14.2017.117
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Prova della data del pagamento. Verosimiglianza della solvibilità
5 settembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.117
Lugano
5 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.2395 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 maggio 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 9 maggio 2017
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'213.–
più interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 28 giugno 2017 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 13 luglio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal 14 luglio 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
18 luglio 2017 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. La reclamante ha prodotto ulteriori documenti il
17 e il 21 luglio 2017. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 14 luglio 2017 contro la sentenza notificata formalmente alla
RE 1 solo il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo,
come pure lo sono le successive integrazioni del 17 e 21 luglio 2017.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi
gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è
stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
(n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero
esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto con lo scritto integrativo 21 luglio
2017.
uno scritto di stessa data dell’istante, in cui essa conferma che la
reclamante ha pagato oltre ai suoi debiti nei suoi confronti fr. 2'308.30
supplementari, che le saranno rimborsati non appena conclusa la procedura e
annullata l’esecuzione, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n.
1.
risulta adempiuto. Secondo il conteggio dell’istante, gli ultimi due versamenti,
di fr. 1'990.– e fr. 995.–, sarebbero stati eseguiti dall’UE di
Lugano il 14 e il 18 luglio 2017. Sennonché la reclamante dimostra di averli
versati all’UE già il 28 giugno e il 13 luglio 2017 (ricevute accluse al
reclamo), sicché il credito dell’istante si è verosimilmente estinto prima
della pronuncia del fallimento (il 14 luglio alle ore 10:00). Tanto basterebbe
per annullare la decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF a contrario).
2.3
Ad
ogni modo, la reclamante ha pure reso verosimile il requisito della solvibilità,
condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata
ove il pagamento della somma posta in esecuzione sia avvenuto soltanto dopo la
pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF). Dall’estratto e dalle ricevute
dell’UE accluse allo scritto del 13 luglio 2017, in effetti, si evince ch’essa
ha pagato tutte le esecuzioni che non erano già estinte, salvo quella promossa
dall’istante (ma, come visto, essa ha confermato di avere ricevuto il dovuto) e
un’esecuzione sospesa da opposizione dal 1° giugno 2015. D’altronde non
risultano (più) attestati di carenza di beni a suo carico. Nelle predette
circostanze, anche se il credito dell’istante fosse stato estinto dopo la pronuncia
del fallimento, si dovrebbe comunque considerare che la capacità di pagamento della
reclamante sia più probabile della sua incapacità di pagamento, e di
conseguenza che la sua solvibilità è sufficientemente verosimile nel senso dell’art.
174.
cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 luglio 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).