14.2017.132
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Rinuncia all’eccezione d’inadempimento. Decurtazione degli ultimi salari. Eccezione di pagamento
5 dicembre 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2017.132
Lugano
5 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 gennaio 2017
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 agosto 2017 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 28 luglio 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 dicembre 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 10'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2016, indicando quale titolo di
credito gli “stipendi non
pagati ottobre e novembre 2016”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 gennaio
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 gennaio 2017, sulle quali l’istante ha
preso posizione mediante replica spontanea del 16 febbraio 2017.
C. Statuendo con decisione del 28 luglio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
“nel senso dei considerandi” e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta per fr. 8'000.– “lordi” oltre agli interessi del 5% dal “20.13.2016”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–
senza assegnare ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 7 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 23 agosto
2017, CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 31
luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne consegue che i documenti prodotti per la
prima volta con il reclamo (dichiarazioni 7 agosto 2017 di __________ [doc. B],
__________ [doc.C] e __________ [doc. D]) e con le osservazioni al reclamo (dichiarazioni
25.
agosto 2017 della __________ [doc. D.01] e di __________ [doc. D.02]) sono
inammissibili, come pure le allegazioni di fatto che non sono già state formulate
in prima sede (v. sotto consid. 6).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di lavoro sottoscritto
dalle parti il 1° agosto 2015 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per le due mensilità di fr. 4'000.– lordi l’una. Si è
fondato al riguardo sull’importo previsto dal contratto e non sulla cifra di fr. 5'000.–
mensili indicata nel precetto esecutivo e nell’istanza. Il primo giudice non ha
ammesso le decurtazioni degli stipendi unilateralmente operate dalla datrice di
lavoro su consiglio della sua fiduciaria, ritenendole non documentate né per
quanto attiene alla loro fondatezza né quanto alla loro entità.
4.
Nel
reclamo la RE 1 sostiene di avere versato sul conto bancario dell’istante per l’intero
2016.
fr. 35'404.65 e di aver pagato “a suo tempo” al posto del
dipendente contributi sociali per fr. 7'049.15, come risulta dalla
testimonianza di PI 1, titolare della fiduciaria (la __________) cui fa capo la
RE 1, sicché in totale (di fr. 42'453,80) ha corrisposto più del salario
netto per il 2016, pari a fr. 42'298.10 (ossia 13 mensilità di fr. 3'253.70
mensili, al netto delle contribuzioni sociali e dell’imposta alla fonte). La
reclamante afferma inoltre che CO 1 è stato totalmente assente dalla ditta nei
mesi di novembre e dicembre 2016.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Il
contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima
riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario
pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non
sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua
prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del
Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 126
ad art. 82 LEF).
5.2
Nella
fattispecie, di conseguenza, il contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle
parti il 1° agosto 2015 per una durata indeterminata (doc. B accluso all’istanza)
costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per i salari dei mesi
di ottobre e novembre 2016 posti in esecuzione, limitatamente all’importo lordo
di fr. 4'000.– mensili ivi riconosciuto (pari a fr. 3'285.60 netti,
v. doc. Q, 2° foglio), oltre agli interessi del 5% dalla data menzionato nel
precetto esecutivo, ovvero dal 20 dicembre 2016. Certo, in prima sede la
datrice di lavoro ha allegato che CO 1 aveva abbandonato il posto di lavoro dal
mese di ottobre 2016 (nel reclamo, invece, afferma ch’egli è stato totalmente
assente dalla ditta nei mesi di novembre e dicembre 2016), ma essa ha
rinunciato a prevalersi di tale circostanza (“Nonostante fossimo nelle condizioni di agire in
maniera ben più incisiva […] abbiamo semplicemente deciso di esigere dal Signor
CO 1 gli importi a noi dovuti […]”). Ciò vincola il giudice del rigetto, che non può supplire d’ufficio l’eccezione d’inadempimento
della controprestazione (art. 82 CO) non sollevata dal
debitore (sentenza della CEF 14.2016.143 del 3 novembre 2016 consid. 2). Il
contratto di lavoro si conferma quindi un valido titolo di rigetto anche per ottobre
e novembre del 2016, senza bisogno di verificare se il dipendente
abbia eventualmente svolto il suo lavoro fuori dai locali della ditta,
ciò che la reclamante permetteva di fare (reclamo, ad n. 4).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
6.1
Nel
caso specifico, in prima sede la convenuta ha eccepito il fatto che le buste
paga per i mesi da ottobre a dicembre 2016 sono state oggetto di una rettifica
in seguito a un controllo effettuato dalla sua fiduciaria e che “conguagliano” quanto
dovuto dal dipendente. Il Pretore non ha però ammesso le decurtazioni in questione,
poiché operate unilateralmente dalla datrice di lavoro su consiglio della sua
fiduciaria e non documentate né per quanto attiene alla loro fondatezza né
quanto alla loro entità.
a) Al
riguardo, nel reclamo la datrice di lavoro si limita a rinviare alla
dichiarazione scritta della sua fiduciaria PI 1 (doc. R e 1), secondo cui CO 1
avrebbe percepito alcune provvigioni per le quali non sarebbero state redatte
in precedenza le buste paga, motivo per cui la parte dei contributi ch’egli si
sarebbe preso a carico secondo accordi discussi durante “una” riunione sarebbe
stata dedotta dallo stipendio di ottobre 2016. Ci si potrebbe chiedere se tale
dichiarazione non è un fatto nuovo perché in prima sede la convenuta si è
limitata a rinviarvi senza neppure citare il documento topico né spiegare i
motivi delle decurtazioni o quantificarle. Ma volendo anche tenerne conto, v’è
da interrogarsi se la dichiarazione in questione può davvero essere considerata
una testimonianza scritta, con un valore probante limitato (in una procedura
sommaria in cui il grado della prova richiesto è quello della semplice
verosimiglianza), o non piuttosto una semplice allegazione di parte senza alcun
valore probante, siccome la dichiarante afferma di avere proceduto alle
rettifiche “su ordine” della RE 1. La questione può tuttavia rimanere aperta, per i motivi
che seguono.
b) La
dichiarazione della fiduciaria è tutt’altra che chiara. Le buste paga che non
sarebbero state redatte in precedenza in realtà figurano negli allegati
prodotti in prima sede (doc. 2 e 3) ed erano verosimilmente già state allestite
nel 2015 poiché gli importi netti riportati (rispettivamente di fr. 4'659.20
e 16'735.15) sono stati versati al dipendente già nel 2015 (v. gli estratti
della __________ aggraffati a quei documenti). Perché CO 1 dovrebbe prendersi a
carico una seconda volta le trattenute di fr. 1'340.80 e fr. 5'708.35
già dedotte dalla retribuzione (netta) da lui percepita – come indicato nel
conteggio paga rettificato di ottobre 2016 (doc. Q e 4 in fondo) – non è dato
di capire. PI 1i afferma invero che CO 1 si sarebbe impegnato ad assumere tale
onere nel corso di “una” non meglio precisata riunione, senza però specificare
se essa medesima vi abbia partecipato o se riporta solo quanto riferitole dalla
convenuta. In assenza di ogni indizio concreto e oggettivo in tal senso l’allegato
impegno pare inverosimile o quanto meno l’accertamento del Pretore sul carattere
unilaterale e infondato delle decurtazioni non può dirsi manifestamente errato.
Ciò vale anche per le altre due deduzioni, di fr. 122.45 per un biglietto
aereo e di fr. 500.– per spese di “palestra”, per cui difetta ogni indizio
concreto e oggettivo che siano costi non aziendali assunti dalla società a favore
del dipendente.
6.2
Nel
reclamo, la RE 1 eccepisce di aver pagato al dipendente nel 2016 più del salario
netto dovutogli per quello stesso anno. Si tratta però di un’allegazione di fatto
nuova che non può essere presa in considerazione in questa sede (sopra consid.
1.
). Ad ogni modo, l’importo di fr. 35'404.65 evocato dalla reclamante si
riferisce agli stipendi da gennaio a settembre del 2016 (doc. 6, 2° foglio).
Non risulta ch’essa abbia invece versato alcunché per i mesi di ottobre e
novembre fatti valere con il precetto esecutivo. E la reclamante non fa valere,
per avventura, che quanto versato fino a settembre del 2016 non fosse dovuto e
potesse essere posto in compensazione a concorrenza di un indebito arricchimento
neppure allegato. L’unica contestazione riguarda infatti il 2015 e, come visto
(sopra consid. 6.1), non è stata resa verosimile. Di conseguenza anche su
questo punto il reclamo si evince infondato, ciò che ne determina la reiezione.
7.
A
scanso di equivoci, occorre tuttavia rettificare il dispositivo della sentenza
impugnata, così da correggere l’errore nella data di decorrenza degli interessi
e da indicare l’importo netto per il quale l’esecuzione potrà essere
proseguita.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte non avendo formulato alcuna richiesta motivata al
riguardo nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così rettificato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 6'571.20 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre
2016.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).