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Decisione

14.2017.114

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione in seguito a una transazione conclusa nel quadro di una precedente esecuzione

10 novembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 maggio

2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte

del 29 maggio 2017. Nella replica dell’8 giugno 2017 e

nella duplica del 22 giugno 2017 le parti si sono poi riconfermate nelle

rispettive e antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 380.– e

un’indennità di fr. 1'000.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2017 per ottenere "in via principale" che l’istanza sia "accolta" (recte: respinta) e la sua opposizione pure, e che spese e

ripetibili della prima sede non siano poste a suo carico. Stante l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato lunedì 10 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore

di RE 1 il 28 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che lo scritto del 5

novembre 2015 con cui l’escusso si è riconosciuto debitore di fr. 17'798.40

nei confronti dell’istante per lo svolgimento di un mandato di gestione di

società costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,

dedotti i fr. 8'000.– da lui già pagati, per l’importo posto in esecuzione.

Ha poi respinto l’eccezione sollevata dall’escusso, secondo cui le prestazioni

sarebbero già state dedotte in una precedente causa giudiziaria chiusa con un

accordo transattivo, rilevando come importi, parti coinvolte, numeri d’esecuzione

e causali siano diversi in una procedura e nell’altra.

4.

Nel reclamo RE 1 ribadisce che l’esecuzione

verte su fatture già fatte valere in una precedente esecuzione (n. __________6)

dell’UE di Lugano promossa dalla CO 1, e che entrambe

traggono origine dallo stesso mandato di servizio, quello del 19 settembre

2014.

Ora, egli sostiene, la transazione raggiunta il 9 novembre 2016 nella

causa di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. 2186161 fatto

spiccare nei suoi confronti dalla PI 2 davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud (SO.__________ 1) avrebbe

regolato tutti i rapporti sca­turiti dall’unico mandato di

gestione esistente tra le parti, da ritenersi sciolto dal 31 dicembre 2015.

5.

Non

è dubbio – e neppure il reclamante lo contesta – che il riconoscimento di

debito di fr. 17'798.40 da lui firmato il 5 novembre 2015 (doc. D) costituisce in sé un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________8 per fr. 9'798.40 oltre agli

interessi del 5% dallo stesso 5 novembre 2015. L’unico punto controverso è

determinare se la decisione impugnata in merito agli effetti della transazione

del 9 novembre 2016 resiste alle critiche del reclamante.

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nella

fattispecie RE 1 ribadisce la tesi sostenuta in prima sede, secondo cui la

transazione raggiunta il 9 novembre 2016 avrebbe estinto anche il credito posto nell’esecuzione in esame, senza

però confrontarsi con la motivazione del primo giu­dice, che confuta tale tesi

rilevando come importi, parti coinvolte, numeri d’esecuzione

e causali siano diversi in una causa e nel­l’altra. Insufficientemente motivato

(nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC),

il reclamo appare inammissibile (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

6.2

La questione della ricevibilità del

reclamo, ad ogni buon conto, può rimanere aperta, perché lo stesso reclamante

indica che la prima esecuzione (n. __________1) da lui citata è stata promossa

dalla PI 2 – e non dalla CO 1 – per complessivi fr. 71'337.30 – e non per fr. 9'798.40

– in relazione a tre fatture diverse per numero e importo

rispetto a quelle dedotte nella (terza) esecuzione in esame. La transazione conclusa

il 9 novembre 2016 tra la PI 2 e RE 1 nella causa di rigetto dell’opposizione

interposta contro il primo precetto esecutivo (inc. SO.__________ 1 – __________1,

doc. 4 accluso alle osservazioni all’istanza) non concerne quindi in alcun modo

né la seconda né la terza esecuzione, e manca ogni indizio che lo scioglimento

del rapporto contrattuale tra la PI 2 e il reclamante vincoli anche la CO 1. Il fatto poi che i crediti

dedotti nella seconda (n. __________6) e nella terza esecuzione siano apparentemente identici non è di rilievo per il giudizio odierno,

poiché il reclamante non ha reso verosimile – e invero neppure allegato – che

sia intervenuta una transazione nella causa di rigetto dell’opposizione avviata

davanti alla Pretura di

Lugano (SO__________91) o una decisione di merito a proposito della seconda esecuzione. La sentenza impugnata merita dunque conferma.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'798.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).