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Decisione

14.2017.129

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami sono senz’altro tempestivi. Essendo la notifica avvenuta durante le

ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine

di 10 giorni, iniziato il 2 agosto 2017 (DTF 96 III 50 consid. 3), è infatti

scaduto sabato 12 agosto, salvo essere prorogato a lunedì 14 agosto 2017 in

virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.3 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace si è limitato a ricordare che le decisioni

di tassazione prodotte dall’istante (per il 2012 e il 2013), siccome passate in

giudicato, costituiscono titoli di rigetto definitivo delle opposizioni nel

senso dell’art. 80 LEF.

4. Nei

reclami RE 1 si duole del fatto che il Giudice di pace non ha notificato le istanze

né a lei né alla sua rappresentante (sua figlia avv. PA 1). Inoltre gli rimprovera

di avere erroneamente omesso di considerare la sua richiesta del 4 giugno 2017

volta a sospendere le procedure di rigetto in attesa dell’esi­­to della domanda

di revisione delle imposte per gli anni 2008-2014, da lei sottoposta all’autorità

fiscale il 31 maggio 2017. La reclamante chiede dunque che le sentenza impugnate

siano annullate e che le procedure di rigetto siano sospese giusta l’art. 126

CPC.

5. La

raccomandata contenente le ordinanze del 30 maggio 2017 con cui il Giudice di

pace ha assegnato a RE 1 un termine di “30 (venti)” giorni per

presentare eventuali osservazioni scritte alle istanze è stata ritirata dalla

destinataria il 7 giugno 2017 (tracciamento EasyTrack n. __________). Essa ha

quindi avuto modo di esprimere il proprio punto di vista prima dell’emanazione delle sentenze impugnate il 14 luglio 2017, anche

volendo considerare l’ipotesi a lei più favorevole di un termine di trenta

giorni. Certo, in virtù dell’art. 137 CPC le ordinanze in questione sarebbero

probabilmente dovute essere indirizzate alla figlia dell’escussa, avv. PA 1,

che notoriamente è la sua patrocinatrice almeno in ambito fiscale e la cui

sospensione dall’esercizio dell’avvocatura è terminata il 15 aprile 2017. Si

può però ritenere che, come per le sentenze impugnate, pure esse notificate personalmente

alla convenuta, quest’ultima abbia tramesso alla figlia anche le assegnazioni

di termine.

La

questione può invero essere lasciata aperta. Con la presentazione dei reclami,

in effetti, RE 1 ha potuto, tramite la propria patrocinatrice, esprimersi in

modo completo sulle istanze. E l’unica censura da lei sollevata – il mancato

esame della sua richiesta di sospensione delle procedure

di rigetto – pone un quesito di natura giuridica che la Camera può esaminare

con un libero potere d’apprezzamento (sopra consid. 1.3), come il primo

giudice. Un’eventuale lesione del suo diritto di essere sentita può

quindi essere sanata in sede di reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.

2.3), giacché non ne risulta alcun pregiudizio per la convenuta (DTF 142 III 55

consid. 4.3). Essendo la causa da ritenersi matura per il giudizio, la Camera

può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327

cpv. 3 lett. b CPC), giacché un rinvio si ridurrebbe a una

mera formalità priva di contenuto, all’origine di ritardi inutili e

incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente

Considerandi

(sentenze del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto

2013.

e della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016 consid. 6.1 e i rinvii).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie è pacifico che la decisione di tassazione dell’im­­posta cantonale

2012.

(doc. B accluso alla prima istanza), unitamente al conguaglio 22 gennaio

2016.

(doc. C primo foglio), che stabilisce l’imposta comunale dello stesso anno

in fr. 1'876.70, alla diffida del 30 agosto 2016 (doc. C secondo foglio),

che accerta gli interessi di mora sugli acconti in fr. 150.40 e la tassa

di diffida in fr. 50.–, e al dettaglio del calcolo degli interessi (doc. D),

pari a fr. 31.80 (fr. 32.51 ./. 0.72) al 15 febbraio 2016, costituiscono

validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per i pari importi

richiesti con la prima esecuzione, poiché sono decisioni passate in giudicato

nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 e 275 LT.

6.2

Per

i medesimi motivi anche la decisione di tassazione dell’im­­posta

cantonale 2013 (doc. B accluso alla seconda istanza), unitamente al conguaglio 22 gennaio 2016 (doc. C

primo foglio), che stabilisce l’imposta comunale dello stesso anno in fr. 1'921.05, alla diffida del 30 agosto 2016 (doc. C secondo foglio), che accerta

gli interessi di mora sugli acconti in fr. 110.70 e la tassa di diffida in

fr. 50.–, e al dettaglio del calcolo degli interessi (doc. D), pari a fr. 46.30

(fr. 55.90 ./. 9.61) al 15 febbraio 2016, costituiscono validi titoli di

rigetto definitivo dell’opposizione per i pari importi richiesti con la seconda

esecuzione.

7.

Nel merito la

reclamante chiede la sospensione delle procedure di rigetto in esame in attesa

di una decisione definitiva della competente autorità fiscale sulla domanda di

revisione delle tassazioni degli anni dal 2008 al 2014, da lei inoltrata il 31

maggio 2017, con cui ha chiesto la riduzione dell’imposizione della rendita

versata dall’__________ al 40% (anziché al 100%) in base agli art. 21 cpv. 3 LT

e 22 cpv. 3 LIFD e l’esenzione di una quota delle prestazioni AVS pari a fr. 6'000.–/anno.

Sostiene infatti che la procedura di revisione abbia carattere pregiudiziale

rispetto alle procedure di rigetto e costituisca un motivo imperioso di sospensione

di queste ultime nel senso dell’art. 126 CPC, onde evitare il rischio di

decisioni contraddittorie. A suo parere, l’accoglimento dell’istanza di

revisione fiscale azzererebbe, o quasi, i crediti posti in esecuzione e

renderebbe le cause di rigetto senza oggetto. Nella ponderazione dei contrasti

interessi, soggiunge la reclamante, è preminente quello di un cittadino invalido,

come lei, rispetto all’incasso delle tasse da parte dello Stato. A torto.

7.1

Anzitutto, la reclamante non dimostra – e invero

neppure allega – di avere ottenuto la sospensione del carattere definitivo

delle decisioni fiscali di cui chiede la revisione, sospensione che in realtà

interviene solo qualora venga emessa una decisione definitiva sulla domanda di

revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2,

165.

cpv. 3 LIFD; Looser in:

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). Le decisioni prodotte dall’istante sono

quindi tuttora esecutive e costituiscono un valido titolo di rigetto (sopra

consid. 6).

7.2

D’altronde

una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, perché

contrariamente a quanto sostiene la reclamante la procedura di revisione

fiscale non ha carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di rigetto. In

quest’ultima il giudice deve solo esaminare se il titolo prodotto assume le

caratteristiche stabilite all’art. 80 LEF (sopra consid. 2), sicché per la sua stessa natura

esclusivamente procedurale la decisione odierna non può

entrare in contraddizione con una (comunque tuttora virtuale) decisione di

merito (sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Del

resto il giudice del rigetto non può conferire alla procedura di revisione

fiscale un effetto (sospensivo) che il diritto fiscale non prevede (v. per analogia in materia civile la

sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016, RtiD

2017.

I 715 n. 35c consid. 6.2).

Se in futuro le decisioni di tassazione degli anni 2012 e 2013 dovessero essere

sospese o modificate, la reclamante potrà sempre chiedere, a dipendenza

dell’esecuzione, la sua sospensione (art. 85 LEF) o la restituzione degli

importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 15.2016.104 del 4

settembre 2017 consid. 3.3). La domanda di sospensione delle cause di rigetto

va quindi respinta sia in prima che in seconda istanza, ciò che segna l’esito

del reclamo.

7.3

Con

l’emanazione del giudizio odierno le domande di concessione dell’effetto

sospensivo diventano senza oggetto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non

essendo insorta in spese in questa sede.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 807.90

nella prima causa e di fr. 2'128.05 nella seconda, non raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. 352/2017 (inc. 14.2017.129) è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Il reclamo nella causa n. 353/2017 (inc.

14.2017.130) è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).