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Decisione

14.2017.133

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestati di carenza di beni. Eccezione di pagamento fondata su documenti nuovi. Eccezione di non ritorno a miglior fortuna tardiva

1 dicembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 marzo

2017 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 7 aprile 2017.

C. Statuendo con decisione del 2 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 agosto 2017 per ottenerne

(implicitamente) l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

Stante

l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato l’8 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 3 agosto, in

concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso specifico, RE 1 allega al reclamo quattro documenti nuovi (due scritti del

7.

maggio 2014 e del 10 aprile 2014, un conteggio dell’istante e una decisione

dell’IAS del 10 dicembre 2016) che non aveva prodotto in prima sede. Per la

norma appena citata, essi sono inammissibili e non possono pertanto essere

presi in considerazione ai fini del giudizio. Ad ogni modo questi documenti non

sarebbero di rilievo nella causa in esame (v. sotto consid. 4 e 5).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il

cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che i due attestati di carenza

di beni prodotti dall’istante, ancorché allestiti a favore dell’ex moglie del

convenuto, costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione,

poiché la stessa ha ceduto all’istante il suo credito sino a concorrenza del

contributo alimentare ricevuto per la figlia da esso anticipato. Il Pretore ha

d’altronde ritenuto che le eccezioni sollevate dal convenuto nelle proprie

osservazioni non erano tali da infirmare gli attestati di carenza di beni.

4.

Nel

reclamo RE 1 pretende di non capire come sia possibile che l’istante gli reclami

ancora fr. 16'723.60, mentre egli avrebbe versato dal 2008 plurimi

acconti, tanto che nel 2014 il suo debito era di soli fr. 952.45. Già si è

detto, però, che i documenti sui cui egli fonda le sue affermazioni sono

inammissibili in questa sede (sopra consid. 1.2), sicché la sua eccezione non

risulta verosimile nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Ad ogni modo, il conteggio del 10 aprile 2014 accluso al reclamo riguarda i

contributi alimentari per gli anni dal 2008 al 2013, mentre il credito posto in

esecuzione concerne quelli relativi al periodo dal settembre del 1995 al giugno

del 1996 (primo attestato di carenza di beni del 7 marzo 1997, doc. D accluso

all’istanza, 1° foglio), ri­spettivamente i contributi anteriori all’8 febbraio

2000.

(secondo attestato dell’8 agosto 2000, doc. D secondo foglio).

Per

il resto, come giustamente rilevato dal primo giudice, gli attestati in

questione sono validi titoli di rigetto provvisorio dell’op­­posizione in virtù

dell’art. 149 cpv. 2 LEF per la somma dei loro importi (fr. 5'156.– + fr. 11'567.60),

ossia fr. 16'743.60.

5.

Il

reclamante fa valere inoltre di essere a beneficio (solo) di una rendita d’invalidità,

di una rendita della cassa pensione e delle prestazioni complementari, di modo

che afferma di non essere tornato a miglior fortuna dopo il suo fallimento dell’8

agosto 2000. Anche quest’allegazione risulta nuova ed è dunque inammissibile in

questa sede. Sia come sia, RE 1 non ha precisato, al

momento della notifica del precetto esecutivo, d’interporre opposizione (anche)

per non ritorno a miglior fortuna (v. doc. B), sicché si reputa ch’egli abbia

rinunciato a tale eccezione (art. 75 cpv. 2 LEF, il cui tenore è per giunta

riprodotto nel precetto esecutivo nella rubrica “opposizione”). Infondata,

anche questa censura va respinta, ciò che segna l’esito del reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la

controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non

essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'723.60,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).