14.2017.115
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Osservazioni all’istanza dichiarate tardive. Irricevibilità delle allegazioni di fatto contenute nel reclamo e dello stesso reclamo
31 ottobre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.115
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 30 maggio
2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 26 giugno 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso l’11 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 12'500.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° aprile 2017, indicando quale titolo di credito le “differenze salariali (indennità) per gli anni
2016 e 2017, come da accordo sottoscritto tra le parti in data 17.03.2017”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Nel termine impartitole dal Pretore aggiunto per presentare
eventuali osservazioni scritte, il 9 giugno 2017 la
società convenuta ha formulato una richiesta di proroga di dieci giorni, adducendo
che il suo responsabile era assente all’estero. Accogliendo tale richiesta, il
12 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha concesso una proroga di ulteriori dieci
giorni. Con osservazioni del 23 giugno 2017, la RE 1 si è (implicitamente)
opposta all’istanza.
C. Accertata la tardività delle osservazioni inoltrate dall’escussa, con decisione
del 26 giugno 2017 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico la tassa di giustizia di fr. 320.– e le spese di fr. 50.– ,
nonché un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta con un reclamo del 7 luglio 2017 (inoltrato
erroneamente al Tribunale cantonale amministrativo, ma poi trasmesso per
competenza a questa Camera), per ottenerne l’annullamento, chiedendo inoltre
che fosse ordinato alla Pretura “di
esperire un incontro conciliativo a soddisfazione di tutte le parti”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni. Tuttavia, invitato dal Pretore aggiunto
a trasmettere direttamente a questa Camera i documenti da lui prodotti con l’istanza,
CO 1 ha colto l’occasione per postulare la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a
prescindere dall’errata indicazione della competenza del Tribunale cantonale
amministrativo contenuta nel reclamo.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 28
giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico la reclamante si limita a contestare la “decisione provvisoria” emessa
dal primo giudice il quale, a suo dire, basandosi sull’accordo stipulato tra le
parti il 17 marzo 2017 (doc. B accluso all’istanza), non avrebbe tenuto conto
del dissenso da essa espresso in merito all’esecuzione dello stesso come previsto
al suo punto 6, né delle detrazioni richieste con le osservazioni all’istanza
per i danni causati dal suo collaboratore CO 1. Sennonché l’allegato in
questione è stato ritenuto tardivo dal primo giudice e la reclamante, tranne
porre la parola “tardivo” tra virgolette, non muove alcuna critica motivata al
riguardo. Tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono così nuove e
pertanto inammissibili,
sicché il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.
Per abbondanza, comunque sia,
la decisione del Pretore aggiunto su questo punto merita senz’altro conferma.
In effetti, la convenuta ha
ritirato il 2 giugno 2017 l’ordinanza emanata il giorno precedente,
con cui era stata invitata a presentare le proprie osservazioni scritte all’istanza
entro dieci giorni (tracciamento
EasyTrack n. __________), sicché il termine, iniziato a
decorrere il giorno successivo, ovvero il 3 giugno, sarebbe scaduto lunedì 12
giugno, se prima della scadenza – il 9 giugno 2017 – l’escussa non avesse
richiesto e ottenuto dal primo giudice una proroga di dieci giorni del termine
assegnato (nel senso dell’art. 144 cpv. 2 CPC), riportandone la scadenza al giovedì
22.
giugno 2017, siccome l’accoglimento della domanda di proroga
non genera un nuovo termine, ma prolunga quello originario a contare dal giorno
della sua scadenza (Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed.
2017, n. 7 ad art. 144 CPC; Frei
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 15 ad art. 144 CPC).
In tali circostanze, le osservazioni
dell’escussa, spedite al più presto il 23 giugno 2017 (ma verosimilmente
sabato 24 giugno 2017 unitamente alle
osservazioni nella causa parallela inoltrata da __________, v. sentenza odierna
nell’inc. 14.2017.112, consid. 1.3), erano effettivamente tardive.
1.4
Altresì irricevibile risulta la richiesta
formulata dalla RE 1 di far indire dal primo giudice un “incontro conciliativo”. Dal momento che il Pretore aggiunto ha
optato per una procedura scritta e che la tenuta di un’udienza di
discussione nella procedura di rigetto è facoltativa (art. 84 cpv. 2 LEF e 253
CPC), la convenuta avrebbe infatti dovuto presentare la propria richiesta già
in prima sede, ossia appena ricevuto l’invito a formulare osservazioni scritte
(Trezzini in: Commentario pratico
al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, n. 13
ad art. 253 CPC). In questa sede,
tale facoltà le è preclusa (sopra consid. 1.2).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire
un’indennità d’inconvenienza alla controparte, che ha presentato osservazioni
non richieste dalla Camera e comunque non ha formulato alcuna richiesta
motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 12'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2.
Le spese processuali di complessivi fr. 420.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).