14.2017.113
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9 novembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.113
Lugano
9 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2017.381 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 9 maggio 2017 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 10 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una procedura a
protezione dell’unione coniugale promossa il 4 gennaio 2017 da RE 1 contro CO 1,
all’udienza di discussione indetta dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Sud per il 13 febbraio 2017, le parti hanno trovato il seguente
accordo: “Sull’importo dei
risparmi, attualmente depositati su un conto intestato unicamente a RE 1 (…),
impregiudicata qualsiasi decisione sulla suddivisione dei risparmi e sulla
titolarità di questi fondi, [essi]
convengono che gli stessi
vengano gestiti in misura paritaria da entrambi i coniugi, riservato il
giudizio su eventuali conguagli da definire in separata sede. RE 1 verserà
perciò sul conto di CO 1 l’importo complessivo di fr. 104'750.– entro 10
giorni” (doc. C accluso all’istanza di rigetto).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2017 dall’Ufficio di esecuzione
di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 77'500.– oltre
agli interessi del 5% dal 24 febbraio 2017, indicando quale titolo di credito
il “verbale di udienza Pretura
Mendrisio-Sud del 13 febbraio 2017”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 maggio
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 22 maggio 2017. Nella replica e nella duplica rispettivamente del 6
e del 19 giugno 2017, le parti sono rimaste sulle proprie
posizioni.
D. Statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria (anziché definitiva) l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo le spese processuali di
fr. 440.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2017 per ottenerne,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e – implicitamente
– la reiezione dell’istanza. Con decreto del 12 luglio 2017 il presidente della
Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta alla patrocinatrice di RE 1 il 28 giugno 2017,
il termine di dieci giorni, iniziato a decorrere il giorno successivo, è
scaduto sabato 8 luglio, sicché il reclamo, presentato il primo giorno feriale
seguente, ovvero lunedì 10 luglio 2017, è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per
il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di
accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto
dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove
l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132
III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo
effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il verbale di udienza del 13
febbraio 2017 contenente l’accordo raggiunto dalle parti – da cui risulta
l’impegno incondizionato da parte della moglie di pagare al marito un preciso importo
allo scopo di ripartire i risparmi di famiglia – non può costituire un titolo
di rigetto definitivo, bensì solo provvisorio, dell’opposizione interposta
dall’escusso, poiché non è stato stabilito in una convenzione omologata dal
giudice né è integrato nel dispositivo pronunciato al termine del dibattimento.
Egli ha poi respinto l’eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta
dopo aver ritenuto che il conteggio da lei stessa allestito e prodotto con le
osservazioni costituisse una mera allegazione di parte. Per questi motivi, il
primo giudice ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via
provvisoria.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta che l’accordo raggiunto in occasione della suddetta
udienza sia parificabile a un riconoscimento di debito e rimprovera al Pretore
di avere erroneamente sostituito nella sua decisione la parola “versamento” usata
nell’accordo con la parola “pagamento”. A mente della reclamante, non essendo la somma pattuita destinata al
patrimonio di CO 1 ma alla gestione paritaria da parte di quest’ultimo dei risparmi famigliari in attesa della
completa definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti, la
dichiarazione da lei espressa in udienza potrebbe semmai
essere intesa come una disponibilità da parte sua a versare una garanzia.
Poiché, però, nella domanda di esecuzione l’escutente non ha precisato la sua
intenzione di procedere per ottenere la prestazione di una garanzia nel senso
dell’art. 38 cpv. 1 LEF, la procedura di esecuzione (ordinaria) volta al
pagamento così come da lui avviata non può essere continuata.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle
parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione.
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile,
ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2
Nel caso concreto, il documento su cui l’istante fonda la propria
pretesa è come visto il verbale dell’udienza tenutasi il 13 febbraio 2017 nella
procedura di protezione dell’unione coniugale delle parti (doc. C). Dallo
stesso verbale – sottoscritto da entrambi i coniugi – si evince che durante la
discussione essi hanno trovato un accordo sulla destinazione dei risparmi, a
quel momento interamente depositati presso l’escussa, in forza del quale RE 1 ha
assunto in modo incondizionato l’impegno di “versare”
entro dieci giorni sul conto del marito l’importo complessivo di
fr. 104'750.–.
a) Che
il Pretore abbia sostituito nella sua decisione la parola “versamento” usata
nell’accordo con la parola “pagamento” non è illegittimo perché nel contesto in cui sono state espresse esse
sono sinonime (v. per esempio il Grande dizionario della lingua italiana, t.
XXI, pag. 796 ad 2). L’impegno della reclamante era infatti quello di
trasferire entro dieci giorni sul
conto del marito la metà dei risparmi comuni, quantificata in fr. 104'750.–, onde permetterne una gestione
“paritaria” (sopra ad A).
Tale scopo poteva essere raggiunto solo con la corresponsione, il versamento,
il deposito o il pagamento – che dir si voglia – della somma in questione a
favore del marito. A prescindere del fatto che tutto o parte di quell’importo
potrebbe dover essere restituito alla moglie a seguito di una decisione sulla
suddivisione dei risparmi in separata sede, nel frattempo, secondo la volontà
delle parti, la metà dei risparmi deve passare da un conto all’altro per
consentire al marito di poterla gestire.
Del
resto, per ammettere l’esistenza di un riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF è sufficiente che il debitore si riconosca obbligato a
corrispondere a un terzo una somma di denaro determinata o determinabile, non deve
anche prometterne il pagamento o manifestare la sua volontà di pagarla (sentenza della CEF 14.2001.87 del 13 dicembre 2001; Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82
LEF, con rinvii). E la causa del debito pecuniario riconosciuto non è di
rilievo: l’attribuzione può anche essere provvisoria, come in caso di
concessione di un mutuo o di consegna di una somma da gestire nel quadro di un
mandato. Non vi è quindi dubbio che sottoscrivendo il verbale d’udienza, RE 1
abbia manifestato la volontà di corrispondere fr. 104'750.–
all’istante, ovvero abbia riconosciuto di dovergli tale
somma giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. La sua censura non merita dunque protezione.
b) L’esecuzione
per prestazione di garanzie nel senso dell’art. 38 cpv. 1 LEF tende a
costringere l’escusso a eseguire una prestazione che non è destinata a soddisfare
direttamente l’escutente, ma a garantirgli l’esecuzione di un debito di cui è
beneficiario, attraverso la costituzione di una garanzia, pecuniaria o non, cui
l’escutente possa attingere qualora l’escusso non soddisfi il suo obbligo
principale (DTF 129 III 194 consid. 2.1). Nel caso in esame, invano si
cercherebbe nell’accordo raggiunto il 13 febbraio 2017 quale debito la
reclamante avrebbe inteso garantire con il suo impegno di versare al marito la
metà dei risparmi comuni. Essa si è infatti obbligata a versare a lui direttamente una
somma di denaro espressa in valuta legale svizzera. CO 1
ha quindi giustamente fatto capo all’esecuzione ordinaria volta a ottenere il
pagamento di danaro e non la prestazione di garanzie, giacché l’accordo in
questione gli conferisce il diritto di ottenere direttamente la somma promessa
dalla moglie, mentre con un’esecuzione in prestazione di garanzie – per la
quale oltretutto egli non dispone di alcun titolo – la somma versata dalla
moglie o ricavata dalla vendita dei suoi beni andrebbe depositata a favore di
lui presso l’ufficio di esecuzione, e per esso presso lo stabilimento cantonale
dei depositi così come previsto dall’art. 9 LEF (sentenza della CEF 15.2009.5
del 5 febbraio 2009, RtiD 2009 II 723 n. 43c, consid. 2.1; Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 38). Ciò non corrisponderebbe a quanto pattuito dalle parti. Infondata, anche tale censura va pertanto respinta.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato intimato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 77'500.–, supera senz’altro la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante,
sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).