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Rigetto definitivo dell’opposizione. Emanazione della sentenza prima della scadenza del termine impartito al convenuto per formulare osservazioni all’istanza. Annullamento e rinvio della causa al prim
28 luglio 2017Italiano8 min
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Incarti n.
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Lugano
28 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause SO.2017.2972, SO.2017.2973 e SO.2017.2974 (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promosse con istanze 13 giugno 2017 rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Comune RE 2, __________
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
giudicando sui reclami del 26 luglio 2017 presentati da RE 1 contro le
tre decisioni emesse il 13 luglio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 maggio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 a convalida
del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 490'000.– oltre agli
interessi del 3% dal 22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la richiesta
di garanzia del 21 marzo 2017 relativa alle imposte federali dal 2012 al 2016.
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso anche il 30 maggio 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato Canton Ticino
ha escusso la stessa RE 1 a convalida del sequestro n. __________ per l’incasso
di fr. 1'220'000.– oltre agli interessi del 2.5% dal
22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la richiesta di garanzia del
21 marzo 2017 relativa alle imposte cantonale dal 2012 al 2016.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso sempre il 30 maggio 2017
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune RE 2 ha escusso RE 1 a convalida
del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 925'000.– oltre agli
interessi del 2.5% dal 22 marzo 2017, indicando quale titolo di credito la
richiesta di garanzia del 21 marzo 2017 relativa alle imposte comunali dal 2012
al 2016.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanze del
13 giugno 2017 la Confederazione Svizzera, lo Stato Canton Ticino e il Comune RE
2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Con tre decreti del 19 giugno 2017, il Pretore ha fissato alla convenuta
un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte alle
istanze. I decreti le sono giunti il 26 giugno 2017.
E. Statuendo con tre decisioni del 13 luglio 2017, il Pretore ha accolto
le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 450.– nella
causa inoltrata dalla Confederazione Svizzera e di fr. 2'000.– in ognuna
di quelle avviate dallo Stato Canton Ticino e dal Comune RE 2, oltre a un’indennità
di fr. 100.– a favore di ciascuno degli istanti.
F. Dopo
avere tentato senza successo, il 14 luglio 2017, di ottenere una proroga del
termine per presentare osservazioni alle istanze, RE 1 è insorta a questa Camera contro le sentenze appena citate con tre reclami distinti del 26 luglio 2017 per ottenerne l’annullamento, l’attribuzione di ripetibili nella
procedura di reclamo, protestate tasse e spese, e il rinvio delle cause alla
Pretura per nuovo giudizio, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono
impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2
CPC). Presentati il 26 luglio 2017 contro le sentenze notificate alla patrocinatrice
di RE 1 il 17 luglio, in concreto tutti e tre i reclami sono tempestivi.
2.
Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha
considerato che le richieste di prestazione di garanzia presentate dagli
istanti sono decisioni immediatamente esecutive e costituiscono di conseguenza
titoli di rigetto definitivo delle opposizioni nel senso dell’art. 80 cpv. 2
n. 2 LEF.
3.
Nei
reclami RE 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentita, perché
il Pretore ha emesso le sentenze impugnate, il 13 luglio 2017, prima della
scadenza – il 17 luglio – dei termini a lei assegnati per presentare
osservazioni alle istanze. L’emanazione prematura dei giudizi – allega la
reclamante – non le ha d’altronde consentito di ottenere la proroga dei termini
per le osservazioni da lei richiesta il 14 luglio 2017 né la sospensione delle
cause, come invece avvenuto nelle procedure parallele dirette contro il suo
coniuge in seguito all’avvio di trattative tra le parti.
4.
I decreti del 19 giugno 2017 con cui il Pretore
ha assegnato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare eventuali
osservazioni scritte alle istanze (doc. 8 acclusi ai reclami) le sono pervenuti
il 26 giugno (doc. 9 ed estratti EasyTrack relativi alle raccomandate n. __________,
__________ e __________), sicché i termini sarebbero scaduti il 4 agosto
2017, tenuto conto della proroga per legge dei termini scaduti durante le ferie
estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF) fino al terzo giorno utile dopo
la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF
108.
III 49), il 1° agosto essendo festivo in Ticino (Festa nazionale). È quindi
evidente che le sentenze sono state emesse in modo prematuro, come riconosciuto
dallo stesso Pretore (scritti del 17 luglio 2017, doc. 4), e che il diritto di
essere sentita della convenuta è stato violato.
4.1
La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti a un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.
) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte lesa (DTF 142 III 55
consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi sanare la lesione del
diritto di essere sentito della reclamante, poiché il suo pregiudizio è
manifesto, essa postula esplicitamente l’annullamento delle sentenze e il
rinvio al primo giudice per nuovo giudizio. Inoltre, le cause non possono ritenersi
mature per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria
non è ancora terminata. Spetterà al primo giudice
scegliere se assegnare all’escussa nuovi termini per presentare osservazioni o
convocare le parti a un’udienza.
4.2
Emanate
prematuramente, le sentenze impugnate vanno quindi annullate e le cause rinviate
al Pretore per nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC), previo
completamento dell’istruttoria secondo le
modalità testé ricordate (sopra ad consid. 4.1). Siccome il giudizio di rinvio
non pregiudica la sorte delle cause nel merito, sulle quali il Pretore statuirà
con pieno potere di apprezzamento, esse possono essergli retrocesse senza prima
interpellare
le controparti (sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio
2016, consid. 4; RtiD 2017 I 715 n. 34c consid. 5.2).
5.
La
necessità di rinviare le cause al primo giudice non essendo addebitabili a una
delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere la tassa di
giustizia relativa al presente giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si
attribuiscono invece ripetibili alla reclamante, poiché l’art. 107 cpv. 2 CPC
consente di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non
anche spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid.
5). Le spese di prima sede e le ripetibili sono annullate con il resto delle
sentenze impugnate e saranno nuovamente fissate dal Pretore con le nuove
decisioni (solo dietro esplicita richiesta della parte vittoriosa trattandosi
delle ripetibili).
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 490'000.–
nella causa promossa dalla Confederazione Svizzera, di fr. 1'220'000.–
in quella dello Stato Canton Ticino e di fr. 925'000.–
in quella del Comune RE 2, supera
ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo inoltrato nella causa avviata
dalla Confederazione Svizzera (SO.2017.2972)
è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa
rinviata al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Il reclamo inoltrato nella causa avviata dallo
Stato Canton Ticino (SO.2017.2973)
è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata
al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
3. Il reclamo inoltrato nella causa avviata dal
Comune RE 2 (SO.2017.2974) è accolto
e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al
Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
4. Non
si riscuotono spese processuali.
5. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).