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Decisione

14.2017.115

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Osservazioni all’istanza dichiarate tardive. Irricevibilità delle allegazioni di fatto contenute nel reclamo e dello stesso reclamo

31 ottobre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord. Nel termine impartitole dal Pretore aggiunto per presentare

eventuali osservazioni scritte, il 9 giugno 2017 la

società convenuta ha formulato una richiesta di proroga di dieci giorni, adducendo

che il suo responsabile era assente all’estero. Accogliendo tale richiesta, il

12 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha concesso una proroga di ulteriori dieci

giorni. Con osservazioni del 23 giugno 2017, la RE 1 si è (implicitamente)

opposta all’istanza.

C. Accertata la tardività delle osservazioni inoltrate dall’escussa, con decisione

del 26 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo

carico la tassa di giustizia di fr. 320.– e le spese di fr. 50.– ,

nonché un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta con un reclamo del 7 luglio 2017 (inoltrato

erroneamente al Tribunale cantonale amministrativo, ma poi trasmesso per

competenza a questa Camera), per ottenerne l’annullamento, chiedendo inoltre

che fosse ordinato alla Pretura “di

esperire un incontro conciliativo a soddisfazione di tutte le parti”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni. Tuttavia, invitato dal Pretore aggiunto

a trasmettere direttamente a questa Camera i documenti da lui prodotti con l’istanza,

CO 1 ha colto l’occasione per postulare la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a

prescindere dall’errata indicazione della competenza del Tribunale cantonale

amministrativo contenuta nel reclamo.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 28

giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico la reclamante si limita a contestare la “decisione provvisoria” emessa

dal primo giudice il quale, a suo dire, basandosi sull’accordo stipulato tra le

parti il 17 marzo 2017 (doc. B accluso all’istanza), non avrebbe tenuto conto

del dissenso da essa espresso in merito all’esecuzione dello stesso come previsto

al suo punto 6, né delle detrazioni richieste con le osservazioni all’istanza

per i danni causati dal suo collaboratore CO 1. Sennonché l’allegato in

questione è stato ritenuto tardivo dal primo giudice e la reclamante, tranne

porre la parola “tardivo” tra virgolette, non muove alcuna critica motivata al

riguardo. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono così nuove e

pertanto inammissibili,

sicché il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

Per abbondanza, comunque sia,

la decisione del Pretore aggiunto su questo punto merita senz’altro conferma.

In effetti, la convenuta ha

ritirato il 2 giugno 2017 l’ordinanza emanata il giorno precedente,

con cui era stata invitata a presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza

entro dieci giorni (tracciamento

EasyTrack n. __________), sicché il termine, iniziato a

decorrere il giorno successivo, ovvero il 3 giugno, sarebbe scaduto lunedì 12

giugno, se prima della scadenza – il 9 giugno 2017 – l’e­­scussa non avesse

richiesto e ottenuto dal primo giudice una proroga di dieci giorni del termine

assegnato (nel senso dell’art. 144 cpv. 2 CPC), riportandone la scadenza al giovedì

22.

giugno 2017, siccome l’accoglimento della domanda di proroga

non genera un nuovo termine, ma prolunga quello originario a contare dal giorno

della sua scadenza (Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.

2017, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 15 ad art. 144 CPC).

In tali circostanze, le osservazioni

dell’escussa, spedite al più presto il 23 giugno 2017 (ma verosimilmente

sabato 24 giugno 2017 unitamente alle

osservazioni nella causa parallela inoltrata da __________, v. sentenza odierna

nell’inc. 14.2017.112, consid. 1.3), erano effettivamente tardive.

1.4

Altresì irricevibile risulta la richiesta

formulata dalla RE 1 di far indire dal primo giudice un “incontro conciliativo”. Dal momento che il Pretore aggiunto ha

optato per una procedura scritta e che la tenuta di un’udienza di

discussione nella procedura di rigetto è facoltativa (art. 84 cpv. 2 LEF e 253

CPC), la convenuta avrebbe infatti dovuto presentare la propria richiesta già

in prima sede, ossia appena ricevuto l’invito a formulare osservazioni scritte

(Trezzini in: Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 13

ad art. 253 CPC). In questa sede,

tale facoltà le è preclusa (sopra consid. 1.2).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire

un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che ha presentato osservazioni

non richieste dalla Camera e comunque non ha formulato alcuna richiesta

motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2.

Le spese processuali di complessivi fr. 420.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).