14.2017.108
Rigetto definitivo dell’opposizione. Competenza per valore. Determinazione del valore litigioso. Interessi di mora
23 ottobre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.108
Lugano
23 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.490 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 20 giugno 2017 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 3 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 22 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di 1) fr. 4'938.40
oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 e 2) fr. 192.05,
indicando quali titoli di credito: “1. Contributi personali 01.01.2015-31.12.2015 fattura: 10.10.2016
decisione: 10.10.2016 decisione interessi: 10.10.2016, 2. Tassa diffida e/o
interessi di mora”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 giugno
2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord.
C. Senza
impartire alla parte convenuta alcun termine per presentare
osservazioni scritte né convocare le parti a un’udienza di
discussione, statuendo con decisione del 22 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile
per incompetenza in ragione del valore della lite, ponendo a carico
dell’escutente le spese processuali di fr. 20.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio degli atti
al primo giudice, e in via subordinata l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza. Il 4 luglio 2017 il presidente della Camera ha concesso al
reclamo effetto sospensivo. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha
presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 23
giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore rileva che per l’art. 31 lett. c LOG il giudice
di pace giudica le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla
LEF, fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–. Ora, per l’art. 91 cpv. 1
CPC il valore di causa va determinato in base al credito in capitale (pari
nella fattispecie a fr. 4'938.40), tralasciando gli interessi (di
fr. 192.05). Non raggiungendo il valore litigioso in concreto la soglia di
fr. 5'000.–, il primo giudice si è considerato incompetente per valore e
ha quindi dichiarato l’istanza irricevibile.
3.
Nel
reclamo la RE 1 evidenzia che CO 1 è stato iscritto alla Cassa quale indipendente
dal 1° gennaio 2015. Scaduto il periodo contributivo di quell’anno, la Cassa ha
emesso il 10 ottobre 2016 due distinti provvedimenti, entrambi passati in
giudicato, ossia la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti
relativi al periodo contributivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, stabiliti
in fr. 4'938.40, e la decisione sugli interessi di mora per i contributi
arretrati fatturati dopo il periodo contributivo ai sensi dell’art. 41bis
cpv. 1 lett. b OVAS, pari a fr. 192.05. A seguito del mancato pagamento
della fattura del 10 ottobre 2016, la Cassa ricorda di avere poi escusso CO 1
per l’incasso di fr. 4'938.40 oltre agli interessi del 5% dall’11
settembre 2016 sulla base della prima decisione e di fr. 192.05 sulla base
della seconda decisione. L’importo
complessivo posto in esecuzione, fondato su due decisioni
esecutive distinte, assomma pertanto a suo parere a fr. 5'130.45 oltre
agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 su fr. 4'938.40, sicché è data
la competenza della Pretura, il valore litigioso eccedendo fr. 5'000.–
(art. 37 LOC).
4.
Il
giudice di pace giudica le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate
sulla LEF, fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett.
c LOC), mentre il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le
cause con valore litigioso superiore a fr. 5'000 franchi (art. 37 cpv. 1
LOC). Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese
del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione,
nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1
CPC). L’esclusione degli interessi dal valore litigioso presuppone che gli
stessi – siano essi legali o contrattuali, moratori (Verzugszins) o compensativi (interesse del danno o Schadenszins) – siano richiesti in via
accessoria a una pretesa in capitale, ciò che si verifica ad esempio in caso
d’interessi arretrati o di perdite su interessi (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto
processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 17-18 ad art. 91 CPC,
con un rinvio alla DTF 118 II 363 seg.; Stein-Wigger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 30 ad art. 91 CPC; van de Graaf in: Schweizerische
ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 91 CPC). Interessi
fatti valere invece indipendentemente da una pretesa in capitale, come pure
interessi che rappresentano una componente del calcolo di una (nuova) pretesa
di regresso o per indebito arricchimento, non ricadono nel campo di
applicazione dell’art. 91 cpv. 1 CPC e sono pertanto da considerare nella
determinazione del valore litigioso (Stein-Wigger,
op. cit., n. 31 ad art. 91 CPC).
Nel
caso di specie la RE 1 fa valere con lo stesso precetto esecutivo e la stessa
istanza sia una pretesa di fr. 4'938.40 (oltre agli
interessi del 5% dall’11 ottobre 2016) relativa ai contributi personali per
indipendenti dovuti da CO 1 per il periodo contributivo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2015 (doc. B), sia una di fr. 192.05 riferita agli interessi di
mora dal 1° al 10 ottobre 2016 sullo stesso capitale di fr. 4'938.40 (doc.
C, alla voce “Importo soggetto
a interessi”). Non v’è dubbio, quindi, che la seconda
pretesa sia accessoria alla prima nel senso dell’art. 91 cpv. 1 CPC e non debba
essere computata nel valore litigioso, come rettamente appurato dal primo
giudice. Il fatto che le due pretese siano accertate in due decisioni distinte (peraltro
di stessa data) non ne cambia la natura né il fatto che sono state dedotte
nella medesima esecuzione. Ne consegue che, infondato, il reclamo va respinto.
5.
La
tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte non
avendo presentato osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 4'938.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di
giustizia per il presente giudizio, di fr. 170.–, è posta a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).