14.2017.12
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito. Debitori solidali. Autenticità del titolo di rigetto
4 maggio 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.12
Lugano
4 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2016.768 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 22 novembre 2016 dalla
CO 1
(patrocinata dall’ PA 2,)
contro
RE 1,
(patrocinato dall’ PA 1,)
giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 18 gennaio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 agosto 2014 la CO 1 (in seguito: la banca) si è impegnata a
concedere alla PI 1 (__________), ora in liquidazione, un prestito di
fr. 25'000.– per il periodo dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2019 a
condizione che quest’ultima stipulasse un contratto di fornitura di bevande
con l’PI 3. PI 2 e RE 1 hanno pure sottoscritto il contratto di prestito il 21 agosto
2014 in qualità di debitori solidali. Le parti hanno pattuito un interesse
netto fisso annuo di 6.75% pagabile in rate trimestrali e ammortamenti
trimestrali di fr. 1'350.–, con scadenze per il 31 marzo, il 30 giugno, il
30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno. Il 2 settembre 2014 la banca ha
versato fr. 25'000.– alla PI 1 a titolo di anticipo fisso (“fester Vorschuss”).
Fatti
B. Dal
febbraio al maggio del 2015, la società ha versato alla banca due rate di
fr. 1'350.–. Preso atto del mancato versamento di ulteriori ammortamenti,
con raccomandata del 30 novembre 2015 la banca ha inviato ad RE 1 la disdetta
del prestito in questione. Il 28 gennaio 2016 l’PI 3 ha versato alla banca
ulteriori fr. 1'464.95.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2016 dall’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio, la banca ha escusso RE 1 per l’incasso 1) di fr. 22'300.–
oltre agli interessi del 6.75% dal 28 novembre 2015, 2) di fr. 1'168.– e
3) di fr. 2'613.–, menzionando quali titoli di credito: “1) Contratto di prestito del 21.08.2014,
capitale al 27.11.2015; 2) 6.75% interessi e spese al 27.11.2015; 3) Costi di
rescissione del prestito fisso (durata al 31.08.2019)”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2016
la banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 20'835.05 oltre agli interessi del
6.75% dal 28 novembre 2015 e alle spese esecutive. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 24 dicembre 2016. Con replica del
5 gennaio 2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre con duplica 16
gennaio 2017 la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.
E. Statuendo con decisione del 18 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 20'835.05 oltre agli interessi del
6.75% dal 28 novembre 2015 (ma senza le spese esecutive), ponendo a suo carico
le spese processuali di complessivi fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'800.– a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2017 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato lunedì 30 gennaio 2017 contro la sentenza notificata al
patrocinatore di RE 1 il 19 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo (art.
142.
cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che RE 1 ha sottoscritto
il contratto di prestito come debitore solidale con PI 2 e la PI 1, e che il
prestito di fr. 25'000.– è stato poi versato sul conto della società come
pattuito. Ne ha dedotto che la documentazione prodotta dall’istante costituisce
valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo
scoperto del credito oltre agli interessi del 6.75%. A mente sua, l’eccezione di
mancata prova del riconoscimento di debito e della solidarietà, dovuta all’assenza
di firme sulle prime tre pagine del contratto, non è suffragata da alcun elemento
oggettivo che consenta di ritenere che il contratto agli atti non corrisponderebbe
a quello sottoscritto dalle parti. Il primo giudice ha inoltre respinto l’eccezione
generica del convenuto secondo cui il contratto di fornitura di bevande con l’PI
3.
inficerebbe il riconoscimento di debito in questione. Verificata la
correttezza della disdetta del prestito, egli ha infine accertato che RE 1 non
ha reso verosimile l’eventuale avvenuto pagamento da parte di altri debitori
solidali. Il Pretore aggiunto ha così accolto l’istanza, tranne per le spese
esecutive, la cui determinazione e ripartizione incombono all’ufficio
d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di vigilanza).
4.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo
sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per
il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne
dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata
solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629
consid. 2 con rimandi; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF;
sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 3.2).
4.1
Nel
caso concreto non è contestato che le firme sulla quarta pagina del
contratto di prestito (doc. A) siano state apposte, oltre che da PI 2, anche da
RE 1 (per sé stesso e per la PI 1 [v. estratto RC]). A pagina tre è stata prevista
la loro responsabilità solidale (sotto, consid. 4.2/c). Avendo la banca
dimostrato, con la produzione della disdetta 30 novembre 2015 (doc. E) e dell’“estratto
movimenti” 9 giugno 2016 (doc. C), sia l’esigibilità della somma mutuata alla
data della notifica del precetto esecutivo, sia il trasferimento dei
fr. 25'000.– alla PI 1 avvenuto il 2 settembre 2014 (sotto consid. 5.1),
il contratto agli atti costituisce in sé un valido riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo chiesto con l’istanza (fr. 20'835.05), pari alla somma mutuata meno gli acconti versati (sotto, consid. 4.3),
oltre agli interessi del
6.
% (doc. A, pag. 1) dal 28 novembre 2015, ovvero dalla data della disdetta
del mutuo “con
effetto immediato”
(istanza ad 3.2 e doc. A pag. 2 alla voce “rescissione”).
4.2
Nel
reclamo RE 1 fa valere, prima di tutto, che il primo giudice ha erroneamente
giudicato come riconoscimento di debito una semplice fotocopia – non firmata sulle pagine che specificano la
responsabilità solidale dei debitori e nemmeno verificabile tramite l’ufficio
cantonale del bollo –, misconoscendo
che spettava all’istante provarne l’autenticità in virtù dell’art. 178 CPC. Orbene,
benché egli avesse segnalato il problema in prima sede, la banca non ha
prodotto l’originale del contratto né una copia autenticata. Il reclamante
pretende di non avere mai posseduto una copia del contratto né di aver ricevuto
né letto le condizioni generali della banca menzionate nella terza pagina del
contratto. Sostiene di non ricordarsi
della clausola di solidarietà e di non disporre dei mezzi di prova atti a
dimostrare l’inesistenza del debito.
a) Secondo
l’art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l’autenticità
qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato.
Se il documento è prodotto in copia e vi è motivo di dubitarne dell’autenticità,
il giudice o una parte può esigere la produzione dell’originale o di una
copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per il titolo di rigetto dell’opposizione, che può
pertanto essere prodotto in copia purché non vi siano motivi di ritenere che la
copia non sia conforme all’originale (FF 2006, 6695; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82
[v. pure n. 53 ad art. 80]; Weibel
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 180 CPC e i rinvii). Se il
debitore contesta l’autenticità delle firme o di altri fatti contenuti nel
titolo, gli incombe di rendere verosimile la loro falsificazione seduta stante
a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2; sentenza del
Tribunale federale 5A_586/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 2.4.2; sentenza
della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015 RtiD
2015.
II 904 n. 61c, consid. 6.2).
b) Nella
fattispecie, in prima istanza il reclamante si è limitato a rilevare che il
contratto prodotto dall’istante (doc. A) è una fotocopia e che soltanto
l’ultima pagina è firmata dalle parti, mentre non lo sono le prime tre pagine,
segnatamente la terza su cui figura la clausola di solidarietà, sicché esse non
dimostrerebbero che il loro contenuto corrisponde a quello del contratto
originale (act III, pag. 3). Così facendo, tuttavia, il reclamante non adduce
alcun motivo di contestazione dell’autenticità della fotocopia (nel senso
dell’art. 178 CPC) e in realtà neppure la contesta esplicitamente né afferma
che anche la terza pagina originale fosse firmata dalle parti. Persino nel
reclamo egli si limita a sostenere di non ricordarsi della clausola di
solidarietà. Che poi egli non abbia tenuto una copia del contratto né chiestone
una agli altri due debitori è una negligenza sua di cui non può ora prevalersi
per contestare la forza probante del doc. A per l’unica ragione che ne è stata
prodotta solo una fotocopia. In assenza di motivo di dubbio, non si può
rimproverare al Pretore aggiunto di non avere richiesto la produzione
dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC) né di
aver fondato il proprio giudizio su una fotocopia del titolo di rigetto (sopra
consid. 4.2/a). La mancata registrazione e vidimazione del
contratto all’ufficio cantonale del bollo – allegazione peraltro nuova e
pertanto irricevibile (consid. 1.2) – è quindi senza rilievo ai fini del
giudizio odierno né, come ammette lo stesso reclamante, inficia la validità del
contratto (reclamo ad 5.2).
c) Ciò
posto, il primo giudice ha rettamente considerato che RE 1 si è impegnato
solidalmente con la PI 1 e PI 2 a rimborsare il prestito concesso
dall’istante (doc. A pag. 3 “Responsabilità solidale”). Egli risponde così
dell’intero rimborso (art. 144 cpv. 1 CO), sicché la sua
censura si avvera priva di pregio.
4.3
Il reclamante si duole che l’importo posto in esecuzione è “contradditorio e non verificabile”. Osserva come esso sia stato calcolato unilateralmente dall’istante in
fr. 20'835.05 (in sede di rigetto) mentre in precedenza (nella disdetta
[doc. E], della diffida [doc. 4] e nel precetto esecutivo [doc. F]) essa aveva
richiesto il pagamento di fr. 22'300.–, ciò che manifesterebbe “un’assenza di verosimiglianza per un
procedimento esecutivo”. Inoltre, egli lamenta che non
sia stato indicato “se/quanto
non sia stato pagato da PI 1, eventualmente dalla signora __________ o dalla
stessa PI 3”. Ne deduce che l’importo richiesto non è
determinato né facilmente determinabile, sicché andrebbe calcolato in un
eventuale procedimento ordinario.
a) Argomentando
in tal modo, l’escusso non si confronta tuttavia con il calcolo eseguito dalla
banca nella sua istanza 22 novembre 2016 (pag. 2), ripreso dal Pretore
aggiunto, secondo cui si giunge ai fr. 20'835.05 deducendo dal prestito di
fr. 25'000.– (doc. A) gli accrediti sul conto prestiti di fr. 1'350.–
del 5 febbraio 2015, di fr. 1'350.– del 27 maggio 2015 e di fr. 1'464.95
del 25 gennaio 2016 (doc. C) (sentenza
impugnata, pag. 2). E siccome la somma riconosciuta è chiarissima
(fr. 25'000.– oltre agli interessi),
nulla osta al rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo inferiore (fr. 20'835.05
oltre agli interessi) richiesto con l’istanza.
b) Del resto, il diritto esecutivo
non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero importo
riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di
procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere
verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito riconosciuto (in
concreto di fr. 25'000.–) si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo
inferiore a quello (di fr. 20'835.05) fatto valere con l’istanza
(cfr. sentenze della CEF 14.2014.219 del 30 dicembre 2014 consid. 5.2 e
14.2016.285
del 21 dicembre 2016 consid. 5.2). In altri termini, l’onere della
prova (al grado della verosimiglianza) degli acconti versati grava sull’escusso
e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF, v. sotto consid. 5). Spettava quindi
al reclamante e non all’istante rendere verosimile quanto la PI 1, PI 2 e l’PI
3.
abbiano rimborsato.
c) Il
reclamante pare del resto fraintendere il meccanismo dell’art. 82 LEF: per
ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, il creditore deve solo
produrre un riconoscimento del debito posto in esecuzione (cpv. 1), non è tenuto
a rendere verosimile l’esistenza o l’importo del suo credito (sopra consid.
2).
4.4
Il reclamante fa ancora valere che il “cliente” indicato nel contratto
(la PI 1, PI 2 e RE 1), diverge dalla parte contraente (la sola PI 1) del
contratto di fornitura con l’PI 3. Il Pretore aggiunto ha respinto la generica
eccezione del convenuto, ritenendo ch’egli non abbia spiegato “in che modo il contratto di fornitura di
bevande con PI 3 possa inficiare il riconoscimento di debito agli atti” (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). Nel reclamo l’escusso ribadisce
semplicemente quanto già asserito in prima sede, senza chiarire perché il
contratto di prestito non dovrebbe valere come titolo di rigetto per i debitori
ivi indicati. La censura – se di censura si può parlare – risulta quindi irricevibile.
In ogni caso il rigetto dell’opposizione è fondato sul contratto di prestito,
sottoscritto in via solidale anche da RE 1, e non sul contratto di fornitura
con l’PI 3. L’identità tra debitore ed escusso è quindi pacifica.
5.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
5.1
Oltre
all’importo del debito (v. sopra consid. 4.3), l’escusso vede un’altra
“contraddizione” circa la data di accredito dei fr. 25'000.– versati dalla
banca alla PI 1, indicata nell’istanza come il 1° settembre 2014 con
riferimento all’avviso di accredito di tale data (doc. B) e nell’estratto
movimenti del conto prestiti (doc. C) come il 2 settembre 2014. Ora, il reclamante
non spiega quale rilevanza possa avere tale differenza per la causa in esame,
per tacere del fatto che l’escutente ha già spiegato nella replica che il primo
ordine di pagamento di fr. 25'000.– a favore di PI 4, socio della PI 1, è
stato effettuato (erroneamente) il 1° settembre 2014, per poi essere stornato
il medesimo giorno (act. IV, pag. 3). Come risulta chiaramente dall’“estratto
movimenti” e dall’avviso di accredito, il giorno seguente, la banca ha subito
messo a disposizione della PI 1 l’importo in questione (doc. B e C). Il reclamo
cade dunque ancora una volta nel vuoto.
5.2
A
mente del reclamante anche il motivo della rescissione dal contratto sarebbe
rimasto ambiguo, se non contraddittorio, poiché avvenuta “senza preavviso” solo
il 30 novembre 2015 e ciò non per mora, bensì per il mancato rispetto del contratto
di fornitura bevande (doc. E). Egli ci vede un elemento atto a minare la
credibilità dell’esistenza del credito posto in esecuzione. Sennonché egli non
contesta la validità della disdetta e, anzi, ammette che sia l’uno sia l’altro
motivo sono espressamente previsti dal contratto di prestito come motivi di
rescissione senza preavviso e con effetto immediato (reclamo, pag. 8 in alto e
doc. A pag. 2 alla voce “rescissione”). Né egli si confronta con la sentenza
impugnata, in cui il Pretore aggiunto ha giustamente appurato la regolarità
della disdetta in seguito al mancato rispetto dei termini di rimborso (sentenza
impugnata, pag. 4 in basso), i debitori non avendo più versato interessi né ammortamenti
dopo il 27 maggio 2015 (doc. C). La banca aveva così il diritto di rescindere
dal contratto “in ogni
momento”, a sua scelta ed esigere il rimborso
dell’intero saldo del mutuo e degli interessi, entro il termine di prescrizione
(art. 127 CO). Una volta di più il reclamo è irricevibile, se non pretestuoso.
6.
La
richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è superata in concreto
dall’emanazione della presente sentenza.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 20'835.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).