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Decisione

14.2017.103

Rigetto definitivo dell’opposizione. Mancata produzione del precetto esecutivo anche dopo l’assegnazione di un termine a tale scopo. Irricevibilità dell’istanza

9 ottobre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con ordinanza del 31 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha assegnato un

termine di cinque giorni alla parte istante per produrre il precetto esecutivo

in originale, avvertendola che in caso d’inos­­servanza del termine la

procedura avrebbe continuato il suo corso senza l’atto procedurale così omesso.

La raccomandata, indirizzata al suo rappresentante, non è stata ritirata.

C. Constatato

come la procedente non avesse prodotto il precetto esecutivo entro il termine

assegnatole, con sentenza del 14 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha dichiarato

irricevibile l’istanza, ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico

di RE 1, senza assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2017,

ritenendola “inaccettabile” e chiedendo “il

proseguo della pratica volta a conseguire il risarcimento del credito e dei

danni subiti da parte di CO 1”.

Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 giugno 2017 contro la sentenza notificata al rappresentante di

RE 1 il 19 giugno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha considerato che la mancata produzione

del precetto esecutivo “indefinito” in merito al quale l’istante chiede il rigetto dell’opposizione rende

di fatto impossibile una

decisione nel merito. Nel reclamo, RE 1 afferma invece di

aver già dato seguito alle richieste dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio

producendo “gli incarti

richiesti”, e di non risultare esserle mai pervenuta alcuna richiesta da parte della

Pretura di Mendrisio-Sud “di

presentare ulteriori osservazioni al riguardo”.

3.

In realtà, RA 1, indicato dall’istante quale suo

rappresentante nell’istanza, è stato avvisato il 1° giugno 2017 dalla Posta di __________

di venire a ritirare entro l’8 giugno la raccomandata contenente l’ordinanza

del 31 maggio 2017 con cui il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un

termine di cinque giorni per produrre il precetto esecutivo in originale (così

come si evince dal­l’estratto EasyTrack relativo all’invio n. __________).

Certo, egli non l’ha ritirata entro il termine di giacenza postale di sette

giorni, ma in

tal caso la notificazione si

considera comunque avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso,

sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv.

3.

lett. a CPC). E che l’istante fosse già a conoscenza dell’esistenza della procedura giudiziaria in corso –

condizione imprescindibile perché sia data la finzione legale di notifica (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid.

1.2

; sentenza

della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4) – è indubbio, dal momento che

ha lei stessa avviato la causa.

4.

Ciò

posto, nell’omettere di produrre il precetto esecutivo l’istante non ha dimostrato

l’esistenza dell’opposizione di cui postula il rigetto e quindi non ha reso verosimile

un suo interesse degno di protezione a adire il giudice del rigetto (cfr. Seraina

Fürst, Das

Rechtsöffnungsverfahren, ZZZ 2017, 119 ad E; sentenza del Tribunale federale

5A_566/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 4.2.3). Giusta, pertanto, la decisione

di quest’ultimo di non entrare nel merito dell’istanza, dichiarandola d’ufficio

irricevibile per mancanza di un presupposto processuale (art. 59 cpv. e 2 lett.

a, 60 CPC). Alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di

avviare una nuova procedura di rigetto dell’opposizione producendo il precetto

esecutivo su cui fonda la propria pretesa, o di promuovere una procedura

creditoria ordinaria nel senso dell’art. 79 LEF.

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo

incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.–, supera

ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 200.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).