 1 fa prima di tutto valere di aver chiesto, alla stipulazione del

contratto, di far eseguire una perizia tec­nica dell’orologio. Subito dopo aver

constatato il malfunzionamento dell’oggetto, suo marito ha fatto fare una

perizia “al banco” presso la gioielleria __________ di __________. In seguito,

le parti si sarebbero accordate su una verifica più approfondita da eseguire in

fabbrica per un costo di fr. 180.–, assunto dall’acquirente. Anche dalla

conferma di pagamento 4 febbraio 2016 di un acconto di complessivi fr. 500.–

versato alla venditrice si dedurrebbe che la debitrice avrebbe continuato a

pagare il prezzo dell’o­­rologio solo dopo una verifica. La reclamante sostiene

che il __________ non presenta danni, ma solo problemi d’usura che ne abbassano

il valore a un massimo fr. 500.– e che di conseguenza il prezzo

inizialmente pattuito risulta sproporzionato. Per questo motivo essa vorrebbe

restituire l’orologio alla creditrice invece di versarle il saldo scoperto. Da

ultimo l’escussa fa notare che il contratto di compravendita riporta la data 11

gennaio 2015, non 2016, sottolineando che a quel momento essa non

conosceva ancora la venditrice.

5.

Nelle sue osservazioni al reclamo CO 1 afferma di aver informato l’escussa

a voce del fatto di essere un venditore privato, non tenuto a fornire garanzie post

vendita e in ogni caso non per un orologio “vintage”. Essa sostiene che il __________ funzionava perfettamente al momento

della vendita e nelle settimane successive e ciò sarebbe confermato dal fatto

che RE 1 l’ha acquistato “parzialmente”, così come si evincerebbe da una testimonianza scritta acclusa al reclamo.

Per quel che concerne la data del contratto, l’escutente asserisce di averla

trascritta semplicemente in modo sbagliato. Infine essa ribadisce di pretendere

il saldo di fr. 950.– e non la restituzione dell’orolo­­gio, motivo per

cui chiede la conferma della sentenza impugnata.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1). Secondo la

giurisprudenza incombe all’escutente non solo di provare la qualità di titolo

di rigetto della documentazione da lui prodotta, ma pure di dimostrare, con

documenti, l’e­­sigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’e­­secuzione (sentenza del Tribunale

federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza

della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin in: Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rif.).

6.1

Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa sul contratto

firmato da entrambe le parti l’11 gennaio 2015 (recte: 2016), in cui CO

1.

ha venduto a RE 1 – tra l’altro – un

orologio “__________26mm color argento” al prez­zo di fr. 1'100.–

“con acconto mensile fino

alla fine del pagamento del debito nella sua totalità” (doc. B). Oltre che nuova e quindi inammissibile (sopra

consid. 1.2), l’allegazione della reclamante secondo cui alla data dell’11

gennaio 2015 riportata sul contratto essa non conosceva la venditrice è

grossolanamente strumentale poiché essa non contesta – e non ha mai contestato

– di avere concluso il contratto di compravendita in questione, tanto che sia

la sua argomentazione sia i documenti da lei prodotti si fondano su tale

presupposto. È quindi evidente – anche per la reclamante – che la menzione dell’anno

2015.

è una semplice svista.

6.2

Il

contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituisce in linea di

massima titolo di rigetto provvisorio dell’opposizio­­ne per il pagamento del

prezzo di vendita, purché sia esigibile al momento della notifica del precetto

esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta

oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti

(sentenze del Tribunale federale 5A_179/2012 dell’11 ottobre 2012 consid. 3.2,

e 5A_630/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; sentenza della CEF 14.2015.179

del 7 gennaio 2016 consid. 5.1; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 113 ad art. 82 LEF). Nel caso specifico, non

è controverso che il contratto è firmato anche dalla compratrice né che l’orologio

le è stato consegnato. Le parti hanno però convenuto che il prezzo sarebbe

stato pagato “con acconto mensile

fino alla fine del pagamento del debito nella sua totalità”. Poiché l’importo degli acconti non è

stato precisato, è impossibile determinare quando sarebbe scaduta l’ultima

rata.

a) Il

Giudice di pace non si è determinato esplicitamente sulla questione dell’esigibilità

del saldo del prezzo di vendita dell’orologio, ma nel rigettare l’opposizione

con gli interessi di mora maturati dal 16 febbraio 2016 (e non dall’11 gennaio

2016.

– data di conclusione del contratto – come invece richiesto dall’istante),

egli ha implicitamente presunto che l’ultima rata di pagamento fosse scaduta a

quella data, fondandosi verosimilmente sul richiamo 12 febbraio 2016 di CO 1,

con cui fissa come scadenza proprio il 16 febbraio 2016 (doc. D). Sennonché

tale data non concerne il pagamento dell’orologio, ma soltanto la restituzione

degli oggetti prestati a RE 1 (“Al

momento in cui lei mi darà le mie cose riavrà immediatamente le quattro borse

da lei prestate e mai usate, nelle stesse condizioni in cui me le ha date. La

scadenza sarà per il 16.02.2016). Per quanto attiene all’orologio

la venditrice si è limitata a scrivere quanto segue: “Inoltre le chiedo di saldare il debito di 950 fr che ha nei miei confronti per concludere il pagamento rateale

del __________ già in suo possesso”. L’accer­tamento,

implicito, del primo giudice è quindi manifestamente errato. La Camera deve

quindi scostarsene e riesaminare liberamente la questione dell’esigibilità del

credito posto in esecuzione.

b) Le

parti convengono che dai tre acconti di fr. 300.–, di fr. 500.– e di fr. 500.–

versati dall’escussa rispettivamente il 14 gennaio, il 24 gennaio e il 4

febbraio 2017 (doc. B), fr. 150.– sono stati imputati a parziale

estinzione del prezzo dell’orologio (doc. C e 2). Quali

fossero le scadenze per il versamento del saldo non è dato di sapere.

Sicuramente non era la data di conclusione del contratto (l’11 gennaio 2016) menzionata dall’escutente sul precetto

esecutivo (doc. C), poiché le parti hanno pattuito che il prezzo sarebbe

stato pagato a rate. Siccome l’onere della prova dell’esi­­gibilità del debito

posto in esecuzione grava sull’escutente (sopra consid. 6), l’istanza sarebbe

dovuta essere respinta perché essa non ha dimostrato che una scadenza fissa sia

stata successivamente pattuita dalle parti o stabilita dal giudice (cfr. sentenza

della CEF 14.2016.66 del 20 maggio 2016 consid. 6.2). Il reclamo

va quindi accolto già per questo solo motivo.

7.

D’altronde, il reclamo risulta da accogliere anche per un’altra

ragione.

7.1

La

reclamante ribadisce in questa sede che l’orologio venduto dall’istante non

funziona correttamente e che il costo della sua riparazione sommato al prezzo

di acquisto raggiungono quasi il suo valore a nuovo, motivo per cui chiede di

poterlo restituire alla venditrice e di essere liberata dal pagamento del saldo

del prezzo di vendita. Il Giudice di pace ha però considerato che l’e­scussa,

attraverso l’ordine di pagamento dell’acconto di fr. 500.– allegato alle sue osservazioni, non

abbia reso verosimile di avere segnalato i difetti conformemente all’art. 201

CO.

7.2

Certo, l’acquirente,

sul quale grava un onere di verifica della cosa consegnata e di avviso dei

difetti alla controparte (art. 201 CO), deve in sé rendere

verosimile, in conformità dell’art. 82 cpv. 2 LEF, di avere adempiuto tempestivamente

tale onere (sentenza del Tribunale

federale 5A_1008/2014 del 1° giugno 2015 consid. 3.4.2) – la cui prova

gli incombe (DTF 118 II 147 consid. 3/a) –, altrimenti il giudice può considerare

plausibile la perenzione dell’eccezione di cattivo adempimento per quanto

attiene alla procedura di rigetto dell’opposizione, e per converso il carattere

incondizionato della pretesa dell’istante (sentenza

della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 659 n. 47c, consid. 7.2;

14.2006.25

del 20 giugno 2006 consid. 1; Staehelin,

op. cit., n. 104 e 128 ad art. 82). Il giudice non deve

tuttavia verificare d’ufficio la tempestività della segnalazione se non è stata

contestata dal venditore e se non risulta già esclusa in modo chiaro dai fatti,

poiché la valutazione della diligenza del compratore dipende fortemente dalle

circostanze concrete del singolo caso (DTF 107 II 50, consid. 2/a; Honsell

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht

I, 6a ed. 2015, n. 11 ad art. 201 CO; Venturi/Zen-Ruffinen in: Commentaire

romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 6 ad art. 201 CO).

7.3

Nella fattispecie, la venditrice non ha mai

invocato la tardività della segnalazione dei difetti da parte dell’acquirente,

anzi, essa ha persino accettato di sottoporre l’orologio a una perizia e

proposto di riprenderselo se non fosse stato riparabile, come risulta dall’e­­stratto

del messaggio ch’ella ha inviato a RE 1 il 5 feb­braio 2016 alle ore 14:21: “Stai tranquilla!! Ascolta fallo

inviare almeno vedo cosa ha e se si può mettere a posto a meno, faccio che me

lo riprendo ma non dire nulla ad __________ sennò rompe e poi lo rivendo

aggiustato se possibile sennò lo butto e pace” (doc. 4 accluso alle osservazioni all’istanza).

Nella sua replica del 14 luglio 2016 (act. A3) la venditrice ha del resto

confermato di avere acconsentito alla perizia, seppur suo malgrado. Gli

accertamenti di fatto del Giudice di pace sono quindi incompleti – l’escussa ha

effettivamente segnalato il difetto di funzionamento dell’orologio – ed egli

non avrebbe dovuto esaminarne d’ufficio la tempestività siccome non era stata

contestata dalla venditrice. Anche su questo punto la sentenza impugnata non

resiste alla critica.

7.4

Stante

il carattere bilaterale sinallagmatico del contratto di compravendita, è discussa

la questione di sapere se l’acquirente escusso deve rendere verosimile (nel

senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) l’eccezione d’inadempimento o d’incorretto adempimento

della controprestazione (art. 82 CO) e non solo asserirla (prassi di

Basilea-Campagna), oppure se è sufficiente per lui formulare tale eccezione in

modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimili le proprie allegazioni)

per obbligare il venditore escutente a dovere dimostrare la corretta esecuzione

della propria prestazione (cosiddetta “Basler Praxis”, riferita alla prassi di

Basilea-Città). Nelle sue ultime decisioni la Camera ha lasciato il quesito

aperto (inc. 14.2015.246 del 28 aprile 2016, RtiD 2016 II 662 n. 48c consid.

5.

; 14.2015.230 del 15 aprile 2016 consid. 6.5; 14.2015.138 del 5 gennaio 2016, RtiD 2016 II 659 n. 47c consid. 7.1).

Può rimanere tale anche nel caso in esame, poiché l’escussa ha comunque reso

verosimile il malfunzionamento dell’orologio a norma dell’art. 82

cpv. 2 LEF, sostanziando la propria allegazione con riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

7.5

Infatti, dalla prima perizia

“al banco” effettuata presso la gioielleria __________

di __________ si deduce in modo chiaro che l’orologio “necessita di una revisione perché il perno

della massa oscillante risulta consumato, quindi l’orologio non carica correttamente

e non tiene il tempo a causa della mancanza di lubrifica” (doc. 3) e dal preventivo

20.

febbraio 2016 della stessa __________ si desume inoltre che le spese della

riparazione sarebbero ammontate a fr. 3'850.– IVA inclusa, poiché bisognava

revisionare il movimento, rinfrescare la cassa e il braccialetto, sostituire il

vetro, la corona, il tubo e la guarnizione e così via (doc. 5). Che poi l’incapacità

di tenere il tempo sia per un orologio, anche usato, un difetto suscettibile di

diminuire notevolmente l’attitudine all’uso cui è destinato (art. 197 cpv. 1

CO) non è seriamente contestabile.

7.6

Nulla cambia al riguardo la testimonianza scritta di PI 1, che

ha dichiarato di “avere visto

a gennaio 2016, quindi pochi giorni prima della vendita, diverse volte l’orologio

__________ in questione […] che era perfettamente funzionante altrimenti non

avrei mai avuto intenzione di comperarlo” (documento accluso all’act. A4). La teste non dice infatti di avere

controllato che l’orologio non ritardasse né di avere proceduto a una perizia

dei componenti interni dell’orologio, il cui esito si scosterebbe da quella effettuata

dalla __________. Le sue dichiarazioni non infirmano quindi la verosimiglianza

del noto difetto.

7.7

Non è

neppure di rilievo, poiché non resa verosimile con indizi concreti e oggettivi,

l’affermazione con cui l’istante pretende di avere informato l’escussa a voce

del fatto di essere “un venditore

privato”, e come tale di non essere tenuta “a fornire una garanzia post vendita”, specie per un orologio “vintage”. Né nel contratto né in altri documenti figura un’esclusione di

garanzia. La venditrice risponde quindi verosimilmente dei difetti, anche se

non le erano noti (art. 197 CO). La pretesa redibitoria della reclamante (art.

205.

cpv. 1 CO) appare così attendibile e infirma (nel senso del­l’art. 82 cpv.

2.

LEF) il riconoscimento del suo obbligo di pagare il prezzo di vendita, fermo

restando il proprio dovere di restituire il __________. In

definitiva il reclamo va accolto nel senso della reiezione dell’istanza. All’escutente rimane comunque impregiudicata la facoltà di sottoporre

la vertenza al giudice del merito (v. sopra consid. 2).

8.

In

entrambe le sedi la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si giustifica invece di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla convenuta,

essa non avendo formulato alcuna domanda al riguardo, né in prima, né in

seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 950.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 150.–, anticipate dalla

parte istante, sono poste a suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).