Lexipedia

Decisione

14.2017.111

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimenti di debito firmati in adempimento delle premesse di un contratto di collaborazione. Disdetta del contratto da parte dell’escutente

27 novembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 febbraio 2017 dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso

di fr. 1'000'448.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2010,

indicando quale titolo di credito il “Riconoscimento di debito 7.5.2009 ed estratto conto 1.6.2009 (cambio

valuta: 20.2.2017)”.

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al

precetto ese­cutivo, con istanza del 3 marzo 2017 RE 1 ne

ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istan­­za con osservazioni scritte del 28 marzo 2017. Con replica e duplica

spontanee inoltrate rispettivamente il 6 e il 24 aprile 2017, l’istante ha

confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

D. Statuendo con decisione del 27 giugno

2017, il Pretore ha respin­to l’istanza, ponendo a carico

dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 10'000.–

a favore della parte convenuta.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni dell’11 agosto 2017, CO 1

ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 28 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame è pertanto irricevibile la traduzione in italiano – presentata

per la prima volta col reclamo – del “Contratto di collaborazione” prodotto in

prima sede dal convenuto quale doc. 2 e i suoi allegati 1, 2, 3 e 5 (contratto

di vendita, riconoscimenti di debito del 9 febbraio e del 30 marzo 2009 e

trascrizione del gruppo aziendale __________). Pure nuove e inammissibili sono

le allegazioni di fatto sull’estensione della disdetta del contratto di collaborazione

(reclamo, seconda metà della pag. 7).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha esordito ritenendo che le due scritture

private sulle quali l’istante fonda la propria pretesa (il riconoscimento di

debito 7 maggio 2009 e l’estratto conto al 1° giugno 2009,

entrambi sottoscritti da ambedue le parti) non possono

costituire validi riconoscimenti di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF.

Egli è giunto a tale conclusione dopo aver anzitutto osservato che le stesse risultano

essere parte integrante del contratto

di collaborazione

sottoscritto il 4 maggio 2009 dalle parti, dal quale – se confrontato con l’estratto

conto del 1° giu­gno 2009 – si evincono le medesime

persone nonché cifre di dare e avere pressoché identiche. Il Pretore ha poi

osservato che in quel contratto l’escusso si è pure riconosciuto debitore nei

confronti dell’istante per fr. 1'405'645.– e che le modalità di rimborso

di tale debito sarebbero state oggetto di separata pattuizione, poi finalizzata

nel documento sul quale l’escutente fonda la propria pretesa. Documento che

però, in seguito alla risoluzione con effetto immediato del contratto di

collaborazione, è decaduto assieme ad esso e alle pattuizioni contenute nel suo

pream­bolo, motivo per cui il Pretore ha respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta che il riconoscimento di debito e il conto aggiornato al

1° giugno 2009 da lui prodotti siano parti integranti del contratto di

collaborazione. Pur ammettendo che l’allestimento della “Schuldanerkennung”

fosse stata prevista dal suddetto contratto, a suo dire il riconoscimento di

debito elenca già nel suo allegato le causali del pagamento richiesto, senza

alcun accenno al “Zusammenarbeitsvertrag”. Contrariamente a quanto sostiene il primo giudice, nemmeno si può

dire che le somme indicate nei due documenti siano “pressoché identiche”, in

particolare ove si consideri che l’importo a favore dell’istante nel contratto

di collaborazione non coincide né con quello stabilito nel riconoscimento di

debito né con quello risultante dall’estratto conto. A mente del reclamante la

disdetta del contratto di collaborazione ha estinto unicamente le obbligazioni

previste dallo stesso (in particolare quelle relative alla creazione di un

gruppo di società detenute da una holding attiva nel settore edile) e non

quelle indicate nel riconoscimento di debito. Ad ogni modo, quand’anche si

volesse ritenere che il riconoscimento di debito dipendesse dal contratto di

collaborazione, la disdetta di quest’ultimo non concerne tutti i suoi punti,

men che meno quello relativo al rimborso del debito nei suoi confronti.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escus­­so o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.1

Nel

caso specifico, come visto RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 su

due documenti sottoscritti da quest’ultimo il 7 maggio e il 1° giugno 2009 a __________,

l’uno intitolato “Schuldanerkennung”

e l’altro “Kontoauszug per 1. Juni 2009”

(doc. A e B acclusi all’istanza). Apponendo la propria firma – peraltro

autenticata da un notaio – sul riconoscimento di debito, il convenuto si è

dichiarato d’accor­­do con il contenuto dello stesso e si è con ciò

riconosciuto debitore di € 1'025'336.69 nei confronti dell’istante per

diversi prestiti e transazioni (“aus

verschiedenen Darlehen und Geschäften”), così come

indicato nel suo allegato 1 (estratto conto del 1° maggio 2009). Posto come

tale documento non contenga alcun rinvio diretto o indiretto al contratto di

collaborazione precedentemente sottoscritto dalle parti, esso costituisce – dal

profilo formale – un riconoscimento di debito

incondizionato, con modalità di pagamento rateale, che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF giustifica di

per sé il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura della somma riconosciuta e aggiornata al 1° giugno 2009 (doc. B, pure firmato

dall’escusso), ossia a € 940'536.69, pari a fr. 1'000'448.90 secondo la

conversione proposta dall’istante (doc. C) e rimasta incontestata, oltre agli

interessi di mora del 5% dal 1° settembre 2010, cioè dal giorno successivo alla

scadenza dell’ultima rata di pagamento (stabilita per il 31 agosto 2010).

5.2

Come

questa Camera ha già avuto modo di ricordare in merito a una precedente

esecuzione relativa alle tre prime rate dello stesso riconoscimento di debito

(sentenza della CEF 14.2009.88 del 30 novembre 2009, consid. 4 e 5), a questo

primo stadio dell’esame – limitato al titolo di rigetto (art. 82 cpv. 1 LEF) –

la validità e i motivi (mutuo, fideiussione, cessioni di credito ecc.) alla

base dell’allestimento di quel documento possono ritenersi provati dal solo

fatto che sottoscrivendolo l’escusso ne ha implicitamente attestato e

confermato il contenuto.

5.3

La

questione decisiva da risolvere in questa sede è invece quella di sapere se – come

ritenuto dal Pretore seguendo la tesi del convenuto – la disdetta del contratto

di collaborazione significata da RE 1 il 21 luglio 2009 (non allegata nella sentenza

della Camera appena citata) ha fatto decadere anche il riconoscimento di debito

e l’estratto conto aggiornato. Trattandosi di una

circostanza successiva alla firma di tali atti, il quesito va analizzato nel

quadro dell’esame delle eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

6.

In virtù della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di

rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.

4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma

devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF).

6.1

Nel

caso concreto, CO 1 sostiene che con la disdetta del contratto di

collaborazione siano anche decaduti i suoi riconoscimenti di debito. Il Pretore

ha accolto la sua tesi dopo aver confrontato gli importi indicati sull’estratto

conto con i punti 4, 6 e 7 delle premesse del contratto di collaborazione.

6.2

Nel

reclamo RE 1 contesta che il riconoscimento di debito e il conto

aggiornato al 1° giugno 2009 siano parti integranti del contratto di

collaborazione, pur ammettendo, per la prima volta, l’esistenza di una

connessione tra quegli atti e le premesse del contratto, che però a suo parere

costituiscono solo l’istoriato delle posizioni di dare e avere fra le parti.

a) Ora,

è pacifico che il riconoscimento di debito sia

stato sottoscritto in adempimento del punto 7 delle premesse del contratto

di collaborazione (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza, ad II/1.1),

che riassume i debiti descritti nei precedenti punti 3, 4 e 6 delle stesse

premesse. Ne danno atto sia il convenuto (osservazioni al­l’istanza,

pag. 3 ad 6 e 7; duplica, pag. 3 ad 4, in particolare in merito

alla fideiussione (“Bürgschaft”) di

€ 1'053'630.– della __________ SA citata nel punto 4, che rinvia all’accordo 9

febbraio 2009 annesso al contratto di collaborazione quale allegato 3) sia lo

stesso istante in sede di reclamo (ad II/2 e III/3). È così indubbio che la

sottoscrizione dei riconoscimenti di debito è legata

all’approvazione dell’intero contratto di collaborazione, come risulta esplicitamente

dal testo del punto 7 (“mit der Unterzeichnung

des vorliegenden Vertrages”). Non si può escludere, in altre parole,

che l’escusso non avrebbe firmato i riconoscimenti di debito e il punto 7 delle

premesse se RE 1 non avesse accettato di sottoscrivere il contratto di

collaborazione.

b) Il

reclamante obietta però che la sua disdetta del 21 luglio 2009 (doc. 4)

è limitata alle obbligazioni previste dallo stesso contratto di

collaborazione (in particolare quelle relative alla creazione di un gruppo di

società detenute da una holding attiva nel settore edile) – ovvero al capitolo

II – e non alle premesse contenute nel capitolo I, ad eccezione del punto 5. Fondata

su allegazioni nuove che non possono essere considerate in questa sede (sopra

consid. 1.3), questa tesi non può essere seguita. Soprattutto, il reclamante

non spiega in base a quale disposizione o norma egli sarebbe stato abilitato a

disdire unilateralmente solo parte del contratto, oltretutto quella che pone a

suo carico alcuni obblighi. Il punto 5.2 del capitolo II non prevede ad ogni

modo la possibilità di una disdetta parziale e invero le sue condizioni non apparivano neppure date. Fatto sta che il

reclamante non può seriamente pretendere di liberarsi dai propri obblighi e

allo stesso tem­po esigere dal contraente che esegua una parte di quelli

assunti firmando il contratto di collaborazione.

Viceversa, venuto meno l’impegno di RE 1 di tenere fede ai

propri doveri, appare verosimile che CO 1 possa pure lui rifiutare di eseguire

quanto si è impegnato a pagare con la sottoscrizione del contratto. Perlomeno l’apprezzamento

dei fatti operato dal Pretore sulla base della documentazione agli atti non può

dirsi manifestamente errato nel senso dell’art. 320

lett. b CPC.

6.3

In

definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per quanto riguarda sia

l’apprezzamento dei documenti prodotti dalle parti sia l’applicazione del

diritto. Il reclamo non può quindi ch’essere

respinto, ferma restando la facoltà per l’istante di far valere le proprie ragioni

davanti al giudice del merito in procedura ordinaria (sopra consid. 2).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000'448.90,

supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli

rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).