14.2017.120
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Debitore beneficiario di una rendita AI che a suo dire non copre il proprio minimo esistenziale
25 luglio 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2017.120
Lugano
25 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 17 maggio
2017 dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano,
la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 57.75 oltre agli interessi del 3% dal 13 febbraio 2017 e di fr. 1.20,
indicando quali titoli di credito l’imposta federale diretta 2015 e gli
interessi aggiornati sino al 12 febbraio 2017;
che con decisione del 14 luglio 2017, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza
della procedente intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE
1 al precetto esecutivo, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 35.–
e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 14 luglio 2017 facendo valere di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione
invalidità che non basta a coprire il proprio fabbisogno vitale;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
Considerandi
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pervenuto il 24 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 17 luglio in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 321 cpv. 2 e 251
lett. a CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv.
1.
e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che nel caso in
esame RE 1 si limita ad affermare di non essere in grado di pagare il credito
posto in esecuzione senza criticare la sentenza impugnata secondo cui la
decisione di tassazione dell’imposta federale diretta 2015 prodotta dall’istante
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione da lui
interposta;
che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto
definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su
una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato
estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la
prescrizione;
che
il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore
– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri
immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);
che censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un
motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità
giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per
sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF
14.2014.229
del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e
14.2014.173
del 10 settembre 2014);
che
delle difficoltà finanziarie
del reclamante si terrà conto in sede
di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi
non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AI e le
prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente
alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);
che la legge,
ad ogni modo, non vieta l’escussione di debitori al beneficio di una rendita d’invalidità,
come pare pensare il reclamante, non essendo a priori da escludere l’esistenza
di altri beni invece pignorabili;
che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale
rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto
di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57.75,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).