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Decisione

14.2017.117

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento. Prova della data del pagamento. Verosimiglianza della solvibilità

5 settembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 28 giugno 2017 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 luglio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal 14 luglio 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

18 luglio 2017 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. La reclamante ha prodotto ulteriori documenti il

17 e il 21 luglio 2017. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione

del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 14 luglio 2017 contro la sentenza notificata formalmente alla

RE 1 solo il giorno successivo, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo,

come pure lo sono le successive integrazioni del 17 e 21 luglio 2017.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi

gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è

stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento

(n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero

esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto con lo scritto integrativo 21 luglio

2017.

uno scritto di stessa data dell’istante, in cui essa conferma che la

reclamante ha pagato oltre ai suoi debiti nei suoi confronti fr. 2'308.30

supplementari, che le saranno rimborsati non appena conclusa la procedura e

annullata l’esecu­­zione, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n.

1.

risulta adempiuto. Secondo il conteggio dell’istante, gli ultimi due versamenti,

di fr. 1'990.– e fr. 995.–, sarebbero stati eseguiti dall’UE di

Lugano il 14 e il 18 luglio 2017. Sennonché la reclamante dimostra di averli

versati all’UE già il 28 giugno e il 13 luglio 2017 (ricevute accluse al

reclamo), sicché il credito dell’istante si è verosimilmente estinto prima

della pronuncia del fallimento (il 14 luglio alle ore 10:00). Tanto basterebbe

per annullare la decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF a contrario).

2.3

Ad

ogni modo, la reclamante ha pure reso verosimile il requisito della solvibilità,

condizione indispensabile per ottenere l’annulla­­mento della decisione impugnata

ove il pagamento della somma posta in esecuzione sia avvenuto soltanto dopo la

pronuncia del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF). Dall’estratto e dalle ricevute

del­l’UE accluse allo scritto del 13 luglio 2017, in effetti, si evince ch’essa

ha pagato tutte le esecuzioni che non erano già estinte, salvo quella promossa

dall’istante (ma, come visto, essa ha confermato di avere ricevuto il dovuto) e

un’esecuzione sospesa da opposizione dal 1° giugno 2015. D’altronde non

risultano (più) attestati di carenza di beni a suo carico. Nelle predette

circostanze, anche se il credito dell’istante fosse stato estinto dopo la pro­nuncia

del fallimento, si dovrebbe comunque considerare che la capacità di pagamento della

reclamante sia più probabile della sua incapacità di pagamento, e di

conseguenza che la sua solvibilità è sufficientemente verosimile nel senso dell’art.

174.

cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 luglio 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).