14.2017.103
Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata produzione del precetto esecutivo anche dopo l’assegnazione di un termine a tale scopo. Irricevibilità dell’istanza
9 ottobre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.103
Lugano
9 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 18 maggio 2017 da
RE 1
(rappresentata da RA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 18 maggio 2017 diretta contro la CO 1, compilata sul modulo messo a disposizione dall’Ufficio federale della
giustizia, RE 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
ordinare il rigetto “definitivo” in virtù dell’art.
80 LEF per fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2016
in un’esecuzione di cui non ha precisato i riferimenti (lasciando in bianco i
campi riferiti al numero dell’esecuzione e al nome dell’ufficio d’esecuzione).
Alla stessa, l’istante ha allegato il contratto di locazione da lei concluso il
29 giugno 2016 con la convenuta, nonché una lettera del 20 dicembre 2016 con
annessa una fattura per un “risarcimento
danni” corrispondente all’importo preteso.
Fatti
B. Con ordinanza del 31 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha assegnato un
termine di cinque giorni alla parte istante per produrre il precetto esecutivo
in originale, avvertendola che in caso d’inosservanza del termine la
procedura avrebbe continuato il suo corso senza l’atto procedurale così omesso.
La raccomandata, indirizzata al suo rappresentante, non è stata ritirata.
C. Constatato
come la procedente non avesse prodotto il precetto esecutivo entro il termine
assegnatole, con sentenza del 14 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato
irricevibile l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico
di RE 1, senza assegnare indennità.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2017,
ritenendola “inaccettabile” e chiedendo “il
proseguo della pratica volta a conseguire il risarcimento del credito e dei
danni subiti da parte di CO 1”.
Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 giugno 2017 contro la sentenza notificata al rappresentante di
RE 1 il 19 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha considerato che la mancata produzione
del precetto esecutivo “indefinito” in merito al quale l’istante chiede il rigetto dell’opposizione rende
di fatto impossibile una
decisione nel merito. Nel reclamo, RE 1 afferma invece di
aver già dato seguito alle richieste dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio
producendo “gli incarti
richiesti”, e di non risultare esserle mai pervenuta alcuna richiesta da parte della
Pretura di Mendrisio-Sud “di
presentare ulteriori osservazioni al riguardo”.
3.
In realtà, RA 1, indicato dall’istante quale suo
rappresentante nell’istanza, è stato avvisato il 1° giugno 2017 dalla Posta di __________
di venire a ritirare entro l’8 giugno la raccomandata contenente l’ordinanza
del 31 maggio 2017 con cui il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un
termine di cinque giorni per produrre il precetto esecutivo in originale (così
come si evince dall’estratto EasyTrack relativo all’invio n. __________).
Certo, egli non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale di sette
giorni, ma in
tal caso la notificazione si
considera comunque avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,
sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.
3.
lett. a CPC). E che l’istante fosse già a conoscenza dell’esistenza della procedura giudiziaria in corso –
condizione imprescindibile perché sia data la finzione legale di notifica (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid.
1.2
; sentenza
della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4) – è indubbio, dal momento che
ha lei stessa avviato la causa.
4.
Ciò
posto, nell’omettere di produrre il precetto esecutivo l’istante non ha dimostrato
l’esistenza dell’opposizione di cui postula il rigetto e quindi non ha reso verosimile
un suo interesse degno di protezione a adire il giudice del rigetto (cfr. Seraina
Fürst, Das
Rechtsöffnungsverfahren, ZZZ 2017, 119 ad E; sentenza del Tribunale federale
5A_566/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 4.2.3). Giusta, pertanto, la decisione
di quest’ultimo di non entrare nel merito dell’istanza, dichiarandola d’ufficio
irricevibile per mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. e 2 lett.
a, 60 CPC). Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di
avviare una nuova procedura di rigetto dell’opposizione producendo il precetto
esecutivo su cui fonda la propria pretesa, o di promuovere una procedura
creditoria ordinaria nel senso dell’art. 79 LEF.
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo
incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–, supera
ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).