14.2017.124
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito con modalità di pagamento scaglionato in natura. Novazione. Esigibilità
11 gennaio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.124
Lugano
11 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2017.1498 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 22 marzo 2017 dalla
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. dott. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 26 luglio 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 24 luglio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “Accordo di sistemazione debiti/crediti” (in seguito semplicemente
“Accordo”) dell’8 marzo 2016, l’RE 1 ha riconosciuto di essere, al 31 dicembre
2015, debitrice della __________ S.r.l di € 97'233.– e della CO 1 di USD 193'165.86
(pari a € 175'102.37) e di € 94'118.40. Le parti hanno inoltre stabilito che l’importo complessivo dovuto
dalla RE 1 doveva essere rimborsato nel seguente modo:
– fornitura di 79'440 T-shirt per un valore di € 111'454.– incluso IVA
entro il 30 giugno 2016;
– dazione di 2 pellicce in cincillà per un valore di € 50'000.– già
consegnate il 15 gennaio 2016;
– subentro della CO 1 nel leasing della vettura __________ del 2012 “al netto di leasing per un valore di € 95'000.–”;
– consegna di dieci effetti cambiari di € 5'000.– ciascuno per un valore
totale di € 50'000.– con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre e
dicembre 2016, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2017;
– per il saldo di € 40'000.– possibilità data all’RE 1 di fare nuove
ordinazioni a partire, salvo accordi contrari, dell’incasso dell’ultimo
effetto cambiario (maggio 2017), con l’obbligo di versare per ogni nuovo
ordine un importo supplementare di € 10'000.– destinato a scalare il saldo.
Fatti
B. Il 5 luglio 2016 l’RE 1 ha comunicato alla CO 1 di
non essere in grado di consegnare le magliette oggetto dell’Accordo.
C. Il
4 agosto 2016 la __________ S.r.l ha ceduto alla CO 1 le pretese da lei vantate
nei confronti dell’RE 1.
D. Preso atto che le T-shirt non le sarebbero state consegnate, il 5
agosto 2016 la CO 1 ha scritto all’RE 1 pretendendo il
pagamento entro il 9 settembre 2016 della parte di debito che sarebbe dovuta
essere estinta con tale fornitura, ovvero € 111'454.– oltre agli interessi di
mora del 5% dal 30 giugno 2016. La CO 1 ha altresì chiesto la consegna dei
dieci effetti cambiari entro il 9 settembre 2016, e in difetto di ciò, il
pagamento immediato di € 50'000.– oltre agli interessi di mora del 10% dal 31
luglio 2016 su € 5'000.– e dal 9 settembre 2016 su € 45'000.–.
E. Non
avendo dato seguito alle richieste della creditrice, con precetto esecutivo n. __________
emesso il 29 dicembre 2016 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha
escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 120'816.14 oltre agli interessi del
5% dal 30 giugno 2016, di fr. 5'420.– oltre agli interessi del 5% dal 31
luglio 2016 e di fr. 92'140.– oltre agli interessi del 5% dal 9 settembre
2016, indicando quali titoli di credito: “1. Accordo di sistemazione debiti/crediti tra RE 1, CO
1 e __________ S.r.l dell’08.03.2016; Atto di cessione di crediti tra __________
S.r.l e CO 1 del 04.08.2016; scritto 05.08.2016 CO 1 /RE 1; scritto 16.12.2016
avv. PA 2 /RE 1. € 111'454 al tasso di cambio odierno di 1.084. 2. Vedi sopra.
€ 5'000 al tasso di cambio odierno di 1.084. 3. Vedi sopra. € 85'000 al
tasso di cambio odierno di 1.084”.
F. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 marzo
2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11
maggio 2017, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
vi si è opposta.
G. Statuendo con decisione del 24 luglio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità di fr. 3'500.–
a favore dell’istante.
H. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 26 luglio 2017 per
ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con ordinanza del 26
luglio 2017 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di
effetto sospensivo contenuta nell’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2017, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 luglio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 25 luglio 2017, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
rilevato che la documentazione prodotta, segnatamente l’Accordo
tra l’RE 1, la CO 1 e la __________ S.r.l, unitamente all’atto di cessione di
crediti tra la __________ S.r.l e la CO 1 del 4 agosto 2016, costituisce senz’altro
un riconoscimento di debito in denaro ai sensi dell’art. 82 LEF. A mente del
primo giudice le obiezioni sollevate dalla convenuta sono infondate, posto che
la fornitura di magliette, il passaggio di ordini e la consegna degli effetti
cambiari non configurano obbligazioni di fare, ma modalità di pagamento del credito
in denaro di € 366'454.– espressamente riconosciuto. D’altronde, l’Accordo è
stato risolto dalla parte istante con la missiva del 5 agosto 2016, stante la
mora della debitrice riguardo alla fornitura delle magliette, che la debitrice
aveva dichiarato di non essere in grado di fornire, e riguardo alla mancata
consegna dei dieci effetti cambiari di € 5'000.– ciascuno. A seguito del mancato
ossequio delle modalità di pagamento del debito, ha concluso il Pretore, l’istante
era perfettamente legittimata ad esigere il corrispettivo in denaro.
3.1
Nel
reclamo l’RE 1 riconosce che l’ammontare del debito fosse all’inizio di € 366'454.–,
ma ritiene che l’Accordo abbia estinto per novazione l’obbligazione originaria,
le parti avendo convenuto in sostituzione dell’obbligazione di pagamento una
pluralità di obbligazioni di fare non suscettibili di essere precettate, le
quali in parte sono state anche eseguite. Per la reclamante la procedente non
ha receduto dall’Accordo né ha chiesto la sua risoluzione, limitandosi con lo
scritto del 5 agosto 2016 a postulare il pagamento della parte di debito che si
sarebbe estinta con la consegna delle T-shirt e dei dieci effetti cambiari.
Così stando le cose, a suo parere l’Accordo è a tutti gli effetti valido e
vigente, così come valide e attuali sono le obbligazioni di fare assunte dall’RE
1.
in sostituzione dell’obbligo di pagamento.
L’RE
1.
osserva poi come l’Accordo non preveda alcun termine ultimo entro cui
effettuare le ordinazioni con le quali scalare il saldo di € 40'000.– in rate
di € 10'000.–, che potrebbero dunque essere fatte ancora oggi. Pertanto – essa
sostiene – la creditrice non poteva imporre un termine e a scadenza infruttuosa
pretendere il pagamento del valore corrispondente. Senza contare che relativamente
agli effetti cambiari, l’Accordo prevede la consegna a data non precisata di effetti
cambiari con scadenze mensili da luglio 2016 a maggio 2017, motivo per il quale
l’esecuzione promossa a fine dicembre 2016 si dimostra “decisamente intempestiva”.
3.2
Con
le osservazioni al reclamo la CO 1 assevera che l’Accordo non fa stato di una
dilazione o di altre circostanze per cui il debito riconosciuto non fosse immediatamente
esigibile. E anche se si volesse ritenere l’esistenza di una sorta di dilazione
per le quote di credito in denaro per le quali era prevista la possibilità di
estinzione con la consegna di beni o effetti cambiari, tale dilazione sarebbe “esaurita”. Infatti –
osserva la resistente – la reclamante avrebbe dovuto consegnare gli effetti
cambiari subito dopo la firma dell’Accordo, anche se la loro scadenza era
prevista per un periodo successivo, e le T-shirt entro il 30 giugno 2016.
Avendo la reclamante confermato con scritto del 7 settembre 2016 di non essere
intenzionata a fornire le prestazioni pattuite, la resistente ritiene di essere
stata legittimata a procedere all’incasso del proprio credito residuo in
denaro, essendo lo stesso a quel punto sicuramente esigibile, ciò che vale
anche per il saldo di € 40'000.–, giacché la pattuizione contenuta nell’Accordo
presupponeva che la debitrice compisse tempestivamente quanto prospettato.
4.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
4.1
Nella
fattispecie, l’Accordo dell’8 marzo 2016 (doc. G), debitamente firmato dalla
reclamante, unitamente alla cessione di credito del 4 agosto 2016 a favore
della CO 1, costituisce senz’altro in sé un riconoscimento del debito
complessivo di € 366'454.– menzionato in quell’atto. La reclamante lo ammette,
del resto, salvo eccepirne la novazione mediante la pattuizione delle condizioni
di rimborso e l’inesigibilità degli importi in denaro posti in esecuzione.
4.2
Quanto all’eccezione di novazione, la reclamante sostiene che le parti
hanno convenuto in sostituzione dell’obbligazione di pagamento iniziale una
pluralità di obbligazioni di fare non suscettibili di essere precettate. In
realtà, se di novazione si vuol parlare l’unica prevista nell’Accordo
riguarda la ridefinizione della totalità dei debiti dell’RE 1 nei
confronti della __________ S.r.l. e della CO 1 con l’importo onnicomprensivo di
€ 366'454.–, da considerarsi “a saldo di ogni e qualunque prestazione effettuata
fino al 31 dicembre 2015 dai creditori nei confronti della debitrice”. Le prestazioni in natura pattuite nell’Accordo, invece, sono per il
suo stesso testo delle modalità di rimborso dell’importo onnicomprensivo
riconosciuto. Ciò significa che la pretesa di € 366'454.– non si sarebbe
estinta prima che l’RE 1 avesse fornito le prestazioni promesse. In altre
parole l’effetto liberatorio dell’Accordo a favore dell’RE 1 si sarebbe
prodotto con la fornitura delle prestazioni pattuite e non già con la
conclusione dell’Accordo, che fissa unicamente le modalità di rimborso del
debito riconosciuto. Non essendo contestato ch’essa non ha rimborsato
integralmente il debito nei modi stabiliti ed entro le scadenze convenute, il
credito riconosciuto non può considerarsi nel frattempo estinto, neppure per
novazione, per tacere del fatto che la novazione non è presunta (art. 116 cpv.
1.
CO). Al riguardo il reclamo è dunque infondato.
4.3
Secondo
la giurisprudenza incombe all’escutente non solo di produrre un titolo di
rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con documenti,
l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione
(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1,
con rimandi), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della
CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5). La pretesa posta in esecuzione
dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione. Determinante
è il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso (DTF 84 II
651.
consid. 4; sentenze della CEF.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7 con
rinvii).
a) Nel noto Accordo l’RE 1 ha riconosciuto l’esigibilità del credito della
procedente limitatamente alle singole scadenze nello stesso previste e le parti
non hanno convenuto – perlomeno esplicitamente – l’immediata esigibilità dell’intero
importo riconosciuto in caso d’inosservanza di una singola scadenza. Il Pretore
non può quindi essere seguito laddove ha stabilito che a seguito del mancato
ossequio di alcune modalità di pagamento del debito, l’istante era legittimata
a esigere l’intero corrispettivo in denaro. L’escussa, infatti, non ha riconosciuto
tale conseguenza. Ma non può neppure essere condivisa l’opinione della
reclamante, secondo cui la creditrice non avrebbe potuto imporre un termine e,
a scadenza infruttuosa, pretendere il pagamento del valore corrispondente,
poiché le scadenze delle diverse modalità di pagamento sono state pattuite
congiuntamente. Trascorsa infruttuosa una singola scadenza fissa convenuta, la CO
1.
poteva, anche senza preventiva interpellazione (art. 108 n. 3 CO), rinunciare
a ricevere la corrispondente prestazione in natura e pretendere il danno
derivante dall’inadempimento (art. 107 cpv. 2 CO), pari in concreto all’importo
in denaro esplicitamente riconosciuto dall’RE 1. Dato che le parti hanno
concordato delle scadenze distinte per le diverse modalità di pagamento,
occorre analizzarle separatamente.
b) L’Accordo prevede anzitutto che il rimborso del
debito riconosciuto doveva avvenire nella misura di € 111'454.–
mediante la fornitura di 79'440 T-shirt entro il 30 giugno 2016. L’escussa però
non ha ossequiato l’impegno da lei assunto entro la scadenza concordata, come
confermato nella email del 5 luglio 2016 (doc. I), sicché l’istante ha preteso,
come era suo diritto (sopra ad a), il pagamento immediato della somma di € 111'454.–
(scritto del 5 agosto 2016, doc. H). L’esigibilità di tale pretesa risulta
dunque dimostrata, sicché limitatamente alla stessa la decisione impugnata
merita conferma.
c) Nell’Accordo
l’RE 1 si è poi impegnata a consegnare alle creditrici 10 effetti
di € 5'000.– ciascuno, con scadenze da luglio 2016 a maggio 2017. È ben vero
che, come affermato dalla reclamante, le parti non hanno precisato la data
entro la quale gli effetti avrebbero dovuto essere consegnati. In difetto di
ciò, però, alla creditrice era data la facoltà di chiedere l’immediato adempimento
dell’obbligazione (art. 75 CO). La CO 1 ha fatto uso di questa facoltà il 5
agosto 2016 (doc. H), quando ha chiesto all’escussa la consegna degli effetti
entro il 9 settembre 2016. Sebbene l’escussa non abbia adempiuto questa sua incombenza
ciò non comporta, diversamente da quanto preteso dalla procedente, l’esigibilità
a decorrere dal 9 settembre 2016 dell’intero importo di € 50'000.–, corrispondente
alla parte di debito che doveva essere estinta con la consegna degli effetti. Infatti
nell’Accordo l’RE 1 ha riconosciuto l’esigibilità del credito della procedente
solo limitatamente alle singole scadenze nello stesso previste e le parti non
hanno convenuto l’immediata esigibilità di tutte le prestazioni nel caso d’inosservanza
di una singola scadenza. Ne consegue che quando la CO 1 ha presentato la
domanda d’esecuzione, il 28 dicembre 2016 (doc. L), unicamente quattro delle
dieci rate di € 5'000.– erano esigibili, motivo per il quale il Pretore
avrebbe dovuto rigettare l’opposizione soltanto per queste quattro rate, oltre
ai corrispondenti interessi di mora, a decorrere dalla scadenza di ogni singola
rata (art. 102 cpv. 2 CO). Su questo punto ed entro questi limiti, il reclamo
merita accoglimento.
d) A
saldo del debito, di € 40'000.–, le parti hanno previsto la possibilità per l’RE
1.
di fare nuove ordinazioni, versando per ogni nuovo ordine un importo supplementare
di € 10'000.–, da scalare dal saldo. Tali ordinazioni potevano essere effettuate
dopo l’incasso dell’ultimo effetto cambiario, ossia dopo il 31 maggio 2017, motivo
per cui il saldo non era esigibile il 28 dicembre 2016, al momento della presentazione
della domanda d’esecuzione. Il reclamo si rivela così fondato anche su questo
punto.
e) Riassumendo,
l’Accordo, unitamente all’atto di cessione di credito, vale quale titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF) a favore della CO 1 limitatamente
a fr. 120'816.14 – corrispondenti a € 111'454.– al tasso di
cambio dell’1.084 in vigore il giorno della presentazione della domanda di
esecuzione (doc. M) e rimasto incontestato – oltre agli interessi del 5% dal 30
giugno 2016 e per fr. 21'680.– corrispondenti a € 20'000.– al tasso di
cambio dell’1.084, oltre agli interessi del 5% dal 31 luglio 2016 su fr. 5'420.–,
dal 30 settembre 2016 su fr. 5'420.–, dal 31 ottobre 2016 su fr. 5'420.–
e dal 30 novembre 2016 su fr. 5'420.– (pari a € 5'000.–).
9.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza parziale
reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 218'376.14,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è
parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 142'496.14, oltre agli interessi del
5% dal 30 giugno 2016 su fr. 120'816.14, dal 31 luglio 2016 su fr. 5'420.–, dal 30 settembre
2016 su fr. 5'420.–, dal 31 ottobre 2016 su fr. 5'420.– e dal 30 novembre
2016 su fr. 5'420.–.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– sono poste a carico della CO 1 in ragione di 1/3 e per i restanti 2/3 a carico dell’RE 1, tenuta a rifondere
all’istante fr. 1'200.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico in ragione di 2/3
e per il restante 1/3 a carico della CO 1, cui la reclamante è tenuta a rifondere fr. 800.–
per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).