14.2017.136
Fallimento. Conferma
25 settembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2017.136
Lugano
25 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2017.550 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con istanza 22 giugno 2017 dalla
CO 1
(rappr. dall’RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, il 22 giugno 2017 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'640.40 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione fissata per il 13 luglio 2017, nessuna parte sembra essere
comparsa.
C. Statuendo
con decisione del 3 agosto 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal 4 agosto 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 100.– mentre aveva già chiesto alla creditrice
il 23 giugno 2017 un acconto di fr. 1'000.– a copertura delle spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017 per ottenere il conferimento dell’effetto sospensivo, chiedendo per il
resto “un po’ di pazienza” così da permettergli di saldare l’esecuzione che ha portato al
fallimento “nei prossimi
giorni” e dopo le vacanze il resto delle sue pendenze.
Con decreto del 14 agosto 2017, il presidente della Camera ha respinto la
domanda d’effetto sospensivo e, dietro nuova domanda formulata dal reclamante
il 22 agosto volta a sospendere la procedura fino al fine del mese, ha confermato
con decreto del 23 agosto quello emanato il 14 agosto 2017. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 10 agosto 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 4
agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati
in tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente
e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua
solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,
giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha ammesso di non avere saldato l’esecuzione
promossa dall’istante né risulta che vi abbia poi proceduto entro la scadenza
del termine di reclamo, lunedì 14 agosto 2017 (sopra consid. 1), per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 non è adempiuto e già per questo
motivo il reclamo non può essere accolto.
2.3
Del
resto anche il secondo requisito stabilito dalla legge – la solvibilità del
fallito – non è stato reso verosimile dal reclamante, il quale non ha speso una
parola in proposito, per tacere del fatto che da un controllo eseguito d’ufficio
dalla Camera egli risulta gravato di 13 esecuzioni in corso per oltre fr. 23'000.–
e di 9 attestati di carenza di beni per quasi fr. 14'000.–. Ciò porta a concludere
che la situazione finanziaria del reclamante è durevolmente compromessa e ch’egli
non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno
per pagare le tasse. Anche per questo (secondo) motivo, il reclamo va respinto
e il fallimento di RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato, ritenuto altresì che con la presente decisione la
domanda di effetto sospensivo diviene priva d’oggetto.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 (nato
il 7 luglio 1966) pronunciato dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna a far tempo da venerdì 4 agosto 2017 alle ore 10.00 è
confermato.
2. Le
spese processuali del presente giudizio, di fr. 150.–, sono poste a carico
del reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).