Lexipedia

Decisione

14.2017.12

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di prestito. Debitori solidali. Autenticità del titolo di rigetto

4 maggio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dal

febbraio al maggio del 2015, la società ha versato alla banca due rate di

fr. 1'350.–. Preso atto del mancato versamento di ulteriori ammortamenti,

con raccomandata del 30 novembre 2015 la banca ha inviato ad RE 1 la disdetta

del prestito in questione. Il 28 gennaio 2016 l’PI 3 ha versato alla banca

ulteriori fr. 1'464.95.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2016 dall’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio, la banca ha escusso RE 1 per l’incasso 1) di fr. 22'300.–

oltre agli interessi del 6.75% dal 28 novembre 2015, 2) di fr. 1'168.– e

3) di fr. 2'613.–, menzionando quali titoli di credito: “1) Contratto di prestito del 21.08.2014,

capitale al 27.11.2015; 2) 6.75% interessi e spese al 27.11.2015; 3) Costi di

rescissione del prestito fisso (durata al 31.08.2019)”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2016

la banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 20'835.05 oltre agli interessi del

6.75% dal 28 novembre 2015 e alle spese esecutive. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 24 dicembre 2016. Con replica del

5 gennaio 2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre con duplica 16

gennaio 2017 la parte convenuta vi si è nuovamente opposta.

E. Statuendo con decisione del 18 gennaio 2017, il Pretore aggiunto ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

parte convenuta limitatamente a fr. 20'835.05 oltre agli interessi del

6.75% dal 28 novembre 2015 (ma senza le spese esecutive), ponendo a suo carico

le spese processuali di complessivi fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'800.– a favore dell’i­­stante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2017 per ottenerne – previo conferimento dell’effetto sospensivo – l’annulla­­mento

e la reiezione dell’istanza. Il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato lunedì 30 gennaio 2017 contro la sentenza notificata al

patrocinatore di RE 1 il 19 gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo (art.

142.

cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che RE 1 ha sottoscritto

il contratto di prestito come debitore solidale con PI 2 e la PI 1, e che il

prestito di fr. 25'000.– è stato poi versato sul conto della società come

pattuito. Ne ha dedotto che la documentazione prodotta dall’i­­stante costituisce

valido titolo di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo

scoperto del credito oltre agli interessi del 6.75%. A mente sua, l’eccezione di

mancata prova del riconoscimento di debito e della solidarietà, dovuta all’assenza

di firme sulle prime tre pagine del contratto, non è suffragata da alcun elemento

oggettivo che consenta di ritenere che il contratto agli atti non corrisponderebbe

a quello sottoscritto dalle parti. Il primo giudice ha inoltre respinto l’eccezione

generica del convenuto secondo cui il contratto di fornitura di bevande con l’PI

3.

inficerebbe il riconoscimento di debito in questione. Verificata la

correttezza della disdetta del prestito, egli ha infine accertato che RE 1 non

ha reso verosimile l’e­­ventuale avvenuto pagamento da parte di altri debitori

solidali. Il Pretore aggiunto ha così accolto l’istanza, tranne per le spese

esecutive, la cui determinazione e ripartizione incombono all’uffi­­cio

d’esecuzione (e su ricorso all’autorità di vigilanza).

4.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di mutuo

sottoscritto dal mutuatario costituisce un valido riconoscimento di debito per

il rimborso della somma mutuata e degli interessi, allorquando il creditore ne

dimostra l’esigibilità. Il trasferimento della somma mutuata dev’essere provata

solo nel caso in cui il mutuatario nega di averla ricevuta (DTF 136 III 629

consid. 2 con rimandi; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 120 ad art. 82 LEF;

sentenza della CEF 14.2013.164 del 22 agosto 2014, consid. 3.2).

4.1

Nel

caso concreto non è contestato che le firme sulla quarta pagina del

contratto di prestito (doc. A) siano state apposte, oltre che da PI 2, anche da

RE 1 (per sé stesso e per la PI 1 [v. estratto RC]). A pagina tre è stata prevista

la loro responsabilità solidale (sotto, consid. 4.2/c). Avendo la banca

dimostrato, con la produzione della disdetta 30 novembre 2015 (doc. E) e dell’“estratto

movimenti” 9 giugno 2016 (doc. C), sia l’esigibilità della somma mutuata alla

data della notifica del precetto esecutivo, sia il trasferimento dei

fr. 25'000.– alla PI 1 avvenuto il 2 settembre 2014 (sotto consid. 5.1),

il contratto agli atti costituisce in sé un valido riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo chiesto con l’istanza (fr. 20'835.05), pari alla somma mutuata meno gli acconti versati (sotto, consid. 4.3),

oltre agli interessi del

6.

% (doc. A, pag. 1) dal 28 novembre 2015, ovvero dalla data della disdetta

del mutuo “con

effetto immediato”

(istanza ad 3.2 e doc. A pag. 2 alla voce “rescissione”).

4.2

Nel

reclamo RE 1 fa valere, prima di tutto, che il primo giudice ha erroneamente

giudicato come riconoscimento di debito una semplice fotocopia – non firmata sulle pagine che specificano la

responsabilità solidale dei debitori e nemmeno verificabile tramite l’ufficio

cantonale del bollo –, misconoscendo

che spettava all’istante provarne l’autenticità in virtù dell’art. 178 CPC. Orbene,

benché egli avesse segnalato il problema in prima sede, la banca non ha

prodotto l’originale del contratto né una copia autenticata. Il reclamante

pretende di non avere mai posseduto una copia del contratto né di aver ricevuto

né letto le condizioni generali della banca menzionate nella terza pagina del

contratto. Sostiene di non ricordarsi

della clausola di solidarietà e di non disporre dei mezzi di prova atti a

dimostrare l’inesistenza del debito.

a) Secondo

l’art. 178 CPC incombe alla parte che si prevale di un documento provarne l’autenticità

qualora la stessa sia contestata dalla controparte in modo sufficientemente motivato.

Se il documento è prodotto in copia e vi è motivo di dubitarne dell’au­­tenticità,

il giudice o una parte può esigere la produzione dell’ori­­ginale o di una

copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC). Ciò vale anche per il titolo di rigetto dell’opposizione, che può

pertanto essere prodotto in copia purché non vi siano motivi di ritenere che la

copia non sia conforme all’originale (FF 2006, 6695; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 82

[v. pure n. 53 ad art. 80]; Wei­bel

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª ed. 2016, n. 3 ad art. 180 CPC e i rinvii). Se il

debitore contesta l’autenticità delle firme o di altri fatti contenuti nel

titolo, gli incombe di rendere verosimile la loro falsificazione seduta stante

a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2; sentenza del

Tribunale federale 5A_586/2011 del 20 ottobre 2011 consid. 2.4.2; sentenza

della CEF 14.2014.239 del 3 marzo 2015 RtiD

2015.

II 904 n. 61c, con­sid. 6.2).

b) Nella

fattispecie, in prima istanza il reclamante si è limitato a rilevare che il

contratto prodotto dall’istante (doc. A) è una fotocopia e che soltanto

l’ultima pagina è firmata dalle parti, mentre non lo sono le prime tre pagine,

segnatamente la terza su cui figura la clausola di solidarietà, sicché esse non

dimostrerebbero che il loro contenuto corrisponde a quello del contratto

originale (act III, pag. 3). Così facendo, tuttavia, il reclamante non adduce

alcun motivo di contestazione dell’autenticità della fotocopia (nel senso

dell’art. 178 CPC) e in realtà neppure la contesta esplicitamente né afferma

che anche la terza pagina originale fosse firmata dalle parti. Persino nel

reclamo egli si limita a sostenere di non ricordarsi della clausola di

solidarietà. Che poi egli non abbia tenuto una copia del contratto né chiestone

una agli altri due debitori è una negligenza sua di cui non può ora prevalersi

per contestare la forza probante del doc. A per l’unica ragione che ne è stata

prodotta solo una fotocopia. In assenza di motivo di dubbio, non si può

rimproverare al Pretore aggiunto di non avere richiesto la produzione

dell’originale o di una copia certificata autentica (art. 180 cpv. 1 CPC) né di

aver fondato il proprio giudizio su una fotocopia del titolo di rigetto (sopra

consid. 4.2/a). La mancata registrazione e vidimazione del

contratto all’ufficio cantonale del bollo – allegazione peraltro nuova e

pertanto irricevibile (consid. 1.2) – è quindi senza rilievo ai fini del

giudizio odierno né, come ammette lo stesso reclamante, inficia la validità del

contratto (reclamo ad 5.2).

c) Ciò

posto, il primo giudice ha rettamente considerato che RE 1 si è impegnato

solidalmente con la PI 1 e PI 2 a rimborsare il prestito concesso

dall’istante (doc. A pag. 3 “Responsabilità solidale”). Egli risponde così

dell’intero rimborso (art. 144 cpv. 1 CO), sicché la sua

censura si avvera priva di pregio.

4.3

Il reclamante si duole che l’importo posto in esecuzione è “contradditorio e non verificabile”. Osserva come esso sia stato calcolato unilateralmente dall’istante in

fr. 20'835.05 (in sede di rigetto) mentre in precedenza (nella disdetta

[doc. E], della diffida [doc. 4] e nel precetto esecutivo [doc. F]) essa aveva

richiesto il pagamento di fr. 22'300.–, ciò che manifesterebbe “un’assenza di verosimiglianza per un

procedimento esecutivo”. Inoltre, egli lamenta che non

sia stato indicato “se/quanto

non sia stato pagato da PI 1, eventualmente dalla signora __________ o dalla

stessa PI 3”. Ne deduce che l’importo richiesto non è

determinato né facilmente determinabile, sicché andrebbe calcolato in un

eventuale procedimento ordinario.

a) Argomentando

in tal modo, l’escusso non si confronta tuttavia con il calcolo eseguito dalla

banca nella sua istanza 22 novembre 2016 (pag. 2), ripreso dal Pretore

aggiunto, secondo cui si giunge ai fr. 20'835.05 deducendo dal prestito di

fr. 25'000.– (doc. A) gli accrediti sul conto prestiti di fr. 1'350.–

del 5 febbraio 2015, di fr. 1'350.– del 27 maggio 2015 e di fr. 1'464.95

del 25 gennaio 2016 (doc. C) (sentenza

impugnata, pag. 2). E siccome la somma riconosciuta è chiarissima

(fr. 25'000.– oltre agli interessi),

nulla osta al rigetto provvisorio dell’opposizione per l’impor­­to inferiore (fr. 20'835.05

oltre agli interessi) richiesto con l’istanza.

b) Del resto, il diritto esecutivo

non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero importo

riconosciuto né a giustificare la sua (libera) scelta di

procedere per una frazione di esso. Incombe semmai all’escusso di rendere

verosimile, a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che il debito riconosciuto (in

concreto di fr. 25'000.–) si sarebbe nel frattempo ridotto a un importo

inferiore a quello (di fr. 20'835.05) fatto valere con l’istanza

(cfr. sentenze della CEF 14.2014.219 del 30 dicembre 2014 consid. 5.2 e

14.2016.285

del 21 dicembre 2016 consid. 5.2). In altri termini, l’onere della

prova (al grado della verosimiglianza) degli acconti versati grava sull’escusso

e non sull’escutente (art. 82 cpv. 2 LEF, v. sotto consid. 5). Spettava quindi

al reclamante e non all’istante rendere verosimile quanto la PI 1, PI 2 e l’PI

3.

abbiano rimborsato.

c) Il

reclamante pare del resto fraintendere il meccanismo dell’art. 82 LEF: per

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, il creditore deve solo

produrre un riconoscimento del debito posto in esecuzione (cpv. 1), non è tenuto

a rendere verosimile l’esisten­­za o l’importo del suo credito (sopra consid.

2).

4.4

Il reclamante fa ancora valere che il “cliente” indicato nel contratto

(la PI 1, PI 2 e RE 1), diverge dalla parte contraente (la sola PI 1) del

contratto di fornitura con l’PI 3. Il Pretore aggiunto ha respinto la generica

eccezione del convenuto, ritenendo ch’egli non abbia spiegato “in che modo il contratto di fornitura di

bevande con PI 3 possa inficiare il riconoscimento di debito agli atti” (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). Nel reclamo l’escusso ribadisce

semplicemente quanto già asserito in prima sede, senza chiarire perché il

contratto di prestito non dovrebbe valere come titolo di rigetto per i debitori

ivi indicati. La censura – se di censura si può parlare – risulta quindi irricevibile.

In ogni caso il rigetto dell’opposizione è fondato sul contratto di prestito,

sottoscritto in via solidale anche da RE 1, e non sul contratto di fornitura

con l’PI 3. L’identità tra debitore ed escusso è quindi pacifica.

5.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

5.1

Oltre

all’importo del debito (v. sopra consid. 4.3), l’escusso vede un’altra

“contraddizione” circa la data di accredito dei fr. 25'000.– versati dalla

banca alla PI 1, indicata nell’istanza come il 1° settembre 2014 con

riferimento all’avviso di accredito di tale data (doc. B) e nell’estratto

movimenti del conto prestiti (doc. C) come il 2 settembre 2014. Ora, il reclamante

non spiega quale rilevanza possa avere tale differenza per la causa in esame,

per tacere del fatto che l’escutente ha già spiegato nella replica che il primo

ordine di pagamento di fr. 25'000.– a favore di PI 4, socio della PI 1, è

stato effettuato (erroneamente) il 1° settembre 2014, per poi essere stornato

il medesimo giorno (act. IV, pag. 3). Come risulta chiaramente dal­l’“estratto

movimenti” e dall’avviso di accredito, il giorno seguente, la banca ha subito

messo a disposizione della PI 1 l’importo in questione (doc. B e C). Il reclamo

cade dunque ancora una volta nel vuoto.

5.2

A

mente del reclamante anche il motivo della rescissione dal contratto sarebbe

rimasto ambiguo, se non contraddittorio, poiché avvenuta “senza preavviso” solo

il 30 novembre 2015 e ciò non per mora, bensì per il mancato rispetto del contratto

di fornitura bevande (doc. E). Egli ci vede un elemento atto a minare la

credibilità dell’esistenza del credito posto in esecuzione. Sennonché egli non

contesta la validità della disdetta e, anzi, ammette che sia l’uno sia l’altro

motivo sono espressamente previsti dal contratto di prestito come motivi di

rescissione senza preavviso e con effetto immediato (reclamo, pag. 8 in alto e

doc. A pag. 2 alla voce “rescissione”). Né egli si confronta con la sentenza

impugnata, in cui il Pretore aggiunto ha giustamente appurato la regolarità

della disdetta in seguito al mancato rispetto dei termini di rimborso (sentenza

impugnata, pag. 4 in basso), i debitori non avendo più versato interessi né ammortamenti

dopo il 27 maggio 2015 (doc. C). La banca aveva così il diritto di rescindere

dal contratto “in ogni

momento”, a sua scelta ed esigere il rimborso

dell’intero saldo del mutuo e degli interessi, entro il termine di prescrizione

(art. 127 CO). Una volta di più il reclamo è irricevibile, se non pretestuoso.

6.

La

richiesta di concessione dell’effetto sospensivo è superata in concreto

dall’emanazione della presente sentenza.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 20'835.05, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).