Lexipedia

Decisione

14.2017.118

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità

26 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 21 giugno 2017 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 13 luglio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1

dal 14 luglio 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il vicepresidente della Camera ha concesso all’impu­­gnazione effetto

sospensivo parziale e ordinato all’Ufficio cantonale del Registro di

commercio di non far pubblicare la dichiarazione del fallimento sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio né sul Foglio ufficiale cantonale. Con scritto del 20

luglio 2017, la procedente ha segnalato che il suo credito non

era stato interamente estinto dalla reclamante, rimanendo scoperte spese esecutive

e interessi di mora per complessivi fr. 934.10.

E. Mediante

un nuovo “reclamo” (recte: atto integrativo) del 21 luglio 2017, la

RE 1 ha prodotto la prova del pagamento del saldo di fr. 934.10 vantato

dalla procedente e un estratto aggiornato delle esecuzioni ancora pendenti nei

suoi confronti. Il reclamo e l’atto integrativo non sono

stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 17 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il

14.

luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure l’atto

integrativo del 21 luglio, anche senza tenere conto della proroga del termine

fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie estive (art. 56 n. 2 e 63

LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova autentici o in senso proprio, denominati

in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati

d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento

con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha provato di avere pagato anche il saldo di fr. 934.10

vantato dalla procedente (v. doc. F accluso all’atto integrativo del 21 luglio

2017.

e scritto 20 luglio 2017 della CO 1),

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 luglio 2017) prodotto dalla reclamante

con l’atto integrativo di stessa data (doc. L) si evince che nei suoi confronti

erano pendenti solo nove esecuzioni per complessivi fr. 254'674.95, di cui una è stata pagata quello stesso giorno (n. __________,

doc. I), sei sono sospese da opposizione e due sono giunte allo

stadio del proseguimento (es. n. __________ per fr. 17'531.40 e n. __________

per fr. 15'030.90).

Dall’estratto,

d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Posto che

l’esistenza e l’importo dei crediti dedotti in esecuzioni sospese da

opposizione non possono ancora dirsi certi (tranne per l’esecuzione n. __________,

limitatamente a fr. 14'774.80 più accessori, v. doc. M e P), il fatto che

la reclamante abbia pagato recentemente ben fr. 281'444.35 tramite il

proprio azionista (doc. E) porta a ritenere che la sua situazione finanziaria

stia decisamente migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina

non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 luglio 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).