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Decisione

14.2017.107

Fallimento. Dilazione di pagamento accordata all’udienza di discussione della domanda di fallimento. Assenza delle parti alla seconda udienza

10 luglio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 23 novembre 2016, le parti hanno convenuto che la convenuta

avrebbe estinto il suo debito mediante versamenti mensili di fr. 2'500.–,

la prima volta entro il 20 dicembre 2016, fino all’estinzione totale, compresi

interessi e spese. Il primo giudice ha quindi rinviato l’udienza al 10 maggio

2017, cui nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 21 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

ditta individuale di RE 1 dal 22 giugno 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di

fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata, RE 1 è

insorto a que­sta Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere rispettato la dilazione concessagli alla

prima udienza del 23 novembre 2016 e di avere ottenuto il 22 giugno 2017 dall’istante

il ritiro della domanda di fallimento. L’in­­domani il presidente della Camera

ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito al ritiro della domanda di fallimento.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 22

giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita

all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le

parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati

anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”).

Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione

(art. 172 n. 3 LEF).

3.

Nel

caso in esame, all’udienza del 23 novembre 2016 l’istante ha concesso al

convenuto una dilazione nella misura in cui ha accettato ch’egli estinguesse il suo debito mediante versamenti mensili di fr. 2'500.–

(act. II). A rigore di diritto, il Pretore avrebbe dovuto considerare tale

dilazione come un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art. 167

LEF (DTF 64 I 199; Nord­mann in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 167

LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 167 LEF; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 3 ad art. 171 LEF) e stralciare la causa dal ruolo. Ma pur

volendo considerare che il giudice e le parti abbiano implicitamente presunto

che l’istante avrebbe ripresentato la domanda di fallimento dopo il decorso di

un mese prescritto dall’art. 167 LEF e prima dell’udienza già fissata per il 10 maggio 2017, ad ogni modo il Pretore non avrebbe potuto far

astrazione, pur in assenza delle parti alla seconda udienza, della dilazione concessa

in occasione della prima, e ritenere, senza preventivamente interpellare le

parti, che la dilazione fosse nell’intervallo decaduta o fosse stata revocata.

4.

D’altronde, l’estratto bancario del 22

giugno 2016 (doc. F accluso al reclamo) come pure la

dichiarazione dell’istante prodotta quale doc. G, da considerarsi ricevibili

siccome riferiti a fatti antecedenti la pronuncia del fallimento (v. sopra

consid. 2), dimostrano che la dilazione era ancora in atto quando il Pretore ha

statuito sull’i­stanza, giacché il convenuto ne stava rispettando le scadenze. Risultando

adempiuto il presupposto

di cui all’art. 172 n. 3, va annullato il fallimento di RE 1 (e non della ditta

individuale, la quale non ha personalità giuridica).

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, i cui tardi pagamenti hanno reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 21 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1, titolare dell’PI 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).