14.2017.104
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento di tutte le esecuzioni in corso dopo la pronuncia del fallimento
13 luglio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.104
Lugano
13 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.396 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 6 aprile 2017 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 30 giugno 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 19 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 6
aprile 2017, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento senza preventiva
esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti
ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 63'977.05.
B. All’udienza
di discussione del 9 maggio 2017 la convenuta ha proposto di saldare lo
scoperto con un versamento di fr. 30'000.–nel giro di due a tre giorni e
la corresponsione del saldo al più tardi entro due a ter settimane. Avendo l’istante
accettato la proposta, il Pretore aggiunto ha stabilito che se i fr. 30'000.–
non le fossero pervenuti entro il 16 maggio, essa avrebbe potuto richiedere l’emissione
della decisione, e ha citato le parti a una nuova udienza per il 7 giugno 2017
per aggiornare la situazione se ne fosse stato bisogno. A quella data si è presentata
la sola istante, che ha riferito come la convenuta avesse pagato solo il primo acconto di fr. 30'000.–, ma si è
riservata la facoltà di verificare un’ultima volta se il saldo fosse stato
versato, chiedendo al Pretore aggiunto di emettere la decisione solo su sua
richiesta scritta.
C. Statuendo
con decisione del 19 giugno 2017 su richiesta formulata
dall’istante il 12 giugno, il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal 20 giugno 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei
suoi confronti. Il 3 luglio 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione dei suoi crediti.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia
l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 30 giugno 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 20
giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi,
fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di
fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione
di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti
successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011
consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso un estratto esecutivo rilasciato
dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona il 30 giugno 2017, ossia dopo la dichiarazione
del fallimento. Esso è ricevibile,
ma il fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a
dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà anche reso verosimile la propria
solvibilità (v. sotto consid. 4).
3. In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1 La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche
debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti
Fatti
i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale
delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere
una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare
è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di
tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale
5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11
novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non dev’essere
di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza
del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con
rimandi).
3.2 Con
il reclamo la RE 1 ha dimostrato di avere nel frattempo estinto tutte le sue
esecuzioni (estratto 30 giugno 2017 dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,
doc. 2 prodotto in originale il 3 luglio 2017), comprese quelle promosse dall’istante,
con un versamento di fr. 112'976.80. Ha così provato di avere ripreso i
suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.
190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.
4. Come
già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva
alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della
solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione
impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF). Nel caso in rassegna tale presupposto pare ovviamente realizzato, siccome la reclamante è
riuscita a estinguere tutte le esecuzioni in corso nei suoi
confronti e non è oggetto di attestati di carenza beni. Ciò porta a ritenere
che le sue difficoltà finanziarie erano solo passeggere. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2, e i
rinvii), nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della
reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la
prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va
annullato.
5. La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le
sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 19 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
Considerandi
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–
;
– Ufficio
di esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).