14.2017.121
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing. Disdetta per mora. Pretesa di pagamento di tutti i canoni pattuiti fino alla fine del contratto. Mancata produzione delle condizioni general
16 novembre 2017Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.121
Lugano
16 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 1° giugno 2017 da
RE 1
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 21 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 13 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'963.45
oltre agli interessi del 9% dal 30 marzo 2017, indicando quale titolo di
credito il "contratto leasing
no. __________".
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 1° giugno
2017 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Mendrisio. Entro il termine impartito, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione del 13 luglio 2017, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza, nel senso di rigettare l’opposizione in via
provvisoria limitatamente a fr. 1'094.10 oltre agli interessi del 5% su fr. 547.05
dal 1° gennaio 2017 e su fr. 547.05 dal 1° aprile 2017, ponendo le spese
processuali di fr. 250.– in ragione di fr. 150.– a carico dell’escutente
e del saldo di fr. 100.– a carico del convenuto e rinunciando ad
attribuire ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 21 luglio 2017 per ottenerne, in via principale, la riforma nel senso dell’accoglimento
integrale dell’istanza e di conseguenza del rigetto dell’opposizione in via
provvisoria per fr. 4'936.45 (recte: 4'963.45) oltra agli interessi del 9%
dal 30 marzo 2017, e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice
per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Entro il
termine impartito dal vicepresidente della Camera, il
convenuto è nuovamente rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 21 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore della RE 1 il
14.
luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega
solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del
credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le
parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario
(art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di
leasing prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione, ma che alla data dell’emissione del precetto esecutivo,
il 17 maggio 2017, erano esigibili solo due rate di fr. 547.05 per
trimestre, motivo per cui egli ha limitato il rigetto a quelle due rate con i
relativi interessi di mora al tasso legale del 5%, non avendo l’istante
comprovato un tasso d’interesse maggiore.
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera al primo giudice di avere tenuto conto solo dei
canoni arretrati e non dell’art. 14.2 delle condizioni generali del contratto
di leasing, in base al quale essa ha sciolto anticipatamente e con effetto
immediato il contratto di leasing e richiesto il risarcimento dei danni, in
conformità peraltro dell’art. 107 cpv. 2 CO. L’importo richiesto di fr. 3'869.35,
oltre alle due rate di fr. 547.05, corrisponde alle rate degli ultimi 21
mesi di contratto e a mente della reclamante è esigibile dal momento della
violazione del contratto, ovvero dal mancato pagamento del canone trimestrale
da versare entro il 6 gennaio 2017. Per la reclamante, infine, la mancata
presentazione di osservazioni da parte dell’escusso testimonia come le proprie
pretese siano più che fondate.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Ne
discende che, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, il giudice non
può ritenere fondata la pretesa dell’istante per il solo fatto che il convenuto
non l’abbia contestata, ma è invece tenuto a esaminare d’ufficio se la stessa
poggia su un valido titolo di rigetto. Sotto questo profilo, il reclamo va
disatteso.
5.2
La
RE 1 fonda la sua pretesa sul contratto n° __________ avente quale oggetto il
leasing di un software gestionale, che il conduttore CO 1 ha firmato il 22 dicembre
2014.
(doc. C accluso all’istanza). Esso prevedeva il pagamento di 48 mensilità
di fr. 182.36 IVA inclusa “da
pagare in anticipo il primo del trimestre solare”
(doc. C in mezzo, colonna di destra). Il Giudice di pace ha quindi giustamente
rilevato che al momento dell’avvio dell’esecuzione, il 17 maggio 2017,
risultavano esigibili e scoperti unicamente i due primi canoni trimestrali del
2017.
per fr. 1'094.10 (6 x fr. 182.36). La reclamante non lo nega, ma
fa valere, come già fatto nell’istanza (ad n. 11), di aver disdetto il
contratto per la seconda volta il 14 marzo 2017 in seguito all’ennesimo
ritardo nel pagamento del canone trimestrale (scaduto a quel momento il 6
gennaio 2017), e di aver reclamato quale risarcimento del danno, in conformità
dell’art. 14 delle condizioni generali e dell’avvertenza contenuta nell’ultimo
sollecito del 15 febbraio 2017, l’ultimo canone non saldato, oltre ai canoni
pattuiti fino alla scadenza del contratto, pari a fr. 4'862.40 complessivi
(doc. I).
5.3
Il
problema è che la società di leasing non ha prodotto le condizioni generali e
che l’esemplare del contratto agli atti (doc. C) non menziona alcun obbligo di
risarcire il danno in caso di mora del conduttore. Manca quindi un
riconoscimento firmato dall’escusso in base al quale, in caso di disdetta per
mora, egli si sarebbe obbligato a pagare in una volta tutte le mensilità previste
fino alla fine del contratto, oltre agli interessi di mora calcolati sull’intera
somma già dalla data della disdetta. Non si disconosce che l’art. 107 cpv. 2 CO
potrebbe giustificare la pretesa di risarcimento vantata dalla reclamante, ma
il contratto non fa riferimento a tale norma né definisce il modo di calcolare
il danno e l’esigibilità della relativa pretesa, sicché difetta al riguardo ogni riconoscimento di debito nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. E il tenore di questa
disposizione esclude che il riconoscimento di debito possa essere tacito o per
atti concludenti (cfr. sentenza della CEF 14.2017.70 del 23 agosto 2017
consid. 6.3). Il contratto agli atti, d’altronde, non prescrive che il tasso
degli interessi di mora sia
del 9%, sicché il primo giudice ha correttamente applicato
il tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) alle due rate trimestrali insolute
scadute al momento dell’avvio dell’esecuzione.
5.4
Per
questi motivi, il reclamo va respinto, fermo restando che alla procedente, ad ogni modo, rimane salva la
possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella
stessa esecuzione, producendo le condizioni generali e altri documenti idonei a
comprovare l’asserito impegno dell’escusso a pagare anticipatamente tutte le
rate pattuite in caso di disdetta del contratto per mora (cfr. DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria
ordinaria volta all’accertamento della sua pretesa e al rigetto definitivo
dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'963.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).