14.2017.133
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestati di carenza di beni. Eccezione di pagamento fondata su documenti nuovi. Eccezione di non ritorno a miglior fortuna tardiva
1 dicembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.133
Lugano
1 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 marzo 2017 dal
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 16 gennaio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di
Bellinzona, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'723.60,
indicando quale titolo di credito: “Ripresa dell’ACB numero __________ dell’Ufficio di esecuzione, Via
Guisan 3, 6500 Bellinzona, data del 07.03.1997, di Fr. 5'156.00 (Pensions
alimentaires); Ripresa dell’ACB in seguito a fallimento numero __________ dell’Ufficio
dei fallimenti, Via Guisan 3, 6500 Bellinzona, data del 08.08.2000, di Fr. 11'567.60
(Pensions alimentaires, ACB n. __________ del 08.02.2000)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo
2017 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 aprile 2017.
C. Statuendo con decisione del 2 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2017 per ottenerne
(implicitamente) l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’8 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 3 agosto, in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso specifico, RE 1 allega al reclamo quattro documenti nuovi (due scritti del
7.
maggio 2014 e del 10 aprile 2014, un conteggio dell’istante e una decisione
dell’IAS del 10 dicembre 2016) che non aveva prodotto in prima sede. Per la
norma appena citata, essi sono inammissibili e non possono pertanto essere
presi in considerazione ai fini del giudizio. Ad ogni modo questi documenti non
sarebbero di rilievo nella causa in esame (v. sotto consid. 4 e 5).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i due attestati di carenza
di beni prodotti dall’istante, ancorché allestiti a favore dell’ex moglie del
convenuto, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,
poiché la stessa ha ceduto all’istante il suo credito sino a concorrenza del
contributo alimentare ricevuto per la figlia da esso anticipato. Il Pretore ha
d’altronde ritenuto che le eccezioni sollevate dal convenuto nelle proprie
osservazioni non erano tali da infirmare gli attestati di carenza di beni.
4.
Nel
reclamo RE 1 pretende di non capire come sia possibile che l’istante gli reclami
ancora fr. 16'723.60, mentre egli avrebbe versato dal 2008 plurimi
acconti, tanto che nel 2014 il suo debito era di soli fr. 952.45. Già si è
detto, però, che i documenti sui cui egli fonda le sue affermazioni sono
inammissibili in questa sede (sopra consid. 1.2), sicché la sua eccezione non
risulta verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Ad ogni modo, il conteggio del 10 aprile 2014 accluso al reclamo riguarda i
contributi alimentari per gli anni dal 2008 al 2013, mentre il credito posto in
esecuzione concerne quelli relativi al periodo dal settembre del 1995 al giugno
del 1996 (primo attestato di carenza di beni del 7 marzo 1997, doc. D accluso
all’istanza, 1° foglio), rispettivamente i contributi anteriori all’8 febbraio
2000.
(secondo attestato dell’8 agosto 2000, doc. D secondo foglio).
Per
il resto, come giustamente rilevato dal primo giudice, gli attestati in
questione sono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione in virtù
dell’art. 149 cpv. 2 LEF per la somma dei loro importi (fr. 5'156.– + fr. 11'567.60),
ossia fr. 16'743.60.
5.
Il
reclamante fa valere inoltre di essere a beneficio (solo) di una rendita d’invalidità,
di una rendita della cassa pensione e delle prestazioni complementari, di modo
che afferma di non essere tornato a miglior fortuna dopo il suo fallimento dell’8
agosto 2000. Anche quest’allegazione risulta nuova ed è dunque inammissibile in
questa sede. Sia come sia, RE 1 non ha precisato, al
momento della notifica del precetto esecutivo, d’interporre opposizione (anche)
per non ritorno a miglior fortuna (v. doc. B), sicché si reputa ch’egli abbia
rinunciato a tale eccezione (art. 75 cpv. 2 LEF, il cui tenore è per giunta
riprodotto nel precetto esecutivo nella rubrica “opposizione”). Infondata,
anche questa censura va respinta, ciò che segna l’esito del reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la
controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non
essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'723.60,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).