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Decisione

14.2017.102

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata comparizione al dibattimento di prima sede. Competenza per la fissazione di una nuova udienza

24 novembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 aprile 2017 la

CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione inizialmente

prevista per il 12 giugno 2017 e rinviata al 19 giugno su domanda dell’istante,

è comparso solo il patrocinatore di quest’ultima, che ha confermato la domanda.

C. Statuendo con decisione del 19 giugno 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 400.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 giugno 2017 per ottenerne l’annullamento

e la convocazione a una nuova udienza. Stante l’esito del giudizio odierno, il

reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 giugno 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 giugno,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza dopo aver considerato che

il riconoscimento di debito sottoscritto il 22 luglio 2016 da RE 1, con cui

egli si è impegnato a corrispondere allo dello studio legale fr. 9'430.75

in rate mensili di fr. 500.– ciascuna

(la prima entro il 30 luglio 2016), costituisce un valido titolo di

rigetto provvisorio del­l’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

posto in esecuzione, giacché l’atto in questione prevede che la mancata o la

ritardata corresponsione di anche solo una rata avrebbe reso immediatamente

esigibile l’intero debito ancora residuo.

3.

Nel

reclamo RE 1 si duole di non esser potuto comparire all’udienza indetta dal

primo giudice il 19 giugno 2017 per il fatto che quel giorno si trovava “in uno stato febbrile” che gli “impediva di

lasciare il letto di convalescenza”. A sostegno di

quanto egli afferma, il reclamante produce un certificato medico e chiede pertanto

l’annullamento della decisione impugnata e la fissazione di una nuova udienza,

così da poter “presentare la [sua]

difesa”.

4.

Ora, quanto chiede il reclamante è a ben vedere unicamente la

restituzione del termine di comparizione

all’udienza.

4.1

Secondo la giurisprudenza

della Camera la restituzione di termini nelle procedure giudiziarie di rito

sommario previste dalla LEF è disciplinata dalla norma speciale dell’art. 33

cpv. 4 LEF, non dal­l’art. 148 cpv. 1

CPC (sentenza della CEF 14.2016.122 del 21 giugno 2016, consid. 2.2, con rinvii, in particolare a Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 10

ad art. 148 CPC; A. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n.

3.

ad art. 148 CPC; Frei in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 2 ad art. 148 CPC).

4.2

Ancorché

senza particolare analisi, la giurisprudenza e la dottrina specializzata in

ambito esecutivo pare invece orientata verso l’applicazione dell’art. 148 CPC

ai termini giudiziari anche nelle procedure sommarie della LEF (DTF 138 III

488, consid. 3.2.5; sentenze del Tribunale federale 5D_166/2012 del 7 febbraio

2012, consid. 4.3.2 e 5A_102/2014 del 22 maggio 2014, c. 4.2; Russenberger/Minet in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 1 ad art. 33 LEF; Nordmann

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1, 2a e 9 ad art. 33; Abbet/Veuillet,

La mainlevée de l’opposition (2017), n. 96 ad

art. 84 LEF; Kren Kostkie­wicz, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht,

2a

ed. 2014, n. 237, seconda osservazione),

specialmente per quanto attiene alla fissazione di una nuova udienza (sentenza

del Tribunale federale 5A_290/2011 du 23 septembre

2011.

consid. 1.3.1, BlSchK 2013, 45). Sembra però ricadere sotto l’art.

33.

cpv. 4 LEF la restituzione dei termini giudiziari prescritti da tale legge,

in particolare i termini d’azione – ad esempio quelli degli art. 77 cpv. 2, 153a

cpv. 1 o 278 cpv. 1 LEF – e d’impugnazione, come quelli previsti agli art. 174 cpv. 1 o 278 cpv. 3 LEF (cfr. FF 2006,

6683; Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 1 ad art. 148 CPC; Russenber­ger/Minet,

op. cit. loc. cit.; Nordmann, op. cit. loc. cit.). Questi sono

infatti termini “fissati nella presente legge” nel senso dell’art. 33

cpv. 1 LEF, che la norma speciale dell’art. 33 cpv. 4 LEF – rispetto all’art. 148 CPC – dovrebbe reggere. Conclusioni

analoghe andrebbero verosimilmente tratte anche per la proroga dei termini

giudiziari nelle procedure sommarie della LEF, da considerare in linea di

principio disciplinata dall’art. 144 CPC (in

tal senso, senza particolare analisi: sentenze del Tribunale federale 5D_49-51/2013 del

29.

luglio 2013 consid. 6.1; 5D_87-93/2013 del 16 luglio 2013 consid. 6;

5D_117/2013 del 16 luglio 2013 consid. 7.1;5D_21/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5.1; sentenze della

CEF 14.2014.195 del 1° dicembre 2014,

RtiD 2015 II 893 n. 53c consid. 4; 14.2016.71 del 13 aprile 2016; 14.2016.163 del 1° dicembre

2016.

consid. 2.2; 14.2011.183 del 18 novembre 2011, RtiD

2012.

II 907 n. 68c; Abbet/Veuillet,

op. cit., n. 95 ad art. 84), tranne appunto che per i termini d’azione

e d’impugnazione stabiliti dalla normativa esecutiva, o meglio l’art. 33 cpv. 2

LEF.

4.3

Nel

caso in esame, la questione del diritto applicabile può tuttavia rimanere

aperta. In effetti, in virtù sia dell’art. 33 cpv. 4 LEF che dell’art.

148.

CPC, la domanda di citazione a una nuova udi­enza andava presentata all’autorità

giudiziaria competente, ovvero al giudice che ha fissato il termine di cui è

chiesta la restituzione, nella fattispecie il Pretore (per l’art. 33 cpv. 4

LEF: Gillié­ron, Commentaire de la

LP, vol. I, 1999, n. 54 ad art. 33 LEF; per l’art. 148 CPC: Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 149), e non

alla scrivente Camera. A ricezione della decisione odierna RE 1 avrà comunque

dieci giorni per eventualmente riproporre la sua domanda al Pretore (art. 63

cpv. 3 CPC in relazione con gli art. 33 cpv. 4 LEF o 148 cpv. 2 CPC; Rus­senberger/Minet, op.

cit., n. 8 ad art. 32). Se il primo giudice accoglierà la domanda di restituzione, annullerà egli stesso

la sentenza emessa senza contraddittorio (cfr. Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 148). Se invece la domanda

verrà respinta, rimarrà a RE 1 la facoltà d’inoltrare un altro reclamo (cfr. DTF

139.

III 481 consid. 6.3). In entrambe le ipotesi, il reclamo in esame è ad ogni

modo sin dall’inizio senza oggetto e di conseguenza irricevibile.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nella sua commisurazione va

tenuto conto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione d’irri­­cevibilità.

Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'430.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva una

compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 210.– da

lui anticipata gli è restituita.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).