14.2017.107
Fallimento. Dilazione di pagamento accordata all’udienza di discussione della domanda di fallimento. Assenza delle parti alla seconda udienza
10 luglio 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.107
Lugano
10 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.4070 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2016 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare dell’PI 1
e patrocinato dall’ PA 1,)
giudicando sul reclamo del 3 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 30 agosto 2016 la CO
1 ha chiesto alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della ditta
individuale PI 1 per il mancato pagamento di fr. 26'229.–
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 23 novembre 2016, le parti hanno convenuto che la convenuta
avrebbe estinto il suo debito mediante versamenti mensili di fr. 2'500.–,
la prima volta entro il 20 dicembre 2016, fino all’estinzione totale, compresi
interessi e spese. Il primo giudice ha quindi rinviato l’udienza al 10 maggio
2017, cui nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 21 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
ditta individuale di RE 1 dal 22 giugno 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di
fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere rispettato la dilazione concessagli alla
prima udienza del 23 novembre 2016 e di avere ottenuto il 22 giugno 2017 dall’istante
il ritiro della domanda di fallimento. L’indomani il presidente della Camera
ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito al ritiro della domanda di fallimento.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 22
giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).
Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione
(art. 172 n. 3 LEF).
3.
Nel
caso in esame, all’udienza del 23 novembre 2016 l’istante ha concesso al
convenuto una dilazione nella misura in cui ha accettato ch’egli estinguesse il suo debito mediante versamenti mensili di fr. 2'500.–
(act. II). A rigore di diritto, il Pretore avrebbe dovuto considerare tale
dilazione come un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art. 167
LEF (DTF 64 I 199; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 167
LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 167 LEF; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 3 ad art. 171 LEF) e stralciare la causa dal ruolo. Ma pur
volendo considerare che il giudice e le parti abbiano implicitamente presunto
che l’istante avrebbe ripresentato la domanda di fallimento dopo il decorso di
un mese prescritto dall’art. 167 LEF e prima dell’udienza già fissata per il 10 maggio 2017, ad ogni modo il Pretore non avrebbe potuto far
astrazione, pur in assenza delle parti alla seconda udienza, della dilazione concessa
in occasione della prima, e ritenere, senza preventivamente interpellare le
parti, che la dilazione fosse nell’intervallo decaduta o fosse stata revocata.
4.
D’altronde, l’estratto bancario del 22
giugno 2016 (doc. F accluso al reclamo) come pure la
dichiarazione dell’istante prodotta quale doc. G, da considerarsi ricevibili
siccome riferiti a fatti antecedenti la pronuncia del fallimento (v. sopra
consid. 2), dimostrano che la dilazione era ancora in atto quando il Pretore ha
statuito sull’istanza, giacché il convenuto ne stava rispettando le scadenze. Risultando
adempiuto il presupposto
di cui all’art. 172 n. 3, va annullato il fallimento di RE 1 (e non della ditta
individuale, la quale non ha personalità giuridica).
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, i cui tardi pagamenti hanno reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 21 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1, titolare dell’PI 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).