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Decisione

14.2017.128

Rigetto dell’opposizione. Onorario del curatore. Pagamento del capitale posto in esecuzione senza gli interessi di mora né le spese esecutive. Stralcio. Contestazione della ripartizione delle spese pr

4 dicembre 2017Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i secondi, anche per gli interessi di mora maturati dopo il passaggio in

giudicato della decisione o dopo la sottoscrizione del riconoscimento di

debito, sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art. 80 e n. 32 ad art. 82 LEF; Abbet in: La mainlevée d’opposition,

2017, n. 43 e 139 ad art. 80 e n. 62 ad art. 82 LEF). Condizione sine qua non,

ovviamente, è che l’istante abbia prodotto un valido titolo di rigetto per il

credito sul quale sono maturati gli interessi di mora reclamati, ciò che il

giudice del rigetto è tenuto a esaminare d’uf­­ficio (DTF 103 Ia 52 consid.

2/e), in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) e a prescindere

dalle allegazioni delle parti (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.2 Ora, nel caso specifico RE 1 non ha prodotto alcun titolo

di rigetto, né provvisorio né definitivo. I documenti allegati al­l’istanza (precetto esecutivo, scritti 21 marzo

2017 dell’ARP n. __________ ai Comuni di __________ e __________,

e i conteggi di salari allestiti dai detti Comuni) non sono infatti né

riconoscimenti di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF – non sono firmati dall’escusso o dal suo rappresentante legale – né decisioni

giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF: sono semplici

comunicazioni tra autorità, peraltro non notificate al curatelato,

rispettivamente conteggi allestiti a favore del­l’istante. Manca invece la

decisione vera e propria, con cui l’ARP ha determinato la rimunerazione dovuta a RE 1 e l’ha posta a carico

di CO 1 (in virtù dell’art. 404 cpv. 2 CC). Solo questa è

Considerandi

un valido titolo di rigetto definitivo, purché sia notificata anche al

curatelato capace di discernimento o al suo (attuale) rappresentante legale (Reusser in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch

I, 5ª ed. 2014, n. 38, 40 e 41 ad art. 404 CC).

Il

problema è che la decisione in questione, ossia la risoluzione n. __________

del 22 marzo 2017, è stata prodotta solo in sede di reclamo (quale doc. B),

sicché non se ne può tenere conto in questa sede (sopra consid. 1.2). Il

Giudice di pace avrebbe così dovuto in definitiva respingere l’istanza anche

per gli interessi di mora e le spese processuali poste a carico della parte

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ovvero l’escutente. La decisione im­pugnata

è quindi finanche favorevole al reclamante. Essa non può però essere modificata

ai suoi danni stante il divieto di attribuire a una parte più di quanto

essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), detto in sede di ricorso divieto

della reformatio in peius. Il reclamo va quindi semplicemente respinto.

6.3

Quanto alle spese esecutive, la loro determinazione e attribuzione

sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.

68.

LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003

consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012), in linea di massima in funzione

dell’esito dell’e­secuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Non

spettava quindi al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, la controparte non avendo postulato l’attribuzione di

ripetibili (cfr. art. 105 cpv. 1 e 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 75.–, non rag­giunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–,;

–c/o RA 1,

,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).