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Decisione

14.2017.106

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della sentenza subito dopo l’intimazione della duplica scritta. Violazione del diritto di essere sentito dell’istante. Autenticità firme. Rinvio al pri

27 luglio 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti posti in esecuzione.

4. In

procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice

dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni

(art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né

una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore,

secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’es­­senza di

questo tipo di procedura” (Messaggio

concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen

in: Schweizerische ZPO,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC).

4.1 Stante

il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e

53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente

osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che

contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a

influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una

replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo

una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale

5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC

2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1,5A_465/2014 del 20 agosto

2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente

loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016

consid. 6, con un rinvio). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo,

ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un

lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di

depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid.

4.1.1). Nel dubbio, si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica

spontanea e non un secondo scambio di allegati (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_82/2015, consid.

4.2.1; sentenza della CEF

14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1).

4.2 Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha statuito, il 21 giugno 2017, appena un

giorno dopo l’intimazione della duplica all’istante (act. VII a tergo dell’ultimo

foglio), non consentendole così di esercitare il suo diritto di replica (o

meglio di triplica) spontanea. Non può quindi esservi dubbio che il suo diritto

di essere sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF

Considerandi

14.2015.85

del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013

consid. 3), tanto più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio circa

le sigle "__________." proprio sulle allegazioni

e sulla perizia di parte contenuta nella duplica.

4.3

La

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.

) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55

consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del

diritto di essere sentito del­l’istante, poiché essa censura l’apprezzamento

dei fatti operato dal primo giudice in merito alla sottoscrizione del contratto

invocato quale titolo di rigetto e alle proprie rimproverate inadempienze, sul

quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire solo in caso di

errore manifesto (art. 320 lett. b CPC). La causa non può del resto ritenersi

matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria

non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice

scegliere se considerare il reclamo come una triplica, assegnare all’istante un

termine per presentare una triplica scritta o convocare le parti a un’u­­dienza,

l’ultima soluzione avendo il vantaggio di evitare un continuo scambio di

allegati scritti.

4.4

Emanata

prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata

al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo

completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.3). Siccome il

giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale

il Pretore aggiunto statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può

essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del

Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715

n. 34c consid. 5.2).

5.

La

necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una

delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente

giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si

attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC

consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non

anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.

5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della

sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore aggiunto con la

nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa

trattandosi delle ripetibili).

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'950.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel

senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo

giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le

spese processuali sono poste a carico dello Stato. Fatta salva la compensazione

con eventuali crediti dello Stato contro la reclamante, l’anticipo di fr. 580.–

le è restituito.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).