14.2017.100
Reclamo contro la decisione che respinge (rifiuta) la domanda di sequestro. Irricevibilità di un’unica istanza diretta contro due debitori solidali
27 ottobre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.100
Lugano
27 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (sequestro) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 giugno 2017
da
RE 1
(patrocinato dall’__________ RAPP1 1 e dal __________
RAPP2 1,
)
contro
CO 1, (I)
CO 2, (I)
giudicando sul reclamo del 26 giugno 2017 presentato dall’avv. RE 1
contro la decisione emessa il 19 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 14 giugno 2017 diretta contro CO
1 e CO 2, l’avv. RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF “l’immediato sequestro presso la residenza dei
convenuti in via __________ a __________ del veicolo Range Rover modello …
targato … così come di ogni altro bene sequestrabile di proprietà dei coniugi
che si possa trovare in tale abitazione sino a concorrenza dell’importo
complessivo di CHF 83'600.–”.
Quale titolo del credito, l’istante ha indicato il (mancato) pagamento della
propria nota d’onorario del 9 maggio 2017 – comprensiva della tassa di bollo
dell’archivio notarile – per complessivi fr. 83'600.–, emessa nell’ambito
della costituzione di un diritto di compera sulla particella n. __________ RFD
di __________.
Fatti
B. Statuendo con decisione del 19 giugno 2017,
il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’avv. RE 1 le spese processuali
di fr. 250.–.
C. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo
del 26 giugno 2017 per ottenerne la riforma
nel senso dell’accoglimento dell’istanza di sequestro, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di seconda sede.
Il
reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di
sequestro (art. 272 LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del
reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio dell’opposizione al sequestro
(art. 278 LEF), infatti, non entra in considerazione perché presuppone che la
misura sia stata effettivamente decretata (DTF 126 III 488 consid. 2a/aa).
1.1
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a
CPC), la decisione è impugnabile
con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 26 giugno 2017 contro la sentenza
notificata alla reclamante il 20 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro
tempestivo e quindi ricevibile.
1.2
Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase
ricorsuale dev’essere unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico
del sequestro (sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e,
riassunto in RtiD I-2005 916 seg.
n. 132c), motivo per cui il reclamo non è
stato notificato ai convenuti.
1.3
La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4).
Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova
nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
ritenuto verosimili i requisiti relativi all’esistenza del credito vantato dal
reclamante e della causa di sequestro, ma non quello dell’esistenza di beni
appartenenti ai debitori, ritenendo che il sequestrante non avesse apportato
alcun elemento oggettivo a sostegno delle proprie allegazioni. A mente del
magistrato, la designazione dei beni fornita dall’avv. RE 1 risulta “troppo indeterminata” e “non sufficientemente
precisa” affinché il
sequestro possa essere concesso ed eseguito, specie perché egli ha convenuto
con un’unica istanza entrambi i debitori senza indicare a chi dei due apparterrebbe
quale bene. Per questi motivi, il primo giudice ha respinto l’istanza.
3.
Nel reclamo l’avv. RE 1 rimprovera sostanzialmente
al Pretore di non aver apprezzato in modo corretto le prove da lui fornite, poiché
a suo dire la descrizione dei beni dei convenuti – i “mobili e suppellettili utili nella vita corrente”, nonché i “gioielli”, gli “apparecchi
tecnologici” e “il veicolo Range Rover”
– e l’indicazione del luogo in cui si trovano (ossia presso il domicilio dei
debitori in via __________ a __________) costituiscono elementi sufficienti a
rendere verosimile la loro esistenza e quindi a procedere al loro sequestro.
4.
Il Pretore ha ritenuto insufficiente la
specificazione dei beni da sequestrare specie perché l’istante ha convenuto con
un’unica istanza entrambi i debitori senza indicare a chi dei due apparterrebbe
quale bene. Il primo giudice non ha esaminato se fosse legittimo convenire
ambedue i debitori con una sola istanza e con una sola domanda di sequestro
rivolta contro entrambi. Non ha cioè verificato che i debitori formassero un
litisconsorzio, necessario o facoltativo. Ora,
l’attuale Codice di procedura civile ascrive la figura del litisconsorzio non
più alla forma, bensì alla legittimazione, ovvero alla qualità per agire o per
essere convenuto in giudizio, che è una questione di merito, da esaminare d’ufficio
(sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello 11.2013.44 del 24
giugno 2015 consid 4/b, con rinvio a FF
2006.
pag. 6651 all’art. 68 cpv. 1 del disegno di legge e alla DTF 139 III 507
consid. 1.2 e 3).
4.1
Secondo
l’art. 71 CPC, più persone possono agire – o essere convenute – congiuntamente
se si tratta di statuire su diritti (o obblighi) che si fondano su fatti o titoli
giuridici simili. È di principio il caso se i convenuti rispondono solidalmente
della pretesa dedotta in giudizio (Ruggle in:
Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 25 ad art. 71 CPC;
Krauskopf in: Zürcher
Kommentar, Die Solidarität, 3a
ed. 2016, n. 354 ad art. 144 CO; Kratz in: Berner Kommentar, Solidarität, 2015, n. 398
segg. ad art. 143 e n. 42 ad art. 144 CO), come risulta nella
fattispecie dal rogito di compravendita immobiliare allestito il 20 marzo 2017
dal notaio avv. RE 1 (doc. B2 accluso all’istanza, pag. 24 sub 5/i
relativo alle “disposizioni legali”, con cui le parti acquirenti sono state rese edotte “della solidarietà prevista dalla legge relativamente
al pagamento della parcella notarile, dell’imposta sul bollo e delle tasse di
registro”).
4.2
Se non che, secondo la
giurisprudenza, il principio del trattamento
individuale (“selbständige
Behandlung”) di ogni debitore
solidale in ambito
esecutivo (art. 70 cpv. 2 LEF) trova applicazione anche nella procedura di
sequestro. Pertanto, in caso di
solidarietà tra le parti convenute, il creditore sequestrante è tenuto a procedere
individualmente contro ogni singolo debitore solidale, presentando per ciascuno
di essi un’istanza separata, in cui deve indicare i beni che intende sequestrargli
(DTF 80 III 91; sentenze del Tribunale federale 5A_712/2010 del 2 febbraio 2011, consid. 3.2.1,5A_252/2017 del
21.
giugno 2017, consid. 6, e 5A_910/2016 del 1° settembre 2017, consid. 3.2.2; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2012,
pag. 282; Kratz, op. cit., n. 442 ad art.
143; Krauskopf, op. cit., n. 438 ad art. 144). Solo così vi è chiarezza circa
l’esecuzione del sequestro, la sua convalida o revoca e l’eventuale prestazione
di garanzie (art. 273 cpv. 1 o 277 LEF), giacché i debitori solidali possono
assumere posizioni indipendenti rispetto al provvedimento, non necessariamente
tutte identiche.
In
linea di massima il creditore deve indicare quali valori patrimoniali nei
confronti di quale debitore devono essere sequestrati, nella misura in cui i
debitori non ne siano proprietari comuni (sentenza 5A_712/2010 già
citata, consid. 3.2.1). Qualora però, al
momento in cui presenta l’istanza di sequestro, il creditore sia incerto
riguardo alla questione di sapere chi fra i suoi debitori solidali è proprietario
dei beni da sequestrare (ad esempio in caso di conti comuni, per i quali ogni
titolare dispone di un credito contro la banca), egli può nondimeno chiedere il
sequestro degli stessi beni nei confronti
di più debitori solidali a garanzia della stessa pretesa, ma comunque mediante
la presentazione d’istanze separate contro ogni singolo debitore (DTF
115.
III 134, consid. 5; sentenze già menzionate
5A_712/2010 consid. 3.2.2 e 5A_910/2016, consid. 3.2.2).
4.3
Nel
caso specifico, e alla luce di quanto appena esposto, l’avv. RE 1 è pertanto
incorso in un errore nel convenire con un’unica istanza i debitori solidali CO
1.
e CO 2, postulando con un solo petitum un sequestro a carico di entrambi. Egli avrebbe
infatti dovuto presentare un’istanza
separata nei confronti di ognuno di essi, indicando per ciascuno i beni da
sequestrare e chiedendo se del caso la congiunzione delle due cause (art. 125 lett.
c CPC). In difetto di che l’istanza (unica) sarebbe dovuta essere respinta d’ufficio
per carenza di legittimazione passiva dei convenuti. Ciò posto, la sentenza
impugnata va quindi confermata senza necessità di esaminare le censure del
reclamante.
Il pronunciato, ad ogni modo, non priva l’avv. RE 1
del diritto di presentare una nuova istanza di sequestro per ognuna delle parti
convenute. Per garantire l’effetto di sorpresa, la decisione odierna non viene
notificata a CO 1 né a CO 2.
5.
Le spese processuali
(art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, essendo la
procedura unilaterale.
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 83'600.–,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione all’avv. RAPP1 1, ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).