14.2017.106
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emanazione della sentenza subito dopo l’intimazione della duplica scritta. Violazione del diritto di essere sentito dell’istante. Autenticità firme. Rinvio al pri
27 luglio 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.106
Lugano
27 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 marzo
2017 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 3 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 21 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 marzo 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 10'748.70
oltre agli interessi del 5% dal 17 dicembre 2016 e di fr. 5'201.55 oltre
agli interessi del 5% dal 17 dicembre 2016, indicando quali titoli di credito
le fatture “per onorario come
da mandato del 22.07.2014”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza il 28 marzo 2017
la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 27 aprile 2017. Nella replica del 26 maggio e
nella duplica del 19 giugno 2017 le parti sono rimaste sulle rispettive e
antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 21 giugno 2017, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di
complessivi fr. 420.– e un’indennità di fr. 1'500.– a favore della
parte convenuta.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 22 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF).
2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il
contratto di mandato prodotto dall’istante, con cui la PI 1 ha affidato la
tenuta della sua contabilità alla RE 1, non costituisce un titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione nei confronti del procuratore della mandante, l’escusso
CO 1, per il pagamento degli onorari pattuiti per il periodo dal gennaio al
settembre del 2016, poiché egli ha sottoscritto l’ultima pagina del contratto
unicamente per la mandante PI 1 e ha reso verosimile che le sigle “__________.”
apposte sulle prime tre pagine, in particolare su quella su cui figura la
clausola n. 6 in virtù della quale CO 1 si è riconosciuto personalmente
debitore degli importi pattuiti a favore dell’istante, non è la sua. D’altronde
il primo giudice ha anche ritenuto che l’escusso avesse reso verosimile l’incorretto
adempimento delle proprie prestazioni da parte della mandataria, siccome non ha
riversato le indennità __________ ai dipendenti che ne avevano diritto e non ha
correttamente riportato a bilancio i contributi previdenziali.
3. Nel
reclamo la RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita,
perché il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza senza darle il tempo di esprimersi
sulla perizia grafologica prodotta dall’escusso con la duplica, secondo cui le
sigle "__________" sulle prime tre pagine del contratto di mandato non
sarebbero sue. Accertamento che del resto la reclamante contesta, sulla base di
una controperizia prodotta con il reclamo, che giunge alla conclusione inversa.
Come essa contesta che la firma dell’escusso sull’ultima pagina del contratto
sia stata data solo per la società PI 1 e non anche a titolo personale. Infine,
la reclamante fa valere che la mandante è stata per prima inadempiente, nell’omettere
di versarle gli onorari per il 2015 e d’informarla sulle nuove assunzioni,
mentre l’errore contabile riguarda il 2015 e non l’esercizio 2016, su cui vertono
Fatti
i crediti posti in esecuzione.
4. In
procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice
dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni
(art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di allegati scritti né
una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà del legislatore,
secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’essenza di
questo tipo di procedura” (Messaggio
concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen
in: Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC).
4.1 Stante
il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost. e
53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare spontaneamente
osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a prescindere che
contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a
influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare una
replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo
una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale
5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC
2015 pag. 424 n. 171 consid. 4.1,5A_465/2014 del 20 agosto
2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non consente
loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016
consid. 6, con un rinvio). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo,
ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un
lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di
depositare osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid.
4.1.1). Nel dubbio, si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica
spontanea e non un secondo scambio di allegati (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_82/2015, consid.
4.2.1; sentenza della CEF
14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1).
4.2 Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha statuito, il 21 giugno 2017, appena un
giorno dopo l’intimazione della duplica all’istante (act. VII a tergo dell’ultimo
foglio), non consentendole così di esercitare il suo diritto di replica (o
meglio di triplica) spontanea. Non può quindi esservi dubbio che il suo diritto
di essere sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF
Considerandi
14.2015.85
del 25 agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013
consid. 3), tanto più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio circa
le sigle "__________." proprio sulle allegazioni
e sulla perizia di parte contenuta nella duplica.
4.3
La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.
) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55
consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del
diritto di essere sentito dell’istante, poiché essa censura l’apprezzamento
dei fatti operato dal primo giudice in merito alla sottoscrizione del contratto
invocato quale titolo di rigetto e alle proprie rimproverate inadempienze, sul
quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire solo in caso di
errore manifesto (art. 320 lett. b CPC). La causa non può del resto ritenersi
matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria
non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice
scegliere se considerare il reclamo come una triplica, assegnare all’istante un
termine per presentare una triplica scritta o convocare le parti a un’udienza,
l’ultima soluzione avendo il vantaggio di evitare un continuo scambio di
allegati scritti.
4.4
Emanata
prematuramente, la sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata
al Giudice di pace per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo
completamento dell’istruttoria secondo le modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.3). Siccome il
giudizio di rinvio non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale
il Pretore aggiunto statuirà con pieno potere di apprezzamento, essa può
essergli retrocessa senza prima interpellare la controparte (sentenza del
Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715
n. 34c consid. 5.2).
5.
La
necessità di rinviare la causa al primo giudice non essendo addebitabile a una
delle parti, per motivi di equità la tassa di giustizia relativa al presente
giudizio va posta a carico dello Stato (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si
attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC
consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non
anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.
5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto della
sentenza impugnata e saranno nuovamente fissate dal Pretore aggiunto con la
nuova decisione (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa
trattandosi delle ripetibili).
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 15'950.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel
senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo
giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Le
spese processuali sono poste a carico dello Stato. Fatta salva la compensazione
con eventuali crediti dello Stato contro la reclamante, l’anticipo di fr. 580.–
le è restituito.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).