14.2017.118
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento dopo la sua pronuncia. Solvibilità
26 luglio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.118
Lugano
26 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2017 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 17 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 28 aprile 2017 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'900.– più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 21 giugno 2017 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 13 luglio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1
dal 14 luglio 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo parziale e ordinato all’Ufficio cantonale del Registro di
commercio di non far pubblicare la dichiarazione del fallimento sul Foglio ufficiale
svizzero di commercio né sul Foglio ufficiale cantonale. Con scritto del 20
luglio 2017, la procedente ha segnalato che il suo credito non
era stato interamente estinto dalla reclamante, rimanendo scoperte spese esecutive
e interessi di mora per complessivi fr. 934.10.
E. Mediante
un nuovo “reclamo” (recte: atto integrativo) del 21 luglio 2017, la
RE 1 ha prodotto la prova del pagamento del saldo di fr. 934.10 vantato
dalla procedente e un estratto aggiornato delle esecuzioni ancora pendenti nei
suoi confronti. Il reclamo e l’atto integrativo non sono
stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 17 luglio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
14.
luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo, come lo è pure l’atto
integrativo del 21 luglio, anche senza tenere conto della proroga del termine
fino al terzo giorno utile dopo la fine delle ferie estive (art. 56 n. 2 e 63
LEF, per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC).
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati
d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento
con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha provato di avere pagato anche il saldo di fr. 934.10
vantato dalla procedente (v. doc. F accluso all’atto integrativo del 21 luglio
2017.
e scritto 20 luglio 2017 della CO 1),
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile
per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 21 luglio 2017) prodotto dalla reclamante
con l’atto integrativo di stessa data (doc. L) si evince che nei suoi confronti
erano pendenti solo nove esecuzioni per complessivi fr. 254'674.95, di cui una è stata pagata quello stesso giorno (n. __________,
doc. I), sei sono sospese da opposizione e due sono giunte allo
stadio del proseguimento (es. n. __________ per fr. 17'531.40 e n. __________
per fr. 15'030.90).
Dall’estratto,
d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Posto che
l’esistenza e l’importo dei crediti dedotti in esecuzioni sospese da
opposizione non possono ancora dirsi certi (tranne per l’esecuzione n. __________,
limitatamente a fr. 14'774.80 più accessori, v. doc. M e P), il fatto che
la reclamante abbia pagato recentemente ben fr. 281'444.35 tramite il
proprio azionista (doc. E) porta a ritenere che la sua situazione finanziaria
stia decisamente migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina
non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 luglio 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
–
;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).