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Decisione

14.2017.121

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Disdetta per mora. Pretesa di pagamento di tutti i canoni pattuiti fino alla fine del contratto. Mancata produzione delle condizioni general

16 novembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno

2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Mendrisio. Entro il termine impartito, la parte

convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2017, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza, nel senso di rigettare l’opposizio­ne in via

provvisoria limitatamente a fr. 1'094.10 oltre agli interessi del 5% su fr. 547.05

dal 1° gennaio 2017 e su fr. 547.05 dal 1° aprile 2017, ponendo le spese

processuali di fr. 250.– in ragione di fr. 150.– a carico dell’escutente

e del saldo di fr. 100.– a carico del convenuto e rinunciando ad

attribuire ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 21 luglio 2017 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso dell’accoglimento

integrale dell’istanza e di conseguenza del rigetto dell’opposizione in via

provvisoria per fr. 4'936.45 (recte: 4'963.45) oltra agli interessi del 9%

dal 30 marzo 2017, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice

per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Entro il

termine impartito dal vicepresidente della Camera, il

convenuto è nuovamente rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 21 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il

14.

luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce

forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega

solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del

credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le

parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario

(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di

leasing prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione, ma che alla data del­l’emissione del precetto esecutivo,

il 17 maggio 2017, erano esigibili solo due rate di fr. 547.05 per

trimestre, motivo per cui egli ha limitato il rigetto a quelle due rate con i

relativi interessi di mora al tasso legale del 5%, non avendo l’istante

comprovato un tasso d’interesse maggiore.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera al primo giudice di avere tenuto conto solo dei

canoni arretrati e non dell’art. 14.2 delle condizioni generali del contratto

di leasing, in base al quale essa ha sciolto anticipatamente e con effetto

immediato il contratto di leasing e richiesto il risarcimento dei danni, in

conformità peraltro dell’art. 107 cpv. 2 CO. L’importo richiesto di fr. 3'869.35,

oltre alle due rate di fr. 547.05, corrisponde alle rate degli ultimi 21

mesi di contratto e a mente della reclamante è esigibile dal momento della

violazione del contratto, ovvero dal mancato pagamento del canone trimestrale

da versare entro il 6 gennaio 2017. Per la reclamante, infine, la mancata

presentazione di osservazioni da parte dell’escusso testimonia come le proprie

pretese siano più che fondate.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Ne

discende che, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, il giudice non

può ritenere fondata la pretesa dell’istante per il solo fatto che il convenuto

non l’abbia contestata, ma è invece tenuto a esaminare d’ufficio se la stessa

poggia su un valido titolo di rigetto. Sotto questo profilo, il reclamo va

disatteso.

5.2

La

RE 1 fonda la sua pretesa sul contratto n° __________ avente quale oggetto il

leasing di un software gestionale, che il conduttore CO 1 ha firmato il 22 dicembre

2014.

(doc. C accluso all’istanza). Esso prevedeva il pagamento di 48 mensilità

di fr. 182.36 IVA inclusa “da

pagare in anticipo il primo del trimestre solare”

(doc. C in mezzo, colonna di destra). Il Giudice di pace ha quindi giustamente

rilevato che al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 17 maggio 2017,

risultavano esigibili e scoperti unicamente i due primi canoni trimestrali del

2017.

per fr. 1'094.10 (6 x fr. 182.36). La reclamante non lo nega, ma

fa valere, come già fatto nell’istanza (ad n. 11), di aver disdetto il

contratto per la seconda volta il 14 marzo 2017 in seguito all’en­­nesimo

ritardo nel pagamento del canone trimestrale (scaduto a quel momento il 6

gennaio 2017), e di aver reclamato quale risarcimento del danno, in conformità

dell’art. 14 delle condizioni generali e dell’avvertenza contenuta nell’ultimo

sollecito del 15 febbraio 2017, l’ultimo canone non saldato, oltre ai canoni

pattuiti fino alla scadenza del contratto, pari a fr. 4'862.40 complessivi

(doc. I).

5.3

Il

problema è che la società di leasing non ha prodotto le condizioni generali e

che l’esemplare del contratto agli atti (doc. C) non menziona alcun obbligo di

risarcire il danno in caso di mora del conduttore. Manca quindi un

riconoscimento firmato dal­l’escusso in base al quale, in caso di disdetta per

mora, egli si sarebbe obbligato a pagare in una volta tutte le mensilità previste

fino alla fine del contratto, oltre agli interessi di mora calcolati sull’intera

somma già dalla data della disdetta. Non si disconosce che l’art. 107 cpv. 2 CO

potrebbe giustificare la pretesa di risarcimento vantata dalla reclamante, ma

il contratto non fa riferimento a tale norma né definisce il modo di calcolare

il danno e l’esigibilità della relativa pretesa, sicché difetta al riguardo ogni riconoscimento di debito nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. E il tenore di questa

disposizione esclude che il riconoscimento di debito possa essere tacito o per

atti concludenti (cfr. sentenza della CEF 14.2017.70 del 23 agosto 2017

consid. 6.3). Il contratto agli atti, d’altronde, non prescrive che il tasso

degli interessi di mora sia

del 9%, sicché il primo giudice ha correttamente applicato

il tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) alle due rate trimestrali insolute

scadute al momento dell’avvio dell’esecuzione.

5.4

Per

questi motivi, il reclamo va respinto, fermo restando che alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la

possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella

stessa esecuzione, producendo le condizioni generali e altri documenti idonei a

comprovare l’asserito impegno dell’escusso a pagare anticipatamente tutte le

rate pattuite in caso di disdetta del contratto per mora (cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria

ordinaria volta all’accerta­­mento della sua pretesa e al rigetto definitivo

dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'963.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).