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Decisione

14.2017.125

Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della sentenza prima della scadenza del termine impartito al convenuto per formulare osservazioni all’istanza. Annullamento e rinvio della causa al prim

28 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso anche il 30 maggio 2017

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato Canton Ticino

ha escusso la stessa RE 1 a convalida del sequestro n. __________ per l’incasso

di fr. 1'220'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal

22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzia del

21 marzo 2017 relativa alle imposte cantonale dal 2012 al 2016.

C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 30 maggio 2017

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune RE 2 ha escusso RE 1 a convalida

del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 925'000.– oltre agli

interessi del 2.5% dal 22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la

richiesta di garanzia del 21 marzo 2017 relativa alle imposte comunali dal 2012

al 2016.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del

13 giugno 2017 la Confederazione Svizzera, lo Stato Canton Ticino e il Comune RE

2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Con tre decreti del 19 giugno 2017, il Pretore ha fissato alla convenuta

un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte alle

istanze. I decreti le sono giunti il 26 giugno 2017.

E. Statuendo con tre decisioni del 13 luglio 2017, il Pretore ha accolto

le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 450.– nella

causa inoltrata dalla Confederazione Svizzera e di fr. 2'000.– in ognuna

di quelle avviate dallo Stato Canton Ticino e dal Comune RE 2, oltre a un’indennità

di fr. 100.– a favore di ciascuno degli istanti.

F. Dopo

avere tentato senza successo, il 14 luglio 2017, di ottenere una proroga del

termine per presentare osservazioni alle istanze, RE 1 è insorta a questa Camera contro le sentenze appena citate con tre reclami distinti del 26 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento, l’attribuzione di ripetibili nella

procedura di reclamo, protestate tasse e spese, e il rinvio delle cause alla

Pretura per nuovo giudizio, previo conferimento del­l’effetto sospensivo.

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono

impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2

CPC). Presentati il 26 luglio 2017 contro le sentenze notificate alla patrocinatrice

di RE 1 il 17 luglio, in concreto tutti e tre i reclami sono tempestivi.

2.

Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha

considerato che le richieste di prestazione di garanzia presentate dagli

istanti sono decisioni immediatamente esecutive e costituiscono di conseguenza

titoli di rigetto definitivo delle opposizioni nel senso del­l’art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF.

3.

Nei

reclami RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché

il Pretore ha emesso le sentenze impugnate, il 13 luglio 2017, prima della

scadenza – il 17 luglio – dei termini a lei assegnati per presentare

osservazioni alle istanze. L’emanazione prematura dei giudizi – allega la

reclamante – non le ha d’altronde consentito di ottenere la proroga dei termini

per le osservazioni da lei richiesta il 14 luglio 2017 né la sospensione delle

cause, come invece avvenuto nelle procedure parallele dirette contro il suo

coniuge in seguito all’avvio di trattative tra le parti.

4.

I decreti del 19 giugno 2017 con cui il Pretore

ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali

osservazioni scritte alle istanze (doc. 8 acclusi ai reclami) le sono pervenuti

il 26 giugno (doc. 9 ed estratti EasyTrack relativi alle raccomandate n. __________,

__________ e __________), sicché i termini sarebbero scaduti il 4 agosto

2017, tenuto conto della proroga per legge dei termini scaduti durante le ferie

estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) fino al terzo giorno utile dopo

la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF

108.

III 49), il 1° agosto essendo festivo in Ticino (Festa nazionale). È quindi

evidente che le sentenze sono state emesse in modo prematuro, come riconosciuto

dallo stesso Pretore (scritti del 17 luglio 2017, doc. 4), e che il diritto di

essere sentita della convenuta è stato violato.

4.1

La

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possi­bilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.

) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55

consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del

diritto di essere sentito della reclamante, poiché il suo pregiudizio è

manifesto, essa postula esplicitamente l’annullamento delle sentenze e il

rinvio al primo giudice per nuovo giudizio. Inoltre, le cause non possono ritenersi

mature per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria

non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice

scegliere se assegnare all’escussa nuovi termini per presentare osservazioni o

convocare le parti a un’udienza.

4.2

Emanate

prematuramente, le sentenze impugnate vanno quindi annullate e le cause rinviate

al Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo

completamento dell’istruttoria secondo le

modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.1). Siccome il giudizio di rinvio

non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Pretore statuirà

con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli retrocesse senza prima

interpellare

le controparti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio

2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).

5.

La

necessità di rinviare le cause al primo giudice non essendo addebitabili a una

delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di

giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si

attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC

consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non

anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.

5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto delle

sentenze impugnate e saranno nuovamente fissate dal Pretore con le nuove

decisioni (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi

delle ripetibili).

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 490'000.–

nella causa promossa dalla Confederazione Svizzera, di fr. 1'220'000.–

in quella dello Stato Canton Ticino e di fr. 925'000.–

in quella del Comune RE 2, supera

ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo inoltrato nella causa avviata

dalla Confederazione Svizzera (SO.2017.2972)

è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa

rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Il reclamo inoltrato nella causa avviata dallo

Stato Canton Ticino (SO.2017.2973)

è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata

al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

3. Il reclamo inoltrato nella causa avviata dal

Comune RE 2 (SO.2017.2974) è accolto

e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al

Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

4. Non

si riscuotono spese processuali.

5. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).