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Decisione

14.2017.122

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa comunale sui rifiuti. Interessi di mora. Divieto dell’anatocismo. Esenzione non provata. Prescrizione dei crediti di diritto pubblico

29 novembre 2017Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 marzo 2017 il

Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 18 marzo 2017. Con replica del 19 aprile l’istante

ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente

opposta con una breve duplica dell’11 maggio 2017.

C. Statuendo con decisione 11 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 luglio 2017 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 22 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 luglio,

in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver (implicitamente)

ritenuto che le fatture relative alla raccolta dei rifiuti prodotte dall’istante

costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso

dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo posto in esecuzione, poiché non sono

state oggetto di contestazione formale “a suo tempo” e per le stesse

risultano essere già stati versati degli acconti “a conferma della fondatezza della pretesa”.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di essere stata esonerata dal pagamento della tassa dei

rifiuti dall’ente che le ha emesse – il Comune di __________, nel frattempo

assorbito dal Comune di CO 1 – poiché nella zona in cui risiede a suo dire non

vi erano cassonetti dell’immondizia che le consentissero di usufruire del relativo

servizio di raccolta. Al proposito la reclamante sostiene che nel corso degli

anni vi è stato uno scambio di corrispondenza con il Comune istante, di cui

produce una sua lettera raccomandata del 12 dicembre 2016. Rileva d’altronde

che già per quanto concerne i contributi di costruzione e di canalizzazione

“LALIA” il Comune di __________ aveva ravvisato un errore nel richiedere il

pagamento, dal momento che la reclamante non era allacciata alla fognatura

pubblica. Chiede pertanto l’annullamen­­to della decisione impugnata e del

precetto esecutivo.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali

contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in

giudicato (Staehelin: in Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.2

Nella fattispecie, il Comune di CO 1 fonda

la propria pretesa nei confronti della convenuta su quattro fatture (n. __________,

__________, __________ e __________) relative alla “Tassa raccolta rifiuti” per gli anni dal 2009 al 2012 compresi,

emesse dall’allora Comune di __________ il 1° gennaio di ogni anno cui si

riferiscono (doc. B-E acclusi all’i­­stanza), con le quali è stato chiesto a RE

1.

il versamento di complessivi fr. 1'032.–, pari alla tassa di fr. 276.–

per l’anno 2009 e di fr. 252.– ciascuno per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Tali tasse corrispondono alla quota parte richiesta, la prima, “per nucleo famigliare

con più di due figli” e

le tre ultime “per nucleo famigliare con due figli” stabilita all’art. 28 dell’Ordinanza municipale

del 3 ottobre 2006 (doc. A).

a) Nel reclamo RE 1

pare invero contestare la ricezione delle fatture (pag. 2

in alto: “… non avevo mai

ricevuto pretese di alcun tipo da parte da questo ente”), ma si tratta di allegazione nuova – e pertanto inammissibile (sopra

consid. 1.2) – oltre che contraddittoria con quanto dichiarato in prima sede,

giacché nelle sue osservazioni (a pag. 1) essa ha scritto che “numerosa negli anni è stata la corrispondenza

intercorsa tra la scrivente e l’Ente impositore, riguardo il pagamento della

tassa raccolta rifiuti”. In queste circostanze, non avendo l’escussa interposto reclamo

al Municipio entro il termine di 30 giorni esplicitamente menzionato sulle

fatture, esse sono da considerare passate in giudicato (come d’altronde

attestato sul retro di ognuna di esse) e costituiscono di principio un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del­l’art. 80 cpv. 2 n.

2.

LEF per gli importi ivi indicati (come peraltro ricordava l’art. 28 cpv. 2

della predetta Ordinanza; cfr. pure sentenza della CEF 14.2015.153 del 17

dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 36c).

b) Di

principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80

LEF, comprese le decisioni amministrative, valgono titolo di rigetto definitivo

anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato

sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: La mainlevée d’opposition,

2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Decorrenza e tasso d’interesse

sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla

pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016,

consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a). In assenza

di disposizione particolare,

gli interessi decorrono dalla costituzione in mora (tramite interpellazione

secondo l’art. 102 cpv. 1 CO applicato per analogia), la cui prova incombe al

creditore se il debitore la contesta, al tasso annuo del 5% (Staehelin, op. cit., n. 134 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 44 e 139 ad art. 80;

implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 consid. 2.3.3), l’art.

104.

cpv. 1 CO esprimendo un principio generale applicabile anche ai crediti di diritto pubblico (cfr. DTF

117.

V 350 consid. 3/b e i rinvii).

c) Nel

caso in esame, l’istante ha esposto nella domanda d’esecu­­zione (doc. L) il

calcolo degli interessi di mora arretrati, che figura anche sul precetto

esecutivo (doc. M). Li ha calcolati dal 30 gennaio dell’anno successivo a

quello di riferimento (ovvero 30 giorni dopo la scadenza di pagamento) fino al

28.

aprile 2015 al tasso del 5%, giungendo, correttamente (secondo la convenzione

commerciale per cui un anno conta 12 mesi di 30 giorni), a un totale di fr. 201.40.

Siccome la reclamante non ha contestato né le scadenze né il tasso d’interesse,

la concessione del rigetto definitivo per l’importo figurante sul precetto

esecutivo merita quindi conferma, tranne su un punto: va limitata agli

interessi di mora del 5% correnti dal 29 aprile 2016 sul solo capitale (fr. 1'032.–),

senza gli interessi arretrati, stante il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv.

3.

CO). La sentenza impugnata va così riformata nel senso di accogliere l’istanza

limitatamente a fr. 1'233.40 (pari al capitale di fr. 1'032.– più gli

interessi arretrati di fr. 201.40) oltre agli interessi correnti del 5%

dal 29 aprile 2016 su fr. 1'032.–.

6.

In virtù dell’art.

81.

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; DTF 135 III 320 consid. 2.5; sentenza

della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nel caso specifico, la

reclamante non si confronta con la sentenza impugnata – in cui il giudice ha

preso atto della mancata contestazione formale delle fatture e del versamento

di alcuni acconti – ma, come visto, ribadisce solo che il Comune di __________

l’avrebbe esonerata dal pagamento delle tasse in questione. Non fornisce però

alcuna prova della propria allegazione. Lo scritto del 12 dicembre 2016 da lei

prodotto (doc. 1 accluso alle osservazioni all’istanza) è una sua lettera al

Comune di CO 1 che ovviamente non è atta a dimostrare (nel senso dell’art. 81

LEF) che il Comune di __________, prima della fusione nel 2013, avesse rinunciato

a prelevare le tasse per la raccolta dei rifiuti. Al contrario il fatto che le

fatture agli atti siano state emesse dall’allora Comune di __________ conferma

la sua volontà di percepirle. Se, del resto, la pretesa esenzione fosse

avvenuta prima dell’emissione delle fatture, RE 1 avrebbe dovuto contestare

ognuna di esse entro 30 giorni dall’intimazione con un reclamo al Municipio di __________.

Non avendo provato di averlo fatto, la sua censura non può più essere esaminata

in sede di rigetto, siccome esula dalla competenza del giudice del rigetto, che

è vincolato alle decisioni passate in giudicato (sopra consid. 6).

D’altronde la pretesa assenza

di richiami da parte del Comune di __________ non è parificabile a un condono,

nessuna rinuncia potendo essere presunta prima della scadenza del termine di

prescrizione del diritto di riscossione, che in assenza di norma specifica è di

dieci anni (art. 137 cpv. 2 CO per analogia; sentenza del Tribunale federale

5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.6.2.1; sentenza del Tribunale amministrativo cantonale

52.2010.293

del 7 dicembre 2011, consid. 4.2; Abbet, op. cit.,

n. 29 ad art. 81). Non è d’altronde

necessario verificare se nella fattispecie il termine di prescrizione sia

eventualmente più breve (ma comunque di cinque anni al minimo), poiché la

reclamante non ha eccepito la prescrizione e il giudice del rigetto non può supplirvi

d’ufficio (art. 142 CO), neppure per quanto attiene ai crediti di diritto

pubblico, ove si tratti non del diritto di tassazione bensì del diritto di riscossione (sentenze del

Tribunale federale 5A_216/2013 del 24 luglio 2013 consid.

2.2.2

e 5A_744/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.3.2; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 81; Abbet, op. cit., n. 31 ad art. 81). In

assenza di prova del preteso

esonero (o condono), la sentenza impugnata non può ch’es­­sere confermata.

6.2

Le considerazioni della reclamante sui contributi di costruzione e di

canalizzazione “LALIA” e sulla situazione dei servizi nella zona in cui abita

non sono di rilievo in questa sede, poiché non rientrano tra le eccezioni

proponibili in virtù dell’art. 81 LEF (sopra consid. 6).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'032.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così

riformato:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'233.40, oltre agli interessi

del 5% dal 29 aprile 2016 su fr. 1'032.–.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la

controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).