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Decisione

14.2017.13

Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Contributi alimentari vita natural durante a favore del figlio disabile. Accordo di modifica della convenzione non dimostrato. P

11 maggio 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e

sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto respinto la domanda dell’escusso

volta a sospendere o respingere l’istanza per il possibile conflitto d’interesse

in cui si troverebbe la madre e curatrice di CO 1, ritenendo che tale rischio

non sussista in una procedura di rigetto definitivo che è totalmente nell’in­­teresse

del figlio, diversamente da quanto possa essere il caso nella causa di modifica

del contributo alimentare precedentemente avviata dall’escusso nei confronti

del figlio.

Egli

ha poi considerato che la convenzione sulle conseguenze accessorie del

divorzio, omologata con la sentenza dell’11 dicembre 1996, costituisce un

valido titolo di rigetto definitivo. Non ha d’altronde riconosciuto alcun

valore probatorio pieno alla dichiarazione sottoscritta dalla figlia dell’escusso,

da cui risulterebbe che gli ex coniugi si sono successivamente accordati su una

modifica del contributo alimentare. In merito all’eccezione di prescrizione

sollevata da RE 1, il primo giudice ha ritenuto prescritte le pretese maturate

dal 2010 al novembre del 2011, avendo l’esecuzione avviata in quel mese da CO 1

interrotto la prescrizione quinquennale a partire dal dicembre 2011. Il Pretore

ha pertanto rigettato l’opposizione limitatamente agli importi di cui al terzo

precetto esecutivo (n. __________) richiesti per il periodo dal dicembre del

2011 al novembre del 2016, per i quali ha pure accolto, con effetto dal 9

gennaio 2017, l’i­stanza di gratuito patrocinio postulata dall’istante.

4. Nel

reclamo RE 1 ribadisce anzitutto la richiesta di sospendere la procedura in

attesa che l’Autorità di protezione decida in merito al conflitto d’interesse

in cui egli pretende che si troverebbe la rappresentante dell’istante, RA

1, quale sua curatrice. Il reclamante non si confronta però con l’argomenta­­zione

del primo giudice secondo cui la causa è totalmente nell’in­­teresse del

figlio. La censura è pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo la

madre e curatrice non è né debitrice né creditrice dei contributi alimentari posti

in esecuzione, di cui è invece titolare il figlio personalmente in virtù della

convenzione omologata dal Pretore. Non si vede quindi quale interesse proprio

di RA 1 potrebbe entrare in contrasto con quello del figlio. Un conflitto d’interessi

sarebbe ipotizzabile se costei avesse chiesto meno di quanto stabilito dal giudice

del divorzio per favorire l’ex marito, ma è precisamente quanto non ha fatto, innescando

la causa in esame. Quale curatrice nominata dall’Au­­torità regionale di protezione

di Lugano (doc. B), RA 1 è pertanto legittimata a procedere all’incasso delle

pretese sorte in favore del figlio. Nulla osta, quindi, all’esame

del reclamo nel merito.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1 Le convenzioni sui contributi di

mantenimento, ove siano omologate dal giudice del divorzio, seppure prima del

1° gennaio 2011 (data d’entrata in vigore del CPC), legittimano il rigetto

definitivo dell’opposizione per le prestazioni e le obbligazioni

pattuite dai coniugi (sentenze della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015,

consid. 5, e 14.2014.71 del 30 luglio 2015 consid. 5.1, e i riferimenti).

5.2 Nella fattispecie il

procedente chiede il rigetto definitivo dell’op­­posizione sulla scorta della “Convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio” ai sensi dell’art. 158 vCC (in vigore fino al 31 dicembre

Considerandi

1999) sottoscritta il 24 ottobre 1996 dai coniugi RA 1 e RE 1. La stessa, debitamente omologata dal Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza dell’11

dicembre 1996 in conformità con l’art. 158 n. 5 vCC, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione per gli impegni ivi assunti dall’escusso, in particolare per i contributi alimentari dovuti al figlio CO 1 (doc. D accluso all’istanza, punto 5

della convenzione). Tenuto conto della prescrizione dei contributi anteriori al

dicembre del 2011, la convenzione autorizza in sé il rigetto definitivo dell’opposizione

per fr. 66'271.– (fr. 1'120.– per il contributo del dicembre 2011, fr. 1'111.–

mensili per quelli del 2012, fr. 1'108.– mensili per il 2013, fr. 1'109.–

mensili per il 2014, fr. 1'103.– mensili per il 2015 e fr. 1'089.–

mensili per i primi undici mesi del 2016 (doc. G), ovvero almeno per il totale di fr. 18'271.–

chiesto dall’istante per il periodo dal dicembre 2011 al novembre 2016 compresi (pari a fr. 320.– per

il mese di dicembre 2011, di fr. 3'732.– per il 2012, di fr. 3'696.– per

il 2013, di fr. 3'708.– per il 2014, di fr. 3'636.– per il 2015 e di fr. 3'179.–

per i mesi da gennaio a novembre 2016), oltre

ai relativi interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) calcolati “per semplificare i calcoli” (v. doc. G, nota 2) – a

tutto vantaggio dell’escusso – a ogni scadenza annua (e non mensile) del 6

dicembre (v. sentenza impugnata, pag. 6).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

6.1

Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate

con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen

Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27

gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del

credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.

1.

LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata

soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde,

statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole

della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

6.2

Nel

caso specifico, il reclamante sostiene nuovamente che la convenzione di

divorzio sarebbe stata superata da un successivo accordo intercorso tra lui e l’ex

moglie, in forza del quale il contributo alimentare sarebbe rimasto invariato

nel tempo sempre a fr. 800.– mensili. Si fonda al riguardo sulla

dichiarazione sottoscritta il 29 novembre 2016 dalla figlia PI 1 (nata nel

1985) da lui prodotta in prima sede (doc. 7), che afferma “di essere sempre stata a conoscenza dell’accordo

raggiunto dai [suoi] genitori dopo il divorzio sul contributo per [sé] e per [suo]

fratello CO 1, in base al quale doveva rimanere sempre fisso negli anni a Fr. 800

mensili ciascuno, senza subire nessun adeguamento, in deroga all’ac­­cordo di

divorzio”. Ora, una dichiarazione scritta non è

equiparabile a una testimonianza assunta in contraddittorio. In una procedura

sommaria essa può sì risultare sufficiente – se non è contestata – per rendere

un fatto verosimile (Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.

2013, n. 12 ad art. 177 CPC; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 254 CPC), ma non

per recarne la prova nel senso dell’art. 81 LEF. D’altronde, la figlia PI 1 non afferma di avere assistito

direttamente alla conclusione dell’accordo derogativo, bensì solo di esserne

sempre stata a conoscenza, senza peraltro precisare la fonte di tale conoscenza.

Non ha asserito in particolare che entrambi i genitori le abbiano confermato l’esistenza

dell’accordo in questione. In assenza di percezione diretta del fatto da

provare la sua dichiarazione non potrebbe neppure essere considerata una

testimonianza (art. 169 CPC). E in assenza di prova certa, non è possibile ritenere

che l’escusso abbia estinto il proprio debito pagando al figlio un contributo

di fr. 800.– mensili (sopra consid. 6.1). Nulla muta al riguardo la procedura

intesa alla modifica del contributo alimentare a favore del figlio CO 1,

avviata da RE 1 con istanza del 4 novembre 2016 (doc. 2, inc. __________),

poiché risulta tuttora pendente. La decisione impugnata resiste di conseguenza

alla critica.

6.3

RE 1 eccepisce poi, in due righe e “in via abbondanziale”, la prescrizione

dei contributi maturati dal dicembre 2011 al novembre 2016 per cui il primo

giudice ha rigettato l’opposizione, senza però prendere posizione sulla motivazione

esposta nella sentenza impugnata, con cui tale eccezione è stata respinta.

Anche su questo punto il reclamo si rivela quindi irricevibile (sopra consid.

1.

). Ad ogni modo, il Pretore ha giustamente rilevato che la prescrizione quinquennale

di quei contributi (art. 128 n. 1 CO) è stata interrotta con l’avvio dell’esecuzione

l’8 novembre 2016 (art. 135 n. 2 CO e doc. C).

7.

Il reclamante contesta l’importo assegnatogli dal Pretore a titolo di

ripetibili, chiedendo che in caso di conferma della sentenza impugnata le

stesse vengano aumentate da fr. 500.– ad almeno fr. 1'500.–. Ancora

una volta la sua contestazione non è motivata ed è pertanto irricevibile (sopra

consid. 1.2). Nello stabilire l’in­­dennità parziale in fr. 500.–

(corrispondente a un’indennità piena di fr. 1'500.– tenuto conto della sua

soccombenza di un terzo in prima sede), il Pretore è comunque rimasto entro i

limiti fissati dalla tariffa cantonale (art. 96 CPC), che per una causa sommaria

prescritta dalla LEF con un valore litigioso di fr. 54'201.– determina un

minimo di fr. 870.– (8% x 20% di fr. 54'201.–) e un massimo di fr. 5'690.–

(15% x 70% di fr. 54'201.–) arrotondati (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]).

Non si può dire che il giudice abbia

ecceduto il suo ampio potere di apprezzamento (v. sentenza della

CEF 14.2016.179 del 13 gennaio 2017 consid. 5.1/a).

8.

Di nessun rilievo risulta infine l’asserito vizio procedurale invocato

dal reclamante per non essersi potuto esprimere in merito all’istanza di

assistenza giudiziaria presentata da CO 1 e accolta dal Pretore con effetto dal

9.

gennaio 2017. Al proposito va ricordato che l’art. 119 cpv. 3 seconda frase

CPC non prevede l’obbligo, ma solo la facoltà di sentire la controparte, se non

nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui la concessione del

gratuito patrocinio comporti la dispensa dal prestare cauzione per le

ripetibili (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC). Anche tale censura cade dunque

nel vuoto, sicché il reclamo, nella limitata misura in cui è ricevibile, va

integralmente respinto.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

10.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'771.–

(fr. 18'271.– [sopra consid. 5.2] oltre all’aumento di fr. 2'500.–

delle ripetibili), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).