14.2017.111
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimenti di debito firmati in adempimento delle premesse di un contratto di collaborazione. Disdetta del contratto da parte dell’escutente
27 novembre 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.111
Lugano
27 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 3 marzo 2017 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 4 maggio 2009, RE 1 e CO 1 hanno
firmato un contratto di collaborazione (“Zusammenarbeitsvertrag”),
avente quale oggetto diverse operazioni di natura societaria, in particolare la
costituzione o l’acquisto di una holding mirata alla creazione di un “nuovo gruppo di aziende” operante nel campo
dell’edilizia e nei settori correlati. Al punto 7 delle premesse CO 1 ha
confermato di dovere a RE 1 € 924'755.– (fr. 1'405'645.–) per i motivi
indicati ai punti 3, 4 e 6 delle stesse premesse, le modalità di rimborso del
debito dovendo essere specificate in riconoscimenti di debito da firmarsi con
atti separati. Il 7 maggio 2009, CO 1 ha sottoscritto a favore di RE 1 un
riconoscimento di debito (“Schuldanerkennung”) per € 1'025'336.69,
da rimborsarsi in 16 rate mensili variabili entro il 31 agosto 2010, e il 1°
giugno 2009 ha firmato un estratto conto (“Kontoauszug”) in base al quale
il saldo del suo debito a quella data era di € 940'536.69.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 febbraio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 1'000'448.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° settembre 2010,
indicando quale titolo di credito il “Riconoscimento di debito 7.5.2009 ed estratto conto 1.6.2009 (cambio
valuta: 20.2.2017)”.
C. Avendo CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 3 marzo 2017 RE 1 ne
ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 marzo 2017. Con replica e duplica
spontanee inoltrate rispettivamente il 6 e il 24 aprile 2017, l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.
D. Statuendo con decisione del 27 giugno
2017, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico
dell’escutente le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 10'000.–
a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 7 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni dell’11 agosto 2017, CO 1
ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 28 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame è pertanto irricevibile la traduzione in italiano – presentata
per la prima volta col reclamo – del “Contratto di collaborazione” prodotto in
prima sede dal convenuto quale doc. 2 e i suoi allegati 1, 2, 3 e 5 (contratto
di vendita, riconoscimenti di debito del 9 febbraio e del 30 marzo 2009 e
trascrizione del gruppo aziendale __________). Pure nuove e inammissibili sono
le allegazioni di fatto sull’estensione della disdetta del contratto di collaborazione
(reclamo, seconda metà della pag. 7).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha esordito ritenendo che le due scritture
private sulle quali l’istante fonda la propria pretesa (il riconoscimento di
debito 7 maggio 2009 e l’estratto conto al 1° giugno 2009,
entrambi sottoscritti da ambedue le parti) non possono
costituire validi riconoscimenti di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
Egli è giunto a tale conclusione dopo aver anzitutto osservato che le stesse risultano
essere parte integrante del contratto
di collaborazione
sottoscritto il 4 maggio 2009 dalle parti, dal quale – se confrontato con l’estratto
conto del 1° giugno 2009 – si evincono le medesime
persone nonché cifre di dare e avere pressoché identiche. Il Pretore ha poi
osservato che in quel contratto l’escusso si è pure riconosciuto debitore nei
confronti dell’istante per fr. 1'405'645.– e che le modalità di rimborso
di tale debito sarebbero state oggetto di separata pattuizione, poi finalizzata
nel documento sul quale l’escutente fonda la propria pretesa. Documento che
però, in seguito alla risoluzione con effetto immediato del contratto di
collaborazione, è decaduto assieme ad esso e alle pattuizioni contenute nel suo
preambolo, motivo per cui il Pretore ha respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta che il riconoscimento di debito e il conto aggiornato al
1° giugno 2009 da lui prodotti siano parti integranti del contratto di
collaborazione. Pur ammettendo che l’allestimento della “Schuldanerkennung”
fosse stata prevista dal suddetto contratto, a suo dire il riconoscimento di
debito elenca già nel suo allegato le causali del pagamento richiesto, senza
alcun accenno al “Zusammenarbeitsvertrag”. Contrariamente a quanto sostiene il primo giudice, nemmeno si può
dire che le somme indicate nei due documenti siano “pressoché identiche”, in
particolare ove si consideri che l’importo a favore dell’istante nel contratto
di collaborazione non coincide né con quello stabilito nel riconoscimento di
debito né con quello risultante dall’estratto conto. A mente del reclamante la
disdetta del contratto di collaborazione ha estinto unicamente le obbligazioni
previste dallo stesso (in particolare quelle relative alla creazione di un
gruppo di società detenute da una holding attiva nel settore edile) e non
quelle indicate nel riconoscimento di debito. Ad ogni modo, quand’anche si
volesse ritenere che il riconoscimento di debito dipendesse dal contratto di
collaborazione, la disdetta di quest’ultimo non concerne tutti i suoi punti,
men che meno quello relativo al rimborso del debito nei suoi confronti.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.1
Nel
caso specifico, come visto RE 1 fonda la propria pretesa nei confronti di CO 1 su
due documenti sottoscritti da quest’ultimo il 7 maggio e il 1° giugno 2009 a __________,
l’uno intitolato “Schuldanerkennung”
e l’altro “Kontoauszug per 1. Juni 2009”
(doc. A e B acclusi all’istanza). Apponendo la propria firma – peraltro
autenticata da un notaio – sul riconoscimento di debito, il convenuto si è
dichiarato d’accordo con il contenuto dello stesso e si è con ciò
riconosciuto debitore di € 1'025'336.69 nei confronti dell’istante per
diversi prestiti e transazioni (“aus
verschiedenen Darlehen und Geschäften”), così come
indicato nel suo allegato 1 (estratto conto del 1° maggio 2009). Posto come
tale documento non contenga alcun rinvio diretto o indiretto al contratto di
collaborazione precedentemente sottoscritto dalle parti, esso costituisce – dal
profilo formale – un riconoscimento di debito
incondizionato, con modalità di pagamento rateale, che in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF giustifica di
per sé il rigetto provvisorio dell’opposizione nella misura della somma riconosciuta e aggiornata al 1° giugno 2009 (doc. B, pure firmato
dall’escusso), ossia a € 940'536.69, pari a fr. 1'000'448.90 secondo la
conversione proposta dall’istante (doc. C) e rimasta incontestata, oltre agli
interessi di mora del 5% dal 1° settembre 2010, cioè dal giorno successivo alla
scadenza dell’ultima rata di pagamento (stabilita per il 31 agosto 2010).
5.2
Come
questa Camera ha già avuto modo di ricordare in merito a una precedente
esecuzione relativa alle tre prime rate dello stesso riconoscimento di debito
(sentenza della CEF 14.2009.88 del 30 novembre 2009, consid. 4 e 5), a questo
primo stadio dell’esame – limitato al titolo di rigetto (art. 82 cpv. 1 LEF) –
la validità e i motivi (mutuo, fideiussione, cessioni di credito ecc.) alla
base dell’allestimento di quel documento possono ritenersi provati dal solo
fatto che sottoscrivendolo l’escusso ne ha implicitamente attestato e
confermato il contenuto.
5.3
La
questione decisiva da risolvere in questa sede è invece quella di sapere se – come
ritenuto dal Pretore seguendo la tesi del convenuto – la disdetta del contratto
di collaborazione significata da RE 1 il 21 luglio 2009 (non allegata nella sentenza
della Camera appena citata) ha fatto decadere anche il riconoscimento di debito
e l’estratto conto aggiornato. Trattandosi di una
circostanza successiva alla firma di tali atti, il quesito va analizzato nel
quadro dell’esame delle eccezioni nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
6.
In virtù della norma appena citata, all’escusso incombe l’onere di
rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma
devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF).
6.1
Nel
caso concreto, CO 1 sostiene che con la disdetta del contratto di
collaborazione siano anche decaduti i suoi riconoscimenti di debito. Il Pretore
ha accolto la sua tesi dopo aver confrontato gli importi indicati sull’estratto
conto con i punti 4, 6 e 7 delle premesse del contratto di collaborazione.
6.2
Nel
reclamo RE 1 contesta che il riconoscimento di debito e il conto
aggiornato al 1° giugno 2009 siano parti integranti del contratto di
collaborazione, pur ammettendo, per la prima volta, l’esistenza di una
connessione tra quegli atti e le premesse del contratto, che però a suo parere
costituiscono solo l’istoriato delle posizioni di dare e avere fra le parti.
a) Ora,
è pacifico che il riconoscimento di debito sia
stato sottoscritto in adempimento del punto 7 delle premesse del contratto
di collaborazione (doc. 2 accluso alle osservazioni all’istanza, ad II/1.1),
che riassume i debiti descritti nei precedenti punti 3, 4 e 6 delle stesse
premesse. Ne danno atto sia il convenuto (osservazioni all’istanza,
pag. 3 ad 6 e 7; duplica, pag. 3 ad 4, in particolare in merito
alla fideiussione (“Bürgschaft”) di
€ 1'053'630.– della __________ SA citata nel punto 4, che rinvia all’accordo 9
febbraio 2009 annesso al contratto di collaborazione quale allegato 3) sia lo
stesso istante in sede di reclamo (ad II/2 e III/3). È così indubbio che la
sottoscrizione dei riconoscimenti di debito è legata
all’approvazione dell’intero contratto di collaborazione, come risulta esplicitamente
dal testo del punto 7 (“mit der Unterzeichnung
des vorliegenden Vertrages”). Non si può escludere, in altre parole,
che l’escusso non avrebbe firmato i riconoscimenti di debito e il punto 7 delle
premesse se RE 1 non avesse accettato di sottoscrivere il contratto di
collaborazione.
b) Il
reclamante obietta però che la sua disdetta del 21 luglio 2009 (doc. 4)
è limitata alle obbligazioni previste dallo stesso contratto di
collaborazione (in particolare quelle relative alla creazione di un gruppo di
società detenute da una holding attiva nel settore edile) – ovvero al capitolo
II – e non alle premesse contenute nel capitolo I, ad eccezione del punto 5. Fondata
su allegazioni nuove che non possono essere considerate in questa sede (sopra
consid. 1.3), questa tesi non può essere seguita. Soprattutto, il reclamante
non spiega in base a quale disposizione o norma egli sarebbe stato abilitato a
disdire unilateralmente solo parte del contratto, oltretutto quella che pone a
suo carico alcuni obblighi. Il punto 5.2 del capitolo II non prevede ad ogni
modo la possibilità di una disdetta parziale e invero le sue condizioni non apparivano neppure date. Fatto sta che il
reclamante non può seriamente pretendere di liberarsi dai propri obblighi e
allo stesso tempo esigere dal contraente che esegua una parte di quelli
assunti firmando il contratto di collaborazione.
Viceversa, venuto meno l’impegno di RE 1 di tenere fede ai
propri doveri, appare verosimile che CO 1 possa pure lui rifiutare di eseguire
quanto si è impegnato a pagare con la sottoscrizione del contratto. Perlomeno l’apprezzamento
dei fatti operato dal Pretore sulla base della documentazione agli atti non può
dirsi manifestamente errato nel senso dell’art. 320
lett. b CPC.
6.3
In
definitiva, la sentenza impugnata resiste alla critica per quanto riguarda sia
l’apprezzamento dei documenti prodotti dalle parti sia l’applicazione del
diritto. Il reclamo non può quindi ch’essere
respinto, ferma restando la facoltà per l’istante di far valere le proprie ragioni
davanti al giudice del merito in procedura ordinaria (sopra consid. 2).
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'000'448.90,
supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli
rifonderà a CO 1 fr. 4'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).