Lexipedia

Decisione

14.2017.104

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Pagamento di tutte le esecuzioni in corso dopo la pronuncia del fallimento

13 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale

delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito permette di ammettere

una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e se il rifiuto di pagare

è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando il debitore rifiuta di

tacitare il suo principale creditore (sentenze del Tribunale federale

5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e 5A_439/2010 dell’11

novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei pagamenti non dev’essere

di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (sentenza

del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con

rimandi).

3.2 Con

il reclamo la RE 1 ha dimostrato di avere nel frattempo estinto tutte le sue

esecuzioni (estratto 30 giugno 2017 dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona,

doc. 2 prodotto in originale il 3 luglio 2017), comprese quelle promosse dall’istante,

con un versamento di fr. 112'976.80. Ha così provato di avere ripreso i

suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.

190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

4. Come

già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva

alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della

solvibilità – condizione indispen­sabile per ottenere l’annullamento della decisione

impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF). Nel caso in rassegna tale presupposto pare ovviamente realizzato, siccome la reclamante è

riuscita a estin­guere tutte le esecuzioni in corso nei suoi

confronti e non è oggetto di attestati di carenza beni. Ciò porta a ritenere

che le sue difficoltà finanziarie erano solo passeggere. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, con­sid. 2, e i

rinvii), nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della

reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la

prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va

annullato.

5. La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, sono poste in ambo le

sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 19 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

Considerandi

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

–;

;

– Ufficio

di esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).