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Decisione

14.2017.120

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Debitore beneficiario di una rendita AI che a suo dire non copre il proprio minimo esistenziale

25 luglio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

14.2017.120

Lugano

25 luglio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 17 maggio

2017 dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 luglio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano,

la Confederazione Sviz­zera ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 57.75 oltre agli interessi del 3% dal 13 febbraio 2017 e di fr. 1.20,

indicando quali titoli di credito l’imposta federale diretta 2015 e gli

interessi aggiornati sino al 12 febbraio 2017;

che con decisione del 14 luglio 2017, il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza

della procedente intesa al rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE

1 al precetto esecutivo, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 35.–

e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 14 luglio 2017 facendo valere di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione

invalidità che non basta a coprire il proprio fabbisogno vitale;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

Considerandi

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pervenuto il 24 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

il 17 luglio in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 321 cpv. 2 e 251

lett. a CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv.

1.

e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

che nel caso in

esame RE 1 si limita ad affermare di non essere in grado di pagare il credito

posto in esecuzione senza criticare la sentenza impugnata secondo cui la

decisione di tassazione dell’imposta federale diretta 2015 prodotta dall’istante

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione da lui

interposta;

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto

definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su

una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’ema­­nazione della decisione il debito è stato

estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la

prescrizione;

che

il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore

– la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri

immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che censure riguardanti la sua situazione economica non costituiscono un

motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità

giudiziaria può prendere in considerazione per respingere e neppure per

sospendere l’istanza di rigetto del­l’opposizione (sentenze della CEF

14.2014.229

del 16 febbraio 2015, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima] e

14.2014.173

del 10 settembre 2014);

che

delle difficoltà finanziarie

del reclamante si terrà conto in sede

di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi

non assolutamente impignorabili – di cui non fanno parte la rendita AI e le

prestazioni complementari (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – limitatamente

alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF);

che la legge,

ad ogni modo, non vieta l’escussione di debitori al beneficio di una rendita d’invalidità,

come pare pensare il reclamante, non essendo a priori da escludere l’esistenza

di altri beni invece pignorabili;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale

rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, il reclamante risultando sprovvisto

di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 57.75,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).