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Decisione

14.2017.10

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Domanda di proroga del termine per presentare osservazioni all’istanza. Osservazioni successive alla scadenza proposta dall’escusso. Irricevibilità del reclamo

11 aprile 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i richiami e solleciti di pagamento”.

B. Con lettera 3 maggio 2016 la CO 1 ha comunicato ad RE 1 di aver

ricevuto da parte sua fr. 59.– e gli ha chiesto di versarle il saldo di fr. 572.–

entro dieci giorni.

C. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 17 giugno 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di

Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 572.– oltre agli

interessi del 8% dal 3 maggio

2016, indicando quale titolo di credito il “Con­tratto __________ __________ del 09.12.2012,

spese amministrative e spese esecutive”.

D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 ottobre 2016 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. L’invito a presentare le

proprie osservazioni scritte entro

15 giorni, inviato con raccomandata del 10 novembre 2016,

non è stato ritirato dal convenuto e gli è stato rispedito con invio

semplice prioritario il 5 dicembre 2016. Con scritto dell’11 dicembre

2016 RE 1 ha chiesto una proroga per poter presentare le proprie osservazioni

scritte entro “i primi di gennaio

2017”.

E. Accertata la mancata presentazione di osservazioni all’istanza, con

decisione 12 gennaio 2017 la “Vice” Giudice di pace (recte:

Giudice di pace supplente, v. art. 28 LOG) ha accolto l’istanza

e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 150.–. Non sono

state assegnate indennità.

F. Nelle

proprie osservazioni recanti la data del 9 gennaio 2017, ma spedite solo il 17

gennaio 2017 e pervenute alla Giudicatura di pace il giorno successivo, il

convenuto ha chiesto di respingere l’istanza. Con lettera 19 gennaio 2017 la

Giudice di pace supplente ha spiegato all’escusso di non poter accettare tali

osservazioni, siccome le erano pervenute tardivamente.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2017 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza, così come una valutazione sulla validità del

contratto e sulla proporzionalità del risarcimento preteso dall’istante. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 gennaio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 19

gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame occorre esaminare prima di tutto se le allegazioni di fatto

contenute nel reclamo sono nuove e pertanto inam­missibili, tenuto conto dell’apparente

tardività delle osservazioni all’istanza spedite con invio semplice prioritario

solo il 17 gennaio 2017 (act. B2 e 4).

a) Il

10.

novembre 2016 la Giudice di pace supplente ha assegnato al convenuto un

termine di 15 giorni per presentare le proprie os­servazioni

scritte all’istanza. Non avendo egli ritirato la relativa raccomandata, la

prima giudice gli ha rispedito l’invito a presentare osservazioni

con invio semplice prioritario del 5 dicembre 2016. L’11

dicembre, l’escusso ha chiesto alla Giudice di pace supplente di concedergli

una proroga, proponendole di mandare le proprie considerazioni entro “i primi di gennaio 2017”. Rilevato come il convenuto non avesse presentato osservazioni

malgrado quanto scritto l’11 dicembre 2016, il magistrato ha statuito direttamente

sul merito della causa con decisione del 12 gennaio 2017, accogliendo l’istanza

senza tenere conto delle osservazio­ni all’istanza, che benché recante la data

del 9 gennaio 2017 sono pervenute alla Giudicatura di pace al più presto il 18

gennaio 2017 (doc. B2 con busta d’intimazione e scritto 19 gennaio

2017.

della Giudice di pace supplente all’escusso, act. 4).

b) Se

l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla

controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni (art.

253.

CPC). Qualora, come nel caso specifico, il giudice abbia scelto la seconda

soluzione impartendo al convenuto un termine per inoltrare osservazioni

scritte, esso può essere prorogato per sufficienti motivi se ne è fatta domanda

prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). L’inoltro della richiesta di

proroga sospende automaticamente il termine, ove essa non sia manifestamente

infondata, tardiva o abusiva (cfr. Benn

in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei in:

Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 14 ad art. 144 CPC).

Nella fattispecie, la richiesta di proroga, inoltrata l’11 dicembre 2016 e

pervenuta alla Giudicatura di pace il 14 dicembre (act. B1), è

tempestiva. Trattandosi di una prima richiesta fondata su un’assenza di 11

giorni, tra l’altro durante il periodo natalizio, essa non risultava nemmeno d’acchi­­to

ingiustificata o abusiva. Spettava quindi alla Giudice di pace supplente di

statuire sulla stessa con un’ordinanza. Ma ciò non è avvenuto. Tuttavia la

decisione impugnata non va annullata e rinviata al primo giudice per nuovo

giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), e ciò per i seguenti motivi.

c) Nella

sua domanda dell’11 dicembre 2016, pur avendo comunicato di essere in attesa della

conferma della proroga, il convenuto stesso ha proposto d’inoltrare le sue

osservazioni all’istanza “entro

i primi di gennaio 2017” (act. B1). Di conseguenza,

se la richiesta di proroga ha sì sospeso automaticamente il termine, non l’ha

sospeso oltre ai primi giorni di gennaio del 2017 indicati dall’escusso

medesimo. Poiché egli ha quindi avuto concretamente l’occasione di

determinarsi sull’istanza prima dell’emana­­zione della decisione il 12 gennaio

2017, il suo diritto di essere sentito non può considerarsi violato. Ed è

ovviamente tardiva la spedizione delle sue osservazioni per invio prioritario

semplice soltanto il 17 gennaio 2017 (busta d’intimazione allegata all’act. B2),

come constatato dalla prima giudice nella sua lettera del 19 gennaio 2017 (act.

4). Non si può infatti considerare il 17 gennaio 2017 come uno dei primi giorni

del mese, essendo già trascorsa più della metà del mese. Nulla cambia al

riguardo la spie­gazione contenuta nel reclamo, secondo cui “il ritardo era dovuto al fatto che martedì 10

gennaio non ho potuto recarmi in posta per via del mio orario di lavoro e ho

poi lasciato la lettera nella bucalettere __________ a __________, stabile nel

quale lavoro” (reclamo, pag. 1). A parte il fatto che RE

1.

avrebbe potuto – e dovuto – inviare le proprie osservazioni già prima del 10

gennaio, egli non spiega

perché ha atteso il 17 gennaio per spedirle. Tale negligenza non

giustificherebbe la restituzione del termine in que­stione

neppure se l’avesse chiesta nelle forme stabilite dall’art. 33 cpv. 4 LEF

(sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016 consid. 2.2 e 2.3/a). Agendo

in tal modo, RE 1 si è assunto il rischio, poi puntualmente realizzatosi, che

la decisione sull’istanza

venisse emanata senza considerazione del­le proprie

motivazioni. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano

così nuove e pertanto inammissibili, sicché il

reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

2.

Nel

merito, ad ogni modo, i motivi avanzati dal reclamante non trovano riscontro

oggettivo negli atti, poiché contrariamente a quanto da lui asserito non appare

verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF) che il contratto con la CO 1 sia

terminato automaticamente alla prima scadenza contrattuale, ossia il 31 dicembre

2015.

(doc. A), in seguito al suo trasloco in una zona non coperta dal servizio

pattuito (doc. E, pag. 2, n. 3). Infatti, sia dalla lettera del padre di RE 1

del 9 maggio 2016 (doc. H), sia dalle osservazioni tardive e anche dal reclamo

stesso si evince che dopo il trasloco del figlio, l’allacciamento in questione

è stato mantenuto dal padre __________ al suo domicilio a __________. In mancanza

di una formale disdetta per raccomandata con un preavviso di tre mesi, come

previsto dalle condizioni generali (doc. E, pag. 3, n. 6), il contratto si è

verosimil­mente prolungato tacitamente di un ulteriore anno (doc. E, pag. 3, n.

6), tanto che l’escusso – o suo padre – ha pagato le tre pri­me mensilità del

2016.

Il contratto in questione (doc. A) costituisce quindi un valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizio­ne nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per le

ultime nove mensilità del 2016 e le spese amministrative specificate nel

richiamo del 3 maggio 2016 (doc. M),

oltre agli interessi di mora dell’8% (doc. E, pag. 3, n. 5 e 6), fatta salva la

facoltà riconosciuta all’escusso di fare riesaminare la questione nel merito

con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 572.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).