14.2017.129
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12 settembre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2017.129
14.2017.130
Lugano
12 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause n. 352/2017 e 353/2017 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promosse con istanze del 27
aprile 2017 dal
CO 1
(rappresentato dal proprio Municipio, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’ PA 1,)
giudicando sui reclami del 3 agosto 2017 presentati da RE 1 contro le
decisioni emesse il 14 luglio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2017 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 625.70
oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2017, indicando quale titolo di
credito l’imposta comunale del 2012 (di fr. 1'876.70, dedotti acconti per fr. 1'251.–),
di fr. 150.40 (“interessi
su R.A.”), di fr. 31.80 (“interessi su conguaglio sino al 15.02.2017”) e di fr. 50.– (“tassa
diffida”).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso lo stesso 17 febbraio 2017 sempre dall’UE
di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso anche di fr. 1'921.05
oltre agli interessi del 2.5% dal 16 febbraio 2017, indicando quale titolo di
credito l’imposta comunale del 2013, di fr. 110.70 (“interessi su R.A.”),
di fr. 46.30 (“interessi
su conguaglio sino al 15.02.2017”) e di fr. 50.– (“tassa diffida”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con due istanze
separate del 27 aprile 2017 il Comune CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est, limitando la sua domanda
riferita alla prima esecuzione agli importi indicati nel precetto esecutivo, ma
dedotti fr. 1'651.– anziché fr. 1'251.–. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha formulato osservazioni alle istanze.
D. Statuendo con due decisioni distinte del 14 luglio 2017, il Giudice di
pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–
nella prima causa e di fr. 150.– nella seconda, così come un’indennità di fr. 15.–
nella prima causa e di fr. 25.– nella seconda a favore dell’istante.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 3 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento
e, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la sospensione del
procedimento. Stante l’esito del giudizio odierno, i reclami non sono stati
notificati alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 I
reclami in esame sono diretti contro sentenze di contenuto analogo, che riguardano
le stesse parti e pongono la medesima questione giuridica. Si giustifica così,
per economia processuale, di congiungere le due procedure e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso
che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
1.2 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati
il 3 agosto 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 il 17 luglio, in concreto
Fatti
i reclami sono senz’altro tempestivi. Essendo la notifica avvenuta durante le
ferie estive (art. 56 n. 2 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC), il termine
di 10 giorni, iniziato il 2 agosto 2017 (DTF 96 III 50 consid. 3), è infatti
scaduto sabato 12 agosto, salvo essere prorogato a lunedì 14 agosto 2017 in
virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC (per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.3 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace si è limitato a ricordare che le decisioni
di tassazione prodotte dall’istante (per il 2012 e il 2013), siccome passate in
giudicato, costituiscono titoli di rigetto definitivo delle opposizioni nel
senso dell’art. 80 LEF.
4. Nei
reclami RE 1 si duole del fatto che il Giudice di pace non ha notificato le istanze
né a lei né alla sua rappresentante (sua figlia avv. PA 1). Inoltre gli rimprovera
di avere erroneamente omesso di considerare la sua richiesta del 4 giugno 2017
volta a sospendere le procedure di rigetto in attesa dell’esito della domanda
di revisione delle imposte per gli anni 2008-2014, da lei sottoposta all’autorità
fiscale il 31 maggio 2017. La reclamante chiede dunque che le sentenza impugnate
siano annullate e che le procedure di rigetto siano sospese giusta l’art. 126
CPC.
5. La
raccomandata contenente le ordinanze del 30 maggio 2017 con cui il Giudice di
pace ha assegnato a RE 1 un termine di “30 (venti)” giorni per
presentare eventuali osservazioni scritte alle istanze è stata ritirata dalla
destinataria il 7 giugno 2017 (tracciamento EasyTrack n. __________). Essa ha
quindi avuto modo di esprimere il proprio punto di vista prima dell’emanazione delle sentenze impugnate il 14 luglio 2017, anche
volendo considerare l’ipotesi a lei più favorevole di un termine di trenta
giorni. Certo, in virtù dell’art. 137 CPC le ordinanze in questione sarebbero
probabilmente dovute essere indirizzate alla figlia dell’escussa, avv. PA 1,
che notoriamente è la sua patrocinatrice almeno in ambito fiscale e la cui
sospensione dall’esercizio dell’avvocatura è terminata il 15 aprile 2017. Si
può però ritenere che, come per le sentenze impugnate, pure esse notificate personalmente
alla convenuta, quest’ultima abbia tramesso alla figlia anche le assegnazioni
di termine.
La
questione può invero essere lasciata aperta. Con la presentazione dei reclami,
in effetti, RE 1 ha potuto, tramite la propria patrocinatrice, esprimersi in
modo completo sulle istanze. E l’unica censura da lei sollevata – il mancato
esame della sua richiesta di sospensione delle procedure
di rigetto – pone un quesito di natura giuridica che la Camera può esaminare
con un libero potere d’apprezzamento (sopra consid. 1.3), come il primo
giudice. Un’eventuale lesione del suo diritto di essere sentita può
quindi essere sanata in sede di reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011, consid.
2.3), giacché non ne risulta alcun pregiudizio per la convenuta (DTF 142 III 55
consid. 4.3). Essendo la causa da ritenersi matura per il giudizio, la Camera
può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327
cpv. 3 lett. b CPC), giacché un rinvio si ridurrebbe a una
mera formalità priva di contenuto, all’origine di ritardi inutili e
incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente
Considerandi
(sentenze del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto
2013.
e della CEF 14.2016.18 del 25 maggio 2016 consid. 6.1 e i rinvii).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Nella
fattispecie è pacifico che la decisione di tassazione dell’imposta cantonale
2012.
(doc. B accluso alla prima istanza), unitamente al conguaglio 22 gennaio
2016.
(doc. C primo foglio), che stabilisce l’imposta comunale dello stesso anno
in fr. 1'876.70, alla diffida del 30 agosto 2016 (doc. C secondo foglio),
che accerta gli interessi di mora sugli acconti in fr. 150.40 e la tassa
di diffida in fr. 50.–, e al dettaglio del calcolo degli interessi (doc. D),
pari a fr. 31.80 (fr. 32.51 ./. 0.72) al 15 febbraio 2016, costituiscono
validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per i pari importi
richiesti con la prima esecuzione, poiché sono decisioni passate in giudicato
nel senso degli art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 e 275 LT.
6.2
Per
i medesimi motivi anche la decisione di tassazione dell’imposta
cantonale 2013 (doc. B accluso alla seconda istanza), unitamente al conguaglio 22 gennaio 2016 (doc. C
primo foglio), che stabilisce l’imposta comunale dello stesso anno in fr. 1'921.05, alla diffida del 30 agosto 2016 (doc. C secondo foglio), che accerta
gli interessi di mora sugli acconti in fr. 110.70 e la tassa di diffida in
fr. 50.–, e al dettaglio del calcolo degli interessi (doc. D), pari a fr. 46.30
(fr. 55.90 ./. 9.61) al 15 febbraio 2016, costituiscono validi titoli di
rigetto definitivo dell’opposizione per i pari importi richiesti con la seconda
esecuzione.
7.
Nel merito la
reclamante chiede la sospensione delle procedure di rigetto in esame in attesa
di una decisione definitiva della competente autorità fiscale sulla domanda di
revisione delle tassazioni degli anni dal 2008 al 2014, da lei inoltrata il 31
maggio 2017, con cui ha chiesto la riduzione dell’imposizione della rendita
versata dall’__________ al 40% (anziché al 100%) in base agli art. 21 cpv. 3 LT
e 22 cpv. 3 LIFD e l’esenzione di una quota delle prestazioni AVS pari a fr. 6'000.–/anno.
Sostiene infatti che la procedura di revisione abbia carattere pregiudiziale
rispetto alle procedure di rigetto e costituisca un motivo imperioso di sospensione
di queste ultime nel senso dell’art. 126 CPC, onde evitare il rischio di
decisioni contraddittorie. A suo parere, l’accoglimento dell’istanza di
revisione fiscale azzererebbe, o quasi, i crediti posti in esecuzione e
renderebbe le cause di rigetto senza oggetto. Nella ponderazione dei contrasti
interessi, soggiunge la reclamante, è preminente quello di un cittadino invalido,
come lei, rispetto all’incasso delle tasse da parte dello Stato. A torto.
7.1
Anzitutto, la reclamante non dimostra – e invero
neppure allega – di avere ottenuto la sospensione del carattere definitivo
delle decisioni fiscali di cui chiede la revisione, sospensione che in realtà
interviene solo qualora venga emessa una decisione definitiva sulla domanda di
revisione (art. 234 cpv. 2 e 4, 244 cpv. 3 LT e sul piano federale 149 cpv. 2,
165.
cpv. 3 LIFD; Looser in:
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer (DBG), 3a ed. 2017, n. 1e ad art. 149 LIFD). Le decisioni prodotte dall’istante sono
quindi tuttora esecutive e costituiscono un valido titolo di rigetto (sopra
consid. 6).
7.2
D’altronde
una sospensione fondata sull’art. 126 CPC non entra in considerazione, perché
contrariamente a quanto sostiene la reclamante la procedura di revisione
fiscale non ha carattere pregiudiziale rispetto alla procedura di rigetto. In
quest’ultima il giudice deve solo esaminare se il titolo prodotto assume le
caratteristiche stabilite all’art. 80 LEF (sopra consid. 2), sicché per la sua stessa natura
esclusivamente procedurale la decisione odierna non può
entrare in contraddizione con una (comunque tuttora virtuale) decisione di
merito (sentenza della CEF 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Del
resto il giudice del rigetto non può conferire alla procedura di revisione
fiscale un effetto (sospensivo) che il diritto fiscale non prevede (v. per analogia in materia civile la
sentenza della CEF 14.2015.241 del 19 maggio 2016, RtiD
2017.
I 715 n. 35c consid. 6.2).
Se in futuro le decisioni di tassazione degli anni 2012 e 2013 dovessero essere
sospese o modificate, la reclamante potrà sempre chiedere, a dipendenza
dell’esecuzione, la sua sospensione (art. 85 LEF) o la restituzione degli
importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 15.2016.104 del 4
settembre 2017 consid. 3.3). La domanda di sospensione delle cause di rigetto
va quindi respinta sia in prima che in seconda istanza, ciò che segna l’esito
del reclamo.
7.3
Con
l’emanazione del giudizio odierno le domande di concessione dell’effetto
sospensivo diventano senza oggetto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui i reclami non sono stati notificati per osservazioni, non
essendo insorta in spese in questa sede.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 807.90
nella prima causa e di fr. 2'128.05 nella seconda, non raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. 352/2017 (inc. 14.2017.129) è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Il reclamo nella causa n. 353/2017 (inc.
14.2017.130) è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio sono
poste a carico della reclamante.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).