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Decisione

14.2017.110

Opposizione al sequestro. Completamento del ricorso dopo la scadenza del termine d’impugnazione. Carente motivazione del reclamo. Richiesta di produzione di nuovi documenti

8 novembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo il Pretore, il 30 marzo 2017, accolto integralmente l’istan­­za e decretato

il sequestro come richiesto, RE 1 ha formulato opposizione al decreto di

sequestro al medesimo giudice, riservandosi “alcuni giorni per dare tutte le spiegazioni e chiarimenti

del caso a sostegno dell’opposizione”. Con scritto

datato 30 maggio 2017 ma pervenuto alla Pretura solo il 14 giugno, RE 1 ha poi

presentato le proprie argomentazioni. Al­l’udienza di discussione del 20 giugno 2017 la parte debitrice ha

confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso per la reiezione

della stessa e la conferma del decreto di sequestro.

C. Statuendo

con decisione del 20 giugno 2017 il Pretore ha respinto l’opposizione e

confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali

di fr. 250.– e ripetibili di fr. 1'000.– a favore della parte

sequestrante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento, l’accoglimento

dell’opposizione al sequestro e la revoca dello stesso. Con decreto 10 luglio

2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. RE 1 ha ancora integrato il reclamo con un

allegato del 14 agosto 2017. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

6.

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett.

a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Interposto

il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il

29.

giugno (estratto EasyTrack accluso alla sentenza prodotta con il reclamo),

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

L’allegato

inoltrato da RE 1 solo il 14 agosto 2017 risulta invece ovviamente tardivo e va

estromesso dall’incarto, siccome è stato spedito dopo la scadenza del termine d’impu­­gnazione (come detto

di 10 giorni), del 3 agosto 2017

(art. 56 cpv. 1 cifra 2 e 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC) nell’ipotesi più favorevole all’opponente, in cui egli abbia avuto

conoscenza della decisione impugnata solo il 7 luglio 2017, giorno in cui ha

interposto il reclamo.

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Solo

a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare

un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica.

a) Nell’atto di ricorso del 7 luglio 2017 RE 1 chiede di “poter discutere e proporre i modi e le

soluzioni più appropriate al sequestro con la dovuta soddisfazione di tutte le

parti in causa”, proponendo in particolare la cessione

del quinto del suo stipendio e della sua pensione. Così

facendo, tuttavia, egli non si confronta minimamente con

la decisione impugnata, né dal profilo giuridico né sul piano dell’accertamento

dei fatti (art. 320 CPC). Egli omette infatti di designare i punti contestati

della stessa e di spiegare per quali ragioni la motivazione

della decisione sarebbe erronea. Il reclamo risulta

pertanto insufficientemente motivato giusta l’art. 321 cpv. 1 CPC e dunque inammissibile.

b) Stante l’inammissibilità del reclamo, è pure irricevibile la richiesta

con cui RE 1 chiede “di

portare in Tribunale nuovi documenti per ottenere una nuova sentenza […] definitiva

ed appropriata”, per tacere del fatto che se nell’ambito di un reclamo contro la decisione emessa in tema di

opposizione al sequestro, le parti possono sì far valere

fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo

grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), lo

possono fare autonomamente solo fino alla chiusura dello scambio degli allegati

(sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza di RE 1 (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato

per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'649.82,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2.

LTF).