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Decisione

14.2017.108

Rigetto definitivo dell’opposizione. Competenza per valore. Determinazione del valore litigioso. Interessi di mora

23 ottobre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 giugno

2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord.

C. Senza

impartire alla parte convenuta alcun termine per presentare

osservazioni scritte né convocare le parti a un’udienza di

discussione, statuendo con decisione del 22 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato l’istanza irricevibile

per incompetenza in ragione del valore della lite, ponendo a carico

dell’escutente le spese processuali di fr. 20.–.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenerne in via principale l’annulla­­mento e il rinvio degli atti

al primo giudice, e in via subordinata l’annullamento e l’accoglimento

dell’istanza. Il 4 luglio 2017 il presidente della Camera ha concesso al

reclamo effetto sospensivo. Entro il termine impartitogli, CO 1 non ha

presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 23

giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore rileva che per l’art. 31 lett. c LOG il giudice

di pace giudica le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate sulla

LEF, fino a un valore litigioso di fr. 5'000.–. Ora, per l’art. 91 cpv. 1

CPC il valore di causa va determinato in base al credito in capitale (pari

nella fattispecie a fr. 4'938.40), tralasciando gli interessi (di

fr. 192.05). Non raggiungendo il valore litigioso in concreto la soglia di

fr. 5'000.–, il primo giudice si è considerato incompetente per valore e

ha quindi dichiarato l’istanza irricevibile.

3.

Nel

reclamo la RE 1 evidenzia che CO 1 è stato iscritto alla Cassa quale indipendente

dal 1° gennaio 2015. Scaduto il periodo contributivo di quell’anno, la Cassa ha

emesso il 10 ottobre 2016 due distinti provvedimenti, entrambi passati in

giudicato, ossia la decisione di fissazione dei contributi personali per indipendenti

relativi al periodo contributivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, stabiliti

in fr. 4'938.40, e la decisione sugli interessi di mora per i contributi

arretrati fatturati dopo il periodo contributivo ai sensi dell’art. 41bis

cpv. 1 lett. b OVAS, pari a fr. 192.05. A seguito del mancato pagamento

della fattura del 10 ottobre 2016, la Cassa ricorda di avere poi escusso CO 1

per l’incasso di fr. 4'938.40 oltre agli interessi del 5% dall’11

settembre 2016 sulla base della prima decisione e di fr. 192.05 sulla base

della seconda decisione. L’importo

complessivo posto in esecuzione, fon­dato su due decisioni

esecutive distinte, assomma pertanto a suo parere a fr. 5'130.45 oltre

agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 su fr. 4'938.40, sicché è data

la competenza della Pretura, il valore litigioso eccedendo fr. 5'000.–

(art. 37 LOC).

4.

Il

giudice di pace giudica le controversie patrimoniali, comprese quelle fondate

sulla LEF, fino a un valore litigioso di fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett.

c LOC), mentre il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le

cause con valore litigioso superiore a fr. 5'000 franchi (art. 37 cpv. 1

LOC). Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese

del procedimento in corso o di un’eventuale pubblicazione della decisione,

nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati (art. 91 cpv. 1

CPC). L’esclusione degli interessi dal valore litigioso presuppone che gli

stessi – siano essi legali o contrattuali, moratori (Verzugszins) o compensativi (interesse del danno o Schadens­zins) – siano richiesti in via

accessoria a una pretesa in capitale, ciò che si verifica ad esempio in caso

d’interessi arretrati o di perdite su interessi (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto

processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 17-18 ad art. 91 CPC,

con un rinvio alla DTF 118 II 363 seg.; Stein-Wigger

in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 30 ad art. 91 CPC; van de Graaf in: Schweizerische

ZPO, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 91 CPC). Interessi

fatti valere invece indipendentemente da una pretesa in capitale, come pure

interessi che rappresentano una componente del calcolo di una (nuova) pretesa

di regresso o per indebito arricchimento, non ricadono nel campo di

applicazione dell’art. 91 cpv. 1 CPC e sono pertanto da considerare nella

determinazione del valore litigioso (Stein-Wig­ger,

op. cit., n. 31 ad art. 91 CPC).

Nel

caso di specie la RE 1 fa valere con lo stesso precetto esecutivo e la stessa

istanza sia una pretesa di fr. 4'938.40 (oltre agli

interessi del 5% dall’11 ottobre 2016) relativa ai contributi personali per

indipendenti dovuti da CO 1 per il periodo contributivo dal 1° gennaio al 31

dicembre 2015 (doc. B), sia una di fr. 192.05 riferita agli interessi di

mora dal 1° al 10 ottobre 2016 sullo stesso capitale di fr. 4'938.40 (doc.

C, alla voce “Importo soggetto

a interessi”). Non v’è dubbio, quindi, che la seconda

pretesa sia accessoria alla prima nel senso dell’art. 91 cpv. 1 CPC e non debba

essere computata nel valore litigioso, come rettamente appurato dal primo

giudice. Il fatto che le due pretese siano accertate in due decisioni distinte (peraltro

di stessa data) non ne cambia la natura né il fatto che sono state dedotte

nella medesima esecuzione. Ne consegue che, infondato, il reclamo va respinto.

5.

La

tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte non

avendo presentato osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 4'938.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. La tassa di

giustizia per il presente giudizio, di fr. 170.–, è posta a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).