14.2017.10
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Domanda di proroga del termine per presentare osservazioni all’istanza. Osservazioni successive alla scadenza proposta dall’escusso. Irricevibilità del reclamo
11 aprile 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.10
Lugano
11 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 26 ottobre 2016 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 12 gennaio 2017 dalla Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 dicembre 2012 RE 1 ha concluso con la CO 1 un abbonamento “__________”
per un allacciamento a internet e alla rete fissa al prezzo di fr. 59.– al
mese e per una durata minima di 36 mesi. Il 24 aprile 2016, l’abbonato ha
contestato le fatture per il 2016 ricevute dalla società, facendo valere che il
contratto è stato disdetto automaticamente alla prima scadenza contrattuale,
ossia al 31 dicembre 2015, in seguito al suo trasloco nel giugno del 2014 a __________,
zona non coperta dai servizi della CO 1. Quest’ultima gli ha risposto il 25
aprile 2016 che in assenza di formale disdetta il contratto si era prolungato
automaticamente di anno in anno e poteva essere disdetto solo mediante lettera
raccomandata con un preavviso di tre mesi. La CO 1 ha poi rescisso d’ufficio l’abbonamento
telefonico il 29 aprile 2016 con effetto immediato “a causa dei mancati versamenti dei canoni, malgrado
Fatti
i richiami e solleciti di pagamento”.
B. Con lettera 3 maggio 2016 la CO 1 ha comunicato ad RE 1 di aver
ricevuto da parte sua fr. 59.– e gli ha chiesto di versarle il saldo di fr. 572.–
entro dieci giorni.
C. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 17 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 572.– oltre agli
interessi del 8% dal 3 maggio
2016, indicando quale titolo di credito il “Contratto __________ __________ del 09.12.2012,
spese amministrative e spese esecutive”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 ottobre 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. L’invito a presentare le
proprie osservazioni scritte entro
15 giorni, inviato con raccomandata del 10 novembre 2016,
non è stato ritirato dal convenuto e gli è stato rispedito con invio
semplice prioritario il 5 dicembre 2016. Con scritto dell’11 dicembre
2016 RE 1 ha chiesto una proroga per poter presentare le proprie osservazioni
scritte entro “i primi di gennaio
2017”.
E. Accertata la mancata presentazione di osservazioni all’istanza, con
decisione 12 gennaio 2017 la “Vice” Giudice di pace (recte:
Giudice di pace supplente, v. art. 28 LOG) ha accolto l’istanza
e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 150.–. Non sono
state assegnate indennità.
F. Nelle
proprie osservazioni recanti la data del 9 gennaio 2017, ma spedite solo il 17
gennaio 2017 e pervenute alla Giudicatura di pace il giorno successivo, il
convenuto ha chiesto di respingere l’istanza. Con lettera 19 gennaio 2017 la
Giudice di pace supplente ha spiegato all’escusso di non poter accettare tali
osservazioni, siccome le erano pervenute tardivamente.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, così come una valutazione sulla validità del
contratto e sulla proporzionalità del risarcimento preteso dall’istante. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 gennaio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 19
gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame occorre esaminare prima di tutto se le allegazioni di fatto
contenute nel reclamo sono nuove e pertanto inammissibili, tenuto conto dell’apparente
tardività delle osservazioni all’istanza spedite con invio semplice prioritario
solo il 17 gennaio 2017 (act. B2 e 4).
a) Il
10.
novembre 2016 la Giudice di pace supplente ha assegnato al convenuto un
termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni
scritte all’istanza. Non avendo egli ritirato la relativa raccomandata, la
prima giudice gli ha rispedito l’invito a presentare osservazioni
con invio semplice prioritario del 5 dicembre 2016. L’11
dicembre, l’escusso ha chiesto alla Giudice di pace supplente di concedergli
una proroga, proponendole di mandare le proprie considerazioni entro “i primi di gennaio 2017”. Rilevato come il convenuto non avesse presentato osservazioni
malgrado quanto scritto l’11 dicembre 2016, il magistrato ha statuito direttamente
sul merito della causa con decisione del 12 gennaio 2017, accogliendo l’istanza
senza tenere conto delle osservazioni all’istanza, che benché recante la data
del 9 gennaio 2017 sono pervenute alla Giudicatura di pace al più presto il 18
gennaio 2017 (doc. B2 con busta d’intimazione e scritto 19 gennaio
2017.
della Giudice di pace supplente all’escusso, act. 4).
b) Se
l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla
controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art.
253.
CPC). Qualora, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la seconda
soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni
scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda
prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). L’inoltro della richiesta di
proroga sospende automaticamente il termine, ove essa non sia manifestamente
infondata, tardiva o abusiva (cfr. Benn
in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in:
Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC).
Nella fattispecie, la richiesta di proroga, inoltrata l’11 dicembre 2016 e
pervenuta alla Giudicatura di pace il 14 dicembre (act. B1), è
tempestiva. Trattandosi di una prima richiesta fondata su un’assenza di 11
giorni, tra l’altro durante il periodo natalizio, essa non risultava nemmeno d’acchito
ingiustificata o abusiva. Spettava quindi alla Giudice di pace supplente di
statuire sulla stessa con un’ordinanza. Ma ciò non è avvenuto. Tuttavia la
decisione impugnata non va annullata e rinviata al primo giudice per nuovo
giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), e ciò per i seguenti motivi.
c) Nella
sua domanda dell’11 dicembre 2016, pur avendo comunicato di essere in attesa della
conferma della proroga, il convenuto stesso ha proposto d’inoltrare le sue
osservazioni all’istanza “entro
i primi di gennaio 2017” (act. B1). Di conseguenza,
se la richiesta di proroga ha sì sospeso automaticamente il termine, non l’ha
sospeso oltre ai primi giorni di gennaio del 2017 indicati dall’escusso
medesimo. Poiché egli ha quindi avuto concretamente l’occasione di
determinarsi sull’istanza prima dell’emanazione della decisione il 12 gennaio
2017, il suo diritto di essere sentito non può considerarsi violato. Ed è
ovviamente tardiva la spedizione delle sue osservazioni per invio prioritario
semplice soltanto il 17 gennaio 2017 (busta d’intimazione allegata all’act. B2),
come constatato dalla prima giudice nella sua lettera del 19 gennaio 2017 (act.
4). Non si può infatti considerare il 17 gennaio 2017 come uno dei primi giorni
del mese, essendo già trascorsa più della metà del mese. Nulla cambia al
riguardo la spiegazione contenuta nel reclamo, secondo cui “il ritardo era dovuto al fatto che martedì 10
gennaio non ho potuto recarmi in posta per via del mio orario di lavoro e ho
poi lasciato la lettera nella bucalettere __________ a __________, stabile nel
quale lavoro” (reclamo, pag. 1). A parte il fatto che RE
1.
avrebbe potuto – e dovuto – inviare le proprie osservazioni già prima del 10
gennaio, egli non spiega
perché ha atteso il 17 gennaio per spedirle. Tale negligenza non
giustificherebbe la restituzione del termine in questione
neppure se l’avesse chiesta nelle forme stabilite dall’art. 33 cpv. 4 LEF
(sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016 consid. 2.2 e 2.3/a). Agendo
in tal modo, RE 1 si è assunto il rischio, poi puntualmente realizzatosi, che
la decisione sull’istanza
venisse emanata senza considerazione delle proprie
motivazioni. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano
così nuove e pertanto inammissibili, sicché il
reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.
2.
Nel
merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dal reclamante non trovano riscontro
oggettivo negli atti, poiché contrariamente a quanto da lui asserito non appare
verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) che il contratto con la CO 1 sia
terminato automaticamente alla prima scadenza contrattuale, ossia il 31 dicembre
2015.
(doc. A), in seguito al suo trasloco in una zona non coperta dal servizio
pattuito (doc. E, pag. 2, n. 3). Infatti, sia dalla lettera del padre di RE 1
del 9 maggio 2016 (doc. H), sia dalle osservazioni tardive e anche dal reclamo
stesso si evince che dopo il trasloco del figlio, l’allacciamento in questione
è stato mantenuto dal padre __________ al suo domicilio a __________. In mancanza
di una formale disdetta per raccomandata con un preavviso di tre mesi, come
previsto dalle condizioni generali (doc. E, pag. 3, n. 6), il contratto si è
verosimilmente prolungato tacitamente di un ulteriore anno (doc. E, pag. 3, n.
6), tanto che l’escusso – o suo padre – ha pagato le tre prime mensilità del
2016.
Il contratto in questione (doc. A) costituisce quindi un valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le
ultime nove mensilità del 2016 e le spese amministrative specificate nel
richiamo del 3 maggio 2016 (doc. M),
oltre agli interessi di mora dell’8% (doc. E, pag. 3, n. 5 e 6), fatta salva la
facoltà riconosciuta all’escusso di fare riesaminare la questione nel merito
con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 572.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).