14.2017.128
Rigetto dell’opposizione. Onorario del curatore. Pagamento del capitale posto in esecuzione senza gli interessi di mora né le spese esecutive. Stralcio. Contestazione della ripartizione delle spese pr
4 dicembre 2017Italiano10 min
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Incarto n.
14.2017.128
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Sessa promossa con istanza 12 luglio 2017 da
RE 1
contro
CO 1
(rappresentato dalla sua curatrice RA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 28 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 25 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 luglio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso il suo ex pupillo CO 1 per l’incasso
di fr. 1'782.90 oltre agli interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando
quale titolo di credito le “mercedi
anno 2015”.
B. Avendo
la (nuova) curatrice di CO 1, RA 1, interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 12 luglio 2017 RE 1 ne ha chiesto il rigetto
(implicitamente definitivo) alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 24 luglio 2017,
facendo valere di avere pagato la somma posta in esecuzione e chiedendo di
essere esenta dal pagamento delle spese d’esecuzione.
C. Statuendo con decisione del 25 luglio 2017, il Giudice di pace ha
stralciato la causa dal ruolo, ponendo le spese processuali di fr. 150.– a
carico delle parti metà ciascuno.
D. Con
un reclamo del 28 luglio 2017 RE 1 chiede a questa Camera
d’“invalidare” la decisione appena citata e di condannare la parte convenuta a pagare
le spese di giustizia, degli interessi, delle spese esecutive e delle
ripetibili. Nella sua risposta del 14 agosto 2017, la controparte ha dichiarato
di mantenere la posizione espressa nelle sue osservazioni all’istanza e di aver
pagato la metà della tassa di giustizia posta a suo carico in prima sede.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 26 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso di specie, alcuni documenti
allegati al reclamo – decisione 22 marzo 2017 dell’Autorità regionale di
protezione (ARP) n. __________ (doc. B), email 29 aprile 2017 (doc. G), scritto
26 maggio 2017 (doc. H), email e risposta 6 giugno 2017 (doc. I e L), email 16
e 21 giugno 2017 (doc. M e N) – non sono stati prodotti in prima sede (v.
elenco degli allegati in fondo all’istanza, doc. P) e sono quindi inammissibili.
Non se ne terrà conto ai fini dell’odierno giudizio.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, preso atto che l’escusso aveva pagato
l’importo di fr. 1'782.90 posto in esecuzione il 24 luglio 2017, ha
stralciato la causa dal ruolo in virtù dell’art. 241 CPC e ha posto la tassa di
giustizia a carico delle parti metà ciascuno senza particolare motivazione.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene che l’art. 241 CPC sul quale si è fondato il Giudice di
pace non sia applicabile perché non è stato firmato alcun verbale, sicché il convenuto,
che a suo dire ha riconosciuto il credito pagandolo, dev’essere considerato soccombente
e assumersi le spese di giustizia, gli interessi, le spese
esecutive come pure le ripetibili.
5. In
caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo
verbale (art. 241 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame difettano sia un’acquiescenza
– il convenuto non avendo dichiarato di riconoscere la pretesa dell’istante –
sia un verbale sottoscritto dalle parti. La causa non poteva neppure essere
stralciata per un altro motivo nel senso dell’art. 242 CPC, poiché il convenuto
non ha pagato all’ufficio d’esecuzione – in qual caso l’esecuzione si sarebbe
estinta limitatamente al capitale (art. 12 cpv. 2 LEF), rendendo l’istanza
senza oggetto entro tale limite – bensì direttamente all’escutente (doc. S). Il
primo giudice avrebbe in realtà dovuto respingere l’istanza a debita
concorrenza, preso atto che il pagamento aveva estinto il credito, per quanto
attiene al capitale, nel senso dell’art. 81 o 82 cpv. 2 LEF. La questione, però, non è in concreto di diretto
rilievo poiché il reclamante non conclude all’annullamento
del dispositivo di stralcio.
6. Il
reclamante rileva a ragione che l’escusso ha pagato solo il capitale, ma non
gli interessi di mora né le spese esecutive.
6.1 Di principio le
decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF e i riconoscimenti di debito
giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF valgono titolo di rigetto, definitivo le prime, provvisorio
Fatti
i secondi, anche per gli interessi di mora maturati dopo il passaggio in
giudicato della decisione o dopo la sottoscrizione del riconoscimento di
debito, sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 49 e 134 ad art. 80 e n. 32 ad art. 82 LEF; Abbet in: La mainlevée d’opposition,
2017, n. 43 e 139 ad art. 80 e n. 62 ad art. 82 LEF). Condizione sine qua non,
ovviamente, è che l’istante abbia prodotto un valido titolo di rigetto per il
credito sul quale sono maturati gli interessi di mora reclamati, ciò che il
giudice del rigetto è tenuto a esaminare d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid.
2/e), in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) e a prescindere
dalle allegazioni delle parti (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.2 Ora, nel caso specifico RE 1 non ha prodotto alcun titolo
di rigetto, né provvisorio né definitivo. I documenti allegati all’istanza (precetto esecutivo, scritti 21 marzo
2017 dell’ARP n. __________ ai Comuni di __________ e __________,
e i conteggi di salari allestiti dai detti Comuni) non sono infatti né
riconoscimenti di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF – non sono firmati dall’escusso o dal suo rappresentante legale – né decisioni
giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF: sono semplici
comunicazioni tra autorità, peraltro non notificate al curatelato,
rispettivamente conteggi allestiti a favore dell’istante. Manca invece la
decisione vera e propria, con cui l’ARP ha determinato la rimunerazione dovuta a RE 1 e l’ha posta a carico
di CO 1 (in virtù dell’art. 404 cpv. 2 CC). Solo questa è
Considerandi
un valido titolo di rigetto definitivo, purché sia notificata anche al
curatelato capace di discernimento o al suo (attuale) rappresentante legale (Reusser in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, 5ª ed. 2014, n. 38, 40 e 41 ad art. 404 CC).
Il
problema è che la decisione in questione, ossia la risoluzione n. __________
del 22 marzo 2017, è stata prodotta solo in sede di reclamo (quale doc. B),
sicché non se ne può tenere conto in questa sede (sopra consid. 1.2). Il
Giudice di pace avrebbe così dovuto in definitiva respingere l’istanza anche
per gli interessi di mora e le spese processuali poste a carico della parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ovvero l’escutente. La decisione impugnata
è quindi finanche favorevole al reclamante. Essa non può però essere modificata
ai suoi danni stante il divieto di attribuire a una parte più di quanto
essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), detto in sede di ricorso divieto
della reformatio in peius. Il reclamo va quindi semplicemente respinto.
6.3
Quanto alle spese esecutive, la loro determinazione e attribuzione
sono decise dall’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva (cfr. art.
68.
LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003
consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012), in linea di massima in funzione
dell’esito dell’esecuzione (cfr. DTF 130 III 522 consid. 2.2). Non
spettava quindi al Giudice di pace pronunciarsi a tale riguardo.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, la controparte non avendo postulato l’attribuzione di
ripetibili (cfr. art. 105 cpv. 1 e 2 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 75.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–,;
–c/o RA 1,
,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Sessa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).