14.2017.13
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione di divorzio omologata. Contributi alimentari vita natural durante a favore del figlio disabile. Accordo di modifica della convenzione non dimostrato. P
11 maggio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.13
Lugano
11 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa SO.2016.779 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 23 novembre 2016 da
CO 1
(rappresentato dalla curatrice RA 1
(patrocinato dal PA 2 e dal,
)
contro
RE 1
(patrocinato dal PA 1,)
giudicando sul reclamo del 30 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 gennaio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’11 dicembre 1996 il
Pretore di Mendrisio-Nord ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio tra RE
1 e __________ (ora RA 1), omologando la relativa convenzione conclusa dagli
stessi il 24 ottobre 1996. Al suo punto 5 i coniugi avevano stabilito che RE 1
avrebbe versato ai figli PI 1 e CO 1, entro il quinto giorno di ogni mese, un
contributo alimentare di fr. 800.– sino al compimento del dodicesimo anno
di età, di fr. 900.– sino al compimento dei sedici anni, e di fr. 1'000.–
sino alla maggiore età. Per il figlio CO 1, poiché
disabile, l’obbligo di corrispondere il contributo alimentare è stato invece stabilito
sua vita natural durante. Le parti avevano inoltre convenuto che i suddetti
importi sarebbero stati adeguati annualmente all’indice nazionale dei prezzi al
consumo, la prima volta al 1° gennaio 1998, facendo stato come base l’indice
del mese di settembre 1996.
B. Mediante tre precetti esecutivi (n. __________, __________
e __________) emessi l’8 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione
di Mendrisio, CO 1 ha escusso il padre RE 1 per l’incasso di alimenti arretrati,
indicando quale titolo di credito per ognuno di essi la “Convenzione di divorzio omologata dalla
Pretura di __________ in data 11 dicembre 1996”.
Nello
specifico, il primo precetto n. __________ era volto all’incasso di fr. 48.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 1998, di fr. 8.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 dicembre 1999, di fr. 1'040.– oltre agli interessi
del 5% dal 6 dicembre 1999, di fr. 1'428.– oltre agli interessi del 5% dal
6 dicembre 2000 e di fr. 1'572.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre
2001. Tali importi sono riferiti al periodo 1996-2001.
Col
secondo precetto n. __________, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'632.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2002, di fr. 286.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 febbraio (recte: dicembre) 2003, di fr. 2'480.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2003, di fr. 3'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 dicembre 2004, di fr. 3'156.– oltre agli interessi
del 5% dal 6 dicembre 2005, di fr. 3'312.– oltre agli interessi del 5% dal
6 dicembre 2006, di fr. 3'336.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre
2007 e di fr. 3'648.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2008.
Tali importi sono riferiti al periodo 2002-2008.
Infine,
sulla scorta del precetto n. __________ il procedente ha escusso il padre per l’incasso
di fr. 3'660.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2009, di fr. 3'804.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2010, di fr. 3'840.– oltre agli
interessi del 5% dal 6 dicembre 2011, di fr. 3'732.– oltre agli interessi
del 5% dal 6 dicembre 2012, di fr. 3'696.– oltre agli interessi del 5% dal
6 dicembre 2013, di fr. 3'708.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre
2014, di fr. 3'636.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2015 e di fr. 3'179.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 novembre 2016. Tali importi sono riferiti al
periodo dal 2008 al novembre 2016.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a tutti e tre i precetti esecutivi, con istanza 23
novembre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 5 dicembre 2016, chiedendo in via principale che fosse dichiarata
irricevibile e in via subordinata che fosse sospesa o respinta. In sede di replica e di duplica rispettivamente del 13 e del 26
dicembre 2016, le parti si sono sostanzialmente confermate nelle loro
rispettive e antitetiche conclusioni.
D. Statuendo con decisione 19 gennaio 2017, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 320.– oltre agli interessi del 5% dal
6 dicembre 2011, a fr. 3'732.– oltre agli interessi
del 5% dal 6 dicembre 2012, a fr. 3'696.– oltre agli interessi del 5% dal
6 dicembre 2013, a fr. 3'708.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre
2014, a fr. 3'636.– oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2015 e a fr. 3'179.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 dicembre 2016.
Egli
ha inoltre accolto, con effetto dal 9 gennaio 2017 e limitatamente alla
procedura di rigetto relativa al precetto n. __________, l’istanza di gratuito
patrocinio presentata dal procedente a favore del suo patrocinatore. Il primo
giudice ha posto le spese processuali di complessivi fr. 500.– a carico di RE 1 in ragione di 1/3 e per i restanti 2/3
a carico di CO 1 (e per esso a carico dello Stato in ragione di 1/3),
con l’obbligo di rifondere al padre fr. 500.– per ripetibili parziali.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2017 per ottenerne
in via principale l’annullamento, la reiezione sia dell’istanza di rigetto definitivo
sia di quella di gratuito patrocinio, e l’assegnazione di almeno fr. 3'000.–
per ripetibili di prima sede. In via subordinata egli ha invece postulato l’accoglimento
parziale dell’istanza limitatamente agli importi riconosciuti dal Pretore, la
reiezione dell’istanza di gratuito patrocinio e un aumento delle ripetibili
parziali a suo favore da fr. 500.– a fr. 1'500.–.
Con
decreto del 7 febbraio 2017, il presidente della Camera ha respinto la domanda
di effetto sospensivo postulata con l’impugnazione. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 gennaio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 20
gennaio, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica
d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e
sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha innanzitutto respinto la domanda dell’escusso
volta a sospendere o respingere l’istanza per il possibile conflitto d’interesse
in cui si troverebbe la madre e curatrice di CO 1, ritenendo che tale rischio
non sussista in una procedura di rigetto definitivo che è totalmente nell’interesse
del figlio, diversamente da quanto possa essere il caso nella causa di modifica
del contributo alimentare precedentemente avviata dall’escusso nei confronti
del figlio.
Egli
ha poi considerato che la convenzione sulle conseguenze accessorie del
divorzio, omologata con la sentenza dell’11 dicembre 1996, costituisce un
valido titolo di rigetto definitivo. Non ha d’altronde riconosciuto alcun
valore probatorio pieno alla dichiarazione sottoscritta dalla figlia dell’escusso,
da cui risulterebbe che gli ex coniugi si sono successivamente accordati su una
modifica del contributo alimentare. In merito all’eccezione di prescrizione
sollevata da RE 1, il primo giudice ha ritenuto prescritte le pretese maturate
dal 2010 al novembre del 2011, avendo l’esecuzione avviata in quel mese da CO 1
interrotto la prescrizione quinquennale a partire dal dicembre 2011. Il Pretore
ha pertanto rigettato l’opposizione limitatamente agli importi di cui al terzo
precetto esecutivo (n. __________) richiesti per il periodo dal dicembre del
2011 al novembre del 2016, per i quali ha pure accolto, con effetto dal 9
gennaio 2017, l’istanza di gratuito patrocinio postulata dall’istante.
4. Nel
reclamo RE 1 ribadisce anzitutto la richiesta di sospendere la procedura in
attesa che l’Autorità di protezione decida in merito al conflitto d’interesse
in cui egli pretende che si troverebbe la rappresentante dell’istante, RA
1, quale sua curatrice. Il reclamante non si confronta però con l’argomentazione
del primo giudice secondo cui la causa è totalmente nell’interesse del
figlio. La censura è pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2). Ad ogni modo la
madre e curatrice non è né debitrice né creditrice dei contributi alimentari posti
in esecuzione, di cui è invece titolare il figlio personalmente in virtù della
convenzione omologata dal Pretore. Non si vede quindi quale interesse proprio
di RA 1 potrebbe entrare in contrasto con quello del figlio. Un conflitto d’interessi
sarebbe ipotizzabile se costei avesse chiesto meno di quanto stabilito dal giudice
del divorzio per favorire l’ex marito, ma è precisamente quanto non ha fatto, innescando
la causa in esame. Quale curatrice nominata dall’Autorità regionale di protezione
di Lugano (doc. B), RA 1 è pertanto legittimata a procedere all’incasso delle
pretese sorte in favore del figlio. Nulla osta, quindi, all’esame
del reclamo nel merito.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Le convenzioni sui contributi di
mantenimento, ove siano omologate dal giudice del divorzio, seppure prima del
1° gennaio 2011 (data d’entrata in vigore del CPC), legittimano il rigetto
definitivo dell’opposizione per le prestazioni e le obbligazioni
pattuite dai coniugi (sentenze della CEF 14.2015.108 del 5 ottobre 2015,
consid. 5, e 14.2014.71 del 30 luglio 2015 consid. 5.1, e i riferimenti).
5.2 Nella fattispecie il
procedente chiede il rigetto definitivo dell’opposizione sulla scorta della “Convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio” ai sensi dell’art. 158 vCC (in vigore fino al 31 dicembre
Considerandi
1999) sottoscritta il 24 ottobre 1996 dai coniugi RA 1 e RE 1. La stessa, debitamente omologata dal Pretore di Mendrisio-Nord con sentenza dell’11
dicembre 1996 in conformità con l’art. 158 n. 5 vCC, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione per gli impegni ivi assunti dall’escusso, in particolare per i contributi alimentari dovuti al figlio CO 1 (doc. D accluso all’istanza, punto 5
della convenzione). Tenuto conto della prescrizione dei contributi anteriori al
dicembre del 2011, la convenzione autorizza in sé il rigetto definitivo dell’opposizione
per fr. 66'271.– (fr. 1'120.– per il contributo del dicembre 2011, fr. 1'111.–
mensili per quelli del 2012, fr. 1'108.– mensili per il 2013, fr. 1'109.–
mensili per il 2014, fr. 1'103.– mensili per il 2015 e fr. 1'089.–
mensili per i primi undici mesi del 2016 (doc. G), ovvero almeno per il totale di fr. 18'271.–
chiesto dall’istante per il periodo dal dicembre 2011 al novembre 2016 compresi (pari a fr. 320.– per
il mese di dicembre 2011, di fr. 3'732.– per il 2012, di fr. 3'696.– per
il 2013, di fr. 3'708.– per il 2014, di fr. 3'636.– per il 2015 e di fr. 3'179.–
per i mesi da gennaio a novembre 2016), oltre
ai relativi interessi del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) calcolati “per semplificare i calcoli” (v. doc. G, nota 2) – a
tutto vantaggio dell’escusso – a ogni scadenza annua (e non mensile) del 6
dicembre (v. sentenza impugnata, pag. 6).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
6.1
Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate
con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen
Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27
gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1.
LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata
soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde,
statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole
della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
6.2
Nel
caso specifico, il reclamante sostiene nuovamente che la convenzione di
divorzio sarebbe stata superata da un successivo accordo intercorso tra lui e l’ex
moglie, in forza del quale il contributo alimentare sarebbe rimasto invariato
nel tempo sempre a fr. 800.– mensili. Si fonda al riguardo sulla
dichiarazione sottoscritta il 29 novembre 2016 dalla figlia PI 1 (nata nel
1985) da lui prodotta in prima sede (doc. 7), che afferma “di essere sempre stata a conoscenza dell’accordo
raggiunto dai [suoi] genitori dopo il divorzio sul contributo per [sé] e per [suo]
fratello CO 1, in base al quale doveva rimanere sempre fisso negli anni a Fr. 800
mensili ciascuno, senza subire nessun adeguamento, in deroga all’accordo di
divorzio”. Ora, una dichiarazione scritta non è
equiparabile a una testimonianza assunta in contraddittorio. In una procedura
sommaria essa può sì risultare sufficiente – se non è contestata – per rendere
un fatto verosimile (Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed.
2013, n. 12 ad art. 177 CPC; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 254 CPC), ma non
per recarne la prova nel senso dell’art. 81 LEF. D’altronde, la figlia PI 1 non afferma di avere assistito
direttamente alla conclusione dell’accordo derogativo, bensì solo di esserne
sempre stata a conoscenza, senza peraltro precisare la fonte di tale conoscenza.
Non ha asserito in particolare che entrambi i genitori le abbiano confermato l’esistenza
dell’accordo in questione. In assenza di percezione diretta del fatto da
provare la sua dichiarazione non potrebbe neppure essere considerata una
testimonianza (art. 169 CPC). E in assenza di prova certa, non è possibile ritenere
che l’escusso abbia estinto il proprio debito pagando al figlio un contributo
di fr. 800.– mensili (sopra consid. 6.1). Nulla muta al riguardo la procedura
intesa alla modifica del contributo alimentare a favore del figlio CO 1,
avviata da RE 1 con istanza del 4 novembre 2016 (doc. 2, inc. __________),
poiché risulta tuttora pendente. La decisione impugnata resiste di conseguenza
alla critica.
6.3
RE 1 eccepisce poi, in due righe e “in via abbondanziale”, la prescrizione
dei contributi maturati dal dicembre 2011 al novembre 2016 per cui il primo
giudice ha rigettato l’opposizione, senza però prendere posizione sulla motivazione
esposta nella sentenza impugnata, con cui tale eccezione è stata respinta.
Anche su questo punto il reclamo si rivela quindi irricevibile (sopra consid.
1.
). Ad ogni modo, il Pretore ha giustamente rilevato che la prescrizione quinquennale
di quei contributi (art. 128 n. 1 CO) è stata interrotta con l’avvio dell’esecuzione
l’8 novembre 2016 (art. 135 n. 2 CO e doc. C).
7.
Il reclamante contesta l’importo assegnatogli dal Pretore a titolo di
ripetibili, chiedendo che in caso di conferma della sentenza impugnata le
stesse vengano aumentate da fr. 500.– ad almeno fr. 1'500.–. Ancora
una volta la sua contestazione non è motivata ed è pertanto irricevibile (sopra
consid. 1.2). Nello stabilire l’indennità parziale in fr. 500.–
(corrispondente a un’indennità piena di fr. 1'500.– tenuto conto della sua
soccombenza di un terzo in prima sede), il Pretore è comunque rimasto entro i
limiti fissati dalla tariffa cantonale (art. 96 CPC), che per una causa sommaria
prescritta dalla LEF con un valore litigioso di fr. 54'201.– determina un
minimo di fr. 870.– (8% x 20% di fr. 54'201.–) e un massimo di fr. 5'690.–
(15% x 70% di fr. 54'201.–) arrotondati (art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RTar, RL 3.1.1.7.1]).
Non si può dire che il giudice abbia
ecceduto il suo ampio potere di apprezzamento (v. sentenza della
CEF 14.2016.179 del 13 gennaio 2017 consid. 5.1/a).
8.
Di nessun rilievo risulta infine l’asserito vizio procedurale invocato
dal reclamante per non essersi potuto esprimere in merito all’istanza di
assistenza giudiziaria presentata da CO 1 e accolta dal Pretore con effetto dal
9.
gennaio 2017. Al proposito va ricordato che l’art. 119 cpv. 3 seconda frase
CPC non prevede l’obbligo, ma solo la facoltà di sentire la controparte, se non
nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui la concessione del
gratuito patrocinio comporti la dispensa dal prestare cauzione per le
ripetibili (art. 119 cpv. 3 terza frase CPC). Anche tale censura cade dunque
nel vuoto, sicché il reclamo, nella limitata misura in cui è ricevibile, va
integralmente respinto.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
10.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'771.–
(fr. 18'271.– [sopra consid. 5.2] oltre all’aumento di fr. 2'500.–
delle ripetibili), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).