14.2017.110
Opposizione al sequestro. Completamento del ricorso dopo la scadenza del termine d’impugnazione. Carente motivazione del reclamo. Richiesta di produzione di nuovi documenti
8 novembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.110
Lugano
8 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.1958 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 aprile 2017 da
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 20 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza del 29 marzo 2017 diretta contro RE 1, CO 1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (debitore domiciliato all’estero) il sequestro
presso l’__________ di __________ del “cc n. __________ ed eventuali altri
rapporti/titoli/strumenti finanziari intestati al debitore RE 1”, il tutto fino a concorrenza di € 17'393.– oltre agli interessi dello
0.15% dal 26 luglio 2016 su € 16'460.–. Quale
titolo del credito, CO 1 ha indicato l’“istanza
di exequatur accolta. Di conseguenza è riconosciuto e dichiarato esecutivo in
Svizzera il decreto ingiuntivo n. 3424/2016 emesso dal Tribunale ordinario di __________
(Italia) in data 16 settembre 2016 con cui – su istanza del dottor CO 1 – al sig. RE 1 è stato ingiunto di pagare la
somma di euro 16'442.34 oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese
della procedura di ingiunzione (queste ultime sono così determinate: euro
540.00 per compenso, euro 145.50 per esborsi, I.v.a. e c.p.a, oltre al rimborso
delle spese generali pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014)”.
Fatti
B. Avendo il Pretore, il 30 marzo 2017, accolto integralmente l’istanza e decretato
il sequestro come richiesto, RE 1 ha formulato opposizione al decreto di
sequestro al medesimo giudice, riservandosi “alcuni giorni per dare tutte le spiegazioni e chiarimenti
del caso a sostegno dell’opposizione”. Con scritto
datato 30 maggio 2017 ma pervenuto alla Pretura solo il 14 giugno, RE 1 ha poi
presentato le proprie argomentazioni. All’udienza di discussione del 20 giugno 2017 la parte debitrice ha
confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione
della stessa e la conferma del decreto di sequestro.
C. Statuendo
con decisione del 20 giugno 2017 il Pretore ha respinto l’opposizione e
confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali
di fr. 250.– e ripetibili di fr. 1'000.– a favore della parte
sequestrante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento
dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con decreto 10 luglio
2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. RE 1 ha ancora integrato il reclamo con un
allegato del 14 agosto 2017. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
6.
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.
a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Interposto
il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il
29.
giugno (estratto EasyTrack accluso alla sentenza prodotta con il reclamo),
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
L’allegato
inoltrato da RE 1 solo il 14 agosto 2017 risulta invece ovviamente tardivo e va
estromesso dall’incarto, siccome è stato spedito dopo la scadenza del termine d’impugnazione (come detto
di 10 giorni), del 3 agosto 2017
(art. 56 cpv. 1 cifra 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) nell’ipotesi più favorevole all’opponente, in cui egli abbia avuto
conoscenza della decisione impugnata solo il 7 luglio 2017, giorno in cui ha
interposto il reclamo.
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Solo
a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare
un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica.
a) Nell’atto di ricorso del 7 luglio 2017 RE 1 chiede di “poter discutere e proporre i modi e le
soluzioni più appropriate al sequestro con la dovuta soddisfazione di tutte le
parti in causa”, proponendo in particolare la cessione
del quinto del suo stipendio e della sua pensione. Così
facendo, tuttavia, egli non si confronta minimamente con
la decisione impugnata, né dal profilo giuridico né sul piano dell’accertamento
dei fatti (art. 320 CPC). Egli omette infatti di designare i punti contestati
della stessa e di spiegare per quali ragioni la motivazione
della decisione sarebbe erronea. Il reclamo risulta
pertanto insufficientemente motivato giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC e dunque inammissibile.
b) Stante l’inammissibilità del reclamo, è pure irricevibile la richiesta
con cui RE 1 chiede “di
portare in Tribunale nuovi documenti per ottenere una nuova sentenza […] definitiva
ed appropriata”, per tacere del fatto che se nell’ambito di un reclamo contro la decisione emessa in tema di
opposizione al sequestro, le parti possono sì far valere
fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), lo
possono fare autonomamente solo fino alla chiusura dello scambio degli allegati
(sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato
per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'649.82,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2.
LTF).