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Decisione

14.2017.135

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento del credito posto in esecuzione il giorno prima dell’inoltro dell’istanza di rigetto. Allegazione di fatto nuova

1 dicembre 2017Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno

2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza,

la parte convenuta è rimasta silente.

C. Statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 500.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017 (inoltrato erroneamente alla Camera

civile dei reclami, ma poi trasmesso per competenza a questa Camera) per ottenerne (implicitamente) l’annullamento, facendo valere di aver saldato

il credito posto in esecuzione il 27 giugno 2017. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a

prescindere dall’errata indicazione, nel reclamo, della competenza della Camera

civile dei reclami. Occorre d’altronde precisare che la parte reclamante è RE 1, la ditta individuale di cui è

titolare – la PI 1 – non avendo la personalità giuridica né pertanto alcuna

capacità processuale propria (art. 67 cpv. 1 CPC).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 10 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno

prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso specifico, RE 1 sostiene che la sua ditta ha estinto il proprio debito nei

confronti dell’istante tramite il versamento di fr. 6'508.30, effettuato

allo sportello dell’Ufficio postale di __________ __________ il 27 giugno 2016,

sul conto dell’Ufficio esecuzione di Lugano. Dichiara al proposito di non

comprendere il motivo per cui l’importo “non sia giunto a destinazione” né perché la creditrice non abbia avvisato la Pretura dell’avvenuto pagamento.

Sennonché RE 1 ha rinunciato a presentare osservazioni in prima istanza – tra l’altro

inoltrata il giorno dopo l’avvenu­­to pagamento allo sportello – e si è così

precluso la possibilità di sollevare l’eccezione di estinzione del credito

davanti al Pretore. Presentata solo col reclamo, tale eccezione è infondata

poiché poggia su un’allegazione nuova (il pagamento di fr. 6'508.30) e pertanto

inammissibile e su una prova (la ricevuta di pagamento) pure essa nuova e

irricevibile. Il reclamo va pertanto respinto.

1.4

Ad

ogni modo è noto a questa Camera che l’Ufficio d’esecuzione

ha già proceduto a ridurre l’importo del credito posto in esecuzione dell’acconto

pagato dal reclamante. Gli è anche stata spedita il 7 luglio 2017 una fattura

con il saldo ancora da pagare (composto di spese esecutive e interessi di

mora).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni,

non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'435.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–c/o;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).