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Decisione

14.2017.100

Reclamo contro la decisione che respinge (rifiuta) la domanda di sequestro. Irricevibilità di un’unica istanza diretta contro due debitori solidali

27 ottobre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo con decisione del 19 giugno 2017,

il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’avv. RE 1 le spese processuali

di fr. 250.–.

C. Contro

la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo

del 26 giugno 2017 per ottenerne la riforma

nel senso dell’accoglimento dell’istanza di sequestro, con protesta di tasse,

spese e ripetibili di seconda sede.

Il

reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di

sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del

reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro

(art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la

misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).

1.1

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a

CPC), la decisione è impugnabile

con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 giugno 2017 contro la sentenza

notificata alla reclamante il 20 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro

tempestivo e quindi ricevibile.

1.2

Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase

ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico

del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,

riassunto in RtiD I-2005 916 seg.

n. 132c), motivo per cui il reclamo non è

stato notificato ai convenuti.

1.3

La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).

Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accerta­­mento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova

nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha

ritenuto verosimili i requisiti relativi all’esistenza del credito vantato dal

reclamante e della causa di sequestro, ma non quello dell’esistenza di beni

appartenenti ai debitori, ritenendo che il sequestrante non avesse apportato

alcun elemento oggettivo a sostegno delle proprie allegazioni. A mente del

magistrato, la designazione dei beni fornita dall’avv. RE 1 risulta “troppo indeterminata” e “non sufficientemente

precisa” affinché il

sequestro possa essere concesso ed eseguito, specie perché egli ha convenuto

con un’unica istanza entrambi i debitori senza indicare a chi dei due apparterrebbe

quale bene. Per questi motivi, il primo giudice ha respinto l’istanza.

3.

Nel reclamo l’avv. RE 1 rimprovera sostanzialmente

al Pretore di non aver apprezzato in modo corretto le prove da lui fornite, poiché

a suo dire la descrizione dei beni dei convenuti – i “mobili e suppellettili utili nella vita corrente”, nonché i “gioielli”, gli “apparecchi

tecnologici” e “il veicolo Range Rover”

– e l’indicazione del luogo in cui si trovano (ossia presso il domicilio dei

debitori in via __________ a __________) costituiscono elementi sufficienti a

rendere verosimile la loro esistenza e quindi a procedere al loro sequestro.

4.

Il Pretore ha ritenuto insufficiente la

specificazione dei beni da sequestrare specie perché l’istante ha convenuto con

un’unica istanza entrambi i debitori senza indicare a chi dei due apparterrebbe

quale bene. Il primo giudice non ha esaminato se fosse legittimo convenire

ambedue i debitori con una sola istanza e con una sola domanda di sequestro

rivolta contro entrambi. Non ha cioè verificato che i debitori formassero un

litisconsorzio, necessario o facoltativo. Ora,

l’attuale Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio non

più alla forma, bensì alla legittimazione, ovvero alla qualità per agire o per

essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito, da esaminare d’ufficio

(sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’ap­­pello 11.2013.44 del 24

giugno 2015 consid 4/b, con rinvio a FF

2006.

pag. 6651 all’art. 68 cpv. 1 del disegno di legge e alla DTF 139 III 507

consid. 1.2 e 3).

4.1

Secondo

l’art. 71 CPC, più persone possono agire – o essere convenute – congiuntamente

se si tratta di statuire su diritti (o obblighi) che si fondano su fatti o titoli

giuridici simili. È di principio il caso se i convenuti rispondono solidalmente

della pretesa dedotta in giudizio (Ruggle in:

Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 25 ad art. 71 CPC;

Krauskopf in: Zürcher

Kommentar, Die Solidarität, 3a

ed. 2016, n. 354 ad art. 144 CO; Kratz in: Berner Kommentar, Solidarität, 2015, n. 398

segg. ad art. 143 e n. 42 ad art. 144 CO), come risulta nella

fattispecie dal rogito di compravendita immobiliare allestito il 20 marzo 2017

dal notaio avv. RE 1 (doc. B2 accluso all’istanza, pag. 24 sub 5/i

relativo alle “disposizioni legali”, con cui le parti acquirenti sono state rese edotte “della solidarietà prevista dalla legge relativamente

al pagamento della parcella notarile, dell’imposta sul bollo e delle tasse di

registro”).

4.2

Se non che, secondo la

giurisprudenza, il principio del trattamento

individuale (“selbständige

Behandlung”) di ogni debitore

solidale in ambito

esecutivo (art. 70 cpv. 2 LEF) trova applicazione anche nella procedura di

sequestro. Pertanto, in caso di

solidarietà tra le parti convenute, il creditore sequestrante è tenuto a procedere

individualmente contro ogni singolo debitore solidale, presentando per ciascuno

di essi un’istanza separata, in cui deve indicare i beni che intende sequestrargli

(DTF 80 III 91; sentenze del Tribunale federale 5A_712/2010 del 2 febbraio 2011, consid. 3.2.1,5A_252/2017 del

21.

giugno 2017, consid. 6, e 5A_910/2016 del 1° settembre 2017, consid. 3.2.2; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012,

pag. 282; Kratz, op. cit., n. 442 ad art.

143; Krauskopf, op. cit., n. 438 ad art. 144). Solo così vi è chiarezza circa

l’esecuzione del sequestro, la sua convalida o revoca e l’eventuale prestazione

di garanzie (art. 273 cpv. 1 o 277 LEF), giacché i debitori solidali possono

assumere posizioni indipendenti rispetto al provvedimento, non necessariamente

tutte identiche.

In

linea di massima il creditore deve indicare quali valori patrimoniali nei

confronti di quale debitore devono essere sequestrati, nella misura in cui i

debitori non ne siano proprietari comuni (sentenza 5A_712/2010 già

citata, consid. 3.2.1). Qualora però, al

momento in cui presenta l’istanza di sequestro, il creditore sia incerto

riguardo alla questione di sapere chi fra i suoi debitori solidali è proprietario

dei beni da sequestrare (ad esempio in caso di conti comuni, per i quali ogni

titolare dispone di un credito contro la banca), egli può nondimeno chiedere il

sequestro degli stessi beni nei confronti

di più debitori solidali a garanzia della stessa pretesa, ma comunque mediante

la presentazione d’istan­­ze separate contro ogni singolo debitore (DTF

115.

III 134, consid. 5; sentenze già menzionate

5A_712/2010 consid. 3.2.2 e 5A_910/2016, consid. 3.2.2).

4.3

Nel

caso specifico, e alla luce di quanto appena esposto, l’avv. RE 1 è pertanto

incorso in un errore nel convenire con un’unica istanza i debitori solidali CO

1.

e CO 2, postulando con un solo petitum un sequestro a carico di entrambi. Egli avrebbe

infatti dovuto presentare un’istanza

separata nei confronti di ognuno di essi, indicando per ciascuno i beni da

sequestrare e chiedendo se del caso la congiunzione delle due cause (art. 125 lett.

c CPC). In difetto di che l’istanza (unica) sarebbe dovuta essere respinta d’ufficio

per carenza di legittimazione passiva dei convenuti. Ciò posto, la sentenza

impugnata va quindi confermata senza necessità di esaminare le censure del

reclamante.

Il pronunciato, ad ogni modo, non priva l’avv. RE 1

del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro per ognuna delle parti

convenute. Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene

notificata a CO 1 né a CO 2.

5.

Le spese processuali

(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la

procedura unilaterale.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 83'600.–,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione all’avv. RAPP1 1, ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).