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Decisione

14.2017.123

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse comunali per il consumo dell’acqua potabile. Interessi di mora. Divieto dell’anatocismo

29 novembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2017

il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 16 marzo 2017. Con replica del 19 aprile l’istante

ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi

si è nuovamente opposta con una duplica dell’11 maggio

2017.

C. Statuendo con decisione dell’11 luglio 2017, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 luglio 2017 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 luglio,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver (implicitamente)

ritenuto che le fatture prodotte dal Comune di __________ relative al consumo

di acqua potabile costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo posto in esecuzione,

poiché non sono state oggetto di contestazione formale “a suo tempo” e per le stesse

risultano essere già stati versati degli acconti “a conferma della fondatezza della pretesa”.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce le richieste di chiarimento già formulate al Comune di __________

per ottenere bollettini da cui ricavare l’esatto consumo dell’acqua stabilito

dal contatore, siccome dubita che l’importo preteso sia rimasto invariato per

quattro anni consecutivi. Ritiene pertanto “illegittimo” l’agire del

Comune, a maggior ragione perché non è stata informata sulla modalità di

calcolo e di misurazione dei consumi. A sostegno della propria allegazione, l’escussa

rileva che già per i contributi di costruzione e di canalizzazione LALIA, dopo “anni di battaglie”,

il Comune si era reso conto di aver erroneamente preteso degli importi non

dovuti, non essendo la sua abitazione allacciata alla fognatura pubblica.

Chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata e del precetto esecutivo.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali

contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in

giudicato (Staehelin: in Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.2

Nella

fattispecie il Comune di CO 1 fonda

la propria pretesa nei confronti della convenuta su quattro fatture per gli

anni dal 2009 al 2012 compresi (doc. B-E acclusi all’istanza), emesse dal Comune

di __________ (assorbito dall’istante nel 2013) in base al proprio “Regolamento per l’erogazione

di acqua” del 30

novembre 1987 (doc. A) il 1° gennaio di ogni anno cui si riferiscono, con le

quali il consumo di acqua potabile è stato determinato in fr. 527.– per ciascuna

di esse. Siccome menzionano il rimedio giuridico a disposizione del

destinatario, tali fatture hanno carattere di decisione amministrativa passata

in giudicato – l’escussa non risultando averle impugnate formalmente, come d’altronde

attestato sul retro di ognuna di esse – e costituiscono pertanto di principio

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del­l’art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF per gli importi ivi indicati (cfr. sentenza della CEF

14.2015.153

del 17 dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in RtiD 2016 II 649 n.

36c).

5.3

Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, comprese le

decisioni amministrative, valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli

interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo

specifichino esplicitamente (Staehelin,

op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet

in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF).

Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione

speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF

14.2015.248

del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre

2015.

consid. 5.3/a). In assenza di disposizione particolare, gli interessi decorrono dalla costituzione in

mora (tramite interpellazione secondo l’art. 102 cpv. 1 CO applicato per

analogia), la cui prova incombe al creditore se il debitore la contesta, al

tasso annuo del 5% (Staehelin,

op. cit., n. 134 ad art. 80; Abbet,

op. cit., n. 44 e 139 ad art. 80; implicitamente: sentenza del Tribunale

federale 5D_13/2016 consid. 2.3.3), l’art. 104 cpv. 1 CO esprimendo un

principio generale applicabile anche ai

crediti di diritto pubblico (cfr. DTF 117 V 350 consid. 3/b e i rinvii).

a) Nel

caso in esame, l’istante ha esposto nella domanda d’esecu­­zione (doc. L) il

calcolo degli interessi di mora arretrati, che figura anche sul precetto

esecutivo (doc. M). Li ha calcolati dal 30 gennaio dell’anno successivo a

quello di riferimento (ovvero 30 giorni dopo la scadenza di pagamento) fino al

28.

aprile 2015 al tasso del 5%, giungendo, correttamente (secondo la convenzione

commerciale per cui un anno conta 12 mesi di 30 giorni), a un totale di fr. 398.15.

Siccome la reclamante non ha contestato né le scadenze né il tasso d’interesse,

la concessione del rigetto definitivo per l’importo figurante sul precetto

esecutivo merita quindi conferma, tranne su un punto: va limitata agli

interessi di mora del 5% correnti dal 29 aprile 2016 sul solo capitale (fr. 2'108.–),

senza gli interessi arretrati, stante il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv.

3.

CO).

b) La

sentenza impugnata va così riformata nel senso di accogliere l’istanza limitatamente

a fr. 2'506.15 (pari al capitale di fr. 2'108.– più gli interessi

arretrati di fr. 398.15) oltre agli interessi correnti del 5% dal 29 aprile

2016.

su fr. 2'108.–.

6.

In virtù dell’art.

81.

cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con

documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento

è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della

CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

6.1

Nel caso specifico, la reclamante non si confronta con la sentenza

impugnata – in cui il giudice ha preso atto della mancata contestazione formale

delle fatture e del versamento di alcuni acconti – ma, come visto, contesta di

dover saldare le suddette fatture facendo valere di non essere stata informata

in merito alle modalità di calcolo e di misurazione del consumo d’acqua e di ritenere

“illegittimo” vedersi addebitare per quattro anni di fila lo stesso importo senza

ricevere alcun giustificativo. Sennonché una simile contestazione non rientra

nelle eccezioni previste dal­l’art. 81 LEF ed esula pertanto dalla competenza

del giudice del rigetto. Sarebbe dovuta essere formulata con un reclamo al

Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni indicato in ogni singola fattura.

Non avendolo fatto davanti alla sede competente, le sue doglianze sono ora

tardive. Nemmeno gli scritti del 27 luglio 2011 e del 2 ottobre 2012 (doc. 1 e

2.

accluse alle osservazioni all’istanza e al reclamo) soccorrono in aiuto della

reclamante, poiché né l’uno né l’altro contengono un’esplicita dichiarazione di

ricorso ed entrambi sono manifestamente tardivi (per quanto riguarda le tasse

del 2009 e del 2010, rispettivamente del 2011). Ne discende che le decisioni

sono divenute definitive e vincolano questa Camera.

6.2

Pure le considerazioni della reclamante sui contributi di costruzione e

di canalizzazione “LALIA” e sulla situazione dei servizi nella zona in cui

abita non sono di rilievo in questa sede, poiché non rientrano tra le eccezioni

proponibili in virtù dell’art. 81 LEF (sopra consid. 6).

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo

non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede.

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 2'108.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'506.15, oltre agli interessi

del 5% dal 29 aprile 2016 su fr. 2'108.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla

reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).