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Decisione

14.2017.132

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Rinuncia all’eccezione d’inadempimento. Decurtazione degli ultimi salari. Eccezione di pagamento

5 dicembre 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 gennaio

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 30 gennaio 2017, sulle quali l’istante ha

preso posizione mediante replica spontanea del 16 febbraio 2017.

C. Statuendo con decisione del 28 luglio 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

“nel senso dei considerandi” e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta per fr. 8'000.– “lordi” oltre agli interessi del 5% dal “20.13.2016”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–

senza assegnare ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 7 agosto 2017 per ottenerne l’annullamento. Nelle sue osservazioni del 23 agosto

2017, CO 1 ha implicitamente concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 agosto 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 31

luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ne consegue che i documenti prodotti per la

prima volta con il reclamo (dichiarazioni 7 agosto 2017 di __________ [doc. B],

__________ [doc.C] e __________ [doc. D]) e con le osservazioni al reclamo (dichiarazioni

25.

agosto 2017 della __________ [doc. D.01] e di __________ [doc. D.02]) sono

inammissibili, come pure le allegazioni di fatto che non sono già state formulate

in prima sede (v. sotto consid. 6).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di lavoro sottoscritto

dalle parti il 1° agosto 2015 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per le due mensilità di fr. 4'000.– lordi l’una. Si è

fondato al riguardo sull’im­­porto previsto dal contratto e non sulla cifra di fr. 5'000.–

mensili indicata nel precetto esecutivo e nell’istanza. Il primo giudice non ha

ammesso le decurtazioni degli stipendi unilateralmente operate dalla datrice di

lavoro su consiglio della sua fiduciaria, ritenendole non documentate né per

quanto attiene alla loro fondatezza né quanto alla loro entità.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene di avere versato sul conto bancario dell’istante per l’intero

2016.

fr. 35'404.65 e di aver pagato “a suo tempo” al posto del

dipendente contributi sociali per fr. 7'049.15, come risulta dalla

testimonianza di PI 1, titolare della fiduciaria (la __________) cui fa capo la

RE 1, sicché in totale (di fr. 42'453,80) ha corrisposto più del salario

netto per il 2016, pari a fr. 42'298.10 (ossia 13 mensilità di fr. 3'253.70

mensili, al netto delle contribuzioni sociali e dell’imposta alla fonte). La

reclamante afferma inoltre che CO 1 è stato totalmente assente dalla ditta nei

mesi di novembre e dicembre 2016.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima

riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario

pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non

sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua

prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del

Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 126

ad art. 82 LEF).

5.2

Nella

fattispecie, di conseguenza, il contratto di lavoro individuale sottoscritto dalle

parti il 1° agosto 2015 per una durata indeterminata (doc. B accluso all’istanza)

costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione per i salari dei mesi

di ottobre e novembre 2016 posti in esecuzione, limitatamente all’importo lordo

di fr. 4'000.– mensili ivi riconosciuto (pari a fr. 3'285.60 netti,

v. doc. Q, 2° foglio), oltre agli interessi del 5% dalla data menzionato nel

precetto esecutivo, ovvero dal 20 dicembre 2016. Certo, in prima sede la

datrice di lavoro ha allegato che CO 1 aveva abbandonato il posto di lavoro dal

mese di ottobre 2016 (nel reclamo, invece, afferma ch’egli è stato totalmente

assente dalla ditta nei mesi di novembre e dicembre 2016), ma essa ha

rinunciato a prevalersi di tale circostanza (“Nonostante fossimo nelle condizioni di agire in

maniera ben più incisiva […] abbiamo semplicemente deciso di esigere dal Signor

CO 1 gli importi a noi dovuti […]”). Ciò vincola il giudice del rigetto, che non può sup­plire d’ufficio l’eccezione d’inadempimento

della controprestazio­ne (art. 82 CO) non sollevata dal

debitore (sentenza della CEF 14.2016.143 del 3 novembre 2016 consid. 2). Il

contratto di lavoro si conferma quindi un valido titolo di rigetto anche per ottobre

e novembre del 2016, senza bisogno di verificare se il dipendente

abbia eventualmente svolto il suo lavoro fuori dai locali della ditta,

ciò che la reclamante permetteva di fare (reclamo, ad n. 4).

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

6.1

Nel

caso specifico, in prima sede la convenuta ha eccepito il fatto che le buste

paga per i mesi da ottobre a dicembre 2016 sono state oggetto di una rettifica

in seguito a un controllo effettuato dalla sua fiduciaria e che “conguagliano” quanto

dovuto dal dipendente. Il Pretore non ha però ammesso le decurtazioni in questione,

poiché operate unilateralmente dalla datrice di lavoro su consiglio della sua

fiduciaria e non documentate né per quanto attiene alla loro fondatezza né

quanto alla loro entità.

a) Al

riguardo, nel reclamo la datrice di lavoro si limita a rinviare alla

dichiarazione scritta della sua fiduciaria PI 1 (doc. R e 1), secondo cui CO 1

avrebbe percepito alcune provvigioni per le quali non sarebbero state redatte

in precedenza le buste paga, motivo per cui la parte dei contributi ch’egli si

sarebbe preso a carico secondo accordi discussi durante “una” riunione sarebbe

stata dedotta dallo stipendio di ottobre 2016. Ci si potrebbe chiedere se tale

dichiarazione non è un fatto nuovo perché in prima sede la convenuta si è

limitata a rinviarvi senza neppure citare il documento topico né spiegare i

motivi delle decurtazioni o quantificarle. Ma volendo anche tenerne conto, v’è

da interrogarsi se la dichiarazione in questione può davvero essere considerata

una testimonianza scritta, con un valore probante limitato (in una procedura

sommaria in cui il grado della prova richiesto è quello della semplice

verosimiglianza), o non piuttosto una semplice allegazione di parte senza alcun

valore probante, siccome la dichiarante afferma di avere proceduto alle

rettifiche “su ordine” della RE 1. La questione può tuttavia rimanere aperta, per i motivi

che seguono.

b) La

dichiarazione della fiduciaria è tutt’altra che chiara. Le buste paga che non

sarebbero state redatte in precedenza in realtà figurano negli allegati

prodotti in prima sede (doc. 2 e 3) ed erano verosimilmente già state allestite

nel 2015 poiché gli importi netti riportati (rispettivamente di fr. 4'659.20

e 16'735.15) sono stati versati al dipendente già nel 2015 (v. gli estratti

della __________ aggraffati a quei documenti). Perché CO 1 dovrebbe prendersi a

carico una seconda volta le trattenute di fr. 1'340.80 e fr. 5'708.35

già dedotte dalla retribuzione (netta) da lui percepita – come indicato nel

conteggio paga rettificato di ottobre 2016 (doc. Q e 4 in fondo) – non è dato

di capire. PI 1i afferma invero che CO 1 si sarebbe impegnato ad assumere tale

onere nel corso di “una” non meglio precisata riunione, senza però specificare

se essa medesima vi abbia partecipato o se riporta solo quanto riferitole dalla

convenuta. In assenza di ogni indizio concreto e oggettivo in tal senso l’allega­­to

impegno pare inverosimile o quanto meno l’accertamento del Pretore sul carattere

unilaterale e infondato delle decurtazioni non può dirsi manifestamente errato.

Ciò vale anche per le altre due deduzioni, di fr. 122.45 per un biglietto

aereo e di fr. 500.– per spese di “palestra”, per cui difetta ogni indizio

concreto e oggettivo che siano costi non aziendali assunti dalla società a favore

del dipendente.

6.2

Nel

reclamo, la RE 1 eccepisce di aver pagato al dipendente nel 2016 più del salario

netto dovutogli per quello stesso anno. Si tratta però di un’allegazione di fatto

nuova che non può essere presa in considerazione in questa sede (sopra consid.

1.

). Ad ogni modo, l’importo di fr. 35'404.65 evocato dalla reclamante si

riferisce agli stipendi da gennaio a settembre del 2016 (doc. 6, 2° foglio).

Non risulta ch’essa abbia invece versato alcunché per i mesi di ottobre e

novembre fatti valere con il precetto esecutivo. E la reclamante non fa valere,

per avventura, che quanto versato fino a settembre del 2016 non fosse dovuto e

potesse essere posto in compensazione a concorrenza di un indebito arricchimento

neppure allegato. L’unica contestazione riguarda infatti il 2015 e, come visto

(sopra consid. 6.1), non è stata resa verosimile. Di conseguenza anche su

questo punto il reclamo si evince infondato, ciò che ne determina la reiezione.

7.

A

scanso di equivoci, occorre tuttavia rettificare il dispositivo della sentenza

impugnata, così da correggere l’errore nella data di decorrenza degli interessi

e da indicare l’importo netto per il quale l’esecuzione potrà essere

proseguita.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte non avendo formulato alcuna richiesta motivata al

riguardo nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'000.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così rettificato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 6'571.20 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre

2016.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).