14.2017.135
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento del credito posto in esecuzione il giorno prima dell’inoltro dell’istanza di rigetto. Allegazione di fatto nuova
1 dicembre 2017Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.135
Lugano
1 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 giugno 2017 da
CO 1
(patrocinata dall’__________ PA 1,)
contro
RE 1
(titolare della ditta PI 1,)
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 22 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso
la ditta individuale PI 1 per l’incasso di fr. 5'285.– oltre agli
interessi del 5% dal 21 ottobre 2013, di fr. 800.– oltre agli interessi
del 5% dal 29 dicembre 2014 e di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal
21 dicembre 2016, indicando quali titoli di credito, nel primo caso la “Decisione 21.12.2016 della Camera civile dei
reclami del Tribunale d’appello, inc. __________, che conferma la decisione
29.12.2014 della Pretura di Lugano, Sezione 1 (inc. __________)”, mentre negli altri due un “Credito secondario” (corrispondente
agli importi delle ripetibili di prima e seconda istanza delle summenzionate
decisioni).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno
2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza,
la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017 (inoltrato erroneamente alla Camera
civile dei reclami, ma poi trasmesso per competenza a questa Camera) per ottenerne (implicitamente) l’annullamento, facendo valere di aver saldato
il credito posto in esecuzione il 27 giugno 2017. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a
prescindere dall’errata indicazione, nel reclamo, della competenza della Camera
civile dei reclami. Occorre d’altronde precisare che la parte reclamante è RE 1, la ditta individuale di cui è
titolare – la PI 1 – non avendo la personalità giuridica né pertanto alcuna
capacità processuale propria (art. 67 cpv. 1 CPC).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno
prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, RE 1 sostiene che la sua ditta ha estinto il proprio debito nei
confronti dell’istante tramite il versamento di fr. 6'508.30, effettuato
allo sportello dell’Ufficio postale di __________ __________ il 27 giugno 2016,
sul conto dell’Ufficio esecuzione di Lugano. Dichiara al proposito di non
comprendere il motivo per cui l’importo “non sia giunto a destinazione” né perché la creditrice non abbia avvisato la Pretura dell’avvenuto pagamento.
Sennonché RE 1 ha rinunciato a presentare osservazioni in prima istanza – tra l’altro
inoltrata il giorno dopo l’avvenuto pagamento allo sportello – e si è così
precluso la possibilità di sollevare l’eccezione di estinzione del credito
davanti al Pretore. Presentata solo col reclamo, tale eccezione è infondata
poiché poggia su un’allegazione nuova (il pagamento di fr. 6'508.30) e pertanto
inammissibile e su una prova (la ricevuta di pagamento) pure essa nuova e
irricevibile. Il reclamo va pertanto respinto.
1.4
Ad
ogni modo è noto a questa Camera che l’Ufficio d’esecuzione
ha già proceduto a ridurre l’importo del credito posto in esecuzione dell’acconto
pagato dal reclamante. Gli è anche stata spedita il 7 luglio 2017 una fattura
con il saldo ancora da pagare (composto di spese esecutive e interessi di
mora).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,
non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'435.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–c/o;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).