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Decisione

14.2017.109

Rigetto dell'opposizione. Decisione d’irricevibilità per incompetenza territoriale. Foro delle azioni contro lo Stato. Reclamo insufficientemente motivato

12 luglio 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti pretendono dallo Stato il pagamento della differenza, pari a

fr. 7'165.15, tra quanto hanno pagato per i lavori di trasformazione in doccia del loro locale bagno (fr. 17'638.15) e il sussidio di fr. 10'473.– versato dallo Stato quale

contributo pari al 75% della spesa riconosciuta a preventivo

(fr. 13'964.60) fondato sulla legge sull’assistenza e cura a domicilio,

facendo valere di avere ricevuto la decisione di concessione del contributo

cantonale solo a lavori terminati;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l'opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile

con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC),

termine che RE 1 e RE 2 hanno rispettato inoltrando l'impugnazione già il 4 luglio

2017 contro la sentenza notificata loro il 28 giugno;

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417

consid. 2.2.4);

che secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione

errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che

nel caso in esame i reclamanti non spendono una parola sulla motivazione della

decisione impugnata, quindi non spiegano perché la stessa sarebbe erronea;

che

in assenza di sufficienti motivi nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPCP, il

reclamo è da considerare irricevibile (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che

ad ogni modo il Pretore ha correttamente ricordato che i Cantoni devono essere

escussi presso la loro capitale, ovvero a Bellinzona per quanto riguarda il

Canton Ticino (art. 5 della Costituzione cantonale);

che

la causa di rigetto dell'opposizione va a sua volta promossa al giudice “del

luogo dell'esecuzione” (art. 84 cpv. 1 LEF), ovvero al foro esecutivo, nella

fattispecie – come detto – a Bellinzona;

che,

di conseguenza, competente per statuire sull'istanza è la Pretura del Distretto

di Bellinzona e non quella di Lugano;

che

la sentenza impugnata resisterebbe alla critica anche se il reclamo fosse ricevibile,

il Pretore non potendosi arrogare una competenza che la legge non gli

riconosce;

Considerandi

che,

d’altronde, la legge di procedura non impone al giudice incompetente di trasmettere

l'istanza a quello competente, ma permette all'istante di riproporla entro un

mese davanti al giudice competente senza perdere il beneficio del giorno in cui

l'atto fu proposto per la prima volta (art. 63 cpv. 1 CPC; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 29

ad art. 63 CPC);

che

RE 1 e RE 2 avrebbero pertanto la possibilità di

ripresentare l'istanza al Pretore di Bellinzona;

che

va però ricordato loro, come già avvenuto in prima sede, che l'opposizione

interposta dall'escusso può essere rigettata in procedura sommaria solo se l'escutente

produce una decisione che accerta l'esistenza e l'esigibilità del credito posto

in esecuzione (art. 80 LEF) oppure un riconoscimento del debito sottoscritto

dall'escusso (art. 82 cpv. 1 LEF);

che

nel caso in esame non risulta che RE 1 e RE 2 dispongano di una decisione o di

un riconoscimento del debito da loro posto in esecuzione, sicché la loro

istanza, seppure introdotta per ipotesi correttamente alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, parrebbe comunque votata all'insuccesso;

che

nelle predette circostanze sarebbe ipotizzabile solo un'azione ordinaria intesa

a condannare lo Stato a rifondere a RE 1 e RE 2 l'importo da loro vantato, con

contestuale domanda di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF);

che

per evitare spiacevoli sorprese è consigliato loro consultare una persone cognita

di diritto perché valuti le possibilità di successo di una simile iniziativa e,

se del caso, fornisca informazioni sulla procedura;

che – eccezionalmente – si prescinde dal riscuotere spese processuali, i reclamanti risultando

sprovvisti di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un

avvocato;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'165.15,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Non

si riscuotono spese processuali.

3.

Notificazione a:

–e;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).