14.2017.114
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di mandato. Eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione in seguito a una transazione conclusa nel quadro di una precedente esecuzione
10 novembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.114
Lugano
10 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.418 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 11 maggio
2017 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato da RE 1 il 10
luglio contro la decisione emessa il 27 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________8 emesso il 10 febbraio 2017
dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 9'798.40 oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2015, indicando
quale titolo di credito: “Costituzione
e gestione ’PI 1, __________’ (beneficiario economico e azionista unico RE 1).
Contratto di mandato 19.09.2014 e addendum 04.01.2016 + Riconoscimento di
debito 05.11.2015. Fattura parz. 13.04.2015 di Fr. 1'698.40 / fattura
23.07.2015 di Fr. 4'590.–- / fattura 06.10.2015 di Fr. 3'510.–-”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 maggio
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte
del 29 maggio 2017. Nella replica dell’8 giugno 2017 e
nella duplica del 22 giugno 2017 le parti si sono poi riconfermate nelle
rispettive e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 380.– e
un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 luglio 2017 per ottenere "in via principale" che l’istanza sia "accolta" (recte: respinta) e la sua opposizione pure, e che spese e
ripetibili della prima sede non siano poste a suo carico. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato lunedì 10 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 28 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che lo scritto del 5
novembre 2015 con cui l’escusso si è riconosciuto debitore di fr. 17'798.40
nei confronti dell’istante per lo svolgimento di un mandato di gestione di
società costituisce in sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
dedotti i fr. 8'000.– da lui già pagati, per l’importo posto in esecuzione.
Ha poi respinto l’eccezione sollevata dall’escusso, secondo cui le prestazioni
sarebbero già state dedotte in una precedente causa giudiziaria chiusa con un
accordo transattivo, rilevando come importi, parti coinvolte, numeri d’esecuzione
e causali siano diversi in una procedura e nell’altra.
4.
Nel reclamo RE 1 ribadisce che l’esecuzione
verte su fatture già fatte valere in una precedente esecuzione (n. __________6)
dell’UE di Lugano promossa dalla CO 1, e che entrambe
traggono origine dallo stesso mandato di servizio, quello del 19 settembre
2014.
Ora, egli sostiene, la transazione raggiunta il 9 novembre 2016 nella
causa di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. 2186161 fatto
spiccare nei suoi confronti dalla PI 2 davanti alla Pretura di Mendrisio-Sud (SO.__________ 1) avrebbe
regolato tutti i rapporti scaturiti dall’unico mandato di
gestione esistente tra le parti, da ritenersi sciolto dal 31 dicembre 2015.
5.
Non
è dubbio – e neppure il reclamante lo contesta – che il riconoscimento di
debito di fr. 17'798.40 da lui firmato il 5 novembre 2015 (doc. D) costituisce in sé un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________8 per fr. 9'798.40 oltre agli
interessi del 5% dallo stesso 5 novembre 2015. L’unico punto controverso è
determinare se la decisione impugnata in merito agli effetti della transazione
del 9 novembre 2016 resiste alle critiche del reclamante.
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nella
fattispecie RE 1 ribadisce la tesi sostenuta in prima sede, secondo cui la
transazione raggiunta il 9 novembre 2016 avrebbe estinto anche il credito posto nell’esecuzione in esame, senza
però confrontarsi con la motivazione del primo giudice, che confuta tale tesi
rilevando come importi, parti coinvolte, numeri d’esecuzione
e causali siano diversi in una causa e nell’altra. Insufficientemente motivato
(nel senso dell’art. 321 cpv. 1 CPC),
il reclamo appare inammissibile (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
6.2
La questione della ricevibilità del
reclamo, ad ogni buon conto, può rimanere aperta, perché lo stesso reclamante
indica che la prima esecuzione (n. __________1) da lui citata è stata promossa
dalla PI 2 – e non dalla CO 1 – per complessivi fr. 71'337.30 – e non per fr. 9'798.40
– in relazione a tre fatture diverse per numero e importo
rispetto a quelle dedotte nella (terza) esecuzione in esame. La transazione conclusa
il 9 novembre 2016 tra la PI 2 e RE 1 nella causa di rigetto dell’opposizione
interposta contro il primo precetto esecutivo (inc. SO.__________ 1 – __________1,
doc. 4 accluso alle osservazioni all’istanza) non concerne quindi in alcun modo
né la seconda né la terza esecuzione, e manca ogni indizio che lo scioglimento
del rapporto contrattuale tra la PI 2 e il reclamante vincoli anche la CO 1. Il fatto poi che i crediti
dedotti nella seconda (n. __________6) e nella terza esecuzione siano apparentemente identici non è di rilievo per il giudizio odierno,
poiché il reclamante non ha reso verosimile – e invero neppure allegato – che
sia intervenuta una transazione nella causa di rigetto dell’opposizione avviata
davanti alla Pretura di
Lugano (SO__________91) o una decisione di merito a proposito della seconda esecuzione. La sentenza impugnata merita dunque conferma.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'798.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).