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Decisione

14.2017.113

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dal­l’Ufficio di esecuzione

di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 77'500.– oltre

agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2017, indicando quale titolo di credito

il “verbale di udienza Pretura

Mendrisio-Sud del 13 febbraio 2017”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 22 maggio 2017. Nella replica e nella duplica rispettivamente del 6

e del 19 giugno 2017, le parti sono rimaste sulle proprie

posizioni.

D. Statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria (anziché definitiva) l’op­­posizione

interposta dalla parte convenuta, ponendo le spese processuali di

fr. 440.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le

ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2017 per ottenerne,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e – implicitamente

– la reiezione dell’istanza. Con decreto del 12 luglio 2017 il presidente della

Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo

in concreto la notifica avvenuta alla patrocinatrice di RE 1 il 28 giugno 2017,

il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è

scaduto sabato 8 luglio, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale

seguente, ovvero lunedì 10 luglio 2017, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per

il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di

accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un

titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto

dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove

l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132

III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo

effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il verbale di udienza del 13

febbraio 2017 contenente l’accordo raggiunto dalle parti – da cui risulta

l’impegno incondizionato da parte della moglie di pagare al marito un preciso importo

allo scopo di ripartire i risparmi di famiglia – non può costituire un titolo

di rigetto definitivo, bensì solo provvisorio, dell’opposizione interposta

dall’escusso, poiché non è stato stabilito in una convenzione omologata dal

giudice né è integrato nel dispositivo pronunciato al termine del dibattimento.

Egli ha poi respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta

dopo aver ritenuto che il conteggio da lei stessa allestito e prodotto con le

osservazioni costituisse una mera allegazione di parte. Per questi motivi, il

primo giudice ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via

provvisoria.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta che l’accordo raggiunto in occasione della suddetta

udienza sia parificabile a un riconoscimento di debito e rimprovera al Pretore

di avere erroneamente sostituito nella sua decisione la parola “versamento” usata

nel­l’accordo con la parola “pagamento”. A mente della reclamante, non essendo la somma pattuita destinata al

patrimonio di CO 1 ma alla gestione paritaria da parte di quest’ultimo dei risparmi famigliari in attesa della

completa definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la

dichiarazione da lei espres­sa in udienza potrebbe semmai

essere intesa come una disponibilità da parte sua a versare una garanzia.

Poiché, però, nella domanda di esecuzione l’escutente non ha precisato la sua

intenzione di procedere per ottenere la prestazione di una garanzia nel senso

dell’art. 38 cpv. 1 LEF, la procedura di esecuzione (ordinaria) volta al

pagamento così come da lui avviata non può essere continuata.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle

parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione.

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,

ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2

Nel caso concreto, il documento su cui l’istante fonda la propria

pretesa è come visto il verbale dell’udienza tenutasi il 13 febbraio 2017 nella

procedura di protezione dell’unione coniugale delle parti (doc. C). Dallo

stesso verbale – sottoscritto da entrambi i coniugi – si evince che durante la

discussione essi hanno trovato un accordo sulla destinazione dei risparmi, a

quel momento interamente depositati presso l’escussa, in forza del quale RE 1 ha

assunto in modo incondizionato l’impegno di “versare”

entro dieci giorni sul conto del marito l’importo complessivo di

fr. 104'750.–.

a) Che

il Pretore abbia sostituito nella sua decisione la parola “versamento” usata

nell’accordo con la parola “pagamento” non è illegittimo perché nel contesto in cui sono state espresse esse

sono sinonime (v. per esempio il Grande dizionario della lingua italiana, t.

XXI, pag. 796 ad 2). L’impegno della reclamante era infatti quello di

trasferire entro dieci giorni sul

conto del marito la metà dei risparmi comuni, quantificata in fr. 104'750.–, onde per­metterne una gestione

“paritaria” (sopra ad A).

Tale scopo poteva essere raggiunto solo con la corresponsione, il versamento,

il deposito o il pagamento – che dir si voglia – della somma in questione a

favore del marito. A prescindere del fatto che tutto o parte di quell’importo

potrebbe dover essere restituito alla moglie a seguito di una decisione sulla

suddivisione dei risparmi in separata sede, nel frattempo, secondo la volontà

delle parti, la metà dei risparmi deve passare da un conto all’altro per

consentire al marito di poterla gestire.

Del

resto, per ammettere l’esistenza di un riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF è sufficiente che il debitore si riconosca obbligato a

corrispondere a un terzo una somma di denaro determinata o determinabile, non deve

anche prometterne il pagamento o manifestare la sua volontà di pagarla (sentenza della CEF 14.2001.87 del 13 dicembre 2001; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82

LEF, con rinvii). E la causa del debito pecuniario riconosciuto non è di

rilievo: l’attribuzione può anche essere provvisoria, come in caso di

concessione di un mutuo o di consegna di una somma da gestire nel quadro di un

mandato. Non vi è quindi dubbio che sottoscrivendo il verbale d’udienza, RE 1

abbia manifestato la volontà di corrispondere fr. 104'750.–

all’istante, ovvero abbia riconosciuto di dovergli tale

somma giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. La sua censura non merita dunque protezione.

b) L’esecuzione

per prestazione di garanzie nel senso dell’art. 38 cpv. 1 LEF tende a

costringere l’escusso a eseguire una prestazione che non è destinata a soddisfare

direttamente l’escutente, ma a garantirgli l’esecuzione di un debito di cui è

beneficiario, attraverso la costituzione di una garanzia, pecuniaria o non, cui

l’e­scutente possa attingere qualora l’escusso non soddisfi il suo obbligo

principale (DTF 129 III 194 consid. 2.1). Nel caso in esame, invano si

cercherebbe nell’accordo raggiunto il 13 febbraio 2017 quale debito la

reclamante avrebbe inteso garantire con il suo impegno di versare al marito la

metà dei risparmi comuni. Essa si è infatti obbligata a versare a lui direttamente una

somma di denaro espressa in valuta legale svizzera. CO 1

ha quindi giustamente fatto capo all’esecuzione ordinaria volta a ottenere il

pagamento di danaro e non la prestazione di garanzie, giacché l’accordo in

questione gli conferisce il diritto di ottenere direttamente la somma promessa

dalla moglie, mentre con un’esecuzione in prestazione di garanzie – per la

quale oltretutto egli non dispone di alcun titolo – la somma versata dalla

moglie o ricavata dalla vendita dei suoi beni andrebbe depositata a favore di

lui presso l’ufficio di esecuzione, e per esso presso lo stabilimento cantonale

dei depositi così come previsto dall’art. 9 LEF (sentenza della CEF 15.2009.5

del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid. 2.1; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 38). Ciò non corrisponderebbe a quanto pattuito dalle parti. Infondata, anche tale censura va pertanto respinta.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 77'500.–, supera senz’altro la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,

sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).